Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00757
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Atto n. 1-00757
Pubblicato il 29 marzo 2017, nella seduta n. 796
CRIMI , ENDRIZZI , MORRA , FATTORI , MORONESE , SERRA , DONNO , GIROTTO , SCIBONA , AIROLA , PUGLIA , CAPPELLETTI , CASTALDI , LEZZI , BULGARELLI , MANGILI , MONTEVECCHI , TAVERNA , SANTANGELO , MARTON , GAETTI
Il Senato,
premesso che:
con il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, all'articolo 6, comma 8, viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche. La proroga ora riguarda le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della disposizione, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime, garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione; essa prevede anche che, nelle more degli adempimenti da parte dei Comuni, siano comunque salvaguardati i diritti degli operatori uscenti. Resta definito che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data;
con la disposizione citata il Governo finalmente ha preso atto delle difficoltà applicative della direttiva Bolkestein (direttiva 2006/123/CE). Tant'è vero che lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri pro tempore Renzi ha dichiarato: «A un passo dall'applicazione pratica delle nuove regole in materia, emergono forti criticità. Il Governo ha deciso di prendersi carico di queste criticità, ritenendo doveroso quantomeno un momento di approfondimento e riflessione»;
lo stesso presidente dell'ANCI, De Caro, ha dichiarato: «I Comuni stanno lavorando per non arrivare sprovvisti alla scadenza di luglio 2017, ma è evidente la necessità di un prolungamento adeguato dei tempi, in ragione dell'elevato numero di concessioni da assegnare tramite gara e della conseguente mole di verifiche e incombenze in carico agli uffici comunali ancora prima dell'indizione delle gare stesse»;
inoltre, si fa presente che la Regione Piemonte ha approvato all'unanimità una proposta di legge, presentata alle Camere, per escludere il commercio ambulante dagli effetti della direttiva Bolkestein, così come la Regione Puglia ha approvato una mozione del gruppo consiliare M5S sulla medesima linea e le amministrazioni comunali di Roma e Torino hanno deliberato di sospendere la pubblicazione dei bandi per i singoli posteggi;
sul punto, infine, è intervenuta anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) che ha dato parere contrario e contestato i criteri e le procedure stabiliti dell'intesa Stato-Regioni, con i quali i Comuni stavano provvedendo alla pubblicazione dei bandi per l'assegnazione delle concessioni nei mercati;
si ricorda che il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha recepito la direttiva Bolkestein e si configura come una legge-quadro, che dispone norme di portata generale, nonché principi operativi, riconoscendo ai singoli Stati membri le modalità, nonché i tempi di applicazione degli stessi;
in particolare, le disposizioni in questione, con l'obiettivo di salvaguardare l'impatto del commercio ambulante sulle aree pubbliche, introducono significativi limiti all'eccesso e all'operatività nel settore, basato sul principio della disponibilità di suolo pubblico destinata dagli strumenti urbanistici all'esercizio dell'attività stessa;
all'articolo 16, il decreto legislativo n. 59 irrigidisce il sistema autorizzatorio, in particolare, al comma 4, non viene riconosciuta la dinamica di proroga automatica ai titoli autorizzatori scaduti, creando delle oggettive difficoltà operative agli oltre 160.000 operatori ambulanti e microimprese operanti nel settore; l'articolo però interviene su una disciplina già ampiamente regolamentata, introducendo un ulteriore limite al numero delle concessioni di posteggio utilizzabili sullo stesso mercato o fiera;
in particolare, emergerebbero criticità conseguenti all'equiparazione tra la nozione di "risorse naturali", citata dall'articolo, e "posteggi in aree di mercato", tali da compromettere le possibilità e l'operatività degli operatori del commercio ambulante. Infatti il decreto interpreta il suolo pubblico concesso per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, come rientrante nella nozione di "risorse naturali";
alle indicate criticità se ne aggiungono ulteriori, relative al portato dell'articolo 70, comma 1, del medesimo decreto legislativo, in materia di riconoscimento di titoli autorizzatori alle società di capitali operanti nel settore del commercio ambulante;
fino all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 59 del 2010, la normativa italiana in materia riconosceva specifiche forme di tutela alle piccole imprese a conduzione familiare, riservando il settore del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche alle imprese individuali e alle società di persone, evitando un'oggettiva quanto deprecabile sperequazione, finanziaria, fiscale ed operativa, tra operatori del medesimo settore;
le disposizioni in materia di regolamentazione del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, introdotte dalla direttiva indicata, creano un'impasse normativa rispetto a quanto già sancito dalla normativa nazionale e regionale in materia, segnatamente sul versante della tutela delle piccole imprese, della chiarezza delle procedure operative e autorizzative e del rapporto con gli enti locali,
impegna il Governo:
1) a richiedere, nelle competenti sedi europee, laddove sussistano discrepanze di applicazione tra Stati membri su quali servizi sottoporre a procedure di autorizzazione con evidenza pubblica, l'adozione di un'elencazione chiara e univoca dei servizi rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE;
2) ad assumere le necessarie iniziative dirette a modificare l'articolo 70 del decreto legislativo n. 59 del 2010, al fine di prevedere che l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche sia riservata esclusivamente alle imprese individuali e alle società di persone.