Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07154
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Atto n. 4-07154
Pubblicato il 14 marzo 2017, nella seduta n. 783
DI BIAGIO - Ai Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della salute. -
Premesso che:
l'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 178 del 2012, così come novellato dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), ha previsto assunzioni, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, con procedure di mobilità, da parte degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della Croce rossa italiana e quindi dell'ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior;
sebbene con le suddette disposizioni si sia inteso disciplinare l'operatività futura di taluni profili afferenti al comparto sanitario, prevedendone un percorso specifico di inserimento presso le strutture del SSN, di contro, le medesime disposizioni risultano silenti in merito a talune categorie attualmente operative nell'Esacri (Ente strumentale della Croce rossa italiana) come le professionalità sanitarie, che, pur svolgendo un ruolo determinante e prezioso per le amministrazioni presso le quali sono operative, risultano essere collocate in una sorta di "limbo amministrativo", in assenza di precise indicazioni e di prospettive delineate dalla normativa vigente in materia di mobilità e di ricollocazione;
il personale sanitario è rappresentato da un contingente di 17 unità, pertanto un numero irrisorio, la cui gestione non si dovrebbe configurare come un onere in capo all'amministrazione: si tratta di profili che hanno maturato un significativo ammontare di esperienza e competenza, che hanno un'elevata specializzazione e che potrebbero portare un inderogabile valore aggiunto al SSN nei servizi territoriali e non, segnatamente nei versanti in cui si registra una palese carenza di servizi all'utenza, o in quei contesti in cui questi profili già sono attivamente impiegati;
vale la pena segnalare che il decreto 14 settembre 2015 ha sancito i criteri per l'attuazione delle procedure di mobilità, ai sensi dell'articolo 1, commi 423-425, della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità per il 2015), riservate, tra gli altri, ai dipendenti della CRI;
non risulta all'interrogante la sussistenza di una tabella equiparativa, tra le categorie di inquadramento delle professionalità sanitarie della CRI e i corrispondenti omologhi nelle diverse amministrazioni dello Stato potenzialmente destinatarie delle suddette professionalità, ai sensi della descritta dinamica di mobilità;
vale la pena segnalare che una parte del personale, nello specifico, 2 biologi, un medico, un farmacista, una psicologa, dal 2 gennaio 2017 risulta essere transitato presso il Ministero della salute, in seguito ad una convenzione stipulata tra CRI e il Ministero stesso;
8 biologi del citato contingente continuano a prestare servizio presso il laboratorio centrale CRI, in affiancamento al personale dell'associazione privata della CRI, operando nel comparto delle analisi chimico-cliniche, che si eseguono in convenzione con SSN e dello screening neonatale per la Regione Lazio;
si ritiene opportuno segnalare che per quanto concerne le analisi di screening neonatale, su cui forte è stata l'attenzione del Ministro in indirizzo, vengono eseguite dal personale CRI e presso le sue strutture dal 1977, e tale dato conferma il consolidarsi di un notevole livello di expertise e di know how da parte del personale, che meriterebbe di essere tutelato e promosso;
sul versante dell'operatività, nell'ambito dell'esecuzione delle analisi di screening neonatale, appare significativo evidenziare, a conferma del ruolo determinante del personale CRI e del potenziale del suo laboratorio, che per circa 10 anni (fino al 2010) la CRI si è occupata anche dello screening dei neonati della Regione Umbria e a tutt'oggi lo screening viene effettuato su una parte dei neonati del Lazio, quella più cospicua, in particolare il bacino di Roma, Asl B, D, E, F, l'ospedale "Fatebenefratelli", e quello di Rieti (circa 30.000 neonati all'anno), e, al fine di far comprende il bacino di riferimento della CRI, si segnala che i competenti laboratori del policlinico "Umberto I" effettuano le analisi per l'utenza afferente alle Asl A (tranne Fatebenefratelli), C, e le provincie di Latina, Frosinone e Viterbo, per un ammontare di circa 25.000 neonati all'anno;
la Regione Lazio, ottemperando a quanto disposto dalla legge n. 167 del 2016, recante "Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie", dovrà procedere con l'individuazione dei criteri di attuazione; risulta però all'interrogante che il servizio di analisi, ai fini della nuova norma, verrà centralizzato presso il policlinico Umberto I, conseguentemente dovrebbe essere disabilitato il centro analisi della CRI, malgrado il ruolo pionieristico da questo svolto sul versante delle analisi screening neonatale, il bacino di utenza da questo servito (più vasto di quello afferente al policlinico) l'esperienza quarantennale ed il notevole valore aggiunto che il lavoro proficuo svolto dai suoi operatori ha rappresentato e può continuare a rappresentare;
date siffatte premesse, e considerata l'opportunità di salvaguardare con un percorso specifico e chiaro il citato personale sanitario, che attualmente non risulta ricollocato, ed in riferimento al quale non sussiste alcuna formula legislativa o amministrativa di gestione, si ritiene auspicabile ed opportuno prevedere un percorso assimilabile a quanto già intrapreso per il personale con funzione di autista soccorritore;
si assiste al paradossale scenario di quasi completa collocazione del personale della CRI, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 da parte della funzione pubblica (svolgendosi in maniera risolutiva in questo momento la III fase della procedura di mobilità), in cui risulta privo di riferimenti e di prospettiva un contingente tra i più validi e competenti della struttura;
attualmente la questione dei profili sanitari è già oggetto di un approfondimento presso il Dipartimento della funzione pubblica, ma al momento non vi sono riscontri;
pertanto, considerando che, ai sensi del decreto legislativo n. 178 del 2012 l'Esacri sarà operativa soltanto fino al 31 dicembre 2017, appare inderogabile l'urgenza di prevedere un celere intervento normativo, volto a salvaguardare le suddette professionalità, che al momento risultano oggetto, a giudizio dell'interrogante incomprensibilmente, di un approccio discriminatorio da parte dell'amministrazione, che dovrebbe essere orientata alla piena valorizzazione di questa expertise, di cui il prosieguo delle attività nei medesimi comparti di attuale attività comporterebbe un notevole vantaggio in termini economici e di qualità dei servizi,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza delle criticità che al momento condizionano il comparto dei 17 profili sanitari identificati in premessa;
quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire la loro legittima collocazione, in armonia con quanto già previsto ed attuato per il personale della CRI;
se non si ritenga auspicabile procedere alla definizione di adeguate tabelle equiparative tra le categorie di inquadramento dei dipendenti interessati (contratto collettivo nazionale di lavoro enti pubblici non economici - Area VI) ed i corrispondenti omologhi nelle diverse amministrazioni dello Stato, propedeutiche al transito del personale sanitario presso altre strutture amministrative;
se non si ritenga opportuno eventualmente consentire la ricollocazione dei profili in oggetto nei servizi territoriali, e, nel caso dei profili impiegati presso il laboratorio centrale CRI, consentire il prosieguo operativo di questi, facendoli di conseguenza transitare presso la struttura oggetto della centralizzazione prevista dalla Regione Lazio.