Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1100
Azioni disponibili
SENATO DELLA REPUBBLICA
———– XIII LEGISLATURA ———–
N. 1100
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
(PRODI)
e dal Ministro degli affari esteri
(DINI)
di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio
(CIAMPI)
e col Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
(BASSANINI)
(V. Stampato Camera n. 1752 )
approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio 1996
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo
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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo, é convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 1º LUGLIO 1996, N. 347
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "fino al 31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1998";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1- bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri puó avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1.
1- ter. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1- bis si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 4451 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno 1996 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi";
dopo il comma 2 é aggiunto il seguente:
"2- bis . Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri é autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere".
All'articolo 5:
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2- bis . É prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri.
2- ter . All'onere derivante dall'applicazione del comma 2- bis , pari a lire 287 milioni per l'anno 1996 e a lire 40 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzial mente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2- quater . Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
All'articolo 9:
al comma 1, dopo le parole: "organizzazioni non governative" sono inserite le seguenti: "o con altri enti italiani senza fini di lucro; e le parole da: ", qualora detti organismi" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali".
Decreto-legge 1º luglio 1996, n. 347, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale | |
TESTO DEL DECRETO-LEGGE |
TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI |
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA EMANA il seguente decreto legge:
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Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo |
CAPO I
| CAPO I
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Articolo 1. | Articolo 1. |
1. É prorogata fino al 30 giugno 1996 la partecipazione italiana alle operazioni di polizia doganale sul Danubio nei territori della Bulgaria, Romania e Ungheria e fino al 31 dicembre 1996 la permanenza in loco di quattro unità del Comando della Guardia di finanza per la chiusura delle operazioni stesse, ferma restando l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 1º giugno 1993, n. 167, convertito dalla legge 30 luglio 1993, n. 261. A tal fine é autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni, oltre alla spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996, per l'immediato rientro in Italia dei mezzi navali e dei materiali impiegati nello svolgimento della missione. Ove necessario, il comandante generale della Guardia di finanza é autorizzato, in deroga alle norme di contabilità di Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia. |
Identico. |
Articolo 2. | Articolo 2. |
1. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento delle attività di cooperazione nelle zone del confine nordorientale e nell'Adriatico, istituito dall'articolo 8 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, sono prorogate fino al 31 dicembre 1996. |
Identico. |
Articolo 3. | Articolo 3. |
1. Gli stanziamenti iscritti in bilancio nell'anno 1995 in applicazione delle leggi 26 febbraio 1992, n. 212, 30 settembre 1993, n. 388, 4 ottobre 1994, n. 579, 15 febbraio 1995, n. 51, nonché quelli iscritti al capitolo 1116 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, non impegnati al termine dell'esercizio finanziario 1995, possono esserlo nell'esercizio 1996. |
Identico. |
Articolo 4. | Articolo 4. |
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1996. |
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati fino al 31 dicembre 1998. |
| 1- bis. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri puó avvalersi di ulteriori unità di personale di altre amministrazioni pubbliche, in numero non superiore a cinquanta, in posizione di comando per le medesime finalità ed entro lo stesso termine di cui al comma 1. |
2. I contratti stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi della legge 29 dicembre 1988, n. 554, in atto alla data del 31 dicembre 1995, sono prorogati, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fino al 31 dicembre 1996 ovvero, se piú ravvicinata, fino alla data dell'eventuale immissione in ruolo del personale a contratto risultato vincitore del concorso per titoli bandito ai sensi del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e conformemente al disposto di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 121. A tal fine il termine per bandire il concorso é fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento che determina la pianta organica del personale. | 2. Identico. |
| 2- bis . Per l'erogazione delle borse di studio, in conformità con quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 340, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri é autorizzata a stipulare, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, convenzioni con istituti di credito a diffusione nazionale, ai quali i beneficiari conferiscano apposito mandato a riscuotere. |
Articolo 5. | Articolo 5. |
1. Per la partecipazione italiana alle missioni di monitoraggio nei territori della ex-Jugoslavia (Missione di monitoraggio delle Comunità europee - ECMM) fino al 31 dicembre 1996, é autorizzata la spesa valutata in lire 23.500 milioni nell'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. |
1. Identico. |
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. | 2. Identico. |
| 2- bis . É prorogata, fino al 22 gennaio 1997, la partecipazione italiana alla missione di polizia civile della UEO nella città di Mostar, autorizzata dal decreto-legge 7 aprile 1995, n. 107, convertito dalla legge 7 giugno 1995, n. 222, limitatamente ad un contingente di 10 unità di militari dell'Arma dei carabinieri. |
Articolo 6. | Articolo 6. |
1. É autorizzata la spesa di lire 2.760 milioni di lire per l'anno 1996, di cui lire 2.000 milioni quale contributo italiano all'organizzazione del Vertice mondiale sull'alimentazione, e lire 760 milioni per l'organizzazione del Forum Mediterraneo. |
Identico. |
Articolo 7. | Articolo 7. |
1. Limitatamente ad un triennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il contingente degli impiegati a contratto, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, é integrato di duecento unità. Tale disponibilità, nell'ambito del contingente medesimo, é esclusivamente destinata ad essere ricoperta con personale avente specifiche professionalità nel campo informatico al fine di corrispondere alle necessità operative conseguenti agli adempimenti relativi all'attuazione del sistema di informazione previsto dall'accordo di Schengen di cui alla legge 30 settembre 1993, n. 388. |
Identico. |
Articolo 8. | Articolo 8. |
1. Il comma 10 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, non si applica al Ministero degli affari esteri. |
Identico. |
PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
| PROGRAMMI PROMOSSI DALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE NELL'AMBITO DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
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Articolo 9. | Articolo 9. |
1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte, qualora detti organismi non si facciano carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi dei volontari italiani. |
1. Le disposizioni degli articoli 31, 32 e 33 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti di contingenti stabiliti annualmente dal Comitato direzionale, anche relativamente al personale italiano che abbia stipulato un contratto di cooperazione con organizzazioni non governative o con altri enti italiani senza fini di lucro per prestare la sua opera in programmi gestiti, finanziati o cofinanziati da organismi internazionali di cui l'Italia faccia parte . La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri si fa carico del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi di tale personale solo qualora non vi provvedano detti organismi internazionali . |
Articolo 10. | Articolo 10. |
1. Ai programmi promossi da organizzazioni non governative o ad esse affidati, approvati dal Comitato direzionale, prima del 31 dicembre 1993, si applicano le disposizioni e le procedure di rendicontazione vigenti alla data di approvazione e definite nelle apposite delibere del Comitato direzionale. |
Identico. |
Articolo 11. | Articolo 11. |
1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate. Articolo 12. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addí 1º luglio 1996. SCÁLFARO |
Identico. |