Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03598
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Atto n. 3-03598 (in Commissione)
Pubblicato il 21 marzo 2017, nella seduta n. 789
CATALFO , PUGLIA , GIROTTO , PAGLINI , CASTALDI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
l'articolo 27, commi 1-3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 n. 221 del 2012, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", introduce un regime di incentivazione per le startup attraverso due istituti differenti: i piani di incentivazione e fidelizzazione e gli strumenti di remunerazione, o work for equity;
si tratta di strumenti di agevolazione che consentono alle startup di sopperire ad eventuali carenze di liquidità (come espressamente indicato nel modello commentato di piano di incentivazione in equity per la startup innovativa e l'incubatore certificato adottato dal Ministero dello sviluppo economico, in data 10 marzo 2015), remunerando le prestazioni di opere o servizi, effettuati in loro favore, senza apporto di denaro, ma con l'utilizzo dei citati strumenti finanziari, il cui valore è irrilevante ai fini fiscali e contributivi;
il provvedimento in parte ricalca quanto indicato dall'art. 82, comma 24-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, che, in deroga al principio di armonizzazione delle basi imponibili fiscale e previdenziale, ha introdotto un regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option;
considerato che:
il quadro di queste misure incentivanti è stato completato dai successivi interventi del Ministero dello sviluppo economico (Guida all'uso dei piani azionari e del work for equity e il modello commentato di piano di incentivazione) e dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 16/E dell'11 giugno 2014);
i piani di incentivazione e fidelizzazione si ricollegano ad un rapporto di subordinazione tra la startup e i soggetti beneficiari e, in particolare, ai compensi corrisposti in favore di dipendenti (anche se a tempo determinato o part-time), amministratori, il cui reddito sia qualificato come lavoro dipendente, collaboratori continuativi, inclusi i lavoratori a progetto, il cui reddito viene normalmente qualificato come reddito assimilato, ai fini fiscali, a quello di lavoro dipendente ai fini fiscali, purché diversi dai prestatori di opere e servizi;
gli strumenti di remunerazione o work for equity, invece, possono essere adottati con riguardo ai rapporti intrattenuti tra la startup e consulenti, professionisti e, in generale, fornitori di opere e servizi diversi dai lavoratori dipendenti e dai collaboratori continuativi, comprese le prestazioni professionali rese dagli amministratori della startup innovativa o dall'incubatore certificato, ove il reddito sia da qualificare come da lavoro autonomo;
dalla normativa non parrebbe sussistere alcun divieto per i piani di incentivazione e fidelizzazione da adottare nei confronti di soci dipendenti che effettuano prestazione di lavoro alle dipendenze delle startup attraverso un regolare vincolo di subordinazione. Analizzando i singoli strumenti finanziari, ed in particolare gli strumenti finanziari partecipativi (sfp), che hanno ad oggetto un diritto alla ripartizione agli utili societari (come precisato dalla citata circolare dell'Agenzia delle entrate), questi ultimi potrebbero risultare inapplicabili qualora avessero come beneficiaria la generalità dei soci di una società perché, a rigore, la distribuzione degli utili sarebbe destinata comunque agli stessi soggetti. Invece, non si ravvedono limitazioni qualora lo strumento finanziario partecipativo fosse attribuito solo ad alcuni dei soci, che vedrebbero crescere la percentuale del proprio utile a detrimento degli altri rimasti esclusi dal piano di incentivazione. Le medesime osservazioni possono essere compiute anche con riguardo agli altri strumenti finanziari, ossia l'assegnazione di quote o azioni, anche mediante cessione, nonché l'assegnazione di stock option;
considerato inoltre che:
le modalità operative dell'assegnazione degli strumenti finanziari previsti per le startup sono: assegnazione di azioni o quote, a titolo gratuito, a titolo oneroso; assegnazione con cessione di azioni o quote, a titolo gratuito, a titolo oneroso; attribuzione di stock option, restricted stock o restricted stock unit; assegnazione di strumenti finanziari partecipativi;
quasi tutte le fattispecie richiamate hanno come comune denominatore l'esigenza di aver già predisposto un bilancio dal quale attingere i dati per eseguire nel dettaglio le procedure per l'assegnazione degli strumenti finanziari. Nulla viene indicato per l'ipotesi di startup costituita recentemente, quindi priva del primo bilancio;
altresì, è stabilita una precisa finestra temporale entro la quale emettere gli strumenti finanziari, ossia 4 anni dalla costituzione della startup o dalla perdita dei requisiti: la necessità del primo bilancio riduce de facto lo stesso termine indicato;
considerato infine che:
per dare attuazione al richiamato art 82, comma 24-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, l'INPS, con il messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010 che integra la circolare n. 123/2009, ha chiarito quanto segue: "in assenza di una definizione legale di stock option, il regime di esenzione [della decretazione del 2008] possa trovare applicazione non soltanto ai piani che prevedano l'attribuzione di diritti di opzione, ma anche a quelli che, in un'ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedano, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un'assegnazione di azioni anche a titolo gratuito", ed aggiungendo inoltre, mediante specifica, i codici casuali da impiegare nella procedura UNIEMENS al fine di recuperare la contribuzione versata;
allo stato attuale non risulta agli interroganti alcuna indicazione da parte dell'INPS in merito alla procedura da applicare con riguardo al regime di incentivazione e remunerazione di cui al decreto-legge n. 179 del 2012. Dalla norma e dai successivi citati interventi, a giudizio degli interroganti, non appare chiaro, inoltre, se l'esclusione dal prelievo contributivo incida sull'intera quota pari al 32,70 per cento della retribuzione lorda per la generalità dei lavoratori dipendenti, ovvero solo sulla quota a carico del dipendente che è pari al 9,19 per cento della retribuzione, in quanto indicato dal decreto-legge n. 179 del 2012 quale beneficiario,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti;
se, nell'ambito delle proprie competenze, intendano verificare gli strumenti finanziari partecipativi, al fine di ripartire la distribuzione degli utili societari come precisato dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 16 dell'11 giugno 2014);
se il citato intervento dell'INPS sia in contraddizione con la ratio del decreto-legge n. 179 del 2012, posto che quest'ultima sia quella di agevolare le startup che andrebbero, quindi, considerate quali beneficiarie ultime dell'intervento stesso, con conseguente sgravio contributivo generale.