Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-06799

Atto n. 4-06799

Pubblicato il 10 gennaio 2017, nella seduta n. 737

SACCONI - Ai Ministri della giustizia, per gli affari regionali e della salute. -

Premesso che a quanto risulta all'interrogante:

la Corte d'appello di Milano, ribaltando la decisione emessa in primo grado dal Tribunale di Milano, ha autorizzato la trascrizione dell'atto di nascita di 2 bambini nati facendo ricorso alla pratica dell'utero in affitto da padri diversi, ma dalle stesse due mamme, una che ha fornito dietro compenso gli ovociti, e l'altra che ha portato, sempre dietro compenso, i bambini in grembo;

l'ufficiale di Stato civile milanese aveva precedentemente rifiutato la richiesta dei genitori, perché i bambini erano nati attraverso la maternità surrogata, che in Italia è vietata dalla legge n. 40 del 2004 e che senza trascrizione i bambini non potevano essere riconosciuti in Italia come figli dai loro padri e perciò non potevano portarne il cognome, né avere la cittadinanza italiana;

il Tribunale di Milano, a cui i due genitori avevano fatto ricorso, aveva confermato la decisione del Comune di Milano;

la Corte di appello ha giustificato tale sentenza ricordando che "il compito del Giudice è quello di salvaguardare l'interesse preminente dei minori, il quale - come già affermato dalla Corte di Cassazione 19599/2016 - si sostanzia nel diritto a conservare lo status di figlio, a circolare liberamente nel territorio italiano ed europeo, ad essere rappresentato dal genitore nei rapporti con le istituzioni italiane, e a preservare la propria identità";

la Corte d'appello ha anche evidenziato come "il diniego dell'Ufficiale di Stato civile violasse il disposto della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), che presta tutela ai legami familiari a prescindere dal modo in cui sono sorti";

considerato che:

la Corte d'appello avrebbe del tutto ignorato quanto stabilito dalla Corte di cassazione con la sentenza 24001/2014, per cui il ricorso all'utero in affitto è contrario alla legge italiana per motivi di ordine pubblico e tale limite non è stato messo in discussione dalla sentenza 162/2014 della Corte costituzionale sulla fecondazione eterologa;

la legge n. 40 del 2004 esclude la possibilità di ricorrere alla surrogazione di maternità, consistente nel portare a termine una gravidanza su committenza, mentre dall'altro lato «l'unico modo per realizzare progetti di genitorialità priva di legami biologici con il minore è quindi quello dell'adozione», istituto quest'ultimo nemmeno astrattamente applicabile al caso di specie, dato che ciascuno dei due gemelli ha un padre e una madre;

nella sentenza i giudici definiscono "gemelli" i due bimbi, quando gemelli non sono, ma trattasi semmai di fratelli per parte di madri (al plurale, visto che sono state contattate due donne per la maternità) ma senza alcun legame biologico per parte dei padri (anche questi al plurale, dal momento che ciascuno dei due fratellini è figlio biologico di uno dei due partner);

a giudizio dell'interrogante facendo ricorso a spiegazioni parascientifiche, secondo cui "la comunità scientifica ha registrato vari casi, sia pure pochissimi al mondo, di gemelli nati da ovuli della stessa madre, fecondati con lo sperma di uomini diversi", si legittimano rapporti di parentela assemblati a piacimento, senza alcuna reale attenzione nei confronti dell'interesse dei minori, in cui l'unica certezza è che le donne continuino ad essere usate come corpi in vendita, i bambini come oggetti sul mercato e la fecondazione artificiale come un modo per soddisfare i desideri di genitorialità di coppie ricche, senza rispetto per gli altri esseri umani coinvolti;

in nome del "bene superiore del minore", non si può alterare la funzione antropologica del diritto che viene violato nella sua stessa natura, dal momento che viene violata la natura delle relazioni umane che fin dalla generazione hanno una specifica normatività dettata dal diritto naturale, che esplicita un senso dell'umano non disponibile o alterabile nemmeno in forza di una sentenza,

si chiede di sapere quali misure i Ministri in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, intendano adottare per assicurare che, per via giurisprudenziale, non venga illegittimamente introdotto ciò che la legge italiana vieta, vale a dire il ricorso alla pratica della surrogazione di maternità e alla commercializzazione di gameti ed embrioni, e per evitare che l'incertezza giuridica apra spazi a veri e propri esperimenti di "filiazione creativa".