G/1092/001/6
Ritirato
Il Senato,
considerate le difficoltà incontrate dai soggetti che avevano comunque già affidato i lavori contando di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura anche in assenza di pagamenti da parte dei beneficiari dei bonus;
impegna il governo
a esaminare modalità che possano venire incontro alle esigenze di tali soggetti.
G/1092/002/6 (testo 2)
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),
premesso che:
il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd- Case green);
secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;
il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";
al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);
Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.
G/1092/002/6
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),
premesso che:
il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
lo scorso, 12 aprile, è stata approvata la revisione della direttiva europea sulle performance energetiche degli edifici (Epbd- Case green);
secondo la nota informativa dell'Agenzia Europea per l'Ambiente (EEA), esposizione agli inquinanti atmosferici è causa di morti premature e anni quantificabili, in riferimento ai dati del 2021, in quasi 26.000 decessi per le sole regioni della pianura padana a causa della esposizione all'eccesso di polveri sottili (PM 2,5) e più di 5.000 in riferimento al biossido di azoto, per un totale di ben 31.000 decessi ogni anno nella sole regioni del nord a causa dell'inquinamento atmosferico;
il 22 aprile scorso, in occasione della giornata della terra i sindaci delle città di Milano, Bologna, Torino, Venezia e Treviso hanno sottoscritto il "Patto dei Sindaci per una Pianura Padana che respiri, le città cambiano aria, prendendo atto della drammatica situazione in cui versano le città del bacino padano e chiedendo al governo "fondi straordinari per i piani di sostituzione delle caldaie obsolete e, più in generale, per l'efficientamento energetico degli edifici e la riforestazione urbana, in tempi rapidi e con un sistema di erogazione agile ed efficiente";
al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2);
Considerato che la coibentazione degli edifici riduce il fabbisogno energetico del riscaldamento domestico e con l'efficientamento energetico si riduce la quantità di emissioni inquinanti,
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di introdurre, in vista del recepimento della direttiva case green, anche in via sperimentale e in anticipo rispetto ai termini indicati dalla stessa direttiva, misure mirate che diano una priorità di intervento, anche attraverso l'introduzione di incentivi di maggior favore, per gli immobili privati ricadenti nei territori del bacino padano e nelle regioni sotto infrazione da parte dell'Unione europea per il superamento dei limiti di inquinamento dell'aria, al fine di promuovere interventi in materia di efficientamento energetico in edilizia attingendo, nei limiti di finanza pubblica, da fondi e risorse statali destinate alle regioni per le stesse finalità.
G/1092/003/6
Ritirato
Il Senato,
in sede di esame dell'A.S. 1092, conversione in legge del decreto-legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria,
premesso che:
il decreto-legge in esame pone fine alla possibilità da parte di enti del terzo settore di usufruire liberamente della cessione del credito e dello sconto in fattura per interventi edilizi non ancora avviati al 30 marzo 2024, e mette a rischio anche i casi per i quali era fino ad oggi ancora possibile;
in assenza di una modifica normativa, l'accesso allo sconto in fattura e alla cessione del credito per le ONLUS, le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS) sarà limitato ai casi in cui, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in conversione, sia stata già presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA); in caso contrario, rimarrà il ricorso alla detrazione fiscale a disposizione degli enti benefici; tra questi, gli enti rientrano anche le Misericordie, che con le loro 750 sedi distribuite in modo capillare su tutto il territorio nazionale, rappresentano dei presidi essenziali e stabili in virtù della funzione sociale, sanitaria e socioassistenziale a cui assolvono;
considerata la natura delle organizzazioni di volontariato, che non rispondono a finalità di lucro, associazioni come le Misericordie non hanno usualmente a disposizione risorse finanziarie idonee ad affrontare le spese relative agli interventi di riqualificazione, ed in ogni caso non sono generalmente in grado di ammortizzare i costi sostenuti attraverso la detrazione diretta;
l'interruzione della possibilità di accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito rischia di tradursi nella fine del programma di riqualificazione del patrimonio immobiliare avviato negli ultimi anni dalle Misericordie, patrimonio che d'altronde viene impiegato nelle attività di sostegno e di tutela svolte a favore della comunità ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione;
a fare le spese delle modifiche normative introdotte dal decreto-legge 30 marzo 2024, n. 39, quindi, saranno soprattutto gli enti senza scopo di lucro quali le Misericordie che, nel rispetto delle loro ragioni fondanti, della loro storia plurisecolare e dei valori che rappresentano, operano in contesti di rilevante impatto sociale in ambito sociosanitario e socioassistenziale, allo scopo di fornire risposte concrete ai numerosi, e purtroppo crescenti, bisogni delle fasce svantaggiate;
nel caso specifico delle Misericordie, l'accesso al c.d. "superbonus" non rappresentava quindi un'opportunità di trarre un beneficio di natura privatistica dalla misura: poiché il patrimonio immobiliare è destinato al servizio della collettività, la sua riqualificazione si traduce unicamente in un aumento della qualità e quantità dei servizi socioassistenziali erogati, con ricadute positive sulle comunità di riferimento;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di apportare alla normativa vigente le opportune modifiche al fine di garantire agli enti senza scopo di lucro, quali le Misericordie, la possibilità di continuare ad usufruire della cessione del credito e dello sconto in fattura, così da rendere possibile la riqualificazione del patrimonio immobiliare per lo svolgimento delle proprie attività e assicurare una migliore offerta dei servizi sanitari e socioassistenziali, nell'interesse della collettività.
G/1092/004/6
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria",
premesso che:
l'articolo 1, del decreto oggetto di conversione, rivede la disciplina del cosiddetto "Superbonus 110%", modificando, in particolare, la disciplina relativa alle opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura;
tra i diversi soggetti che hanno potuto effettuare gli interventi agevolati, vi sono quelli di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;
per gli interventi posti in essere dai suddetti soggetti su complessi immobiliari adibiti ad attività socio-sanitarie assistenziali, il comma 10-bis del medesimo articolo 119 prevede un criterio di calcolo per il limite di spesa ammesso alle detrazioni, il quale verte sul concetto di "superficie complessiva" dell'immobile;
nell'applicazione della norma sono stati rappresentati equivoci interpretativi, determinando, evidentemente, gestioni differenti dei limiti di spesa da portare in detrazione;
considerato che:
si ravvisa dunque un chiarimento interpretativo al fine di agevolare un'omogenea applicazione della norma su tutto il territorio nazionale;
impegna il Governo
a fornire alle amministrazioni interessate dall'applicazione della norma un'omogenea interpretazione della diposizione in questione, che riconosca alla locuzione "superficie complessiva" il significato di "superficie catastale", per tutte le domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.
G/1092/005/6
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge recante "Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria",
premesso che:
il presente decreto-legge introduce misure legate al settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica;
impegna il Governo:
a valutare l'opportunità di estendere la possibilità di fruizione dei benefici fiscali di cui alla disciplina relativa al superbonus anche all'ipotesi di delocalizzazioni obbligatorie o volontarie regolamentate dalle ordinanze del Commissario straordinario, al fine di incentivare modalità ricostruttive che perseguano la riduzione del consumo di suolo e favorire la ricostruzione in contesti ad alta fragilità idrogeologica dove la costruzione di edifici è già intensa e le aree disponibili risultano scarse.
G/1092/006/6
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in relazione all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 39 e in riferimento agli incentivi diretti o indiretti previsti dalla normativa vigente per l'eliminazione delle barriere architettoniche,
impegna il Governo
in fase attuativa delle disposizioni sulle agevolazioni fiscali per le barriere architettoniche ovvero per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale a destinare prioritariamente ai soggetti portatori di handicap grave di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, le risorse relative agli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche.
G/1092/007/6
Accolto come raccomandazione
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, recante misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, altre misure urgenti in materia fiscale e connesse a eventi eccezionali, nonché relative all'amministrazione finanziaria (AS 1092),
premesso che:
il disegno di legge in esame con l'articolo comma 4-bis, comma 6, prevede che banche e intermediari finanziari, società appartenenti a gruppi bancari e imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ripartiscono in 6 ulteriori rate ciascuna rata annuale dei crediti derivanti dal Superbonus, dal bonus previsto per il superamento delle barriere architettoniche e dal sisma bonus, utilizzabili a partire dal 2025;
la rateazione originaria in 4 o 5 rate totali del credito può essere mantenuta se i predetti soggetti abbiano acquistato le rate del credito a un corrispettivo almeno pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni;
tale ultima circostanza deve risultare da apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dalle banche e dagli altri soggetti indicati nella disposizione del disegno di legge all'Agenzia delle entrate, con le modalità previste da un provvedimento attuativo;
Considerata l'esigenza di garantire il corretto utilizzo dei crediti derivanti dai bonus edilizi, anche alla luce della nuova ripartizione prevista nei casi indicati in premessa;
impegna il Governo,
nell'ambito delle ordinarie attività di controllo svolte dall'amministrazione finanziaria, a prevedere il riscontro della veridicità delle richiamate dichiarazioni rese all'Agenzia delle entrate e la verifica del corretto assolvimento degli obblighi fiscali da parte dei soggetti che effettuano dette dichiarazioni, anche mediante specifiche liste selettive di controllo.
1.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
1.2
Ritirato
Al comma 1, premettere la seguente:
"0a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) all'alinea, secondo periodo, dopo le parole: «successivamente al 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro il 31 dicembre 2024»;
2) alla lettera b), le parole: «il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se» sono soppresse e le parole: «è presente un soggetto» sono sostituite dalle seguenti: «sia presente una persona»."
Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: "si applicano" con le seguenti: ", in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi".
1.3
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lett. a).
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.4 (testo 2)
Turco, Lorefice, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
1.4
Turco, Lorefice, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente: "0a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025 per gli interventi di superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.»";
2) sopprimere il comma 4.
1.5 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere la lettera a);
2) sopprimere il comma 2;
3) dopo il comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.
5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»
1.5
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere la lettera a);
2) sopprimere il comma 2.
1.6
Tajani, Boccia, Losacco, Fina, Manca, Basso, Franceschelli, Zambito
Respinto
Al comma 1 sopprimere la lettera a)
Conseguentemente, sopprimere il comma 2
1.7
Tajani, Furlan, Malpezzi, Losacco
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a)
Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".»
1.8
Ritirato
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1.9
Fregolent, Sbrollini, Musolino
Ritirato
Al comma 1, sopprimere lettera a).
1.10
Accolto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:
«a) al comma 3-bis, il primo periodo è soppresso e, al secondo periodo, la parola: "predetta" è soppressa;
a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse».
1.11
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
a.) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025. Per i soggetti di cui alla predetta lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, tutti i requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 10-bis del medesimo articolo 119 devono sussistere fin dalla data di avvio dei lavori o, se precedente, di sostenimento delle spese, e devono permanere fino alla fine dell'ultimo periodo d'imposta di fruizione delle quote annuali costanti di detrazione, salvo il requisito della registrazione del contratto di comodato d'uso, nel caso di detenzione a tale titolo dell'immobile oggetto degli interventi, per il quale il secondo periodo del citato articolo 119, comma 10-bis, lettera b), prevede espressamente la sussistenza da data certa anteriore alla data di entrata in vigore del medesimo comma 10-bis.»;
1.12
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo, Patuanelli
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito con il seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 600 milioni per l'anno 2024.".»;
b) dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 600 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
1.13
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Magni
Respinto
Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente:
a) al comma 3-bis, premettere le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto".
1.14
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."
1.15
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) al comma 3-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020 che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità e che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto."»
1.16
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) il primo periodo del comma 3-bis è soppresso e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, ed alle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa e agli enti di edilizia residenziale pubblica, è consentito l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle spese per gli interventi di cui alla lettera b) dell'articolo 121 comma secondo, purché su edifici in classe energetica G) o F), nonché a quelle per gli interventi di cui alla lettera c) del medesimo articolo 121.»"
1.17
Ritirato
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) il primo periodo del comma 3-bis è sostituito con il seguente:
"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, esercitate dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del medesimo decreto legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 300 milioni per l'anno 2024.".»
Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), pari a 300 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di riserva per le spese impreviste, di cui all'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e trasmette alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della citata legge n. 196 del 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."
1.18 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo, Patuanelli
Respinto
Apportare le seguenti modifiche:
«5-bis. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 150 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante le maggiori entrate derivante dal comma 5-ter.
5-ter. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»
1.18
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Apportare le seguenti modifiche:
1) al comma 1, sopprimere le lettere b) e c);
2) sopprimere il comma 3.
1.19
Basso, Franceschelli, Zambito, Losacco
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera b),
Conseguentemente:
- sopprimere la lettera c);
- sopprimere il comma 3.
1.20
Di Girolamo, Trevisi, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».".
1.21
Respinto
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009 e per euro 50 milioni per gli eventi sismici del 21 agosto 2017 e calamitosi del 26 novembre 2022.»;"
Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»
1.22
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare il seguente modificazioni:
1) all'alinea, sostituire le parole: «è inserito il seguente» con le seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
2) dopo il capoverso «3-ter.1» inserire il seguente: «3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano agli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020.».
1.23
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, primo periodo, sostituire le parole "nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" con le seguenti "a far data dal 1° aprile 2009 ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.".
1.24
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:
1) al primo periodo:
a) dopo la parola "Abruzzo", inserire la seguente:
", Emilia Romagna";
b) dopo le parole "aprile 2009", inserire le seguenti:
"il 20 e il 29 maggio 2012";
1.25
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso comma «3-ter.1», dopo le parole «Abruzzo, Lazio,» inserire le seguenti «Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto» e, dopo le parole «il 6 aprile 2009» inserire le seguenti «, a far data dal 20 maggio 2012».
1.26
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Al comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: « eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria » inserire le seguenti: « ed Emilia-Romagna»;
b) dopo le parole «interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016» inserire le seguenti «e 29 maggio 2012»;
c) sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni»;
d) dopo le parole «Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21» inserire le seguenti «ed il Commissario delegato alla ricostruzione nominato ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n.122»
1.27
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sopprimere le parole: «interessati dagli eventi sismici verificatisi».
1.28
Ritirato
Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché dagli eventi alluvionali verificatisi nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale;
b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 50 milioni per gli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2022 e 2023;".
1.29
Ritirato
Al comma 1, lettera b), al capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: "e a far data dal 24 agosto 2016" sono aggiunte le seguenti: ", nonché nei territori della Regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi sismici del 18 settembre 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale";
b) al secondo periodo dopo le parole: "verificatesi il 6 aprile 2009" sono aggiunte le seguenti: "e 10 milioni per gli eventi sismici del 18 settembre 2023;".
1.30
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:
", nonché a immobili danneggiati in territori colpiti da eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023."
1.31
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, dopo le parole: "a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per quelli verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 26 dicembre 2018".
1.32
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1." primo periodo, dopo le parole: "24 agosto 2016", inserire le seguenti:
", nonché per quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza."
1.33
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", apportare le seguenti modificazioni:
a) alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: "e nelle regioni Basilicata e Calabria interessate dagli eventi sismici verificatisi il 26 ottobre 2012";
b) alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: "e 80 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 26 ottobre 2012. Sono altresì interessate dalle stesse agevolazioni le ONLUS che rientrano nelle zone di cratere del sisma."
1.34 (id. a 1.35)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1.35 (id. a 1.34)
Basso, Franceschelli, Zambito, Losacco
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1", sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1.36 (testo 3)
Liris, Sigismondi, Orsomarso, Castelli
Accolto
All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:
b) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, e gli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, assicurano il rispetto di detto limite di spesa, avuto riguardo alle somme richieste, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".
2) al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:
sopprimere le parole: "diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 del medesimo articolo 2;
sostituire le parole: l'acquisizione del titolo abilitativo con le seguenti: la concessione di contributi.".
1.36 (testo 2)
1. Al comma 1, alla lettera b), sostituire il capoverso 3-ter.1. con il seguente: «3-ter.1. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal richiamato Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
1.36
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti:
"La deroga di cui al primo periodo trova applicazione, per gli interventi le cui istanze o dichiarazioni siano state presentate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 29 marzo 2024 n.39, nella percentuale di cui all'articolo 119, comma 8-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e nel limite di 400 milioni di euro richiedibili per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009. Il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il rispetto di detto limite di spesa, verificandone il raggiungimento ai fini della sospensione della deroga di cui al presente comma, anche avvalendosi del supporto del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, nominato con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le funzioni ad esso attribuite secondo l'art. 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229 e degli Uffici Speciali per la ricostruzione, costituiti ai sensi del comma 2 dell'art. 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ciascuno per il territorio di competenza, nonché dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Case Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
1.37
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 400 milioni di euro per l'anno 2024 di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: « La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 500 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 di cui 150 milioni per ogni anno per gli eventi sismici verificatesi il 6 aprile 2009»;
2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Con apposito decreto del Ministro delle Infrastrutture, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso e la ripartizione delle risorse di cui al presente comma.»
Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 50 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024.»
1.38
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni»
Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 200 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024.»
1.39
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo le parole: « 400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: « 700 milioni» e dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»
Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 e a 600 milioni per l'anno 2025..»
1.40 (testo 2)
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia, Patuanelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.40
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", sostituire le parole: "400 milioni" con le seguenti: "700 milioni" e le parole: "70 milioni" con le seguenti: "300 milioni".
1.41
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo, Patuanelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso «3-ter.1», apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «430 milioni»;
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Agli oneri previsti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.».
1.42
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, al secondo periodo, dopo le parole: « 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti: « e nel limite di 700 milioni di euro per l'anno 2025»
Conseguentemente, dopo la lettera b, aggiungere la seguente: « b-bis) Ai maggiori oneri di cui alla lettera b), pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 600 milioni per l'anno 2025, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 600 milioni per l'anno 2025.»
1.43
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lett. b), dopo le parole "6 aprile 2009", inserire le seguenti:
", e di 800 milioni di euro per l'anno 2025".
Conseguentemente, dopo il comma 5, inserire il seguente:
"5-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lett. b), valutati in 800 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.«
1.44
Iannone, Cosenza, Rastrelli, Zedda, Petrenga
Ritirato
Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:
", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nel comune di Ischia nel 2017, nel limite di spesa di euro 30 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. .307.
1.45
Balboni, Barcaiuolo, Lisei, Zedda
Ritirato
Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:
", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Emilia Romagna nell'anno 2012, nel limite di spesa di euro 20 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. .307.
1.46
Ritirato
Al comma 1, lett. b) dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:
", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella Regione Molise nell'anno 2018, nel limite di spesa di euro 18 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. .307.
1.47
Ritirato
Al comma 1, lettera b, capoverso "3-ter.1", dopo le parole "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti:
", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nell'area etnea danneggiata da sisma del 2018, nel limite di spesa di euro 3 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. .307.".
1.48
Ritirato
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1" dopo le parole: "in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016" aggiungere le seguenti: ", nonché in relazione agli immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Calabria e Basilicata il 26 ottobre 2012, nel limite di spesa di euro 8 milioni per l'anno 2024, ai cui maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. .307.".
1.49
Di Girolamo, Trevisi, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Patuanelli
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso "3-ter.1.", apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "assicura il rispetto del limite di spesa" aggiungere le seguenti: "riguardante il cratere sismico 2016";
b) aggiungere, infine, il seguente periodo: "Per l'area del cratere sismico 2009, il rispetto del limite di spesa viene svolto dagli Uffici Speciali per la ricostruzione sisma 2009 costituiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,n 134, ciascuno per il territorio di competenza avvalendosi anche dei dati resi disponibili sul Portale nazionale delle classificazioni sismiche gestito dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri".
1.50 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
1.50
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro il limite massimo di 100 milioni di euro.».
1.51 (id. a 1.52, 1.54, 1.55)
Tajani, Fina, Parrini, Losacco
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
1.52 (testo 2)
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatesi nella Regione Molise nell'anno 2018, nonché a quelli verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
1.52 (id. a 1.51, 1.54, 1.55)
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
1.53
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
"Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti nell'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.54 (id. a 1.51, 1.52, 1.55)
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.».
1.55 (id. a 1.51, 1.52, 1.54)
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere in fine i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai medesimi interventi effettuati in relazione ad immobili danneggiati dagli eventi sismici, diversi da quelli del primo periodo, verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché in relazione a immobili danneggiati dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con le deliberazioni del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022, e 19 ottobre 2022, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2022, situati nei territori della regione Marche. La deroga di cui al periodo precedente trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024. Il rispetto dei limiti di spesa e la verifica del raggiungimento ai fini della sospensione è assicurato da ciascun Commissario straordinario competente con le modalità di cui al comma 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati i singoli limiti di cui, entro l'importo globale di 100 milioni di euro, ogni Commissario dovrà verificarne il raggiungimento.".
1.56 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Per gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 204, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per i medesimi interventi di cui al precedente periodo non si applicano le disposizioni di cui al comma 1."
1.56
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano altresì nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.»
1.57
Di Girolamo, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che hanno rinunciato al contributo per la ricostruzione alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione.»
1.58
Di Girolamo, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano in ogni caso applicazione per coloro che rinunciano al contributo per la ricostruzione entro il 30 giugno 20204.»
1.59
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso "3-ter.1" inserire il seguente:
"3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli interventi che hanno ad oggetto la riqualificazione antisismica e l'abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici residenziali."
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.60
Ritirato
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 3-ter.1., aggiungere il seguente:
«3-ter.2. Le disposizioni di cui al comma 3-ter.1 si applicano inoltre agli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, effettuati in relazione a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nella regione Emilia - Romagna nel 2012. La deroga di cui al primo periodo trova applicazione nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2024, a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»
Conseguentemente, al comma 1, lettera b), alinea, sostituire le parole: "è inserito il seguente "con le seguenti: "sono inseriti i seguenti".
1.61
Basso, Franceschelli, Zambito, Losacco
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
Conseguentemente sopprimere il comma 3.
1.62
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lett. c).
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.63
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
"1-bis.1. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo. L'opzione è irrevocabile ed è esercitata in dichiarazione dei redditi"».
1.64
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, anche parzialmente e senza facoltà di successiva cessione ad altri soggetti».
1.65
Respinto
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. I soggetti che dal 1° gennaio 2023 sostengono spese per gli interventi elencati al comma 2 dell'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono utilizzare la quota annuale di detrazione in diminuzione delle imposte che risultano dovute in base alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento delle spese».
1.66
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo e secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
b) risulti adottata la delibera assembleare che ha approvato l'esecuzione dei lavori e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, se gli interventi sono agevolati ai sensi del medesimo articolo 119 e sono effettuati dai condomini;
c) risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici;
d) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020;
e) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e per i medesimi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo."
1.67 (id. a 1.68)
Ritirato
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024".
1.68 (id. a 1.67)
Respinto
Al comma 2, alinea, sostituire le parole: "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "alla data del 31 dicembre 2024"
1.69
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole "in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto", con le seguenti:
"alla data del 31 dicembre 2024".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.70 (id. a 1.71)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".
1.71 (id. a 1.70)
Ritirato
Al comma 2, alinea, dopo le parole: "di entrata in vigore", inserire le seguenti: "della legge di conversione".
1.72
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
"b) risulti approvata almeno una prima delibera assembleare in cui si sono nominati tecnici e professionisti, con il relativo impegno di spesa, necessari alla predisposizione di pratiche inerenti i lavori per la riqualificazione antisismica o per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle parti comuni del condominio;"
1.73
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "ovvero risulti".
1.74
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: "e risulti", con le seguenti "o risulti".
1.75
Ritirato
Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
"c) Risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo se gli interventi sono agevolati ai sensi dell'art. 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e comportano riparazione o rafforzamento locale, miglioramento sismico, adeguamento sismico, demolizione e ricostruzione degli edifici.".
1.76
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, lett. c), dopo le parole: "e comportano", inserire le seguenti:
"riparazione o rafforzamento locale miglioramento sismico, adeguamento sismico, o".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.77
Ritirato
1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo le parole «degli edifici», aggiungere le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella;»;
2) alla lettera d), dopo la parola «abilitativo,», inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella»;
3) dopo la lettera e), aggiungere, in fine, la seguente: «e-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella, se gli interventi sono diversi da quelli agevolati ai sensi dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020.».
b) al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), dopo la parola «abilitativo,» inserire le seguenti: «o sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella,»;
2) dopo la lettera b), aggiungere, in fine, la seguente: «b-bis) sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei servizi di progettazione finalizzati all'ottenimento del titolo edilizio e sia stato versato un acconto sulla parcella.»
1.78
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1.79
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 2, lettera d), dopo le parole: "ove necessario," inserire le seguenti: "se gli interventi ricadenti nelle aree interessate dal cratere sismico 2016".
1.80
Ritirato
Al comma 2, lettera e), dopo le parole: "fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori" aggiungere le seguenti:
"ivi inclusi quelli relativi alla progettazione"
1.81
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera e), dopo le parole "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori";
b) al comma 4, lettera b), dopo le parole: "versato un acconto sul prezzo" inserire le seguenti: "o sia stato siglato un contratto di finanziamento dei lavori".
1.82
Ritirato
Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
"e-bis) in assenza dei requisiti di cui alle lettere a) b) c) d) siano state sostenute spese debitamente documentate da fatture legate all'intervento, ivi incluse le spese relative alla progettazione.".
1.83
Ritirato
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1 del presente decreto, nei limiti di cui al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1, continuano ad applicarsi agli interventi effettuati dai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettera d-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari resa in modalità residenziale, siano in possesso di accreditamento istituzionale, e i cui membri del consiglio di amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.34 del 2020.
2-ter. Nel caso di raggiungimento del 60 per cento dello stato di avanzamento dei lavori entro il termine del 31 dicembre 2025, stabilito dall'articolo 119, comma 8-bis, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n.34 è consentita una proroga del termine di ulteriori 6 mesi con limite al 30 giugno 2026.
1.84 (testo 2)
Ritirato
1. Sostituire il comma 3 con il seguente: «3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per la concessione di contributi.».
1.84
Il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3-quater, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, continuano ad applicarsi alle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al previgente comma 3-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023 per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto:
a) risulti presentata l'istanza per la concessione di contributi per gli interventi di ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma, attraverso l'utilizzo, ove previsto, della piattaforma informatica all'uopo disposta, ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 o ai sensi del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, se gli interventi sono agevolati ai sensi dei commi 1-ter e 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno n. 77;
b) risulti presentata la dichiarazione del proprietario dell'edificio di rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, secondo le modalità stabilite da ciascuna struttura impegnata nei processi di ricostruzione, se gli interventi sono agevolati ai sensi del comma 4-ter dell'art. 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2020, n. 77;
c) sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi agevolati sono diversi da quelli di cui al comma 3-ter.1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 11 del 2023.".
1.85
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole: "sussistano le condizioni", fino alla fine del periodo, con le seguenti:
"per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo."
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.86
Tajani, Boccia, Losacco, Fina, Manca
Respinto
Al comma 3, sostituire le parole "sussistano le condizioni di cui al comma 2 o sia stata presentata" con le seguenti: "risultino presentate le istanze di cui al comma 2 o".
1.87
Basso, Franceschelli, Zambito, Losacco
Respinto
Dopo il comma 3 inserire il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni dei territori colpiti dall'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sul territorio della Regione Toscana nel mese di novembre 2023 e per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e del 5 dicembre 2023, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2023 e n. 295 del 19 dicembre 2023."
1.88
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1 del citato decreto-legge n. 11 del 2023 non si applicano in ogni caso alle spese sostenute in relazione agli interventi ricadenti nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 22 agosto 2017 e nei territori interessati dal fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nel territorio di alcuni comuni o parti di comuni della Città metropolitana di Napoli, individuato dai provvedimenti attuativi di cui agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5, comma 1, e 6, commi 1 e 2 del decreto legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183."
1.89 (id. a 1.90, 1.91, 1.92)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Lorefice, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 4.
1.90 (id. a 1.89, 1.91, 1.92)
Ritirato
Sopprimere il comma 4.
.
1.91 (id. a 1.89, 1.90, 1.92)
Basso, Tajani, Franceschelli, Zambito
Respinto
Sopprimere il comma 4
1.92 (id. a 1.89, 1.90, 1.91)
Ritirato
Sopprimere il comma 4.
1.93
Tajani, Boccia, Losacco, Fina, Manca
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.".
1.94
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire il comma 4 con il seguente:
"4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1-bis, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano in relazione alle spese sostenute fino alla data del 31 dicembre 2024; le stesse disposizioni continuano ad applicarsi alle spese sostenute successivamente a tale data soltanto in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 31 dicembre 2024:
a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
b) siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo, se per gli interventi non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.95
Ritirato
Al comma 4, alinea, sostituire le parole: "fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "fino al 31 dicembre 2024" e sostituire le parole: "a quella di entrata in vigore del presente decreto" con le seguenti: "al 31 dicembre 2024".
1.96
Respinto
Al comma 4, sostituire le parole «fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti «fino al 31 dicembre 2024»
1.97 (id. a 1.98, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)
Ritirato
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".
1.98 (id. a 1.97, 1.99, 1.101, 1.102, 1.103)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo».
1.99 (id. a 1.97, 1.98, 1.101, 1.102, 1.103)
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Magni
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".
1.100
Ritirato
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo. La presente disposizione si applica nei limiti di spesa già previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso 3-tre.1 del presente decreto."
1.101 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.102, 1.103)
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".
1.102 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.103)
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".
1.103 (id. a 1.97, 1.98, 1.99, 1.101, 1.102)
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;».
1.104
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patuanelli
Respinto
Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
"a) risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo oppure sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti e versato un acconto del prezzo, se per gli interventi è prevista la richiesta di un titolo abilitativo;".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.105
Trevisi, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Patuanelli
Respinto
Al comma 4, lettera b), sopprimere le seguenti parole: «e sia stato versato un acconto sul prezzo».
1.106
Ritirato
Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) per gli interventi effettuati dai condomini, risulti adottata la delibera assembleare che ne ha approvato l'esecuzione e risulti presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020. La deroga di cui alla presente lettera trova applicazione nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2024.»
1.107 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni. Agli oneri previsti dal presente comma, nel limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.107
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 non trovano in ogni caso applicazione se nel nucleo familiare è presente una persona con disabilità ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o una persona di età uguale o superiore a settanta anni.».
1.108 (id. a 1.109, 1.111)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 5.
1.109 (id. a 1.108, 1.111)
Respinto
Sopprimere il comma 5
1.110
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere il comma 5.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.111 (id. a 1.108, 1.109)
Respinto
Sopprimere il comma 5.
1.112
Damante, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sostituire il comma 5 con i seguenti: «5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali entro la data del 31 luglio 2024 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, documentato da regolari fatture e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.
5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, si applicano limitatamente ai soli interventi per i quali, entro la data del 31 maggio 2024 sia stata sostenuta almeno il 10 per cento della spesa, documentata da fattura per lavori già effettuati e da relativo bonifico parlante liquidato per la quota di spesa non agevolata.»
1.113
Respinto
Sostituire il comma 5 con il seguente:
"5. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023."
1.114
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: "alla data di entrata in vigore", con le seguenti:
"entro la data entrata in vigore della legge di conversione".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.115
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole: "del presente decreto", con le seguenti: "della legge di conversione del presente decreto".
1.116
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.» con le seguenti: «non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge».
1.117
Ritirato
Al comma 5 le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati." sono sostituite dalle seguenti: "non è stata emessa alcuna fattura per lavori o prestazioni di tecnici abilitati già effettuati. L'effettuazione dei lavori o delle prestazioni di cui al periodo precedente deve risultare da apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, da rilasciare prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge"
1.118 (id. a 1.123)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 5 sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori».
1.119 (id. a 1.121)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate."
1.120
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Magni
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1, dell'articolo 119, del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate.".
1.121 (id. a 1.119)
Respinto
Al comma 5 , sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis.1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate".
1.122
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "non risulta né stipulato un contratto di appalto né svolte prestazioni professionali propedeutiche ai lavori. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati, acquisto di beni e forniture o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate".
1.123 (id. a 1.118)
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti: "i lavori non siano già iniziati oppure non sia già stato sottoscritto un contratto vincolante tra le parti per l'esecuzione dei lavori".
1.124
Ritirato
Al comma 5, sostituire le parole "non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati" con le seguenti:
"non risulta stipulato né un contratto di appalto né attestato l'avvenuto avvio dei lavori nell'ambito di una apposita asseverazione a cura di un tecnico abilitato, che deve essere rilasciata prima della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle opzioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, eventualmente esercitate e alla quale si applicano le disposizioni di cui al comma 13-bis1 dell'articolo 119 del medesimo decreto-legge n.34 del 2020. L'avvenuto avvio dei lavori si presume in ogni caso se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultano spese, documentate da fatture, per lavori già effettuati o prestazioni professionali inerenti ai lavori già effettuate ovvero per costi già contabilizzati dall'Amministrazione comunale e sostenuti dal Committente relativamente ad oneri di occupazione suolo pubblico.".
1.125
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole «non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati» con le seguenti: «non sia stato stipulato un contratto di appalto, anche con un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sia stato conferito alcun incarico professionale o stipulato altro accordo strumentale per i servizi professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino versati acconti, la data della stipulazione degli accordi di cui al periodo precedente deve essere attestata sia dal cedente o committente sia dal cessionario o appaltatore o professionista mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 44».
1.126
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: ", per lavori già effettuati" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."
1.127
Respinto
Al comma 5, sopprimere le parole: ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."
1.128
Ritirato
Al comma 5, sopprimere le parole ", per lavori già effettuati" ed inserire, alla fine, il seguente periodo: "Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da atti negoziali con data certa che abbiano già prodotto effetti vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto legge".
1.129
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole: ", per lavori già effettuati" con le seguenti: ". Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."
1.130
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, sostituire le parole ", per lavori già effettuati" con le seguenti:
"Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, alla data di cui al periodo precedente, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.131
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: ", servizi o forniture".
1.132
Ritirato
Al comma 5, dopo le parole: "per lavori" aggiungere le seguenti: "o prestazioni professionali".
1.133
Respinto
Al comma 5, dopo le parole «per lavori già effettuati» aggiungere le seguenti: «o per prestazioni professionali, anche di un unico soggetto che agisce come contraente generale, o non sono stati versati acconti. Qualora siano stati effettuati lavori o prestazioni non ancora documenti da fattura, l'esecuzione degli stessi deve essere attestata dal progettista o dal direttore lavori mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».
1.134
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, dopo le parole "per lavori già effettuati" aggiungere le seguenti:
"salvo che si tratti di progetti complessi multi intervento, riconducibili a cantieri già avviati, in cui vi sia almeno una spesa documentata da fattura".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.135
Ritirato
Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:
"o prestazione tecnica già sviluppata"
1.136 (id. a 1.137, 1.138)
Ritirato
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.".
1.137 (id. a 1.136, 1.138)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato».
1.138 (id. a 1.136, 1.137)
Respinto
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.".
1.139
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023 continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.".
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.140
Ritirato
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.".
1.141
Respinto
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente il periodo:
«Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, continuano ad applicarsi anche agli interventi di cui al primo periodo per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'inizio dei lavori è attestato da una dichiarazione rilasciata da un tecnico abilitato.».
1.142
Di Girolamo, Trevisi, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 5, inserire il seguente: «5-bis. All'articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n.34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.";
b) al comma 4-quater, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.".
1.143
Ritirato
Dopo il comma 5, inserire il seguente:
«5-bis. Dopo il comma 2 del citato decreto-legge n. 11 del 2023, è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023 per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 effettuati da persone fisiche su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale, che nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che alla data del 30 settembre siano stati già effettuati almeno il 30 per cento dei lavori previsti. La deroga di cui al presente comma trova applicazione nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2024."»
1.144
Ritirato
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Per gli interventi contemplati all'articolo 2, comma 2, lettera c), primo periodo, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, la spesa si intende comunque sostenuta qualora alla data di cui al primo periodo sia già stata effettuata la demolizione, documentata da attestazione asseverata da tecnico abilitato."
1.145
Lorefice, Trevisi, Di Girolamo, Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni di cui all'articolo 119, comma 8-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con riferimento alle operazioni effettuate entro il 31 dicembre 2023, le fatture emesse successivamente a tale data ma entro il termine indicato dall'articolo 21, comma 4, primo periodo, del Decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, sono da considerarsi imputate all'anno fiscale 2023.».
1.146
Ritirato
Dopo il comma 5 inserire il seguente:
«5-bis) Al comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione di cui al periodo precedente è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.»».
1.147
Respinto
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
"5-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: «10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, anche unitamente ad altre attività ricomprese nell'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;
b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1.148 (testo 2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su opzione del contribuente, può essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 2, commi da 1-bis a 3-ter.1. del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».
1.148
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. La detrazione spettante ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è ripartita in dieci quote annuali di pari importo per le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali la comunicazione di inizio lavori asseverata di cui al comma 13-ter dello stesso articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, ovvero l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione degli edifici, è presentata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»
1.149
Bevilacqua, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. Le quote dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ancora in capo alle persone fisiche, non oggetto di cessione e non utilizzate in detrazione nell'anno a causa dell'incapienza totale o parziale del beneficiario, possono essere usufruite negli anni successivi fino a un massimo di quindici anni.»
1.150
Ritirato
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5bis. Nei limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso 3-ter.1 le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le spese sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche nella residenza di soggetti portatori di handicap, così come definiti dall'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, o nella residenza del soggetto che abbia un parente di primo grado con handicap grave.
1.151
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Per gli interventi effettuati su edifici o unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi per i quali non è stato possibile completare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ivi inclusi gli interventi per i quali è stata esercitata l'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, la detrazione continua ad operare, nella percentuale spettante al 31 dicembre 2023, per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2024."
1.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
1. Per potenziare l'azione di contrasto all'attività fraudolente relative all'indebita percezione e utilizzo di detrazioni di imposta maturate per l'effettuazione di interventi di cui agli articoli 119, 119-bis. e 119 ter del decreto legge 34 del 2020, e successive modificazioni e integrazioni nonché di interventi relativi alle facciate degli edifici e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, realizzati autonomamente oppure congiuntamente con interventi assistititi dalla detrazione prevista dal citato decreto legge 34 del 2020, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, i Comuni predispongono un piano straordinario di controlli sulla corrispondenza tra la documentazione rilasciata ai soggetti committenti, comunicazione o titolo abilitativo, e la realizzazione degli interventi programmati. In caso di mancata realizzazione degli interventi, o difformità degli stessi rispetto ai documenti edilizi rilasciati, i comuni ne danno comunicazione all'Agenzia delle Entrate e all'Enea, per i profili di rispettiva competenza. Ferma restando la competenza del comune per la verifica del rispetto della normativa edilizia e l'irrogazione di sanzioni per illeciti relativi alla disciplina edilizia, i controlli sono svolti presso l'immobile oggetto degli interventi e sono mirati a verificare la corrispondenza tra gli interventi realizzati e i progetti presentati, secondo le linee guida definite con decreto del ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il ministro dell'interno e delle infrastrutture e trasporti, sentita la conferenza unificata, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso e condivisione delle banche dati e di trasmissione in via telematica, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate.
3. La partecipazione dei comuni all'accertamento di fattispecie illecite e al recupero delle risorse oggetto di atti dell'agenzia delle entrate sia per indebita detrazione sia per crediti di imposta inesistenti, non spettanti, anche detenuto da soggetti cessionari, è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme incassate a titolo definitivo nonché delle sanzioni applicate. Si considera rientrante nell'attività di accertamento di cui al presente comma la condivisione dei dati relativi alle comunicazioni di inizio lavori o dei titoli abilitativi con l'ENEA e l'Agenzia delle Entrate e ogni altra attività di controllo volta a consentire l'immediata verifica della corrispondenza tra gli interventi effettuati e la maturazione della detrazione e l'utilizzo della stessa o nelle forme previste dall'articolo 121 del citato decreto legge 34 come tale o come credito di imposta ceduto anche mediante lo sconto in fattura.
4. Ai fini dell'avvio dell'attività di controllo e monitoraggio, il comune invia i dati relativi agli atti concernenti le comunicazioni di inizio attività all'Agenzia delle entrate e all'ENEA dopo aver compiuto il controllo circa l'effettuazione degli interventi realizzati per gli anni 2020- 2023 con riferimento agli interventi previsti dagli articoli 119 e ss del decreto legge, barriere architettoniche, bonus facciate,
5. L'attività di controllo e di monitoraggio posta in essere dai comuni costituisce il presupposto per l'approvazione delle aliquote delle imposte e delle tariffe comunali sugli immobili o per il servizio rifiuti riferite agli immobili oggetto di interventi edilizi agevolati anche ai fini dell'attività dell'Agenzia delle entrate prevista all'articolo 1, comma 86 della legge 213 del 30 dicembre 2023, per la definizione della rendita catastale degli immobili oggetto di intervento.
6. Le attività poste in essere dai Comuni non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
7. È istituito il Fondo delle somme recuperate dall'utilizzo indebito delle agevolazioni edilizie, presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono le risorse recuperate ai sensi del comma 1. La destinazione della quota del 50 per cento e la ripartizione ai comuni aventi diritto è disposta con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.».
1.0.2
Ritirato
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis.
1.0.3
Ritirato
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
1.0.4
Ritirato
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
"Art. 1-bis
1.0.5
Ritirato
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 1-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138."
1.0.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)
1. Al fine di agevolare lo sblocco dei crediti d'imposta, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico, consolidamento statico o riduzione del rischio sismico degli edifìci, in deroga al divieto di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, è sempre ammessa la cessione in favore delle società partecipate del Ministero dell'economia e delle finanze e degli enti strumentali partecipati dagli enti locali, attivi nel settore finanziario. L'acquisto dei crediti, senza facoltà di ulteriore cessione, è ammesso previa valutazione positiva da parte del soggetto acquirente di una capienza fiscale sufficiente all'integrale smaltimento del credito oggetto di acquisto, mediante compensazione secondo i criteri e le modalità previste per la detrazione originaria. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero dell'economia e delle finanze e gli enti locali procedono alla ricognizione della capacità di assorbimento dei crediti fiscali da parte delle società partecipate e adottano, con proprio provvedimento, apposite direttive per le finalità di cui al presente articolo."
1.0.7
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Misure per favorire la circolazione dei crediti d'imposta edilizi incagliati)
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2024, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste SpA possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121 a condizione che la relativa acquisizione dei crediti da parte della banca o di Poste SpA si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38. La compensazione di cui ai precedenti periodi può essere effettuata nel mese successivo a quello di versamento delle somme di cui al periodo precedente e non può eccedere il 2% delle stesse. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità attuative del presente articolo, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate, anche al fine di salvaguardare i saldi di finanza pubblica.»
1.0.1000/1
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 130 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/2
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere gli interventi » aggiungere le seguenti: « di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/3
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/4
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/5
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; e » e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/6
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera a), capoverso art. 1-bis, comma 1, dopo le parole «stato di emergenza» inserire le seguenti «e in quelli strettamente contigui».
1.0.1000/7
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera a), capoverso «Articolo 1-bis» dopo le parole: «stato di emergenza» inserire le seguenti: «inclusi gli interventi effettuati su edifici ubicati nei territori dei comuni campani, costantemente interessati da fenomeni bradisismi, ricadenti nella zona rossa come delimitata dalla Delibera della giunta regionale della regione Campania del 23 dicembre 2014, n. 669, pubblicata sul bollettino ufficiale della regione Campania n. 86 del 29 dicembre 204».
1.0.1000/8
Irto, Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « , ivi compresi quelli verificatisi nelle regioni Basilicata e Calabria il 26 ottobre 2012» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/9
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, comma 1, dopo le parole: « in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza» aggiungere le seguenti: « nonché quelli danneggiati dagli eventi alluvionali verificatisi nel 2022 e nel 2023 nelle regioni Emilia Romagna, Marche e Toscana» e sostituire le parole: « 35 milioni per il 2025» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/10
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), capoverso "Articolo 1-bis", comma 1, sostituire le parole "35 milioni di euro" con le seguenti "20 milioni di euro per il 2024 e 50 milioni di euro";
2) alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", comma 10:
a) sostituire le parole "in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025" con le seguenti "in 161 milioni di euro per l'anno 2024, 1.058,3 milioni di euro per l'anno 2025";
b) dopo la lettera b, inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 e 15 milioni di euro per il 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
1.0.1000/11
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni» con le seguenti: « 135 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/12
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-bis, sostituire le parole: « 35 milioni» con le seguenti: « 135 milioni»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: « 4-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.»
1.0.1000/13
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, lettera a), capoverso "Articolo 1-bis" dopo il comma 4 aggiungere il seguente: "4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del decreto legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018."
1.0.1000/14
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso "Articolo 1-bis" inserire il seguente:
"Art.1-bis.1 - 1. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i Comuni della Città Metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo decreto-legge, possono assumere a tempo indeterminato il medesimo personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio nei suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio anche in posizioni contrattuali diverse. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2025.
2. Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso gli enti di cui al periodo precedente, alla data del 31 dicembre 2023, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento nei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti. Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata nell'ambito dei contratti a tempo determinato. Possono altresì procedere all'assunzione a tempo indeterminato del personale di cui al periodo precedente e in servizio presso i comuni di cui all'allegato 1, anche i soggetti attuatori degli interventi indicati all'articolo 14, comma 1, lettere b), c), d), e), g), h), i) del decreto-legge 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
3. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2025, un fondo con dotazione pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato al concorso agli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 1. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 1, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.0.1000/15
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di riqualificazione antisismica e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/16
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere » aggiungere le seguenti: « gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/17
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: « , nonché gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell'articolo 119; e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/18
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale» aggiungere le seguenti: «, ivi compresa l'installazione di impianti fotovoltaici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e » e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/19
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, comma 1, dopo le parole: « energetica e strutturale » aggiungere le seguenti: « ivi compresi gli interventi di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche» e sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/20
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), capoverso "Articolo 1-ter", comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro" con le seguenti "20 milioni di euro per il 2024 e 100 milioni di euro di euro";
1) alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", comma 10:
a) sostituire le parole "141 milioni per il 2024" con le seguenti "161 milioni per l'anno 2024";
b) dopo la lettera b), inserire la seguente "b-bis) quanto a 20 milioni di euro per il 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
1.0.1000/21
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per il 2025»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2025.»
1.0.1000/22
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 1-ter, sostituire le parole: « 100 milioni per il 2025» con le seguenti: « 200 milioni per l'anno 2025, 100 milioni per l'anno 2026 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: « 5-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028.»
1.0.1000/23
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, comma 1, sostituire le parole "100 milioni di euro per il 2025", con le seguenti:
"200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026".
Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, inserire il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.0.1000/24
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera a), capoverso articolo 1-ter, dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. Le spese si intendono comunque sostenute anche qualora, il fornitore, o il soggetto a cui è stata affidata l'esecuzione dei medesimi interventi, abbia provveduto ad acquisire beni, servizi o prestazioni professionali inerenti agli stessi, documentati da fattura, o da ordini di acquisto, lettere di incarico, o documenti equipollenti."
Conseguentemente, dopo il comma 5 del medesimo articolo, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
1.0.1000/25
Ritirato
All'emendamento 1.0.1000, lettera a), dopo il capoverso «Articolo 1-ter», inserire il seguente:
«Art. 1-ter.1
(Interpretazione autentica dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)
1. Il comma 10-bis, dell'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di limite di spesa ammissibile alle detrazioni di cui al medesimo articolo, si interpreta nel senso che per superficie complessiva dell'immobile si intende la superficie catastale dell'immobile, come determinata ai sensi dell'Allegato C, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. La presente interpretazione si applica alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2024.»
1.0.1000/26
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis» sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1.0.1000/27
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso "Articolo 4-bis", sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1.0.1000/28
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso "Articolo 4-bis", al comma 3, sostituire le parole: "eseguite a partire dal 1° gennaio 2025", con le seguenti: "relative ai crediti acquisiti a partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge".
1.0.1000/29
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 3, sostituire le parole "1° gennaio 2025", con le seguenti:
"1° gennaio 2026".
Conseguentemente, dopo il medesimo comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 200 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2025 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro." AS 1092
1.0.1000/30
Ritirato
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso "Articolo 4-bis", al comma 4, sostituire le parole: "dal periodo di imposta in corso alla", con la seguente: "dalla".
Conseguentemente, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", al comma 10:
a) all' alinea, sostituire le parole: "1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028", con le seguenti: "1.433,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.349,1 milioni di euro per l'anno 2026, 2.282,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.998,4 milioni di euro per l'anno 2028";
b) dopo la lettera a), inserire la seguente: "a-bis) quanto a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e quanto a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
1.0.1000/31
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis» apportare le seguenti modificazioni:
1) al comma 4 dopo le parole: «d'imposta» inserire le seguenti: «successivo a quello» e sostituire le parole: «la detrazione è ripartita» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita»;
2) al comma 5 sostituire le parole: «sono ripartiti» con le seguenti: «su opzione del contribuente, può essere ripartita».
1.0.1000/32
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, dopo le parole: « dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione» aggiungere le seguenti: «, previo invio di una apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate,»
1.0.1000/33
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « la detrazione è ripartita » con le seguenti: « la detrazione può essere fruita, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate,»
1.0.1000/34
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 4, sostituire le parole: « è ripartita» con le seguenti: « può essere fruita»
1.0.1000/35
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, alla lettera b), capoverso articolo 4-bis, comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1.0.1000/36
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis», al comma 6, sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «85 per cento».
1.0.1000/37
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera b), capoverso «Articolo 4-bis» sopprimere il comma 7.
1.0.1000/38
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, sopprimere la parola: « non» e aggiungere in fine le seguenti parole: « a condizione che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»
1.0.1000/39
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-bis, comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: « salvo che le rate residue cedute siano ripartite dal cessionario in dieci quote annuali di pari importo.»
1.0.1000/40
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, dopo l'articolo 4-bis, inserire il seguente:
"4-ter. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36
.
1.0.1000/41
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.":
b) all'articolo 4-ter aggiungere il seguente comma: "3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.
c) all'articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: "Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026,
1.0.1000/42
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), capoverso articolo 4-ter, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
", assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.";
b) alla lettera b), capoverso articolo 4-ter, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" sono aggiunte le seguenti:
"o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso".
2-ter. Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al comma 2-bis si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.";
c) alla lettera c), capoverso articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente:
"11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026."
1.0.1000/43
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, assicurando la tracciatura degli incassi collegati alle segnalazioni comunali anche se derivanti da atti di recupero crediti o dall'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso, ai fini del riconoscimento delle somme spettanti ai comuni. Per le attività di controllo di cui al presente comma, la quota spettante a fronte delle segnalazioni è pari al cinquanta per cento degli importi recuperati.»
1.0.1000/44
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
1.0.1000/45
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del governo, all'articolo 4-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:
«2-bis. I Comuni di cui ai commi 1 e 2 destinano, con proprio regolamento, previa definizione dei criteri in sede di contrattazione decentrata, una quota parte della quota riconosciuta ai medesimi per effetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al salario accessorio del personale coinvolto dalle procedure di accertamento. La quota destinata al trattamento economico accessorio, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione, è attribuita, in sede di contrattazione decentrata, al personale interessato. Le risorse così individuate non rilevano ai fini del limite di cui all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.»
1.0.1000/46
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 4-ter, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «3. Al decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, al comma 1, dopo le parole "a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso" aggiungere le parole "o a seguito dell'atto di recupero crediti o dell'emissione di lettere di compliance e conseguente ravvedimento operoso". Fermo restando il disposto di cui al comma 2, le previsioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, che ne asseveri le condizioni di attuazione.»
1.0.1000/47
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 2, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 246 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5
1.0.1000/48
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 3, sostituire le parole: « 100 milioni» con le seguenti: « 246 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028»
Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 5
1.0.1000/49
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239» con le seguenti: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»
1.0.1000/50
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 4, sostituire le parole: « 62, comma 1. Del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 239» con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»
1.0.1000/51
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole Al capoverso Art. 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» con le seguenti: « all'articolo 11, della legge 9 dicembre 1998, n. 431»
1.0.1000/52
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 5, sostituire le parole: « 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307» con le seguenti: « 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124»
1.0.1000/53 (testo 2)
Accolto
All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";
"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."
c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"
d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.
e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:
g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.0.1000/53
1. All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso articolo 9-bis, comma 7, alla lettera b), premettere le seguenti parole: «al comma 676, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2025"».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle presenti disposizioni, pari a complessivi 139 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della missione 23 "Fondi da ripartire", programma 1 "Fondi da assegnare" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
1.0.1000/54 (testo 2)
Romeo, Bergesio, Borghesi, Garavaglia
Accolto
All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";
"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."
c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"
d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.
e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:
g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.0.1000/54
Romeo, Bergesio, Borghesi, Garavaglia
All'emendamento 1.0.1000, lettera c), capoverso «Articolo 9-bis», apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 7, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 676, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite con le seguenti "dal 1° luglio 2025".»;
b) dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
«10-bis. Agli oneri derivanti dal comma 7, lettera b), del presente articolo, valutati in 139 milioni di euro per l'anno 2024, e in 144 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto.
Allegato n. 1 (Articolo 9-bis, comma 7, lettera b))
Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa
Stato di previsione | 2024 | 2025 |
MISSIONE/Programma |
|
|
|
|
|
Ministero dell'economia e delle finanze |
|
|
4. Difesa e sicurezza del territorio | 139 | 144 |
4.1 Missioni internazionali | 139 | 144 |
TOTALE | 139 | 144 |
1.0.1000/55 (testo 2)
Accolto
All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";
"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."
c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"
d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.
e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:
g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.0.1000/55
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso "Articolo 9-bis", al comma 7, sostituire la lettera b), la seguente:
«b) al comma 676 le parole: "dal 1° luglio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026".».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, 142,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 39 milioni di euro per il 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
1.0.1000/56 (testo 2)
Accolto
All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";
"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."
c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"
d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.
e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:
g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.0.1000/56
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c) al capoverso "Articolo 9-bis", al comma 7, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
«c) al comma 676 le parole: "dal 1° luglio 2024", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2025".».
Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 68 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."
1.0.1000/57 (testo 2)
Accolto
All'articolo 9-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Il comma 5 è sostituito dal seguente: "5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 142,6 milioni di euro per l'anno 2025, 198,6 milioni di euro per l'anno 2026, 48,4 milioni di euro per l'anno 2027 e 97,8 milioni di euro per l'anno 2028.";
"b) al comma 676, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2025"."
c) il comma 10, alinea, è sostituito dal seguente: "10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 7 del presente articolo, determinati in 212 milioni di euro per l'anno 2024, 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,4 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,2 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede:"
d) al comma 10 sostituire la lettera a) con la seguente:
a) quanto a 1.068,6 milioni di euro per l'anno 2025, 1.058,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.618,8 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo.
e) al comma 10 dopo la lettera g) inserire le seguenti:
g-bis) quanto a quanto a 20.018.331 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 189.560 euro per l'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 254.022 euro per l'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 683.543 euro per l'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 5.893 euro per l'anno 2024;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 6.438.334 euro per l'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 286.247 euro per l'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 9.324 euro per l'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 865.754 euro per l'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1.926.540 euro per l'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.899.526 euro per l'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 1.015.944 euro per l'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 358.498 euro per l'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 2.418.258 euro per l'anno 2024;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 17.218 euro per l'anno 2024;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.649.670 euro per l'anno 2024;
g-ter) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
g-quater) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;
g-quinquies) quanto a 10.981.669 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
1.0.1000/57
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 7, sopprimere le parole «e , a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro» e le parole «e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo».
1.0.1000/58
Tajani, Boccia, Losacco, Manca, Magni
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sopprimere il comma 8
1.0.1000/59
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", sostituire il comma 8 con il seguente "8. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata, a decorrere dal 1 gennaio 2028, del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina."
1.0.1000/60
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 8, sostituire le parole «gennaio 2028» con le seguenti «gennaio 2024» e le parole «è ridotta al 30 per cento» con le seguenti «è incrementata al 75 per cento».
1.0.1000/61
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, alla lettera c), capoverso "Articolo 9-bis", dopo il comma 9 inserire il seguente:
"9-bis. A decorrere dal 1° agosto 2024, nel territorio della regione Calabria non si applica l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successivi incrementi. In relazione a quanto previsto dal periodo precedente la regione Calabria versa, entro il 30 aprile di ciascun anno, con oneri a carico della finanza regionale, la somma di 11.600.000 euro all'entrata del bilancio dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350."
1.0.1000/62
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera d), sostituire le parole «comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234» con le seguenti «comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.1000/63
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, sostituire la lettera e) con la seguente:
«e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 30 marzo 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora le suddette misure non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati dal presente comma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte eventuali e ulteriori riduzioni dell'importo delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al presente comma, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, del diritto all'istruzione, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.»
.
1.0.1000/64
Respinto
All'emendamento 1.0.1000 del Governo, all'alinea, lettera c), capoverso Art. 9-bis, comma 10, alla lettera f), sostituire le parole «articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» con le seguenti «articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
1.0.1000/65
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, sostituire il comma 11 con il seguente: « 11. Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, le maggiori entrate spettanti allo Stato derivanti dal medesimo articolo 4-ter, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.700 milioni di euro per l'anno 2026»
1.0.1000/66
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, alle parole: « Quota parte» premettere le seguenti: « Ferma restando la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate,» e sostituire le parole: « pari a» con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite» con le seguenti: « possono essere acquisite»
1.0.1000/67
Tajani, Boccia, Losacco, Manca
Respinto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso Articolo 9-bis, comma 11, sostituire le parole: « pari a» con le seguenti: « fino ad un massimo di » e le parole: « restano acquisite» con le seguenti: « possono essere acquisite, fatta salva la quota di maggiori entrate spettante ai comuni ai sensi del comma 4-ter, pari al 50 per cento delle somme recuperate, »
1.0.1000/5a Commissione
Il Relatore
Accolto
All'emendamento 1.0.1000, al capoverso 9-bis, comma 11, sostituire le parole "dall'articolo 4-ter" con le altre "dall'articolo 4-bis, comma 4"
1.0.1000
Il Governo
Accolto nel testo modificato
a) Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:
Articolo 1-bis
(Fondo per sostenere gli interventi di riqualificazione nei territori interessati dagli eventi sismici)
1. Al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione energetica e strutturale a eseguiti su immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nei territori dei comuni, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, interessati dai suddetti eventi a far data dal 1° aprile 2009 in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 35 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere un contributo in favore di soggetti che sostengono spese per gli interventi di cui all'articolo 119, commi 1-ter e 4-quater, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Il Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, con proprio provvedimento da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tenuto conto dell'estensione territoriale dello stato di emergenza e dello stato di avanzamento della ricostruzione post-calamità, procede al riparto delle predette risorse tra i Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti in relazione ai territori dei comuni di cui al primo periodo.
2. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 1 presentano, in via telematica, una istanza ai Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione competenti per territorio, tenuto conto della localizzazione dell'immobile per cui è presentata l'istanza di contributo. I Commissari straordinari o delegati espressamente incaricati per gli interventi di ricostruzione territorialmente competenti, procedendo in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, concedono il contributo, nel limite delle risorse loro assegnate ai sensi del secondo periodo del comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e l'autorità politica delegata alla ricostruzione, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
4. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Articolo 1-ter
(Contributo per la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dagli enti del terzo settore, dalle onlus, dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale)
1. Al fine di sostenere la riqualificazione energetica e strutturale realizzata dai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, un fondo con una dotazione di euro 100 milioni di euro per il 2025, finalizzato a riconoscere ai medesimi soggetti un contributo per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020 realizzati sugli immobili iscritti nel relativo stato patrimoniale direttamente utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nelle finalità statutarie.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto ai soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 che risultano già costituiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Per l'accesso al contributo, i soggetti di cui al comma 2 presentano, in via telematica, una istanza all'ENEA, secondo un modello standardizzato definito ai sensi del comma 4. L'ENEA, previa verifica della completezza della documentazione presentata, trasmette al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le richieste di contributo. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica autorizza la concessione del contributo nel limite delle risorse di cui comma 1 e fino a esaurimento delle stesse, dandone immediata comunicazione delle risorse richieste, ai fini del monitoraggio del rispetto del suddetto limite di spesa, al Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti il limite massimo del contributo spettante a ciascun richiedente, il contenuto del modello standardizzato per la presentazione dell'istanza e le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo, ivi incluse quelle relative ai controlli e alla revoca del beneficio conseguente alla sua indebita fruizione.
5. Il contributo di cui al comma 1 non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
b) Dopo l'articolo 4, inserire i seguenti:
Articolo 4-bis
(Misure di razionalizzazione e coordinamento delle agevolazioni fiscali in edilizia)
1. Alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, non è consentita la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con i debiti di cui all'articolo 17, comma 2, lettere e), f) e g), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997.
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Le previsioni dei commi 1 e 2 si applicano alle compensazioni eseguite a partire dal 1° gennaio 2025.
4. Per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in relazione agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto- 3 legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 121, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, i crediti d'imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 121, relativi alle spese di cui al comma 4, sono ripartiti in quattro quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e in cinque quote annuali di pari importo per gli interventi di cui all'articolo 119-ter del citato decreto-legge n. 34 del 2020 e di cui all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del citato decreto-legge n. 63 del 2013.
6.All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 177, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le banche e gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per le società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico e per le imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le rate annuali utilizzabili a partire dall'anno 2025 dei crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto relative agli interventi di cui agli articoli 119 e 119-ter e all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, alle quali è stato attribuito il codice identificativo univoco ai sensi del comma 1-quater, sono ripartite in 6 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per tali crediti. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Le rate dei crediti d'imposta risultanti dalla nuova ripartizione di cui ai periodi precedenti non possono essere cedute ad altri soggetti, oppure ulteriormente ripartite. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai soggetti che abbiano acquistato le rate dei predetti crediti a un corrispettivo pari o superiore al 75 per cento dell'importo delle corrispondenti detrazioni, a condizione che dichiarino tale circostanza, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate, da inviarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, improrogabilmente entro il 31 dicembre 2024. Per le rate dei crediti la cui cessione è comunicata successivamente a tale data, la comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata contestualmente all'accettazione della cessione prevista dal provvedimento emanato ai sensi del comma 7. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità di attuazione del presente comma e il contenuto e le modalità di presentazione della predetta comunicazione. Ferme restando le sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, la violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti determina il recupero del credito indebitamente compensato e dei relativi interessi e l'applicazione della sanzione tributaria amministrativa di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 121, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 4 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
Articolo 4-ter
(Attività di vigilanza e controllo degli enti comunali in relazione agli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di partecipazione dei Comuni all'accertamento dei tributi erariali previste ai sensi della normativa di riferimento, il competente ufficio comunale che, nell'ambito delle attività di vigilanza e di controllo previste dal Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, rilevi l'inesistenza, totale o parziale, degli interventi di cui agli articoli 119 e 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ne fornisce segnalazione qualificata agli uffici della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate nella cui circoscrizione sono ubicati gli immobili oggetto della segnalazione.
2. Ai Comuni che effettuano le segnalazioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di partecipazione dei Comuni al contrasto all'evasione fiscale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
c) Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Articolo 9-bis
(Disposizioni finanziarie)
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 140,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.604 milioni di euro per l'anno 2027, 1.481,2 milioni di euro per l'anno 2028, 519,8 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043. Per il potenziamento delle attività di manutenzione ordinaria poste in essere da Ferrovie Spa, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2026 e di 100,4 milioni di euro per l'anno 2027.
2. Il Fondo di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
3. Il Fondo di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è incrementato di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.
4. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2025.
5. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 146 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro per l'anno 2026 e 88 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028. 5
6. Le risorse destinate all'Agenzia del demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di immobili, sono incrementate di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 652, le parole: "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° luglio 2026"; b) il comma 665 è sostituito dal seguente: "665. L'imposta di cui al comma 661 è fissata: a) per i prodotti finiti, nella misura di euro 5,00 per ettolitro e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 10,00 per ettolitro; b) per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione, nella misura di euro 0,13 per chilogrammo e, a decorrere dal 1° luglio 2026, nella misura di euro 0,25 per chilogrammo.".
8. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente: «3-ter. Per le spese agevolate ai sensi del presente articolo sostenute a partire dal 1° gennaio 2028 al 31 dicembre 2033, escluse quelle di cui al comma 3- bis, l'aliquota di detrazione è ridotta al 30 per cento.»
9. L'articolo 1, comma 473, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome. La disposizione di cui al presente comma è approvata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e successive modificazioni.
10. Agli oneri derivanti dagli articoli 1-bis, 1-ter, 4-bis, comma 4 e dai commi da 1 a 6 del presente articolo, determinati in 141 milioni di euro per l'anno 2024, 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.892,35 milioni di euro per l'anno 2027, 1.608,4 milioni di euro per l'anno 2028, 902,5 milioni di euro per l'anno 2029, 2.131,1 milioni di euro per l'anno 2030, 1.254,9 milioni di euro per l'anno 2031, 1.242,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042, 25,7 milioni di euro per l'anno 2043 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, si provvede: a) quanto a 1.043,3 milioni di euro per l'anno 2025, 959,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.893 milioni di euro per l'anno 2027, 1.609 milioni di euro per l'anno 2028, 213,6 milioni di euro per l'anno 2029, 283,2 milioni di euro per l'anno 2030, 386,1 milioni di euro per l'anno 2031, 489,1 milioni di euro per l'anno 2032, 592,1 milioni di euro per l'anno 2033, 695 milioni di euro per l'anno 2034, 634,6 milioni di euro per l'anno 2035, 1.059,2 milioni di euro per l'anno 2036, 617,8 milioni di euro per l'anno 2037, 602,4 milioni di euro per l'anno 2038, 437,6 milioni di euro per l'anno 2039, 334,6 milioni di euro per l'anno 2040, 231,7 milioni di euro per l'anno 2041, 128,7 milioni di euro per l'anno 2042 e 25,7 milioni di euro per l'anno 2043, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 4-bis, comma 4 e dai commi 7 e 8 del presente articolo. b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data del 10 maggio 2024, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite per detto importo all'erario; c) quanto a 688,9 milioni di euro per l'anno 2029, 600 milioni di euro per l'anno 2030, 868,8 milioni di euro per l'anno 2031, 753,3 milioni di euro per l'anno 2032, 650,3 milioni di euro per l'anno 2033, 547,4 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; d) quanto a 247,9 milioni di euro per l'anno 2030, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; e) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2030, mediante riduzione delle somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per euro 200 milioni di euro, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per euro 400 milioni di euro e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per euro 400 milioni di euro per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021; f) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388; g) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2024 e 61,8 milioni di euro per l'anno 2044, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
11. Quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 4-ter, per un importo pari a 700 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.700 milioni di euro per l'anno 2026, restano acquisite all'erario ai fini del miglioramento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica, in coerenza con gli obiettivi programmatici vigenti per gli anni 2025 e 2026 fissati dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2023.
2.1 (id. a 2.2, 2.3)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Bevilacqua, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.2 (id. a 2.1, 2.3)
Respinto
Sopprimere l'articolo
2.3 (id. a 2.1, 2.2)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere l'articolo.
2.4 (id. a 2.7)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.".
2.5
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 2
(Modifiche alla disciplina in materia di remissione in bonis)
1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 1.
2.7 (id. a 2.4)
Respinto
Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: "1. La comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito di cui all'articolo 3, comma 10-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, qualora il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 4 aprile 2024, può essere effettuata dal beneficiario della detrazione con le modalità ed entro i termini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, se la cessione è eseguita a favore di banche, intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto nell'albo di cui all'articolo 64 del medesimo testo unico o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.".
2.8 (id. a 2.9, 2.10, 2.11, 2.12)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».
2.9 (id. a 2.8, 2.10, 2.11, 2.12)
Ritirato
Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".
2.10 (id. a 2.8, 2.9, 2.11, 2.12)
Respinto
Sostituire il comma 1 con il seguente:
"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".
2.11 (id. a 2.8, 2.9, 2.10, 2.12)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
"1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del citato decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.12 (id. a 2.8, 2.9, 2.10, 2.11)
Respinto
Sostituire il comma 1, con il seguente:
«1. Per le comunicazioni di esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalle legge 26 aprile 2012, n. 44 si applicano a condizione che le comunicazioni all'Agenzia delle entrate siano effettuate entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.".»
2.13 (Id. a 2.14)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: "non si applicano" e, aggiungere, in fine, le seguenti: "si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto";
b) al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".
2.14 (Id. a 2.13)
Ritirato
1. All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «non si applicano» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: «si applicano al solo fine di correggere errori sostanziali relativi ai dati delle comunicazioni inviate entro il 4 aprile 2024 che incidono su elementi essenziali della detrazione spettante e del credito ceduto»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le comunicazioni inviate dal 30 marzo 2024 al 4 aprile 2024 oggetto di scarto possono essere ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».
2.15
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, sostituire le parole "non si applicano", con le seguenti:
"si applicano entro il termine del 15 giugno";
b) sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.16
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «spese sostenute negli anni precedenti», sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024 »;
b) al comma 2, dopo le parole: «entro il 4 aprile 2024», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura.».
2.17
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo che per le comunicazioni relative alla sola integrazione e correzione di dati meramente formali, il cui termine ultimo è fissato alla data del 4 giugno 2024»;
b) al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «e nel termine ultimo del 4 giugno 2024 per la sola integrazione e correzione di dati meramente formali contenuti nelle comunicazioni destinate all'Agenzia dell'entrate per esercitare le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura».
2.18
Respinto
Al comma 1, dopo le parole "negli anni precedenti" aggiungere le seguenti:"salvo che per la comunicazione di correzione di errori formali postumi ".
2.19
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1, la remissione in bonis di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, resta consentita per gli interventi in relazione ai quali copia dell'asseverazione di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è stata trasmessa all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) entro la data di entrata in vigore del presente decreto."
2.20
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Sopprimere il comma 2.
2.21 (id. a 2.22, 2.23, 2.24)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente: «2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente: «1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39».
2.22 (id. a 2.21, 2.23, 2.24)
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."
2.23 (id. a 2.21, 2.22, 2.24)
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."
2.24 (id. a 2.21, 2.22, 2.23)
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
Conseguentemente all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.»
2.25
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sostituire il comma 2 con il seguente:
"2. La sostituzione delle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate emanato ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 121, relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
"1-bis. Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39."
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.26
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».
2.27
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" con le seguenti:
"inviate dal 1° aprile al 4 aprile 2024, è consentita entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.L. 16/2012".
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.28
Ritirato
Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
a) Alla fine del comma sostituire le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024." con le seguenti "inviate dal 1° marzo al 4 aprile 2024, è consentita entro il 30 giugno 2024."
b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle comunicazioni di esercizio delle opzioni previste dall'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 relative alle spese sostenute nell'anno 2023 e alle cessioni delle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni dal 2020 al 2022, che sono state inviate entro il 4 aprile 2024 ed hanno formato oggetto di scarto di fase di accoglienza. L'invio delle medesime comunicazioni è consentito entro il 30 giugno 2024.
2.29
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole da: «, inviate dal 1° al 4 aprile 2024» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «30 giugno 2024»
2.30
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 2, le parole: "inviate dal 1° al 4 aprile 2024, è consentita entro il 4 aprile 2024" sono sostituite dalle seguenti: "inviate dal 1° aprile al 4 giugno 2024, è consentita entro il 4 giugno 2024".
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
"2-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.31 (id. a 2.32)
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole "entro il 4 aprile 2024" con le seguenti "entro il 4 giugno 2024".
2.32 (id. a 2.31)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «entro il 4 aprile 2024» con le seguenti: «fino al 4 giugno 2024».
2.33
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «In deroga al divieto di cui al precedente comma 1, è sempre ammessa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, nei casi in cui sia stato rispettato il termine di comunicazione di cui al presente comma.»
2.34
Respinto
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Con riguardo alle comunicazioni sostitutive di cui al comma 2, la sospensione dei 30 giorni prevista dall'articolo 122-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, inizia a decorrere dalla data di conversione in legge del presente decreto. L'Agenzia delle entrate dispone tempi e modalità adeguate affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis di eventuali comunicazioni impropriamente scartate.»
2.0.1
Ritirato
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
"Art. 2-bis
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6., le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024"
2. Dopo il comma 8-quinquies dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto il seguente: «8-sexies. Per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relativamente agli interventi di cui al presente articolo e dell'articolo 119-ter, la detrazione può essere ripartita, su opzione del contribuente, in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a 10 e fino a 15 a partire dal periodo d'imposta 2024. L'opzione è irrevocabile. Essa è esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024.».
2.0.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis.
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti:
"4 aprile 2024".
2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 500 milioni di euro a decorrere per l'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per l'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
2.0.3 (id. a 2.0.4)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Articolo 2-bis
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n.6, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".
2.0.4 (id. a 2.0.3)
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. Al comma 4, dell'articolo 9, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, sostituire le parole: "31 marzo 2023" con le seguenti: "4 aprile 2024".».
2.0.5
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "4 aprile 2024".
2.0.6 (già em. 2.35)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 2-bis
(Ulteriore rateizzazione dei crediti d'imposta)
1. Al comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 18 novembre 2022 n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 6 del 2023, le parole "il 31 marzo 2023" sono sostituite con le seguenti "l'entrata in vigore della legge di conversione del corrente decreto".
3.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere l'articolo.
3.2
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: «Al fine di acquisire» con le seguenti: «Al solo fine di acquisire».
3.3
Accolto
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «trasmettono all'ENEA le informazioni inerenti agli interventi agevolati, quali» con le seguenti: «trasmettono all'ENEA le seguenti informazioni inerenti agli interventi agevolati».
3.4
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo le parole "trasmettono all'ENEA", inserire le seguenti:
"quale integrazione all'asseverazione".
3.5
Ritirato
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».
3.6
Ritirato
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «alla data» con le seguenti: «, entro la data».
3.7
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 3, dopo le parole "i soggetti", inserire le seguenti:
"che non abbiano ancora trasmesso l'asseverazione finale alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4 del presente articolo e".
3.8
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 4 dopo le parole: «definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» inserire le seguenti: «in linea con i principi di proporzionalità e ragionevolezza insiti nello Statuto dei diritti del contribuente.
3.9
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese ammesse in detrazione e delle percentuali delle detrazioni spettanti.»
3.10
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 5.
3.11 (id. a 3.12, 3.13, 3.14, 3.15)
Ritirato
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
b) sopprimere il secondo periodo
3.12 (id. a 3.11, 3.13, 3.14, 3.15)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole «euro 10.000» con le seguenti: «euro 2.000»;
b) sopprimere il secondo periodo.
3.13 (id. a 3.11, 3.12, 3.14, 3.15)
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
b) sopprimere il secondo periodo
3.14 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.15)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
b) sopprimere il secondo periodo.
3.15 (id. a 3.11, 3.12, 3.13, 3.14)
Respinto
Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, sostituire le parole "euro 10.000" con le seguenti: "euro 2.000";
b) sopprimere il secondo periodo
3.16 (id. a 3.17)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.17 (id. a 3.16)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
3.0.1 (id. a 3.0.2)
Ritirato
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 3-bis.
1. Al comma 1-ter dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.".
2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione".»
3.0.2 (id. a 3.0.1)
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
"Art. 3-bis
1. All'articolo 119, comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione.".
2. Al comma 4-quater dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77, dopo le parole: "il contributo previsto per la ricostruzione" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero a quello concedibile per gli interventi finalizzati alla delocalizzazione delle strutture danneggiate dagli eventi sismici o calamitosi, anche mediante acquisto di edificio equivalente. In tale ultimo caso gli incentivi fiscali possono essere usufruiti per gli interventi da realizzare sugli edifici realizzati o acquistati in esito alla delocalizzazione".
3.0.3 (id. a 3.0.4, 3.0.5, 3.0.6)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)
1. Al fine di garantire la certezza del diritto e prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:
a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:
1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;
2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;
c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;
d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.".
3.0.4 (id. a 3.0.3, 3.0.5, 3.0.6)
Ritirato
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)
1. Al fine garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:
a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:
1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;
2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;
c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;
d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.".
3.0.5 (id. a 3.0.3, 3.0.4, 3.0.6)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 3-bis.
(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)
1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:
a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti;
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;
2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;
c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del medesimo decreto;
d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del medesimo decreto, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633."
3.0.6 (id. a 3.0.3, 3.0.4, 3.0.5)
Respinto
Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
"Art. 3-bis
(Norme di interpretazione autentica in materia di bonus edilizi)
1. Per garantire la certezza del diritto e per prevenire e deflazionare il contenzioso in materia di Superbonus e altri bonus edilizi di cui all'articolo 121, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, su questioni di natura eminentemente formale, si introducono le seguenti norme di interpretazione autentica:
a) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e delle disposizioni attuative di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020, n. 159844, la data delle spese sostenute per 8 gli interventi trainati si intende ricompresa nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, anche se il relativo documento di addebito con applicazione da parte del fornitore di uno sconto sull'intero corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge n. 34 del 2020, viene emesso in data successiva a quella di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti, qualora la realizzazione dell'intervento trainato sia avvenuta nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.
b) ai fini dell'applicazione dell'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020:
1) nella parte in cui fa riferimento alla superficie complessiva dell'immobile, è in ogni caso esclusa qualsivoglia rettifica del dato della superficie assunto dal beneficiario ai fini del calcolo dei massimali di spesa, laddove il beneficiario abbia assunto il dato della superficie catastale che risulta dall'applicazione dei criteri di calcolo di cui all'Allegato C del DPR 23.3.1998 n. 138;
2) nella parte in cui fa riferimento ai titoli di possesso dell'immobile oggetto degli interventi agevolati, si intende incluso nel possesso a titolo di proprietà anche il possesso a titolo di proprietà dell'immobile sulla base di un diritto di superficie;
c) per la detraibilità delle spese sostenute per il rilascio del visto di conformità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 119, comma 11, e 121 comma 1-ter, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, non rileva il requisito dell'effettuazione congiunta di cui all'articolo 119, commi 2, 5, 6 e 8, del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020;
d) la mancata annotazione sulla fattura dello sconto sul corrispettivo, di cui all'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, costituisce un indicatore di possibile anomalia in sede di analisi del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate, ma, ove sia dimostrabile dalla documentazione contrattuale che la volontà delle parti era quella di prevederne l'applicazione da parte del fornitore, non costituisce violazione idonea a rendere inefficace l'opzione nei confronti dell'Agenzia delle Entrate;
e) le spese detraibili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, nella misura del 110 per cento, a fronte delle quali il fornitore ha applicato in fattura uno sconto integrale sul corrispettivo, ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77 del 2020, si considerano sostenute alla data di emissione della fattura, la quale, per le fatture emesse negli ultimi dodici giorni dell'anno solare e tempestivamente inviate al Sistema di Interscambio entro i dodici giorni successivi, coincide con la data del documento, di cui alla lettera a) dell'articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.".
4.1
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, capoverso "3-bis.", sostituire le parole: "10.000" con le seguenti:
"25.000".
4.2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Al comma 1, sostituire le parole: "trentesimo giorno", con le seguenti: "novantesimo giorno".
4.3
Accolto
Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: «o sia intervenuta decadenza» con le seguenti: «o per i quali sia intervenuta decadenza».
4.4
Ritirato
Apportare le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" sono inserite le seguenti ", fino a concorrenza degli importi dei predetti ruoli e carichi,".
b) al comma 3, le parole "dal 1° luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti "dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo dei provvedimenti di cui all'articolo 23, comma 3, d.lgs. 8 gennaio 2024, n. 1".
4.5
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente: «3-bis. Ai fini del versamento dell'imposta a debito è sempre ammessa la compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al Gruppo IVA ai sensi dell'articolo 70-duodecies, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Il credito di imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo IVA può, altresì, essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti.».
4.6 (id. a 4.7)
Tajani, Malpezzi, Basso, Losacco
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti: "3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui all'articolo 119, comma 9, lettere c), d) e d-bis), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dal medesimo articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per i medesimi soggetti che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e che non siano nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti ivi previsti.
3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis."
4.7 (id. a 4.6)
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. Al fine di consentire ai soggetti di cui alle lettere c), d) e d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la compensazione orizzontale della detrazione d'imposta prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, per i medesimi soggetti, che non hanno accesso alla cessione del credito o allo sconto in fattura previsti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 e che non sono nelle condizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, spetta un credito d'imposta in misura pari alla detrazione spettante prevista dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 per le spese sostenute nelle annualità 2024 e 2025 per gli interventi previsti dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020.
3-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.»
4.8
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I soggetti di cui alla lettera d-bis) del comma 9 dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali in favore di persone anziane o persone con disabilità, che non hanno accesso alle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34 del 2020 e che sostengono, negli anni 2024 e 2025, spese per gli interventi elencati al comma 2 del citato articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, hanno diritto ad usufruire, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione medesima.
3-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 3-bis è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
3-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 3-bis.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter trovano applicazione nel limite di 100 milioni di euro annui per l'intero periodo di utilizzo del credito d'imposta.»
4.0.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione dei crediti fiscali)
1. La qualificazione del trattamento contabile dei crediti fiscali derivanti dalle agevolazioni ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sulla base delle indicazioni dei nuovi orientamenti di Eurostat, viene effettuata avuto riguardo ai seguenti criteri:
1) cedibilità dei crediti;
2) riportabilità ad anni successivi dei crediti maturati;
3) compensabilità con più fattispecie di debenze fiscali e contributive.».
5.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5.2
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: "senza facoltà di successiva cessione" aggiungere le seguenti parole: «, fatta eccezione per le cessioni in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,».
5.3
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati precedentemente» con le seguenti: «sono stati» e dopo le parole: «n. 73,» inserire le seguenti: «prima della data di entrata in vigore del presente decreto».
6.1 (testo 2)
Accolto
Alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: « Misure per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui al Piano Transizione 4.0".».
6.1
Alla rubrica, sostituire le parole: «transizione 4.0» con le seguenti: «crediti d'imposta per investimenti».
6.2 (id. a 6.3)
Ritirato
1. Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) sostituire le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» con le seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
b) sopprimere il terzo periodo.
6.3 (id. a 6.2)
Ritirato
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo le parole «entrata in vigore del presente decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «entrata in vigore del decreto direttoriale di cui al quinto periodo»;
b) il terzo periodo è soppresso.
6.4
Ritirato
Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente: «Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base dei modelli adottati con i decreti direttoriali del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre 2021, relativi rispettivamente ai crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e per investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica».
Conseguentemente, al medesimo comma 1, quinto periodo, sostituire le parole: «al decreto 6 ottobre 2021» con le seguenti: «ai citati decreti del 6 ottobre 2021» e, al comma 3, sostituire le parole: «secondo le modalità di cui al decreto direttoriale di cui al comma 1» con le seguenti: «secondo le modalità definite dal decreto direttoriale adottato ai sensi del quinto periodo del comma 1».
6.5
Sabrina Licheri, Di Girolamo, Croatti
Respinto
Al comma 1, quinto periodo, dopo le parole: «Ministero delle imprese e del made in Italy,» inserire le seguenti: «entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
6.6
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le informazioni trasmesse ai sensi del presente articolo possono essere utilizzate ai soli fini del monitoraggio sull'andamento degli investimenti e degli incentivi fiscali, nonché del relativo onere finanziario, e non assumono, in ogni caso, alcun valore ai fini della determinazione del valore delle spese agevolate e delle percentuali di credito spettante.»
6.7
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per la elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati ai fini della comunicazione mensile, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi del soggetto individuato dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, nell'ambito e nei limiti delle risorse previste dal comma 21 del predetto articolo.";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
"3 bis All'articolo 23, comma 3, del decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 convertito con modifiche dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: "Le somme versate dai richiedenti sono destinate alle attività di cui al presente articolo, previo versamento all'entrate e riassegnazione alla spesa nello stato di previsione del Ministero delle Imprese e del made in Italy".".
6.8 (id. a 6.9, 6.10)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 3.
6.9 (id. a 6.8, 6.10)
Ritirato
Sopprimere il comma 3.
6.10 (id. a 6.8, 6.9)
Ritirato
Sopprimere il comma 3.
6.11
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Al comma 3, dopo le parole: «e non ancora fruiti» aggiungere le seguenti: «alla data di adozione del decreto direttoriale di cui al comma 1».
6.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica si applicano i criteri ambientali minimi di cui, al comma 2, dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.".
6.13
Respinto
Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. I modelli F24 contenenti i crediti d'imposta individuati con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 19 del 12 aprile 2024, sospesi ai sensi dell'articolo 37, comma 49-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nelle more dell'aggiornamento del modello adottato dal decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico, sono considerati tempestivi se il contribuente presenta detto modello con le modalità e i termini individuati dal decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy di cui al comma 1.
3-ter. Nel caso indicato al comma 3-bis nessuna sanzione può essere ascrivibile, nemmeno ai fini dell'eventuale aggiornamento del documento unico di regolarità contributiva (DURC), se il contribuente rispetta i termini individuati dal suddetto decreto ministeriale; rimane ferma l'efficacia degli scarti solo se conseguenti a motivazioni legate all'analisi del rischio diverse da quelle indicate al comma 3-bis. L'Agenzia delle entrate dispone modalità e tempi adeguati affinché il contribuente possa chiedere la rimessa in bonis degli eventuali modelli F24 impropriamente scartati».
6.14 (id. a 6.15, 6.16)
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1».
6.15 (id. a 6.14, 6.16)
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."
6.16 (id. a 6.14, 6.15)
Ritirato
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente: "3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano e i relativi effetti si producono, dal trentesimo giorno successivo alla possibilità di invio telematico del modello di comunicazione di cui al comma 1."
6.1000/1
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, alla lettera a), premettere la seguente:
«0a) al comma 1, dopo la parola: "imprese" sono inserite le seguenti: "come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003".»
6.1000/2
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, alla lettera a), dopo le parole: «31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore,»
6.1000/3
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche: a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione; b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.".»
6.1000/4
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 4, è inserito il seguente: "4-bis. All'allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria "Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità" il punto 8 è sostituito dal seguente: "componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid).".»
6.1000/5
Ritirato
All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, dopo la lettera a), inserire la seguente:
a-bis) al comma 5, lettera a), dopo le parole «a eccezione delle biomasse», sono inserite le seguenti: «che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 e che comportano un aumento delle emissioni inquinanti rispetto agli impianti precedenti».
6.1000/6
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) al comma 5, lettera b), le parole: "10 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".»
6.1000/7
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 8, è inserito il seguente: "8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote di credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.".»
6.1000/8
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.100, dopo la lettera a) inserire la seguente:
«a-bis) al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: "Per le imprese di nuova costituzione," sono inserite le seguenti: "per le impese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi, per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,".»
6.1000/9
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.100, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), sostituire il numero 1) con il seguente:
«1. il primo e il secondo periodo sono sostituite dai seguenti: "Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette settimanalmente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.".»;
b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 13 le parole: «dell'elenco» sono sostituite con le seguenti: «della comunicazione».
6.1000/10
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, alla lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole "assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21" sono soppresse»
6.1000/11
Respinto
All'emendamento 6.1000, al capoverso 3-bis, lettera b), numero 2), sostituire le parole: « entro 30 giorni» con le seguenti: « entro sessanta giorni»
6.1000/12
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, apportare le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b), dopo il numero 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'ultimo periodo le parole da: "Il GSE" fino a: "con l'ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "Il GSE, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare".»;
b) dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) al comma 13, le parole: «all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui» sono sostituite dalle seguenti: «all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui».
6.1000/13
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 13, il quinto periodo è soppresso.»
6.1000/14
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) dopo il comma 13, è inserito il seguente: "13 bis. In deroga al divieto di cui al precedente comma, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al precedente comma, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.".»
6.1000/15
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 18, primo periodo, le parole da: "nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica" fino alla fine del periodo sono soppresse.
6.1000/16
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave, Naturale
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) al comma 18, primo periodo, dopo le parole: "ai medesimi costi ammissibili" sono inserite le seguenti: "nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2".»
6.1000/17
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Nave
Respinto
All'emendamento 6.1000, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) dopo il comma 18, è inserito il seguente: "18-bis. Al fine di incentivare più efficacemente gli investimenti in ricerca e sviluppo delle imprese operanti nelle regioni che compongono la ZES unica di cui al decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nella suddetta area, effettuati dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è aumentata al 15 per cento per le grandi imprese che occupano almeno duecentocinquanta persone, al 20 per cento per le medie imprese, che occupano almeno cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro, al 25 per cento per le piccole imprese che occupano meno di cinquanta persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. La maggiorazione dell'aliquota del credito d'imposta prevista dal presente comma si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 25 del medesimo regolamento in materia di ""Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo"".
6.1000
Il Governo
Accolto
Dopo il comma 3, è inserito il seguente:
«3-bis. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, primo periodo, le parole "negli anni 2024 e 2025" sono sostituite dalle seguenti "dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025";
b) al comma 10:
1. al secondo periodo, la parola "quotidianamente" è sostituita da "mensilmente";
2. dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro 30 giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025".
c) al comma 16 dopo le parole "sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta" sono aggiunte le seguenti: "in assenza dei relativi presupposti".»
07.1 (id. a 9.0.4)
Respinto
All'articolo 7, premettere il seguente:
«Art. 07
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)
1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024 mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 1.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti soprarichiamati il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.
4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito (c.d. impianti minimi) da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.
5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
07.2 (Assorbito dal 7.1000)
Franceschelli, Tajani, Manca, Basso
Assorbito
All'articolo 7, premettere il seguente:
«Art. 07
(Efficacia delle delibere sul prelievo sui rifiuti)
1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.
2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al primo periodo, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie.
07.3 (Assorbito dal 7.1000)
Tajani, Franceschelli, Manca, Basso
Assorbito
All'articolo 7, premettere il seguente:
«Art. 07-bis
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i Comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.
07.4 (id. a 9.0.15)
Improponibile
All'articolo 7, premettere il seguente:
«Art. 07
(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)
1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo. 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), sono soppresse le parole "da legge,";
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), sono soppresse le parole "stabiliti per legge o";
c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).
2. In considerazione di quanto previsto al comma 1, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
07.5
Manca, Tajani, Franceschelli, Losacco, Malpezzi
Respinto
All'articolo 7, premettere il seguente:
«Art. 07
(Utilizzo Fondo piccoli Comuni)
1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla?legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai Comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno?2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal?2024?al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197?al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla?legge 4 dicembre 2008, n. 189.
7.1 (id. a 7.2)
Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Sopprimere il comma 3.
7.2 (id. a 7.1)
Respinto
Sopprimere il comma 3
7.3 (id. a 7.4)
Accolto
Al comma 3, sostituire le parole: "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti: "Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano"
7.4 (id. a 7.3)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Accolto
Al comma 3, sostituire le parole "Qualora l'Amministrazione finanziaria abbia" con le seguenti:
"Qualora l'Amministrazione finanziaria o gli enti impositori territoriali abbiano".
7.5
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: " Al fine di assicurare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, parità di trattamento tra il regime fiscale del le partecipazioni negoziate e quelle non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote."».
7.6
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Boccia, Losacco, Tajani
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. All'articolo 7, comma 1, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) Alla lettera i) dopo le parole: "modalità non commerciali" inserire le seguenti: ", secondo quanto disposto dall'articolo 4, del Decreto Ministeriale 19 novembre 2012, n. 200,";
b) Dopo la lettera i) aggiungere, infine, la seguente:
"i-bis) sono esenti dall'imposta anche le scuole paritarie individuate dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, all'articolo 4, comma 3. Le scuole paritarie in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, presentano la dichiarazione per l'IMU e la TASI secondo il modello approvato con decreto del 26 giugno 2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Ai sensi della lettera c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200, per "corrispettivi di importo simbolico" devono intendersi quelli che coprono solo una frazione del costo medio per studente (Cms), così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.».
7.7
Improponibile
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. L'articolo 7, comma 1, lettera i), del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonché le norme da questo richiamate o sostituite, si interpretano, per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che sono esenti dall'imposta le attività didattiche a condizione che siano rispettati i requisiti di cui alle lettere a) e c), del comma 3, dell'articolo 4, del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 19 novembre 2012, n. 200 e che le stesse siano svolte a titolo gratuito, ovvero dietro versamento di corrispettivi di importo simbolico e tali da coprire solamente una frazione non superiore alla metà del costo medio per studente, così come determinato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. ».
7.8
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 non costituiscono rimessione in termini degli atti per i quali alla data di entrata in vigore del presente decreto si è già formata decadenza."
7.9
Ritirato
Al comma 4, sopprimere le parole: «lettere b), b-bis) e b-ter),» e sostituire le parole: «, i termini del 31 marzo e del 30 settembre 2024 sono prorogati al 30 novembre 2024» con le seguenti: «sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alle lettere b) e b-bis), le parole: "31 marzo 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024";
b) alla lettera b-ter), le parole: "30 settembre 2024" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2024"».
7.10
Ritirato
Al comma 5, capoverso 1-ter, le parole ", e non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472." sono soppresse.
7.11 (testo 2)
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento".
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 26 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »
7.11
Improponibile
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, alla lettera d-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", oppure, in ogni caso, se l'attività professionale è stata avviata nel medesimo anno in cui è avvenuta la prima iscrizione all'albo professionale di riferimento"».
7.12
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Sopprimere i commi 6 e 7.
Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
"5-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutati nel limite massimo di spesa pari a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro."
7.13
Ritirato
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività funzionali al raggiungimento dell'oggetto sociale, finalizzate tra l'altro alla realizzazione di interventi di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, recupero sociale, urbano ed ambientale concernenti immobili pubblici, alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate, ferma restandone l'autonomia finanziaria e operativa, non si applicano i vincoli, i divieti e gli obblighi in materia di contenimento della spesa pubblica previsti dalla legge a carico dei soggetti inclusi nel provvedimento dell'ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le disposizioni contenute nell'articolo 19, commi 5, 6 e 7, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Si applicano in ogni caso, le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica. Alla società di cui all'art. 52, comma 5 del decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e alle società da questa controllate non si applicano inoltre, ai fini della determinazione degli emolumenti di cui all'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, la disciplina prevista dall'articolo 11, comma 6, del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nonché dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.».
7.14
Ritirato
1. Dopo il comma 7, aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario degli enti locali, le pubbliche amministrazioni che a seguito di sentenze passate in giudicato aventi ad oggetto il risarcimento dei danni siano creditrici nei confronti dei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti e il cui debito sia superiore al 60 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono concludere con i comuni interessati accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, volti a regolare anche il debito finanziario tra le parti in misura almeno pari al 40 per cento. Agli accordi di cui al primo periodo possono partecipare anche gli enti territoriali che ne abbiano interesse. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle sentenze passate in giudicato entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.».
7.15
Ritirato
Dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Al fine di sostenere la crescita economica del Paese tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente: "4-sexies. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, possono beneficiare degli interventi indiretti del Patrimonio Destinato sul mercato primario e secondario, anche le società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che hanno la sede legale o una significativa e stabile organizzazione in Italia, ivi incluse quelle di cui all'articolo 162-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, quelle che esercitano attività assicurative e gli istituti di pagamento, in deroga al comma 4, lettere b) e c), del presente articolo. Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investono prevalentemente in società di medio-piccola capitalizzazione operanti in Italia. L'ammontare delle quote o azioni dell'organismo di investimento collettivo del risparmio di cui al precedente periodo sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio. Il restante 51 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritto da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente comma, l'articolo 23, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo decreto, nonché le disposizioni contenute nel regolamento di cui al comma 6 del presente articolo si applicano solo se compatibili con la presente disposizione.";
b) al comma 5, terzo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: ", nonché l'acquisto di azioni quotate sul mercato primario e secondario tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio".».
7.16
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
"7-bis. All'articolo 1, comma 52, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: «Qualora il patrimonio netto della società, associazione o ente, sia costituito da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati, che comportano una partecipazione agli utili proporzionalmente maggiore rispetto a quelli degli altri investitori, ai fini della rideterminazione del relativo costo o valore di acquisto, la perizia di stima deve tenere conto del diverso valore attribuibile alle singole categorie di azioni o quote.»".
7.17 (testo 2) [id. a 7.18 (testo 2)]
Orsomarso, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda
Accolto
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».
7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole «entro la scadenza del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la scadenza del 30 settembre 2024».
7.17 (id. a 7.18)
Orsomarso, Melchiorre, Tubetti, Maffoni, Zedda
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».».
7.18 (testo 2) [id. a 7.17 (testo 2)]
Accolto
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole «entro il 30 luglio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 ottobre 2024».
7-ter. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole «entro la scadenza del 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro la scadenza del 30 settembre 2024».
7.18 (id. a 7.17)
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
«7-bis. All'articolo 5, comma 9, primo periodo del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, le parole "entro il 30 luglio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2024"».
7.19
Ritirato
Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. All'articolo 56 bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7.bis. La riduzione di cui al comma 7 primo periodo ovvero il recupero di cui al secondo periodo del medesimo comma sono ripartiti in un numero di annualità pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto.".
7-ter. All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo e secondo periodo, le parole: "il Dipartimento del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "l'Agenzia del demanio";
b) all'ultimo periodo, dopo le parole "le risorse corrispondenti." aggiungere le seguenti "I canoni connessi agli immobili locati ai sensi dell'articolo 4, comma 2-ter, del decreto -legge, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e gli accreditamenti conseguenti alle predette richieste di anticipazioni di tesoreria affluiscono sul conto corrente di tesoreria centrale n 20372 che viene intestato all'Agenzia del demanio."
7.20
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. All'articolo 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
"3-ter. Sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, ovvero che si avvalgono del regime agevolativo ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che nel triennio precedente abbiano registrato alle proprie manifestazioni sportive dilettantistiche una media annuale di pubblico inferiore o uguale alle 500 unità per evento. Le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data in vigore della presente disposizione."
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
7.21 (testo 2)
Ritirato
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:
a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";
b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta, di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite e di comunicare all'ente preposto, in caso di mancato pagamento, tutti i dati necessari per recuperare l'imposta non assolta.";
c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"
d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".
7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis si applicano a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.»
7.21
Dopo il comma 7 inserire il seguente:
«7-bis. Allo scopo di digitalizzare ed efficientare l'incasso dell'imposta di soggiorno, i comuni individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 possono adottare un sistema di riscossione digitale, diretto e indipendente dalle strutture ricettive, parametrando la quantificazione dell'imposta in proporzione alla tariffa applicata. A tal fine:
a) al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "in proporzione al prezzo" aggiungere le seguenti: "del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura";
b) il comma 1-ter dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, è sostituito dal seguente: "1-ter. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1. Il suo ruolo è limitato alla vigilanza affinché i soggetti passivi effettuino il versamento dell'imposta direttamente tramite il sistema di riscossione digitale predisposto dal comune, secondo le modalità operative definite dal regolamento comunale. Questo include l'obbligo per il gestore di informare i soggetti passivi sulle modalità di pagamento dell'imposta e di verificare che il versamento sia stato effettivamente effettuato prima della partenza dell'ospite.";
c) al comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, dopo le parole: "modalità applicative del tributo" aggiungere le seguenti: "ivi compresa la digitalizzazione del servizio di riscossione"
d) all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "alla loro classificazione" sono sostituite dalle seguenti: "al prezzo del pernottamento effettivamente praticato dalla struttura".».
7.22
Ritirato
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituti dai seguenti.
"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normava europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.
528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."
7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, cessano di produrre effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quater. Ferma restando l'immediata efficacia precettiva di quanto disposto al comma 2, con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avare efficacia ai sensi del comma 7-ter. A decorrere dall'anno 2024 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
7.23
Ritirato
Dopo il comma 7 inserire i seguenti:
«7-bis. I commi 527 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono sostituti dai seguenti.
"527. Al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normava europea, superando così le procedure di infrazione già avviate con conseguenti benefici economici a favore degli enti locali interessati da dette procedure, sono attribuite all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, come ridenominata ai sensi del comma 528, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, stabili dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, le seguenti funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di:
a) definizione dei livelli di qualità dei servizi, sentiti le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilanza sulle modalità di erogazione dei servizi;
b) diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza;
c) tutela dei diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati;
d) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
e) formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
f) formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
g) predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.
528. La denominazione «Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico» è sostituita, ovunque ricorre, dalla denominazione «Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente» (ARERA). I componenti di detta Autorità sono cinque, compreso il presidente, e sono nominati, ai sensi dell'articolo 2, commi 7 e 8, della legge 14 novembre 1995, n. 481, su proposta del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Conseguentemente, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, converto, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata."
7-ter. Gli atti e i provvedimenti amministrativi emanati da ARERA in attuazione dei compiti e dei poteri attribuiti dalle lettere a), e), f), g) e h), di cui al testo del comma 527 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, cessano di produrre effetto a decorrere dal 1° gennaio 2025.
7-quater. Con decreto del Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica da emanarsi entro il 1° marzo 2025, sono indicati gli atti e i provvedimenti che hanno cessato di avare efficacia ai sensi del comma 7-ter. A decorrere dall'anno 2025 l'importo della Tari è determinato dagli enti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.».
7.24
Improponibile
Aggiungere, infine, il seguente: «7-bis. Al fine di combattere il divario economico, sostenere la massima inclusione e favorire un equilibrio sociale le esenzioni dalla partecipazione alla spesa sanitaria di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».
7.25
Bevilacqua, Turco, Croatti, Barbara Floridia, Trevisi
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente: «7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, non si applicano ai contratti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024 i cui contratti preliminari risultino stipulati entro il 31 gennaio 2023.».
7.1000/1 (testo 2) [id. a 7.1000/2 (testo 2)]
Tajani, Franceschelli, Manca, Irto
Accolto
All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
7.1000/1
Tajani, Franceschelli, Manca, Irto
All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
7.1000/2 (testo 2) [id. a 7.1000/1 (testo 2)]
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Accolto
All'emendamento 7.1000, capoverso "7-bis" aggiungere in fine il seguente periodo: «Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui all'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge n. 228 del 30 dicembre 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022, eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»
7.1000/2
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
All'emendamento 7.1000, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Sono in ogni caso valide ed efficaci le deliberazioni di cui al periodo precedente eventualmente intervenute tra il 1° maggio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."
7.1000/3 (id. a 7.1000/4)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia, Patton
Respinto
All'emendamento 7.1000, dopo il comma 7-bis, aggiungere i seguenti:
"7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7 ter).
7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7 ter), hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti."
7.1000/4 (id. a 7.1000/3)
Respinto
All'emendamento 7.1000, dopo il capoverso "7-bis" aggiungere i seguenti:
«7-ter. Le regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti ai fini dell'adeguamento della pianificazione ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti per l'individuazione degli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
7-quater. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 7-ter.
7-quinquies. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
7-sexies. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 7-ter, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
7-septies. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.»
7.1000
Il Governo
Accolto nel testo modificato
All'articolo 7, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Per l'anno 2024, il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2024. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale.»
7.0.1
Improponibile
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
1. All'articolo 1, comma 143, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il quinto periodo è inserito il seguente:" I termini stabiliti per l'affidamento dei lavori da parte dell'ente beneficiario del contributo che scadono fra il 30 dicembre 2023 e 30 gennaio 2024 sono prorogati al 30 settembre 2024".»
7.0.2
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale)
1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'aliquota in valore di cui all'articolo 19, in considerazione della specificità territoriale, è per il 45% corrisposta alla regione Siciliana."».
7.0.3
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
7.0.4
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Al fine di contenere l'emergenza energetica, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025 e 57 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".
7.0.5
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.6
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.7
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.8
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
7.0.9
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025 e 13 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
7.0.10
Precluso
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)
1. Al fine di contenere l'emergenza energetica e le relative conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kw.
3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 395 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
7.0.1000
Il Relatore
Accolto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Ambito di applicazione del contraddittorio preventivo)
1. L'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la sua disposizione si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra Amministrazione finanziaria e contribuente né agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti.
2. L'articolo 6-bis, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresì quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore.
8.1
Accolto
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «per ciascun anno» con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».
9.1
Ritirato
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56» con le seguenti: «a valere sulle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all'Agenzia delle entrate».
9.2
Ritirato
All'articolo 9, dopo il comma 1 inserire il seguente:
«1-bis. Gli immobili danneggiati dai terremoti 2009, 2012 e 2016 dichiarati inagibili con scheda Aedes, quand'anche a suo tempo ripristinata l'agibilità con contributo pubblico, qualora abbiano i titoli abilitativi e lavori già effettuati e documentati da fatture pagate entro i 2023, possono terminare, con contributo al 110% entro il 2025, le opere in corso già previste.»
9.3
Croatti, Turco, Barbara Floridia, Trevisi, Di Girolamo
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i comuni dei territori dell'Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 8, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2024. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 10 milioni per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»
9.4
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:
"Art. 20-terdecies - (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli eventi alluvionali del maggio 2023) - 1. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del presente decreto che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi atmosferici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
2. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del presente decreto, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi."
9.5
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Tajani
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l'articolo 20-duodecies è aggiunto il seguente:
"Art. 20-terdecies - (Impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione nelle aree interessate da eventi alluvionali) - 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
2. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
3. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, ne' sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari."
9.6
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa, Tajani
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì esclusi gli enti locali colpiti da calamità naturali"."
9.7 (id. a 9.41)
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 inserire i seguenti: "2-bis. All'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2024».
2-ter. Agli oneri derivanti di cui al comma 2-bis, quantificati in euro 8,1, milioni per il 2024, comprensivi della quota Stato e della quota comuni a seguito della ricognizione al 1° gennaio 2024 concordata con il Ministero dell'Interno ed il Ministero dell'Economia e delle Finanze, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.""
9.8 (id. a 9.34)
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle parole "3300 milioni".
b) al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle parole "236 milioni"."
9.9
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:
"11-bis. Il pagamento delle rate in scadenza per l'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato 1 ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario, nonché delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario."
9.10
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo le parole "eventi alluvionali", ovunque ricorrano, sono inserite le seguenti "e atmosferici"."
9.11
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dagli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici»;
b) al comma 2, dopo le parole: «e gli eventi alluvionali» sono inserite le seguenti: «e atmosferici».
9.12 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. All'articolo 20-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";
b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni.
2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."
9.12
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20 ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8, dopo le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono inserite le seguenti: "e 22 milioni di euro per l'anno 2024";
b) al comma 10, lettera b), le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "27 milioni".
9.13
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "11 milioni di euro per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "11 milioni di euro per l'anno 2023 e 22 milioni di euro per l'anno 2024"."
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 22 milioni di euro per l'anno 2024.»
9.14
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti: "2-bis. All'articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «1.000 milioni di euro» sono sostituite dalle parole: «1500 milioni di euro» e le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025»;
b) al comma 6, le parole: «200 milioni di euro per l'anno 2025» sono sostituite dalle parole: «700 milioni di euro per l'anno 2025».
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:
a) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 400 milioni di euro, a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 400 milioni di euro per l'anno 2025.»
9.15 (testo 2)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire i seguenti:
"2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"
b. al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025".
2-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:
a. quanto a 170 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b. quanto a 330 milioni di euro per l'anno 2025, mediante l'incremento, per l'anno 2025, del 10 per cento dell'aliquota ridotta, relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, della Tabella A -Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta - del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.".
9.15
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20-quinquies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"
b) al comma 6, le parole: "200 milioni di euro per l'anno 2025" sono sostituite dalle seguenti "700 milioni di euro per l'anno 2025"."
9.16
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
"i-bis) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
i-ter) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
i-quater) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'articolo 12 della presente legge."."
9.17
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-sexies, comma 3, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:
«l) danni ai beni mobili distrutti o danneggiati ubicati negli immobili di edilizia abitativa a loro volta danneggiati dagli eventi alluvionali ed atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023;
m) danni ai beni mobili registrati distrutti o danneggiati, di proprietà di uno o più componenti dei nuclei familiari residenti nei territori di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto;
n) danni alle produzioni agricole che non hanno ottenuto concessioni, o che hanno avuto indennizzi parziali ai sensi dell'art.12 della presente legge.»
9.18
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle parole: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali«;
b) al primo periodo sono soppresse le seguenti parole: "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi,";
c) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023 è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi del presente comma, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."
9.19
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20-septies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 8-bis, primo periodo:
1) le parole: "Gli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "Gli uffici territoriali del governo, le regioni Emilia-Romagna, Toscana, Marche e gli enti locali territoriali";
2) le parole "mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti di concorsi già banditi," sono soppresse;
b) dopo il comma 8-bis, è aggiunto il seguente:
"8-ter. Il commissario straordinario nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 10 luglio 2023, è autorizzato a riconoscere, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 e sino al 31 dicembre 2025, alle unità lavorative a tempo indeterminato, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa, alle dipendenze degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l'espletamento delle attività conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili e nel limite massimo di 500.000 euro per l'anno 2024 e di 300.000 euro per l'anno 2025. Agli oneri previsti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse già assegnate e rese disponibili, ai sensi dell'articolo 20-septies, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4."»
9.20
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole da "edifici municipali" fino a "del medesimo codice" sono sostituite dalle seguenti "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e alle Forze di polizia, degli immobili demaniali, delle strutture sanitarie e socio-sanitarie di proprietà pubblica nonché delle chiese e degli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, e utilizzati per le esigenze di culto";
b) alla lettera c), dopo le parole "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti "di proprietà di privati":
c) dopo la lettera d) è inserita la seguente "d-bis) delle infrastrutture ferroviarie".
9.21
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-octies, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: "edifici municipali" sono sostituite dalle seguenti: "edifici pubblici, delle infrastrutture per la viabilità e la mobilità" e le parole: "di interesse storico-artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche se formalmente non dichiarati tali ai sensi dell'articolo 12 del medesimo codice," sono soppresse;
b) alla lettera c), dopo le parole: "e delle biblioteche" sono inserite le seguenti: "di proprietà di privati";
c) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-bis) delle infrastrutture ferroviarie."
9.22
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 8 è soppresso".
9.23
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: "le regioni" sono aggiunte le seguenti: ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";
b) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente: "e-bis) Rete Ferroviaria Italiana (RFI)";
c) il comma 2 è soppresso.
9.24
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 20-novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da: "si osservano le procedure" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "questi sono equiparati a soggetti pubblici ai fini dell'applicazione delle procedure stabilite dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.",
9.25
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente: "2-bis. All'articolo 39, comma 4, lettera b), del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"."
9.26
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. All'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: "comunque non oltre il 1 maggio 2024" sono sostituite dalle seguenti: "previa autorizzazione della Regione interessata"."
9.27
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. All'articolo 4-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole "comunque non oltre il 1° maggio 2024" sono sostituite dalle parole "previa autorizzazione della Regione interessata"
9.28
Manca, Casini, Delrio, Rando, Zampa
Respinto
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. I fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 ,della legge 27 dicembre 2019, n. 160, fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Ai fini del presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale."."
9.29
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
"2-bis. Il comma 8 dell'articolo 20-octies del decreto-legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è abrogato"
9.30
Respinto
Apportare le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sopprimere le parole da ", che alla data del 31 dicembre 2023" fino a "stabilmente riequilibrato, ";
b) dopo il comma 3, inserire il seguente: «3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano altresì ai comuni della Regione Siciliana che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro il 31 dicembre 2023 e che sono riconosciuti come territori di aree di crisi industriale complessa ai sensi del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 o ricadenti in aree ad elevato rischio di crisi ambientale»;
c) sostituire il comma 6 con il seguente: «6. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 3-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.31
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. "Al fine di fruire delle agevolazioni previste per le abitazioni principali, nei casi di immobili danneggiati da calamità naturali, i fabbricati già adibiti ad abitazione principale ubicati in zone colpite da eventi eccezionali e calamitosi per cui non siano intervenute leggi nazionali di esenzione dell'IMU, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, possono mantenere le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 741 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e restano esclusi dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, comma 740 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 fino alla definitiva ricostruzione o agibilità dei fabbricati stessi. Per le finalità di cui al presente comma, il contribuente può dichiarare, entro i termini previsti per la dichiarazione IMU, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 1 milione di euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014."».
9.32
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'Articolo 1 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. I pagamenti delle rate in scadenza nell'esercizio 2024 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e Prestiti spa ai Comuni dell'allegato A ed ulteriormente perfezionato in cabina di regia da parte del Commissario Straordinario e delle Province nel cui territorio si trovano i predetti comuni, trasferiti al Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 5 comma 1 e 3 del decreto legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003 n. 326 sono sospesi senza applicazione di sanzioni ed interessi all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento sulla base della periodicità prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 1.050.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante copertura a carico della contabilità speciale in disponibilità Commissario Straordinario".».
9.33
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 533 è sostituito dal seguente: "533. I comuni, le province e le città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 250 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, di cui 200 milioni di euro annui a carico dei comuni e 50 milioni di euro annui a carico delle province e delle città metropolitane, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente come risultanti dal rendiconto di gestione 2022. Sono esclusi dal concorso di cui al periodo precedente gli enti locali in dissesto finanziario ai sensi dell'articolo 244 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in procedura di riequilibrio finanziario, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla data del 1 gennaio 2024 nonché gli enti locali colpiti da calamità naturali."».
9.34 (id. a 9.8)
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 437, le parole "700 milioni" sono sostituite dalle seguenti "3300 milioni";
b) al comma 442, le parole "50 milioni" sono sostituite dalle seguenti "236 milioni"».
3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre, n. 190.».
9.35
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire i seguenti:
«3-bis. All'articolo 2 del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 545 del codice di procedura civile, non sono soggette a procedure di sequestro o pignoramento e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtu' di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare, le risorse assegnate a carico della finanza pubblica a soggetti pubblici e privati, e destinate a interventi di ricostruzione e riqualificazione infrastrutturale, industriale, edilizia e sul patrimonio storico e artistico nei territori interessati dagli eventi alluvionali e atmosferici verificatisi a far data dal 1° maggio 2023.
9-ter. I beneficiari delle somme di cui al comma 1 vi accedono, previa autorizzazione del Commissario delegato o straordinario, il quale ne verifica la destinazione a lavori e servizi riferiti alle finalità indicate nel medesimo comma. Ai beneficiari non si applica la disposizione di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
9-quater. Atti di sequestro o di pignoramento e, in ogni caso, qualsiasi azione esecutiva o cautelare volta all'esecuzione forzata eventualmente intrapresa, sono inefficaci e comunque non determinano obblighi di accantonamento, né sospendono l'accreditamento di somme a favore delle Amministrazioni interessate o dei soggetti beneficiari."."
9.36
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. All'articolo 20 novies, comma 5, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole da "si osservano le procedure" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti "si osservano le procedure ad evidenza pubblica previste dal decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in materia di codice dei contratti pubblici."».
9.37
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
"3-bis. All'articolo 20-novies, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), dopo le parole "le regioni" sono inserite le seguenti ", i consorzi di bonifica, i comuni, gli altri enti locali interessati, gli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali";
2) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente "e-bis) Rfi";
b) il comma 2 è abrogato."
9.38
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente
«3-bis. All'articolo 20-septies del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. Per i soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1 giugno 2023 n.61, che abbiano subito danni, verificati con perizia giurata, per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi agli eventi atmosferici di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto legge 1 giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi atmosferici del maggio 2023, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.»
9.39
Tajani, Turco, Croatti, Sironi, Patuanelli, Losacco, Malpezzi, Magni
Ritirato
Apportare le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente: "5-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze in materia di sicurezza urbana e di controllo del territorio in previsione della buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, il Comune di Brindisi, il Comune di Fasano e la Provincia di Brindisi sono autorizzati ad assumere a tempo indeterminato, a partire dal 1° aprile 2024, mediante procedure concorsuali semplificate ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o mediante scorrimento di graduatorie vigenti di altre amministrazioni, comunque in deroga al previo espletamento delle procedure di cui agli articoli 30 e 34-bis del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, 30 unità di personale non dirigenziale del corpo di polizia locale così ripartite:
1) n. 15 unità per il Comune di Brindisi;
2) n. 10 unità per il Comune di Fasano;
3) n. 5 unità per la Provincia di Brindisi.
b) al comma 4 e al comma 5, le parole: "al comma 3" sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 3 e 5-bis";
Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: "pari a euro 2.925.000 per l'anno 2024 e pari a euro 3.900.000" con le seguenti: "pari a euro 4.000.000 per l'anno 2024 e pari a euro 5.500.000".
9.40 (testo 2)
Accolto
Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
7-bis - Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa di euro 800.000 per l'anno 2024 e 700.000 euro per l'anno 2025.
Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
9.40
Dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
«7 bis Al fine di dare attuazione ai programmi promossi dal G7 nell'ambito della dichiarazione interministeriale del 15 marzo 2024 su Industria, Tecnologia e Digitale, con particolare riguardo alle iniziative volte a colmare il divario digitale dei Paesi in via di sviluppo e di garantire al Ministero delle imprese e del made in Italy le risorse necessarie a predisporre le misure logistiche e organizzative per la riunione conclusiva dei lavori del G7 in tale ambito, è autorizzata la spesa complessiva di 1 milione e 500 mila euro per gli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri pari a euro 800 mila per il 2024 e euro 700 mila per il 2025 si provvede attraverso corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.».
9.41 (id. a 9.7)
Ritirato
Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
«7-bis. Al comma 768 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle parole: "31 dicembre 2024".
7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 8,1 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».
9.42
Di Girolamo, Trevisi, Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Dopo il comma 7, inserire il seguente:
«7-bis. Al fine di fronteggiare le emergenze di sicurezza urbana e di controllo del territorio, di accelerare la ricostruzione degli immobili ecclesiastici danneggiati dagli eventi sismici del centro Italia verificatisi nel 2009 e nel 2016, per sbloccare le procedure di ripristino delle stesse e per le strette finalità connesse alla perdurante situazione emergenziale, il Ministero della cultura indice un concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di un contingente di 100 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo indeterminato da destinare alla soprintendenza archeologica e delle belle arti del Centro Italia. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 3 milioni di euro per ciascun anno 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.43
Improponibile
Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle Regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.".
9.0.1 (id. a 9.0.13)
Improponibile
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
1. Al decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, dopo la parola: «ventiquattro» aggiungere le seguenti: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
9.0.2
Respinto
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
1. Al fine di chiudere i contenzioni, maturati anche in sede CEDU, e relativi all'esigibilità del diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'art. 1, comma 665, della Legge n. 23 dicembre 2014 n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'art. 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, l'Agenzia delle entrate, nel triennio 2024, 2025, 2026, provvede al rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.
9.0.3
Respinto
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis
1. Al fine di individuare un equo compenso per tutte le figure professionali che intervengono nel corso di un intervento di riparazione e ricostruzione di fabbricati danneggiati da eventi sismici, le disposizioni di cui all'articolo 57, comma 4, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, già vigenti per i territori di Abruzzo, Lazio, Umbria e Marche colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, si applicano anche ai comuni della Città Metropolitana di Catania colpiti dal sisma del 26 dicembre 2018.
9.0.4 (id. a 07.1)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Respinto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del PNGR)
1. Le Regioni adottano, entro e non oltre 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti richiesti dal PNGR per indicare gli impianti minimi o diversamente dichiarano di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate antecedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Piano nazionale di gestione dei rifiuti (PNGR) e confermate nei termini di cui al comma 2.
3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, il Governo, ai sensi dell'articolo 2 comma 120 della Costituzione, nomina un proprio Commissario.
4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta ed individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle Regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del PNGR.
5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del PNGR."
9.0.5
Patton, Durnwalder, Spagnolli, Magni, Garavaglia, Patuanelli, Tajani, Losacco, Lorenzin
Accolto
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
9.0.6
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di aree di crisi complessa)
1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, all'articolo 1-bis del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022, nel limite di spesa di 331.000 euro per l'anno 2024.».
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."
9.0.7
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Disposizioni urgenti in materia previdenziale)
1. AI fine di consentire ai lavoratori iscritti all' Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), agli iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai parasubordinati iscritti alla Gestione Separata nonché ai lavoratori iscritti ai fondi speciali gestiti dall'lNPS o Fondi che erogano prestazioni previdenziali di natura obbligatoria, di ricongiungere e riscattare, ovvero una o l'altra delle due possibilità, presso il Fondo di appartenenza i periodi di contribuzione figurativa di cui sono titolari presso la gestione INPS, si dispone, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, che, a domanda dell'interessato, il pagamento degli oneri di riscatto può avvenire in un numero di rate mensili non inferiori a 120 e non superiori a 180, senza alcuna maggiorazione di interessi, ovvero, su richiesta del dipendente, mediante compensazione a valere sul trattamento di Fine Rapporto maturato, da detrarre a tutti gli effetti dal trattamento stesso, ovvero con entrambi i sistemi.
2. L'individuazione della retribuzione imponibile avviene tramite il calcolo percentuale degli oneri di riscatto prendendo, quale importo base, la retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria nei dodici mesi precedenti rispetto alla data di presentazione della domanda e, in mancanza dei 12 mesi è considerata la retribuzione relativa ai soli contributi versati, in proporzione ai mesi lavorati nel corso dell'anno.
3. L'onere di riscatto è definito sulla base dei seguenti parametri: la retribuzione imponibile, l'aliquota contributiva IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) a carico del lavoratore, vigente alla data di presentazione della domanda, e il numero di settimane oggetto del riscatto.
4. Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, articolo 2, comma 5, la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto, avviene con effetto dalla data di presentazione della relativa domanda, prescindendo la collocazione temporale del riscatto stesso.
5. La quota mensile dell'onere di riscatto deroga dai limiti per eventuali quote di cessione del quinto dello stipendio concessi agli stessi dipendenti.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".
9.0.8 (Assorbito dal 7.1000)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Assorbito
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis
(Efficacia delibere sul prelievo sui rifiuti approvate entro il 30 giugno 2024)
1. Limitatamente all'anno 2024, i piani economico finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani e le delibere regolamentari e di approvazione delle aliquote e delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva sono efficaci, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, se approvate entro il termine del 30 giugno 2024.
2. In caso di già avvenuta approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1, le modifiche ritenute necessarie possono essere deliberate entro il medesimo termine del 30 giugno 2024. L'eventuale differenza nelle tariffe applicate è richiesta senza applicazione di sanzioni e interessi entro l'ultimo versamento utile stabilito dal Comune e relativo all'anno 2024. Nel caso in cui emerga una differenza negativa, il rimborso è dovuto secondo le regole ordinarie."
9.0.9
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Incremento del fondo per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni)
1. Per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni volti all'installazione e alla manutenzione di sistemi di sorveglianza tecnologicamente avanzati, dotati di software di analisi video per il monitoraggio attivo con invio di allarmi automatici a centrali delle forze di polizia o di istituti di vigilanza privata convenzionati, volti alla repressione dei fenomeni di criminalità e al controllo del territorio, la dotazione del fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, è incrementata di 15 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di presentazione delle richieste da parte dei comuni interessati, nonché i criteri di riparto dell'incremento delle risorse del fondo di cui al comma 1, tenendo conto dei seguenti criteri:
a) indice di delittuosità della provincia di appartenenza del comune;
b) indice di delittuosità del comune;
c) incidenza dei fenomeni di criminalità diffusa nell'area urbana da sottoporre a videosorveglianza.
3. Nell'ambito del riparto dell'incremento delle risorse di cui al comma 1, il 60 per cento è assegnato ai comuni appartenenti alle regioni dell'Obiettivo Convergenza Italia.
4. Agli oneri derivanti dal presenta articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
9.0.10
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure in favore dei territori sottoposti a procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043)
1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050 e di contribuire alla chiusura delle procedure di infrazione 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Campania, Puglia ed Emilia Romagna interessate dalle suddette procedure di infrazione la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.
2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.
5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».
9.0.11
Respinto
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)
1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020, per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione, e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.
2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrati derivanti dal comma 5.
5. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.»
9.0.12 (testo 2)
Ritirato
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)
1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.
2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 5.
5. In considerazione del protrarsi degli effetti dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori, il contributo di solidarietà temporaneo di cui ai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è esteso anche all'anno 2024. Il contributo di solidarietà è determinato applicando un'aliquota pari al 50 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società relativo al periodo di imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024, che eccede per almeno il 10 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi di imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2023; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo di solidarietà dovuto è versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento del contributo entro il 30 settembre 2024. Il contributo di solidarietà non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione del contributo di solidarietà, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.».
9.0.12
Dopo l'articolo inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Misure in favore delle regioni firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017)
1. Al fine di ridurre le emissioni climalteranti, di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica entro il 2050, di contenere il numero dei decessi e delle malattie derivanti dal superamento dei valori limite di concentrazioni di particelle PM10, PM2,5 e biossido di azoto (NO2) e di contenere la spesa sanitaria legata alle relative cure mediche, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, firmatarie dell'accordo di programma per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del 2017 e coinvolte nell'attuazione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione Europea del 10 novembre 2020 (per la quale l'Italia ha ricevuto nel marzo 2024 una lettera di messa in mora per la mancata esecuzione) e del 12 maggio 2022 rispettivamente in materia di superamento dei limiti di concentrazione PM10 e di biossido di azoto (NO2), nonché al fine di contribuire alla chiusura delle ulteriori procedure di infrazioni 2014/2147 e 2015/2043 relative, rispettivamente, al superamento in determinate zone dei valori limite giornaliero e annuale applicabili alle concentrazioni di particelle PM10 e al superamento e alla mancata adozione di misure finalizzata a ridurre i valori limite del biossido di azoto (NO2), la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica nella misura del 85 per cento per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2024 fino al 30 giugno 2025, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la parte di spese sostenuta dal 1° gennaio 2024.
2. I soggetti che sostengono le spese per gli interventi di cui al comma 1, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:
a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;
b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 121, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo Nazionale per l'attuazione di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
9.0.13 (id. a 9.0.1)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis
(Proroga del termine di cui all' articolo 12 bis del decreto-legge 4/2022)
1. All'articolo 12 bis, comma 1, lett. b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo la parola: «ventiquattro», sono aggiunte le seguenti:
«rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
9.0.14
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di contributi previdenziali)
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10-bis, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;
b) al comma 10-ter, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
2. Per la finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190"."
9.0.15 (id. a 07.4)
Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
"Art. 9-bis
(Revisione della disciplina sui vincoli di cassa degli enti locali)
1. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole "da legge," sono soppresse;
b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole "stabiliti per legge o" sono soppresse;
c) all'articolo 187, comma 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
"Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).
2.In considerazione di quanto previsto al comma precedente, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti."
9.0.16
Improponibile
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 9-bis
(Valorizzazione Lavoratori Socialmente Utili e personale delle società in house)
1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo impegnati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.».
Coord. 1
Il Relatore
Accolto
Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, le seguenti modificazioni.
All'articolo 1:
al comma 1:
alla lettera b), capoverso 3-ter.1, secondo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e la parola: «verificatesi» è sostituita dalla seguente: «verificatisi»;
alla lettera c), la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
alla lettera a), le parole: «del citato decreto-legge n. 34 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77»;
al comma 3, dopo le parole: «dal comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» dopo le parole: «del medesimo articolo 2,» sono inserite le seguenti: «introdotto dal comma 1 del presente articolo,» e dopo le parole: «di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 4, alinea, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 5, dopo le parole: «del 2023» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
All'articolo 2:
al comma 2, le parole: «del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge».
All'articolo 3:
al comma 1, alinea, le parole: «da fornire all'ENEA» sono sostituite dalle seguenti: «da fornire all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile (ENEA)» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
al comma 2, le parole: «del 2020, trasmettono al "Portale nazionale delle classificazioni sismiche"» sono sostituite dalle seguenti: «del 2020 trasmettono al Portale nazionale delle classificazioni sismiche», le parole: «28 febbraio 2017, n. 58» sono sostituite dalle seguenti: «n. 58 del 28 febbraio 2017» e le parole: «inerenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;
al comma 3, alinea, dopo la parola: «variazioni» il segno di interpunzione «,» è soppresso;
al comma 4, le parole: «60 giorni dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore»;
al comma 5, le parole: «di cui commi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi» e dopo le parole: «del 2020» il segno di interpunzione «,» è soppresso.
All'articolo 4:
al comma 2, capoverso 49-quinquies, al primo periodo, le parole: «comma 2 della predetta disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 del medesimo articolo 17» e, al quarto periodo, le parole: «Ove non applicabili» sono sostituite dalle seguenti: «Qualora non siano applicabili» e le parole: «dell'articolo 31» sono sostituite dalle seguenti: «del citato articolo 31».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole: «che si intendono» sono sostituite dalle seguenti: «che intendono» e le parole: «presente decreto-legge», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto».
All'articolo 7:
al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono soppresse;
al comma 4, le parole: «pandemia da virus Covid-19» sono sostituite dalle seguenti: «pandemia da COVID-19»;
al comma 5, capoverso 1-ter, le parole: «invio dei dati, e» sono sostituite dalle seguenti: «invio dei dati e»;
al comma 6, le parole: «decreto-legge 29 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 30 dicembre»;
al comma 7, le parole: «rata successiva, comporta» sono sostituite dalle seguenti: «rata successiva comporta».
All'articolo 8:
al comma 1, capoverso 2-quinquies, dopo le parole: «magistratura tributaria» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;
al comma 2, le parole: «al riversamento» sono sostituite dalle seguenti: «del riversamento» e le parole: «Agli oneri di cui al presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «legge delega» sono sostituite dalla seguente: «legge» e le parole: «sono incrementate, rispettivamente» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate rispettivamente» e, al quarto periodo, le parole: «bilancio dello Stato, le somme» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio dello Stato le somme».
All'articolo 9:
al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo»;
al comma 5, le parole: «Commissione RIPAM» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»;
al comma 6, le parole: «dal comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «dall'attuazione del comma 3», le parole: «e pari a euro 3.900.000» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 3.900.000 annui» e le parole: «per le esigenze» sono sostituite dalle seguenti: «per far fronte ad esigenze»;
al comma 7, dopo le parole: «Giubileo della Chiesa cattolica» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2025» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo».