Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07340

Atto n. 4-07340

Pubblicato il 6 aprile 2017, nella seduta n. 803
Risposta pubblicata

COMAROLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (la cosiddetta spending review del Governo Monti), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro, per l'anno 2013, nei confronti dei Comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario, in misura proporzionale alle spese sostenute per consumi intermedi;

lo stesso articolo 16, comma 6, ha previsto che, a decorrere dall'anno 2013, le riduzioni da applicare a ciascun Comune sono determinate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, ripartendo la stessa riduzione per ciascun ente in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012 desunte dal sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE);

con la sentenza n. 129 del 6 maggio 2016, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per violazione degli articoli 3, 97 e 119 della Carta fondamentale, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e del fondo perequativo per il 2013 contemplata proprio nell'articolo 16, comma 6;

in merito alla violazione dell'articolo 119 della Costituzione, la disposizione è stata censurata perché ha comportato la lesione dell'autonomia finanziaria riconosciuta agli enti locali dallo stesso articolo 119, in quanto il parametro utilizzato per la determinazione della riduzione dei trasferimenti statali nelle spese sostenute, da parte di ciascun ente locale, per i "consumi intermedi", è una categoria nella quale rientrano sia le spese stanziate nell'interesse di ogni singola amministrazione, sia quelle destinate ad assicurare servizi ai cittadini. Inoltre la riduzione dei trasferimenti statali basati sulle spese sostenute dai singoli Comuni per i "consumi intermedi" è ispirata da una ratio diversa da quella che connota la previsione costituzionale del fondo perequativo, che si basa sul criterio della capacità fiscale per abitante;

l'illegittimità deriva dal fatto che la norma non ha previsto alcuna forma di coinvolgimento degli enti locali nella procedura per la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio da applicare ai singoli Comuni, né tantomeno è stato indicato un termine per l'adozione, da parte del Ministero dell'interno, del decreto attuativo che determina la riduzione di entrate erariali per ciascun Comune;

quindi, i giudici costituzionali hanno richiamato il legislatore in merito al mancato rispetto del principio di leale e reciproca collaborazione quale metodo per l'azione di scelte che incidono su diversi livelli di governo, ricordando che, in ogni caso, il taglio di risorse non può compromettere la possibilità per i Comuni di garantire i servizi essenziali ai cittadini. Hanno inoltre rilevato che la riduzione dei trasferimenti a esercizio finanziario quasi concluso ha arrecato problemi nella programmazione economico-finanziaria dell'ente locale, in particolare nella stesura e nell'approvazione del bilancio di previsione;

per quanto concerne la violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione, questa è stata riscontrata nella parte in cui, a differenza di quanto previsto per le riduzioni dei trasferimenti ai Comuni per l'anno 2012, non si subordina la determinazione dei tagli assunta unilateralmente dallo Stato con decreto ministeriale all'ipotesi di inerzia della Conferenza Stato-Città e autonomie locali;

si ritiene ormai consolidato l'orientamento della giurisprudenza in merito al principio di retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale anche ai rapporti giuridici sorti anteriormente alla pronuncia che non sono esauriti;

ad oggi, sono moltissimi i Comuni che, in base a questa pronuncia costituzionale, stanno predisponendo, o hanno già predisposto, istanza di rimborso al Ministero dell'economia e delle finanze o dell'interno;

come già sottolineato dalla Corte costituzionale, si tenga presente che le risorse tolte ai Comuni con la spending review del Governo Monti costituivano per questi, e specie per quelli più piccoli, un budget importante per l'erogazione di servizi pubblici essenziali. A titolo esemplificativo, Soncino, comune di 8.000 abitanti in provincia di Cremona, ha subito una riduzione di risorse pari a 300.000 euro con cui l'amministrazione avrebbe potuto pagare una quota dei lavori per l'asilo nido pari ad un quarto della spesa complessiva, dotare l'intero territorio di sistemi di videosorveglianza oppure raddoppiare i lavori di manutenzione del manto stradale (che, secondo quanto riportato nel piano triennale delle opere pubbliche, costa all'amministrazione circa 150.000 euro all'anno),

si chiede di sapere con quali modalità il Ministro in indirizzo intenda dare seguito alla pronuncia della Corte costituzionale relativa all'illegittimità dei tagli stabiliti dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, al fine di procedere immediatamente alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute dallo Stato centrale a scapito dei Comuni ricompresi nelle regioni a statuto ordinario, attraverso la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali per il complessivo importo di 2.250 milioni di euro per l'anno 2013.