Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1079

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1079


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa del senatore MANIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1996

Istituzione del Servizio cartografico nazionale

per il monitoraggio e la gestione informatica del territorio







ONOREVOLI SENATORI. - La possibilità di gestire razionalmente il territorio in modo globale ed integrato é, attualmente, di non facile realizzazione.
Innanzitutto é importante chiarire il significato che si vuole dare - in questo contesto - al termine "territorio". Per territorio deve intendersi un insieme di "ecosistemi" nella loro varietà e complessità. Questi possono essere cosí inquadrati:

ecosistema terrestre: insieme dell'ambiente chimico-fisico e delle biocenosi (microorganismi, piante, animali) che su di esso, e in esso, vivono. Trattasi, dunque, della parte emersa della litosfera, con aspetti e caratteristiche varie in relazione sia all'ambiente pedoclimatico, sia all'attività antropica che vi si svolge;
ecosistema lacustre: insieme dell'ambiente chimico-fisico e delle biocenosi che in esso vivono. Ambiente molto vulnerabile, in quanto nelle sue acque giungono la maggior parte degli "inquinanti" organici ed inorganici prodotti dalle attività antropiche tipiche dell'ecosistema terrestre;
ecosistema fluviale: stesse caratteristiche dell'ecosistema lacustre;
ecosistema marino: insieme dell'ambiente chimico-fisico e delle biocenosi che in esso vivono. Pur simile all'ecosistema lacustre e all'ecosistema fluviale, di esso é importante ricordare che é proprio nell'ecosistema marino che giungono sicuramente - in tempi piú o meno brevi - tutti gli "inquinanti" prodotti, o immessi, negli altri ecosistemi prima ricordati. Tale aspetto, di grande importanza pratica, sicuramente dovrebbe evidenziare come la corretta gestione e salvaguardia dell'ecosistema terrestre é una sicura garanzia per gli ecosistemi lacustre, fluviale e marino.
Ogni ambito territoriale, dunque, puó considerarsi un insieme piú o meno complesso di singoli "ecosistemi", a loro volta variamente organizzati. É evidente, inoltre, come esistano delle interazioni - sovente ancora poco conosciute o studiate - tra questi. Tale aspetto complica ulteriormente una gestione globale del territorio, in particolare qualora non si conoscano le sue caratteristiche.
Se si considera l'"ecosistema" terrestre, é evidente che la componente di "base" (su cui si svolgono tutte le attività umane e nel quale é insediato l'ambiente naturale) é la litosfera, parte della quale si é trasformata in suolo.
La gestione dell'ecosistema terrestre, pertanto, non é nient'altro che la gestione del suolo. Tale gestione peró, non é fine a se stessa, in quanto interagisce fortemente con la gestione degli ecosistemi lacustre, fluviale, marino, in particolare nella loro regimentazione e caratteristiche chimico-fisiche-biologiche.
Se si considera che la superficie terrestre é occupata per circa il 21 per cento dalla litosfera (il restante 79 per cento circa é occupato dall'idrosfera), e che di questa litosfera una gran parte é ancora roccia o substrato pedogenetico, si evince come il suolo - quale vero ambiente pedogenizzato, realmente sfruttabile dall'uomo per il suo sostentamento e per le sue attività - é solo una minima parte della litosfera stessa; esso, peró, deve sopportare tutte le attività umane, sovente in contrapposizione le une alle altre.
Non va dimenticato in questo contesto, inoltre, come non tutti i suoli derivanti da eventi pedogenetici siano ideali per una razionale agricoltura. Molti di questi, infatti, hanno scarso o nullo valore agro-silvo-pastorale; inoltre la competizione tra le varie componenti territoriali, l'agricoltura e la selvicoltura aggrava il problema. Troppo spesso, infatti, ottimi terreni agrari sono sfruttati dall'industria e dall'urbano relegando cosí l'agricoltura su suoli che, invece, hanno scarsa potenzialità agronomica, che viceversa dovrebbero essere protetti con il rimboschimento, con altre forme specifiche di intervento, o destinati ad attività pascoliva.
La necessità di preservare i terreni migliori per l'agricoltura, sia per caratteristiche interne al suolo (fisiche, chimiche, biologiche), che esterne ad esso (esposizione, acclività, altitudine e cosí via), nel contesto di una razionale gestione del territorio deriva anche dalla constatazione che con l'utilizzo agricolo di suoli non vocati si favorisce l'erosione di ampie aree territoriali che, invece, richiederebbero migliori protezioni.
Tale deleterio fenomeno, peró, non é imputabile solo ad un'errata concezione dell'uso agricolo del territorio, ma anche ad altre pratiche inconsulte quali:

l'eccessiva urbanizzazione specie in aree inidonee;
la deforestazione, non seguita da opere di rimboschimento e relativa gestione;
l'abbandono dei suoli coltivati, specie in collina ed in montagna;
la concentrazione piú o meno localizzata di inquinanti immessi nell'atmosfera (piogge acide, emissione di composti organici e/o elementi tossici, eccetera) che distruggono la vegetazione direttamente o attraverso l'acidificazione del suolo, e cosí via.

Ció premesso, consideriamo ora quali siano i principali motivi di difficoltà di gestire razionalmente il territorio. Questi sono:

a) complessità delle componenti agraria, zootecnica, urbana, industriale, naturale che insistono sul territorio, in relazione sia alle loro possibili combinazioni percentuali, sia alla tipologia delle singole realtà costituenti le varie componenti suddette;
b) l'imperfetta conoscenza delle molteplici interazioni che si instaurano tra le varie componenti territoriali e gli effetti, positivi e negativi, che ne derivano;
c) l'uso di certi ambiti territoriali, che se impropriamente sfruttati non solo non manifestano in pieno la loro potenzialità, ma sottraggono anche alle componenti territoriali già richiamate le aree migliori per svolgere razionalmente ed economicamente la propria vocazione;
d) gli interessi economici, a volte rilevanti, che sempre piú spesso hanno il sopravvento sulle verità scientifiche, le quali dovrebbero essere predominanti per una corretta gestione territoriale;
e) la scarsa disponibilità, l'esiguità unitamente alla difficile reperibilità di documenti cartografici tematici, di qualsiasi tipo, che rendono imperfetta e lacunosa la conoscenza del territorio. Quest'ultimo problema é l'aspetto piú desolante della situazione: non si conosce, infatti, a livello cartografico tematico quanto é stato fatto, quanto rimane da fare, quanto é realisticamente utilizzabile e chi deve essere preposto al suo riordino, alla sua gestione ed alla sua divulgazione finalizzata alla pubblica utilità.

Qualsiasi intervento a livello delle singole componenti territoriali, o a livello globale, richiede una conoscenza approfondita di tutti i parametri che caratterizzano le componenti stesse, affinché l'azione dell'uomo sia compatibile con le vocazioni del territorio. Se si considera, poi, che le relazioni tra parametri e componenti (urbana, zootecnica, industriale, agraria e naturale) tendono a variare nel tempo e nello spazio o a mutare in seguito all'azione dell'uomo, ne consegue la necessità di approntare strumenti flessibili tali da adattarsi alla dinamicità richiesta dalle problematiche trattate.
Ne discende la necessità di disporre di conoscenze, le piú complete possibili, di tutti i dati cartografici e di supporto eventualmente esistenti nell'area oggetto di analisi e di intervento, e di approntare un sistema di informatizzazione atto a rendere tutto il sistema gestionale e previsionale dinamico, flessibile, aperto all'evoluzione ambientale, di facile accesso e di immediato utilizzo pratico. Ció anche al fine di disporre di strumenti di lavoro che consentano di evidenziare le fasi evolutive dell'intervento programmato o di un evento naturale.
Le informazioni necessarie, desumibili da documenti cartografici cartacei, informatizzati, numerici, aereofotografici nonché dalle immagini dal satellite, devono riguardare non solo l'area interessata, ma anche quelle limitrofe che potrebbero risentirne gli effetti, nel contesto della naturale globità. Allo stato attuale non esiste in Italia un organismo istituzionalmente preposto alla raccolta, organizzazione, gestione, produzione, divulgazione, coordinamento e promozione degli strumenti cartografici tematici e di supporto, intesi quali strumenti di base per la gestione del territorio a livello di previsione, pianificazione, programmazione, sviluppo, salvaguardia e conservazione dell'ambiente. Il presente disegno di legge, proponendo l'istituzione del "Servizio cartografico nazionale ambientale", intende coprire un vuoto e colmare un ritardo nel contesto di una complessa problematica attinente allo sviluppo civile e alla crescita culturale del nostro Paese.
Il "Servizio cartografico nazionale ambientale", tra l'altro, deve proporsi come una struttura di consulenza per il Governo, i Ministeri e gli enti pubblici in genere per la messa a punto di nuove metodologie di studio e di intervento sul territorio.
Tale concetto puó essere esteso anche al privato, dal quale possono essere recepite preziose informazioni, nel rispetto della proprietà degli studi effettuati. Inoltre deve considerarsi quale ente autonomo di ricerca sulle problematiche inerenti i vari aspetti tematici dell'ambiente nazionale: inquinamento del suolo e delle acque; localizzazione di aree adibibili a discariche; rischi geologici ed idrologici; rischi sismici; rischi da incendi; caratterizzazione del consumo di suolo agricolo, per preservare quello migliore per le colture; evidenziazione delle aree per le quali é necessario rimboschire e/o adibire, o mantenere, a pascolo o ad incolti improduttivi e cosí via.
L'articolo 1 istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Servizio cartografico nazionale ambientale, strutturato in una Commissione tecnico-consultiva ed una struttura centrale operativa.
L'articolo 2 prevede che le finalità del Servizio cartografico nazionale ambientale siano la classificazione dei documenti cartografici, informativi, aerofotografici ed immagini da satellite, già esistenti, predisponendoli in apposita banca dati ed individuando strumenti informatici per la loro gestione e per la predisposizione di disciplinari per la stesura di nuovi documenti cartografici.
L'articolo 3 indica i criteri di classificazione dei documenti di cartografia tematica, informativi di conoscenza territoriale e divulgativi.
Con l'articolo 4 viene istituito, all'interno del Servizio cartografico nazionale ambientale, il Catalogo nazionale ambientale che deve comprendere tutti i documenti di cartografia tematica e i documenti informativi.
L'articolo 5 stabilisce che, per il perseguimento dei propri fini, il Servizio cartografico nazionale ambientale provveda a raccogliere presso qualsiasi struttura pubblica o privata ogni tipo di elaborato, istituisca un elenco obbligatorio nazionale degli operatori del settore e promuova studi e ricerche.
L'articolo 6 prevede che qualsiasi intervento coinvolgente il territorio tenga conto di tutti gli studi già effettuati e presenti in archivio presso il Servizio cartografico nazionale ambientale, imponendo, tra l'altro, l'obbligo a quanti operino sul territorio nazionale di richiedere al predetto Servizio la documentazione relativa allo stato di conoscenza dell'area interessata.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. É costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il "Servizio cartografico nazionale ambientale" strutturato in:

a) una Commissione tecnico-consultiva;
b) una struttura centrale operativa.

Art. 2.

1. Il Servizio cartografico nazionale ambientale ha il fine di fornire idonei strumenti per una puntuale conoscenza del territorio e per una sua gestione piú razionale.
2. Il Servizio cartografico nazionale ambientale provvede pertanto a:

a) classificare i documenti cartografici, informativi, aereofotografici ed immagini da satellite, già esistenti;
b) predisporre una banca dati dei documenti di cui alla lettera a) ;
c) predisporre strumenti informatici per la gestione di tutta la documentazione di cui alla medesima lettera a) ;
d) predisporre disciplinari per la stesura di nuovi documenti cartografici;
e) divulgare il materiale in suo possesso;
f) istituire un servizio per il pubblico.

Art. 3.

1. Ai fini della classificazione dei documenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono da intendersi:

a ) per cartografia tematica: tutti quei documenti, su base cartacea o informatica, che evidenzino, con particolari simbologie, specifici fenomeni, situazioni, utilizzo ed altri elementi tipici di un dato ambito territoriale;
b) per documenti informativi di conoscenza territoriale:

1) gli studi a livello locale o nazionale che possono contribuire ad una migliore conoscenza del territorio in cui si opera e ad una sua razionale gestione;
2) specifici software atti alla gestione del territorio;

c) per documenti divulgativi: i documenti in cui siano contenute tutte le informazioni inerenti a quel determinato ambito territoriale, predisposti dal Servizio cartografico nazionale ambientale sulla base del materiale e della documentazione di cui alle lettere a) e b) .

2. I documenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 possono essere commissionati da enti pubblici e privati alle varie strutture esistenti sul territorio nazionale. Queste hanno l'obbligo di:

a) seguire le indicazioni e le normative predisposte dalla Commissione tecnico-consultiva;
b) segnalare l'inizio dei lavori al Servizio cartografico nazionale ambientale ed inviare allo stesso, alla conclusione di questi, copia completa del lavoro.

3. Entro un termine da stabilirsi con il decreto di cui all'articolo 8, il Servizio cartografico nazionale provvede a redigere un documento denominato "Prima indagine conoscitiva del territorio nazionale".
4. Gli ambiti territoriali in cui verrà suddiviso il territorio nel documento di cui al comma 3 e la struttura del documento stesso saranno individuati e definiti dalla Commissione tecnico-consultiva.
5. Il documento di cui al comma 3 costituirà la base su cui impostare la predisposizione dei documenti di cartografia tematica e dei documenti informativi di conoscenza territoriale.

Art. 4.

1. Presso il Servizio cartografico nazionale ambientale é istituito il Catalogo nazio nale delle caratteristiche e delle potenzialità e vocazioni territoriali, che deve comprendere tutti i documenti di cartografia tematica ed i documenti informativi di conoscenza territoriale.

Art. 5.

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 4 il Servizio cartografico nazionale ambientale provvede a:

a) raccogliere presso tutti gli enti pubblici e privati, studi professionali o altre strutture, qualsiasi tipo di elaborato dagli stessi prodotto;
b) istituire un elenco obbligatorio nazionale degli operatori del settore;
c) promuovere studi e ricerche avvalendosi della collaborazione dei soggetti di cui alle lettere a) e b) .

Art. 6.

1. Qualsiasi intervento coinvolgente il territorio deve tener conto di tutti gli studi già effettuati in tale ambito e presenti in archivio presso il Servizio cartografico nazionale ambientale.
2. I soggetti che intraprendono l'attività di cui al comma 1, nell'ambito di specifici settori individuati dalla Commissione tecnico-consultiva, sono tenuti a documentarsi presso il Servizio cartografico nazionale ambientale circa lo stato di conoscenza dell'area interessata.

Art. 7.

1. Il direttore del Servizio cartografico nazionale ambientale nonché i dieci membri che compongono la Commissione tecnico-consultiva sono nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri e rimangono in carica per un periodo di tre anni.

Art. 8.

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in un miliardo di lire in ragione d'anno, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo allo stesso Ministero.
2. Il Ministro del tesoro é autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.