Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00812 Testo 2

Atto n. 1-00812 (Testo 2)

(Riformulazione del n. 1-00812)

Pubblicato il 20 luglio 2017, nella seduta n. 863
Riformulato

AUGELLO , QUAGLIARIELLO , ALICATA , AMIDEI , AURICCHIO , AZZOLLINI , BERNINI , BILARDI , BOCCARDI , BONFRISCO , BRUNI , CARRARO , CASSINELLI , COMPAGNA , D'ALI' , D'AMBROSIO LETTIERI , DAVICO , DE SIANO , DI GIACOMO , FAZZONE , FLORIS , FUCKSIA , GALIMBERTI , GASPARRI , GIOVANARDI , GIRO , LIUZZI , MALAN , MARIN , PELINO , PERRONE , PICCINELLI , PICCOLI , RIZZOTTI , SCIASCIA , SCILIPOTI ISGRO' , SCOMA , SERAFINI , TARQUINIO , ZIZZA , ZUFFADA

Il Senato,

premesso che:

nel corso dell'esame, presso la Camera dei deputati, del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca popolare di Vicenza SpA e di Veneto Banca SpA, il relatore del provvedimento presso la VI Commissione (Finanze), di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avrebbe tentato, sulla base degli elementi informativi acquisiti dai firmatari del presente atto, di raccogliere in un maxi-emendamento le nuove norme utili ad irrogare adeguate sanzioni riferibili all'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile, nonché ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, ridefinendo il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016, invece che al 12 giugno 2014;

per ragioni a giudizio dei proponenti incomprensibili, un ripensamento del Ministero dell'economia e delle finanze avrebbe vanificato il lavoro del relatore, privandolo dell'apporto del Governo;

in questo modo, sarebbero state nuovamente frustrate le legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori rispetto all'assunzione delle responsabilità gestionali da parte degli amministratori delle banche fallite e sottoposte a procedura di commissariamento e liquidazione e, di conseguenza, la loro interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

1) a favorire l'adozione tempestiva, e comunque all'interno del primo provvedimento utile, di una normativa sulla responsabilità degli amministratori delle banche fallite che recepisca i contenuti illustrati nelle premesse, al fine di sanzionare adeguatamente i comportamenti irresponsabili e corrispondere alle legittime aspettative della pubblica opinione e dei risparmiatori;

2) a favorire l'adozione di adeguate misure, quando il curatore del fallimento, il commissario liquidatore e il commissario straordinario richiedano l'esercizio dell'azione di responsabilità, ai sensi dell'articolo 2394-bis del codice civile; in particolare, accertata l'esistenza dei requisiti per l'accoglimento della domanda nei confronti degli amministratori delle banche, la norma dovrebbe consentire ai giudici di condannare sempre questi ultimi all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, dall'esercizio delle professioni, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

3) ad adottare le necessarie iniziative volte ad ampliare la platea degli obbligazionisti beneficiari di ristoro, posticipando il termine di acquisto dei titoli al 1° febbraio 2016 (invece che al 12 giugno 2014), affinché i risparmiatori degli istituti bancari falliti dopo il febbraio 2016 possano vedersi garantite le medesime misure prese per gli obbligazionisti di Banca Etruria, Banca delle Marche, Carichieti e Cassa di risparmio di Ferrara;

4) ad assumere le necessarie iniziative volte a riferire l'applicabilità delle norme richiamate a tutte le procedure di amministrazione coatta a far data dal recepimento della direttiva 2014/59/UE mediante i decreti attuativi (decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 181).