Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03879
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Atto n. 3-03879 (in Commissione)
Pubblicato il 13 luglio 2017, nella seduta n. 859
PAGLIARI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
la norma di cui al n. 41-bis) della Tabella A, parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, prevedeva che si applicasse l'aliquota del 4 per cento alle "prestazioni sociosanitarie, educative comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche se coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni in generale";
tale norma, dapprima abrogata dall'art. 1, comma 488, lett. a), della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità per il 2013) è stata poi implicitamente ripristinata dal medesimo comma 488, così come sostituito dall'art. 1, comma 172, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità per il 2014), applicabile ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013, che disponeva la non applicabilità della stessa esclusivamente alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381 (ovvero quelli "sociali");
l'art. 1, comma 960, lett. b) e c) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità per il 2016) ha poi sostituito la menzionata norma, per i contratti stipulati, rinnovati o prorogati dopo il 1° gennaio 2016, con la norma di cui al n. 1) della Tabella A, parte II bis, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica che stabilisce che si applichi l'aliquota del 5 per cento alle "prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27 ter) dell'art. 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27 ter) da cooperative sociali e loro consorzi";
in particolare, il n. 21) riguarda "le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù di cui alla L. 21 marzo 1958 n. 326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie", mentre il numero 27-ter) le "prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, in comunità e simili", in favore dei soggetti già menzionati nel previgente n. 41 bis) con l'aggiunta di "persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, persone detenute, di donne vittime di tratte a scopo sessuale e lavorativo";
in sostanza, le norme menzionate sono finalizzate ad agevolare, dal punto di vista IVA, le prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali, svolte da cooperative e da loro consorzi indipendentemente dal soggetto destinatario della fatturazione; per i contratti stipulati, prorogati o rinnovati dopo il 31 dicembre 2013, l'agevolazione è esclusivamente applicabile alle cooperative sociali ed ai loro consorzi;
tali prestazioni sono spesso svolte dalle cooperative e/o dai loro consorzi, oltre che direttamente, sulla base di convenzioni, concessioni, appalti od altre forme contrattuali, che possono variare a seconda della specifica normativa regionale, per la gestione, ad esempio, di R.S.A. o C.R.A., stipulati successivamente all'aggiudicazione in procedure competitive, con le amministrazioni appaltanti o concedenti; pertanto, in tali casi, l'oggetto delle prestazioni previste è stabilito, circoscritto e dettagliato a priori dalle "stazioni appaltanti" o direttamente da protocolli regionali che spesso fanno riferimento a linee guida nazionali; peraltro, le normative regionali prevedono rette omnicomprensive di tutti i servizi erogati come parte di un processo unitario; spesso, per l'esecuzione dei menzionati accordi, le cooperative utilizzano consorzi esistenti o ad hoc costituiti con funzione "passante" e, quindi, le prestazioni erogate e fatturate dai consorzi risultano speculari a quelle prestate e fatturate, a questi ultimi, dalle cooperative;
in particolare, i contratti hanno come oggetto una prestazione unitaria, fondata sul modello bio-psico-sociale, finalizzata alla cura globale dei "soggetti deboli" destinatari del servizio, che comprende, integratamente alle prestazioni sanitarie vere e proprie, l'erogazione dei pasti, la pulizia e sanificazione degli ambienti, il servizio di guardaroba e lavanolo, la manutenzione dei presidi ed altre attività rivolte al paziente oltre che attività amministrative e di coordinamento; il modello è finalizzato alla presa in carico integrata e globale dei bisogni, in un concetto olistico di seniors care fondato su un progetto assistenziale individualizzato (PAI);
coerentemente, ad esempio, il servizio di ristorazione prevede il rispetto delle "Linee Guida Nazionali per la ristorazione in ambito ospedaliero ed assistenziale"; il menu di struttura è vidimato dal SIAN AUSL, in accordo con la direzione della SVET, con recepimento nel PAI delle prescrizioni ospedaliere; i pasti vengono erogati attraverso schemi-pasti, con individuazione delle caratteristiche fisiche e temporali della dieta individuale o l'eventuale introduzione dell'alimentazione artificiale / enterale, indipendentemente dalle scelte individuali del paziente; sussiste all'uopo un Ufficio sistemi integrati, per autocontrollo igienico sanitario e redazione menu con figura di dietista interno per monitoraggio dei regimi dietetici; le pulizie e sanificazioni sono erogate in seguito alla valutazione delle necessità assistenziali formalizzate nel PAI e rientrano nelle azioni messe in atto dagli operatori socio-sanitari, al fine di assolvere alle disposizioni in materia di igiene e profilassi, considerata anche la presenza di ospiti immunodepressi in stretta applicazione di specifiche istruzioni, procedure e piani di lavoro; per quanto riguarda, poi, la gestione della lavanderia e guardaroba, dal momento che l'abbigliamento e la vestizione costituiscono bisogni primari, questi sono individuati dal PAI come interventi di cura dell'ospite di competenza degli operatori socio-sanitari, attività formalizzata in apposito diario con obiettivi di rieducazione e conservazione dell'autonomia del paziente: valutate in continuum le condizioni fisiche e psichiche dell'ospite, viene aggiornata degli operatori socio-sanitari costantemente la tipologia di vestiario, cercando di salvaguardare i gusti individuali nel monitoraggio del corredo nell'armadio personale; anche l'attività di lavanolo e di cura dell'unità abitativa rientra nei compiti dell'operatore socio-sanitario in collaborazione con gli infermieri, definiti nei piani di lavoro condizionando favorevolmente gli aspetti bio-psico-sociali, con pedissequo perseguimento delle indicazioni sanitarie nel rifacimento del letto occupato;
dal contesto descritto, consegue che, anche dal punto di vista dell'applicazione dell'IVA, tutte le prestazioni preposte, in ultima analisi, al conseguimento delle finalità perseguite dalle norme richiamate, comprese quelle amministrative ed organizzative, debbano essere considerate indissolubili, unitarie e globali ed assoggettate complessivamente all'aliquota speciale, indipendentemente dai soggetti destinatari della fattura, soggetti che, ai sensi delle norme in oggetto, non contribuiscono a qualificare le prestazioni agevolate;
infatti, laddove viene prestato un servizio sociosanitario o socioassistenziale, questo è unico e globale e le varie prestazioni, erogate in modo inscindibile ed integrato, debbono, a tutto concedere, considerarsi accessorie a quella principale socio-assistenziale e/o socio-sanitaria ai sensi dell'art. 10, n. 21), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, ma, più in generale, dall'art. 12 della medesima legge e, prima ancora, dell'art. 78, lettera b), della direttiva 2006/112/CE, per cui i corrispettivi delle prestazioni accessorie concorrono a formare la base imponibile delle prestazioni principali condividendone, così, il regime e l'aliquota;
il concetto di accessorietà ai fini IVA, infatti, è già stato definito da numerose risoluzioni ministeriali, in senso conforme a quello proposto (risoluzioni: 150/98; 205/2001; 2016/E/2002; 230/E/2002; 120/2003; 14/2006; 229/E/2007, eccetera) che hanno evidenziato la sussistenza dell'accessorietà in caso di "dipendenza funzionale" tra prestazioni accessorie e quelle principali e quando le prime hanno lo scopo di "integrare, completare, rendere possibile la prestazione cui fa riferimento", mentre, per la Corte di giustizia europea (sentenza 11 gennaio 2001 causa C-76/99, sentenza 22 ottobre 1998 causa C-308/96 e C-94/97) "una prestazione deve essere considerata accessoria ed una principale quando costituisce il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale";
nello specifico, in casi analoghi a quello in oggetto, risultano diverse interpretazioni "ufficiali" (risoluzioni: 16/2005; 322651/1986; 345266/1987; 188/E/2002, eccetera) che stabiliscono che il trattamento di favore va garantito alle prestazioni con cui "si assicura l'alloggio, eventualmente unito ad altre prestazioni considerate di fatto accessorie alla prestazione principale, a persone che, per il loro status sono bisognose di protezione, assistenza e cura" come il vitto, indumenti e tutte le altre prestazioni accessorie unitariamente fatturate; sulla stessa linea, si esprime la giurisprudenza di legittimità (Corte di cassazione, 3 settembre 2001, n. 11353) che di merito (CTR Friuli-Venezia Giulia 25 settembre 2013 n. 57 e, recentissimamente CTR Umbria, 2 maggio 2017, n. 143, ove si sostiene che le prestazioni rese globalmente da una cooperativa ad un consorzio costituito per la gestione di alcune R.S.A. costituiscono "prestazioni proprie delle case di riposo per anziani e simili specificamente previste nella normativa di riferimento… nel cui ambito devono necessariamente ricomprendersi le attività di reception, pulizia e manutenzione generale. Infatti l'assistenza sanitaria resa nelle R.S.A. comprende, non solo l'assistenza medica, infermieristica e riabilitativa, ma necessariamente anche i servizi di tipo alberghiero (alloggio e vitto) e quindi non si possono escludere dal novero delle prestazioni accessorie i servizi generali di gestione della struttura");
un'interpretazione differente, per cui la prestazione contrattuale venisse "scomposta" in diverse prestazioni autonome, alcune delle quali assoggettabili all'aliquota ordinaria, oltre che confliggere con l'effettiva natura dei servizi prestati, sarebbero potenzialmente devastanti per lo svolgimento dei servizi i cui corrispettivi, originariamente fissati, "IVA esclusa", dalle gare di evidenza pubblica, vengono poi previsti "IVA compresa" dai sistemi tariffari regionali,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa fornire un chiarimento ed un'interpretazione definitiva sulla portata dell'applicazione delle aliquote previste, prima, dal n. 41-bis) della Tabella A, Parte II, e, successivamente dal n. 1) della Tabella A, parte II bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, in particolare in merito alla natura unitaria delle prestazioni globali rese da cooperative e loro consorzi per perseguire le finalità di cui alle citate norme ed, in ogni caso, alla natura accessoria delle componenti di prestazioni citate in premessa e, comunque, funzionali all'erogazione del servizio ed alla gestione delle relative strutture, con conseguente applicazione delle aliquote speciali all'intero corrispettivo omnicomprensivo, indipendentemente dalla natura del soggetto tenuto alla corresponsione dei corrispettivi.