Legislatura 13ª - Disegno di legge N. 1075

SENATO DELLA REPUBBLICA

———–     XIII LEGISLATURA    ———–





N. 1075


DISEGNO DI LEGGE




d'iniziativa dei senatori CIMMINO, FOLLONI, CALLEGARO, CAMO, COSTA, DENTAMARO, FIRRARELLO, GUBERT, RONCONI, ZANOLETTI, BRIENZA, COZZOLINO, FUMAGALLI CARULLI, NAPOLI Bruno, PALUMBO, DEMASI, TURINI, NAVA e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 1996

Modifiche all'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, concernente le commissioni provinciali per l'artigianato






ONOREVOLI SENATORI. - La legge 8 agosto 1985, n. 443 (legge-quadro per l'artigianato) - agli articoli 9 e 10 - prevede e disciplina le commissioni provinciali per l'artigianato, configurandole come organi amministrativi e di tutela del settore artigiano. Esse, infatti, risultano preposte alla funzione amministrativa di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, nonché a funzioni di amministrazione attiva e consultiva, per il perseguimento di finalità generali di tutela dell'artigianato a livello territoriale e regionale.
Le commissioni provinciali per l'artigianato sono costituite con decreto del presidente della giunta regionale, durano in carica cinque anni e sono composte da almeno quindici membri, di cui due terzi devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni e un terzo é riservato alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali piú rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'Ufficio provinciale del lavoro e di esperti.
Proprio questa composizione conferisce a tali organismi un carattere tecnico-amministrativo di alto livello di qualificazione e li pone nella condizione di svolgere i propri compiti di mediazione di interessi in sede amministrativa, assicurando un raccordo qualificato e funzionale rispetto alle istanze di ordine professionale peculiari dell'imprenditoria artigiana.
La legge-quadro n. 443 del 1985 prevede che i due terzi dei componenti delle commissioni provinciali, riservati agli imprenditori artigiani, siano eletti in base a norme stabilite dalle regioni. Ma sta di fatto che, ad oggi, solo alcune regioni hanno provveduto ad effettuare il rinnovo delle commissioni attraverso procedure elettorali ispirate al sistema proporzionale a liste concorrenti, talora con l'adozione di quorum e di correttivi mirati ad evitare una eccessiva proliferazione di liste. Numerose altre regioni, invece, non hanno mai provveduto ad effettuare le operazioni elettorali e, al fine di assicurare la continuità delle funzioni amministrative, hanno ricostituito le commissioni in via straordinaria ed urgente nominando i due terzi, riservati agli imprenditori artigiani, sulla base di designazioni da parte delle organizzazioni sindacali di categoria a struttura regionale e fissando appositi termini per l'effettuazione delle elezioni che, in numerosi casi, sono stati ulteriormente differiti.
Al riguardo va evidenziato come le regioni che hanno provveduto ad effettuare le elezioni abbiano dovuto superare le gravi difficoltà derivanti dalla complessità delle procedure, dai numerosi adempimenti e soprattutto, dall'eccessiva entità di costi, che hanno potuto fronteggiare solo attingendo alle già scarse risorse finanziarie destinate alle attività istituzionali e di incentivo allo sviluppo del settore. Proprio tali circostanze hanno indotto quelle regioni a riconsiderare nel suo insieme il problema prospettando anche eventuali ipotesi di proroga e di ricostituzione in via straordinaria ed urgente delle commissioni provinciali e indotto le altre regioni ad orientarsi a percorrere anch'esse ipotesi alternative rispetto a quella elettorale.
Risulta, comunque, abbastanza evidente - sia sul piano funzionale e sia sotto un profilo di opportunità - come l'attuale sistema elettorale, riferito ai due terzi riservati agli imprenditori artigiani, risulti inadeguato, in quanto porta inevitabilmente ad ampliare in modo eccessivo e, quindi, a snaturare le funzioni amministrative e di tutela proprie delle commissioni provinciali per l'artigianato, le quali rischiano di avere un ruolo di rappresentanza di interessi collettivi ed, in senso lato, politici.
A ció sono connessi gli inevitabili rischi di concorrenzialità elettorale che portano a favorire la formazione di correnti minoritarie e di disturbo, provocando effetti dirompenti sulla compagine rappresentativa degli interessi del settore artigiano.
Altresí, non deve essere sottovalutato il costo eccessivo, irragionevole ed ingiustificato che dovrebbe essere sostenuto al fine di eleggere i componenti di organi di amministrazione attiva e consultiva.
A ció si aggiunga che in diverse realtà territoriali, soprattutto per cause di oggettiva impossibilità, non sono state effettuate tempestivamente le necessarie procedure di revisione degli albi delle imprese artigiane (peraltro complesse e costose), il che puó arrivare a compromettere sostanzialmente la effettiva corrispondenza fra il corpo elettorale reale ed il legittimo elettorato attivo e passivo, comportando la possibilità di incorrere in pesanti situazioni di contenzioso (situazioni che in diverse regioni si sono già verificate).
Da ultimo, va ricordato che a seguito del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante "Disciplina della proroga degli organi amministrativi", convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444 - che aveva stabilito alcune norme cogenti in merito all'obbligo di ricostituzione degli organi amministrativi, di amministrazione attiva, consultiva e di controllo, ed al divieto di proroga di tali organi al di là di termini rigidi ed inderogabili - nella maggior parte dei casi risulta ormai oggettivamente impossibile procedere in modo tempestivo all'esperimento delle procedure elettorali per il rinnovo delle commissioni provinciali per l'artigianato: anzi, sussiste il rischio concreto che le commissioni stesse, una volta entrate in regime di proroga e decadute, non possano piú operare e che i relativi atti debbano essere, per conseguenza, considerati nulli.
In base a tali considerazioni risulta indispensabile adottare un diverso criterio di nomina su designazione da parte delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore, in base al quale sarebbe comunque possibile garantire le funzioni rappresentative in sede amministrativa proprie delle commissioni (in senso analogo puó essere opportunamente citato un significativo precedente legislativo: la legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nella quale é stato riconosciuto il principio della nomina dei componenti dei consigli camerali su designazione delle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese in ambito provinciale).
Infine, in armonia con i princípi generali sanciti dalle disposizioni in materia di riforma della Pubblica amministrazione e di riordino degli organi collegiali (di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537), va rilevato come, attraverso il diverso criterio della designazione, si potrebbe comunque realizzare un procedimento snello di composizione delle commissioni, con criteri di rapidità ed economicità, ed inoltre, si potrebbero garantire adeguate condizioni di efficienza nei funzionamento degli organi medesimi.
La soluzione designativa corrisponde, sul piano sistematico, all'orientamento che si va gradualmente affermando nel nostro ordinamento giuridico-istituzionale, il quale tende sempre piú a riconoscere e consolidare un certo grado di "istituzionalizzazione" nei riguardi delle organizzazioni associative a carattere maggiormente rappresentativo, chiamate a designare i propri rappresentanti in seno ai diversi organi della Pubblica amministrazione, in virtú di un'ampia presunzione di rappresentatività riferita sostanzialmente agli interessi propri di tutta la categoria. Si tratta di una legittimazione che risulta ormai propria delle organizzazioni imprenditoriali, le quali risultano destinate a collaborare a funzioni generali assumendo un ruolo sostanziale di partecipazione all'esercizio di pubbliche funzioni in ordine alla formazione degli indirizzi e delle politiche settoriali.
Sulla base delle valutazioni di legittimità e di opportunità sopra illustrate si ritiene che la legge-quadro dovrebbe riconoscere ed affidare alle regioni la potestà di procedere alla composizione delle com missioni provvedendo alla nomina dei componenti artigiani in virtú di soluzioni discrezionali di natura organizzativa e funzionale, che possano privilegiare il procedimento complesso di nomina su designazione unitaria da parte delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale, mantenendo in via residuale ed alternativa l'ipotesi del ricorso al procedimento elettorale nei casi di scarso e frammentario grado di associazionismo sindacale fra le categorie artigiane a livello territoriale.





DISEGNO DI LEGGE



Art. 1.

1. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 8 agosto 1985, n. 443, é sostituito dal seguente:

"Nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge la composizione, l'organizzazione ed il funzionamento delle commissioni provinciali per l'artigianato. I componenti della commissione provinciale per l'artigianato di cui al terzo comma possono essere eletti dai titolari di imprese artigiane iscritti all'albo di cui all'articolo 5, ovvero nominati su designazione delle organizzazioni degli artigiani piú rappresentative a livello nazionale o provinciale, purché regolarmente costituite ed operanti da almeno tre anni sul territorio".