Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1108
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SENATO DELLA REPUBBLICA
———–   XIII LEGISLATURA ———–
N. 1108
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto con il Ministro dell'interno
(NAPOLITANO)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro del commercio con l'estero
(FANTOZZI)
col Ministro dei trasporti e della navigazione
(BURLANDO)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1996
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995
ONOREVOLI SENATORI. - Nel 1992 le competenti Autorità aeronautiche ucraine proposero alla Controparte italiana lo svolgimento di consultazioni aeronautiche al fine di concordare, nelle more della conclusione di un accordo aereo, una autorizzazione provvisoria per la nuova compagnia Air Ukraine nei collegamenti con l'Italia.
Poiché, di regola, le trattative prevedono le autorizzazioni operative e poiché é prassi consueta prevedere negli accordi aerei l'istituzione di collegamenti aerei che interessino la capitale dell'altra Parte contraente, da parte italiana furono concordate delle date per le consultazioni in questione.
Nel corso degli incontri tra le due delegazioni é stato messo a punto il testo dell'Accordo aereo bilaterale tra i due Paesi che é stato firmato a Roma il 2 maggio 1995.
L'Accordo detta le norme per la regolarizzazione dei servizi aerei tra i due Paesi ai sensi anche della Convenzione sull'Aviazione Civile Internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944 e stabilisce, tra l'altro, i principi che regolano l'esercizio dei servizi concordati tra le due Parti.
Ció significa che i predetti servizi istituiti tra le due Parti dovranno essere adeguati per il soddisfacimento delle esigenze nel trasporto tra i due Paesi dei passeggeri, delle merci e della posta.
Le due Parti si impegnano, inoltre, in conformità ai dettati della Convenzione ICAO, a salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione da eventuali atti di illecita ingerenza e a fornirsi la necessaria assistenza allo scopo di prevenire e prevedere incidenti.
In particolare, l'articolo 3 dell'Accordo prevede, per le imprese designate, i diritti di sorvolo, di scalo tecnico e di scali commerciali, con il divieto di cabotaggio.
L'articolo 4 definisce le modalità di designazione di una compagnia aerea quale vettore nazionale.
L'articolo 5 concerne la revoca o la sospensione dei diritti concessi alla compagnia designata.
L'articolo 6 riguarda la materia doganale in quanto viene concessa alle imprese designate l'esenzione dai dazi doganali per i carburanti, per gli olii lubrificanti, per le provviste di bordo, per le parti di ricambio o per le attrezzature normali che si trovano a bordo di aerei.
L'articolo 7 stabilisce uguali ed eque opportunità nell'esercizio dei servizi concordati per ciascuna impresa designata.
L'articolo 8 fissa le modalità per la determinazione delle tariffe, applicando, possibilmente, il meccanismo adottato dall'Associazione internazionale del trasporto aereo. In caso di disaccordo tra le Parti per tale determinazione, é previsto il ricorso al meccanismo arbitrale stabilito all'articolo 16.
L'articolo 9 concerne i criteri di applicabilità delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni amministrative di una Parte contraente agli aeromobili ed ai passeggeri della compagnia designata dall'altra Parte contraente.
L'articolo 10 riguarda il riconoscimento di licenze e certificati.
L'articolo 11 regola il trattamento delle rappresentanze delle compagnie aeree designate e consente di mantenere nel territorio dell'altra Parte contraente proprio personale commerciale, amministrativo e tecnico, necessario all'espletamento del traffico aereo di linea convenuto.
L'articolo 12 stabilisce l'obbligo delle Parti contraenti di salvaguardare reciprocamente la sicurezza dell'aviazione civile.
L'articolo 13 regola la vendita dei servizi ed il trasferimento dei proventi.
L'articolo 14 sottopone i proventi ricevuti dalle compagnie aeree designate alla Convenzione sulla doppia imposizione conclusa tra le Parti.
L'articolo 15 fissa le modalità di eventuali consultazioni per la modifica dell'Accordo.
L'articolo 16 disciplina la soluzione di eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo attraverso il ricorso ad un tribunale arbitrale.
L'articolo 17 prevede l'adattamento dell'Accordo bilaterale alle Convenzioni multilaterali cui aderiscono le due Parti contraenti.
L'articolo 18 stabilisce la reciproca fornitura di statistiche sul traffico aereo tra i rispettivi Paesi.
L'articolo 19 prevede la registrazione dell'Accordo e delle eventuali modifiche presso l'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.
L'articolo 20 concerne le modalità di notifica della decisione di una Parte contraente di sospendere l'Accordo.
L'articolo 21 fissa le modalità di entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà nel momento dell'ultima notifica circa il compimento degli adempimenti interni per il recepimento dell'Accordo.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sui servizi aerei, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Roma il 2 maggio 1995. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso. |
Art. 3 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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