Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07302

Atto n. 4-07302

Pubblicato il 30 marzo 2017, nella seduta n. 798

MORRA , PUGLIA , GIARRUSSO , ENDRIZZI , CRIMI , BULGARELLI , DONNO , MORONESE , PAGLINI - Ai Ministri della difesa e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

l'articolo 2259-ter del decreto legislativo n. 66 del 2010, inserito dall'art. 12, comma 1, lett. c), del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, incentiva l'esodo del personale civile della Difesa verso altre pubbliche amministrazioni per conseguire l'obiettivo di riduzione da 27.000 a 20.000 unità;

la legge n. 183 del 2010, all'articolo 7, stabilisce che le pubbliche amministrazioni individuano criteri certi nell'impiego flessibile del personale a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare;

con la circolare n. 0011786 del 22 febbraio 2011, il Dipartimento della funzione pubblica ha inteso incentivare la mobilità dei pubblici dipendenti nell'ambito della pubblica amministrazione;

le disposizioni recate dalla legge n. 244 del 2012 prevedono un riassetto in senso riduttivo della componente civile del Ministero della difesa, con una riduzione a 20.000 unità a fronte delle attuali 27.000;

la circolare n. 0037911 P-4.17.1.7.4 del 24 settembre 2012, recante "Spending review Riduzioni delle dotazioni organiche della PA" del Dipartimento della funzione pubblica ha inteso ridurre il numero dei pubblici dipendenti, seppur incidendo sui posti vuoti tabellari, nell'ambito della pubblica amministrazione, specie in quelle realtà con personale in eccedenza come il Ministero della difesa;

il decreto del Ministero della difesa 19 novembre 2014 sulla ripartizione territoriale regionale del personale civile della Difesa fissa i posti tabellari;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 reca le tabelle di equiparazione per agevolare la mobilità tra comparti del personale della pubblica amministrazione;

il decreto ministeriale 14 settembre 2015, all'articolo 11, comma 5, del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione indica come imminenti le procedure di mobilità verso altre amministrazioni del Personale Civile della Difesa per raggiungere l'obiettivo citato delle 20.000 unità;

la legge n. 124 del 2015, all'articolo 17, comma 1, lettera q), intende avere un'azione propulsiva per agevolare la mobilità di tutto il personale della pubblica amministrazione;

considerato che:

risulta agli interroganti il costante e continuativo transito del personale militare del Ministero della difesa nei ruoli civili (circolare 43267/B1 del 21 giugno 2011); situazione che sta facendo aumentare a dismisura il divario tra il numero di unità previste e quello esistente;

presso il Ministero della difesa, la mobilità interna è disciplinata dal settembre 2016 da un "protocollo d'intesa", la cui contrattazione con le organizzazioni sindacali è durata per tutto il 2015, cosa che nelle intenzioni doveva superare la discrezionalità ad personam con cui venivano trattate le singole domande di trasferimento del personale civile;

nel protocollo per la mobilità interna al Ministero della difesa per il personale civile non si prevede, come ipotizzato inizialmente, il parere del direttore dell'ente e quello dell'organo programmatore (più noto come vertice di forza armata); pareri che, a giudizio degli interroganti evidentemente, avrebbero "ingessato" la procedura;

nel protocollo di mobilità è stato inserito il termine "grado di scopertura dell'ente", presso cui presta servizio colui che vuole trasferirsi;

nell'ipotesi attuativa del protocollo citato il "grado di scopertura" doveva essere una comparazione percentuale tra i posti vuoti tabellari dell'ente, che cede il personale e i posti vuoti tabellari dell'ente, che acquisisce il personale, in modo da garantire una perfetta "asetticità" in termini matematici, che avrebbe permesso l'attuazione di un travaso di personale dagli enti con presenze più corpose ad enti in "sofferenza", con presenze prossime allo zero; considerando il fatto che il personale civile della Difesa non ha una forza armata d'appartenenza, ma può prestare sevizio indistintamente presso le quattro forze armate (Esercito, Carabinieri, Aeronautica e Marina);

il cosiddetto "grado di scopertura" è stato interpretato, là dove è stato posto pari a zero, come un fattore di inamovibilità dell'istante, prescindendo dal grado di copertura della tabella organica dell'ente presso cui presta servizio;

a parere degli interroganti, inspiegabilmente, non tutti i posti tabellari vuoti sono stati messi a concorso;

considerato infine che il protocollo di mobilità risulta addirittura essere meno performante della vecchia procedura "a domanda", al fine di ottenere un trasferimento nell'ambito dell'amministrazione della Difesa;

si chiede di sapere quali urgenti iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano assumere, al fine di proporre la rettifica del protocollo d'intesa sulla mobilità per la gestione dei trasferimenti del personale civile, onde garantire il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione e, specialmente, per agevolare il personale civile in particolare quello transitato dai quadri militari, costretto a prestare servizio lontano dai propri affetti familiari.