Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07653
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Atto n. 4-07653
Pubblicato il 14 giugno 2017, nella seduta n. 838
CAPPELLETTI , BULGARELLI , MONTEVECCHI , TAVERNA , MORONESE , COTTI , PUGLIA , PAGLINI , SERRA , BOTTICI , MANGILI - Ai Ministri della giustizia, dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la Corte europea dei diritti dell'uomo, con la "sentenza Torreggiani" dell'8 gennaio 2013, ha condannato il nostro Paese a causa del sovraffollamento carcerario e per le condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti, stabilendo il termine ultimo del maggio 2014 per l'adozione di incisivi interventi riformatori;
allo scopo di superare l'emergenza del sovraffollamento negli istituti penitenziari, sono stati promossi alcuni interventi legislativi, tra cui il decreto-legge n. 78 del 2013, recante "Disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013;
da fonti di stampa ("Il Sole-24 ore" del 20 febbraio 2017), si apprende che, nel 2016, per la prima volta dopo 5 anni, il numero dei detenuti ha ripreso a crescere, passando dai 52.164 del dicembre 2015 ai 54.653 del dicembre 2016, arrivando, al 31 gennaio 2017, a 55.381. L'articolo specifica, altresì, che «Il totale dei reclusi si è comunque sempre mantenuto sopra la capienza delle carceri. Ma se due anni fa il gap si era ridotto a "solo" 2.500 posti, al 31 gennaio scorso era già raddoppiato a 5.200»;
secondo i dati ufficiali elaborati dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e pubblicati sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, al 31 maggio 2017, a fronte di una capienza di 50.069 posti detentivi in tutte le carceri italiane, sono presenti 56.863 persone detenute, ovvero 6.794 persone in più rispetto ai posti disponibili;
agli interroganti risulta che, a fronte di un cospicuo numero di detenuti in continua crescita, nel Corpo di Polizia penitenziaria sussista una gravissima carenza di personale rispetto alle piante organiche di riferimento;
considerato che:
con l'approvazione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, ratificata dall'Italia con la legge n. 334 del 1988, il Consiglio d'Europa ha previsto una procedura di trasferimento applicabile da tutti gli Stati, anche se non aderenti al Consiglio d'Europa, per l'esecuzione della sentenza nel Paese d'origine della persona condannata in cui essa ha i propri interessi affettivi e lavorativi e in cui possono meglio essere perseguiti la finalità rieducativa e il processo di reinserimento nel contesto sociale di appartenenza;
l'Italia ha, altresì, stipulato accordi internazionali con Paesi diversi, al fine di consentire ai loro cittadini, privati della libertà personale a seguito della commissione di un reato, di scontare la pena comminata nel Paese di origine;
considerato, inoltre, che:
il decreto-legge n. 146 del 2013, recante "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, ha modificato il testo unico in materia di immigrazione, decreto legislativo n. 286 del 1998, relativamente alla disciplina dell'espulsione, quale sanzione alternativa alla detenzione, applicabile ai detenuti non appartenenti all'Unione europea;
l'attuale formulazione dell'art. 16 del testo unico sull'immigrazione prevede, al comma 5-bis, che "all'atto dell'ingresso in carcere di un cittadino straniero, la direzione dell'istituto penitenziario richiede al questore del luogo le informazioni sulla identità e nazionalità dello stesso (...) salvo che il questore comunichi che non è stato possibile procedere all'identificazione dello straniero, la direzione dell'istituto penitenziario trasmette gli atti utili per l'adozione del provvedimento di espulsione al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione del condannato";
tali modifiche in tema di coordinamento degli organi coinvolti nell'istruttoria del procedimento di espulsione perseguono la finalità di abbattimento dei relativi tempi di definizione; in particolare si sono introdotti meccanismi acceleratori delle procedure di identificazione del detenuto straniero per l'anticipazione della pronuncia dell'autorità giudiziaria;
dai dati pubblicati sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, risulta che su 56.863 detenuti al 31 maggio 2017 negli istituti penitenziari italiani, 19.365 sono stranieri;
considerato, infine, che:
ad ottobre 2013, sul sito del Ministero della giustizia, è stata pubblicata una statistica contenente i dati relativi alle spese sostenute giornalmente per detenuto dal 2001 al 2013; il costo medio giornaliero per detenuto nell'anno 2013 è risultato pari a 123,78 euro;
i detenuti che interrompono un rapporto di lavoro prima dell'ingresso in carcere o che hanno svolto un lavoro all'interno dell'istituto penitenziario hanno diritto all'indennità di disoccupazione in presenza dei requisiti previsti dalla legge (attuali requisiti Naspi, nuova assicurazione sociale per l'impiego); invero l'art. 19 della legge n. 56 del 1987, al comma 3, dispone che "Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria o speciale";
l'interruzione del rapporto di lavoro carcerario e la conseguente percezione dell'indennità di disoccupazione avviene molto frequentemente data la distribuzione a rotazione del lavoro fra i detenuti,
si chiede di sapere:
se si ritenga che le misure contenute nel decreto-legge n. 78 del 2013 non abbiano risolto l'emergenza del sovraffollamento carcerario, dal momento che il numero dei detenuti dal 2016 è in aumento ed è comunque sempre risultato superiore rispetto al numero dei posti disponibili e, alla luce dei risultati anzidetti, quali misure urgenti si intenda adottare per risolvere il problema del sovraffollamento negli istituti penitenziari;
quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione alla Convenzione di Strasburgo del 1983 e agli altri accordi bilaterali sottoscritti e ratificati dall'Italia, che prevedono che gli stranieri debbano scontare la pena nei loro Paesi d'origine;
quali iniziative siano state intraprese al fine di dare attuazione alla nuova formulazione dell'art. 16 del testo unico sull'immigrazione relativamente all'identificazione degli stranieri durante la loro permanenza negli istituti di pena e, in particolare, come si sia provveduto a dare un'adeguata formazione alle direzioni delle carceri per svolgere i compiti previsti dalla norma;
quanti detenuti in Italia percepiscano l'indennità di disoccupazione e quale sia l'importo complessivo erogato finora dall'Inps a tale scopo;
quali iniziative urgenti si intenda intraprendere per affrontare e risolvere la carenza di personale di Polizia penitenziaria e quali misure si intenda adottare per garantire la sicurezza nelle carceri.