Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1107
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1107
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
col Ministro di grazia e giustizia
(FLICK)
col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
(CIAMPI)
col Ministro delle finanze
(VISCO)
col Ministro dell' industia, del commercio e dell'artigianato
(BERSANI)
col Ministro del commercio con l'estero
(FANTOZZI)
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1996
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo e processo verbale, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994
ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Etiopia, firmato ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, si iscrive nel processo di sviluppo politico ed economico del quale é attualmente protagonista l'Etiopia.
Dopo il fine del regime di Menghistu (1991) il Governo transitorio dell'Etiopia ha approvato una serie di riforme per trasformare la propria struttura da economia di Stato ad economia di libero mercato, con misure che prevedano la privatizzazione di varie imprese statali e la liberalizzazione del mercato del lavoro. In tale contesto il Governo etiopico si propone per il 1995 di liberalizzare progressivamente le importazioni e di introdurre incentivi allo sviluppo del settore produttivo privato.
Le riforme in corso sono sostenute anche dalle risorse provenienti dagli organismi finanziari, internazionali (FMI, Banca Mondiale, UE ecc.), che alimentano un processo di ricostruzione che attira nel Paese investimenti stranieri da parte di operatori interessati alle opportunità offerte dal tessuto economico-commerciale etiopico.
L'Italia, che ha sempre avuto un rapporto privilegiato con l'Etiopia, continua ad essere uno dei principali partners commerciali, attestandosi primo fornitore nel 1993 (16,4 per cento delle importazioni etiopiche), seguito da Stati Uniti e Germania.
Il nostro Paese sta seguendo quindi con vivo interesse il processo di rinnovamento attualmente in atto in Etiopia e sta valutando possibili forme di collaborazione commerciale. É in tale ottica che si é ritenuto opportuno concludere un Accordo per la promozione e protezione degli investimenti, che risponde all'esigenza di proteggere gli operatori italiani, che intendono investire nel Paese, in linea con la politica di rimuovere nei Paesi dell'Africa subsahariana gli ostacoli politici, burocratici, giuridici, monetari e fiscali che limitano gli investimenti stranieri.
L'Accordo concluso con l'Etiopia prevede per gli investimenti italiani un trattamento equo ed adeguate garanzie in materia di trasferimento degli utili d'esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie, ecc.
L'Accordo assicura inoltre il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori. Esso comprende altresí la clausula della nazione piú favorita, che estende automaticamente anche al presente Accordo ogni migliore regolamentazione degli investimenti che l'Etiopia dovesse accordare in futuro ad altri Paesi.
É prevista altresí la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.
In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce alcune soluzioni alternative a scelta dell'investitore, che comprendono, oltre ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla convenzione di Washington del 18 marzo 1965.
Si ritiene pertanto che l'Accordo possa rappresentare uno stabile quadro giuridico di riferimento nell'attuale fase di crescente intensità delle relazioni economiche e commerciali italo-etiopiche.
Dall'attuazione del presente Accordo, finalizzato essenzialmente a promuovere gli investimenti italiani, assicurando ai nostri operatori il trattamento piú favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Infatti per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili, pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.
D'altra parte il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 9 e 10) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricorso al tribunale arbitrale, si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.
Per tali considerazioni non appare necessaria la redazione della nota tecnica, di cui all'articolo 11- ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modifica dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
DISEGNO DI LEGGE |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica é autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di transizione dell'Etiopia per la promozione e la protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Addis Abeba il 23 dicembre 1994, con processo verbale fatto a Roma il 22 giugno 1996. |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione é data all'Accordo in cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 13 dell'Accordo stesso. |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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