Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06909
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Atto n. 4-06909
Pubblicato il 31 gennaio 2017, nella seduta n. 751
DE PETRIS - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. -
Premesso che:
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 7 del 10 gennaio 2017, il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 22 dicembre 2016, recante "Adozione del piano nazionale delle ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti, in conformità dell'art. 34 della direttiva 2008/98/CE, nonché delle spedizioni di rifiuti e relativo recupero o smaltimento";
nell'introduzione al provvedimento si legge che "La problematica dei controlli sulle spedizioni di rifiuti è considerata una priorità nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1013/2006 sulle spedizioni di rifiuti (…), al fine di individuare e prevenire il problema delle spedizioni illegali";
risulta, pertanto, anomalo e sorprendente che nello specifico dell'allegato I, che contiene i "Flussi di rifiuti prioritari in uscita dal territorio italiano", non vengano menzionati i materiali con codici CER 150102 (relativo agli imballaggi in plastica) e 020104 (rifiuti plastici e a base di polietilene) nonostante siano stati evidenziati negli anni numerosi traffici, soprattutto illeciti, di tali rifiuti verso la Cina, altri Paesi extraeuropei nonché nella stessa Comunità europea;
il Ministero forse sottovaluta che quantità importanti di imballaggi e di rifiuti plastici vengono inviati all'estero per essere riciclati e per rientrare, successivamente, in Italia sotto forme diverse, rappresentando una parte consistente delle spedizioni illegali;
tali spedizioni riducono fortemente il materiale a disposizione delle imprese nazionali del riciclo, creando situazioni sfavorevoli sotto il profilo dell'economia circolare e degli obiettivi di riciclo da raggiungere a livello nazionale;
la mancata menzione di materiali con tali codici indurrebbe gli organismi di controllo a non attivare adeguate ispezioni presso stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti di rifiuti plastici, in contrasto con gli obiettivi strategici del piano nazionale;
il regolamento (CE) n. 1013/2006 distingue due procedure dedicate per la spedizione dei rifiuti inseriti in appositi elenchi di rifiuti: sono soggetti alla procedura preventiva di notifica e autorizzazione scritta (disciplinata al capo I, artt. 4 e seguenti) i rifiuti di cui all'art. 3, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (elenco ambra nell'allegato IV) mentre i rifiuti di cui all'art. 3, paragrafi 2 e 4 (elenco verde nell'allegato III) sono soggetti solo a obblighi generali di informazione (con procedura disciplinata al capo II, art. 18, del regolamento). Per il loro trasporto, dunque, è sufficiente che i rifiuti siano accompagnati dal modulo contenuto nell'allegato VII e gestiti in impianti autorizzati;
in Italia, per dare attuazione agli obblighi di ispezioni previsti dal novellato articolo 50 del regolamento, è previsto che sia costituito a livello nazionale un sistema informatico gestito dal Ministero dell'ambiente, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, così come disposto al capo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2016 dall'art. 4.1, ove si legge: "è costituito a livello nazionale un sistema informatico, a fini ispettivi, per la raccolta dei dati relativi alle spedizioni di rifiuti autorizzate con procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta, ai sensi del Capo I del Regolamento". Si fa, quindi, riferimento alle spedizioni soggette alla "procedura di notifica ed autorizzazione preventiva scritta" riservate ai rifiuti presenti nella "lista ambra";
il capo 5 detta invece "Criteri procedurali delle ispezioni", ove si legge: "Sulla base delle informazioni inserite nel sistema informatico da parte delle AC [autorità competenti di spedizione e destinazione], nonché dei notificatori/destinatari, gli OC [organi di controllo] pianificano le ispezioni tenendo conto delle priorità risultanti dalla valutazione dei rischi e riportate nell'Allegato I del presente Piano",
si chiede di sapere:
quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo per modificare in tempi rapidi il decreto ministeriale, prevedendo l'inserimento almeno dei materiali con codici CER 150102 e 020104, evitando, così, di sottovalutare la grande quantità di rifiuti plastici e di imballaggi che vengono inviati all'estero spesso illegalmente, riducendo la possibilità per gli operatori nazionali del settore del riciclo di avere materiale per i loro impianti;
quali chiarimenti intenda adottare relativamente a come verranno pianificate le ispezioni concernenti le spedizioni dei rifiuti inseriti nella "lista verde" e soggetti ai soli "obblighi generali di informazione".