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Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 685

G/685/1/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Il Senato,

            in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

            premesso che:

            il decreto introduce il supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento, accompagnamento al lavoro e politiche attive del lavoro;

            un modello che parte dall'idea che, per le persone considerate occupabili, non serva un sussidio generale ma solo un trasferimento economico connesso ad una specifica attività che ne confermi l'attivazione, e da qui la forma dell'indennità di partecipazione di cui all'articolo 3;

            considerato che:

            il riferimento al sistema digitale e alla piattaforma è certamente altrettanto ambizioso in riferimento ai tempi di realizzazione e all'obiettivo di multi-operatività e di confluenza di altri sistemi digitali;

            in Italia, pur avendo fatto progressi negli ultimi anni, rimane fanalino di coda per il digital device e per il gap digitale soprattutto dei giovani adulti. Il rapporto BES 2021 evidenzia che il divario digitale tende a sommarsi alle disuguaglianze socio-culturali ed economiche e ad acutizzare ulteriormente la vulnerabilità e la fragilità di soggetti già in condizione di povertà educativa e dobbiamo ricordare anche che il livello di istruzione si associa significativamente con differenze nell'accesso alle tecnologie e nell'utilizzo delle tecnologie stesse;

            ritenuto che:

            in questo senso, potrebbe rivelarsi controproducente il disposto di cui all'articolo 5, secondo cui la piattaforma dovrebbe agevolare la ricerca di lavoro tenendo conto delle esperienze educative, formative, delle competenze professionali pregresse dei beneficiari che potranno autonomamente accedervi e scegliere percorsi e/o occasioni professionali;

            impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di garantire una formazione obbligatoria per tutti gli operatori che accederanno al servizio dedicata a temi fondamentali e trasversali quali la sicurezza sul lavoro, l'imprenditività e la costruzione del progetto di sviluppo professionale e l'utilizzo della piattaforma, oltre che a definire il ruolo della scuola, degli ITS e delle Università.

            a introdurre una misura che preveda che si possano presentare domande anche pressi i CAF al fine di facilitare le persone richiedenti, già chiamati a recarsi presso i centri per l'ISEE.


G/685/2/10 (testo 2)

Murelli, Minasi, Cantù

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

            il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

        impegna il Governo

       a valutare l'adozione di ogni utile iniziativa volta a implementare opportune funzioni tecnologiche e informatiche a supporto della presentazione delle domande di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro.


G/685/2/10

Murelli, Minasi, Cantù

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 13, comma 1, prevede che i percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, mantengano il relativo beneficio sino alla sua naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2023;

            il Reddito di cittadinanza viene erogato previa verifica di tutta una serie di requisiti, previsti ai sensi dell'articolo 2 decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4;

        impegna il Governo

       ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, ai fini dell'esame delle richieste di Reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, presentate mediante modalità telematiche, l'INPS possa avvalersi, anche rivolgendosi a soggetti esterni alle amministrazioni pubbliche, di sistemi informatici avanzati anche dotati di intelligenza artificiale, per svolgere attività di fast check ID in relazione alla veridicità della documentazione sui requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.


G/685/3/10

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge "Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

        premesso che:

        il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

            l'articolo 39 prevede misure finalizzate all'esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti;

        considerato che:

        il gender gap nell'accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale risulta in crescita costante: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

            le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

            nel primo semestre 2021, il gender gap pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le new entry), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al -34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

            si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica;

            la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, e consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

            rilevato che:

        con i più recenti interventi normativi da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del gap di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

            sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, e che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come favor per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

            risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

            mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEF) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

        impegna il Governo:

        a prevedere iniziative mirate a ridurre il gap pensionistico, a partire dal ripristino dell'istituto della cosiddetta «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.


G/685/4/10

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 39 del decreto-legge in esame incrementa la percentuale di esonero stabilita dalla legge di bilancio per il 2023 di 4 punti percentuali per il periodo 1° luglio 2023 - 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sui ratei di tredicesima erogati;

            tenendo conto anche della pregressa normativa l'esonero complessivo sarà pertanto pari a: a) sei punti percentuali rispetto al limite retributivo mensile di 2.692 euro, b) sette punti percentuali per le retribuzioni pari o inferiori a 1.923 euro mensili;

            l'agevolazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023;

            sono interessati tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore (esclusi i domestici);

            resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche;

        considerato che:

        la condizione legittimante per l'applicazione dell'esonero deve essere individuata nella retribuzione imponibile ai fini previdenziali, che non deve eccedere l'importo mensile di 2.692 euro (per l'esonero pari a sei punti percentuali) ovvero 1.923 euro (per l'esonero pari a sette punti percentuali), importi entrambi maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;

            l'agevolazione non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti dall'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

            inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva da parte del datore di lavoro;

            infine l'esonero, per sua specifica natura, sulla quota IVS a carico dei lavoratori, è cumulabile, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, e nei limiti della contribuzione dovuta, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente;

            questo taglio del costo del lavoro lascia potenzialmente fuori tutti coloro che sono sopra i 35 mila euro, che peraltro corrispondono nella maggioranza dei casi ai "ceti produttivi",

        impegna il Governo:

        ad adottare misure volte ad estendere progressivamente l'abbattimento contributivo anche ai lavoratori con più di 35 mila euro lordi di reddito.


G/685/5/10 (testo 2)

Damiani, Silvestro

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

            per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

            tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

            tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

            giova ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

            secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei fringe benefit a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

            occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziate, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

        impegna il Governo:

        fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica a valutare la possibilità di adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

            a valutare gli effetti applicativi della disciplina del fringe benefit e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

            ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.


G/685/5/10

Damiani, Silvestro

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

            per i lavoratori dipendenti che non rientrano nella particolare "categoria" prevista, resta confermato il limite di esenzione ordinario di 258,23 euro;

            tale regime di esenzione generale è disciplinato dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 17, in base al quale non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito;

            tale limite è stato più volte aumentato: è stato raddoppiato per i periodi d'imposta 2020 e 2021, elevato a euro 600 e successivamente a euro 3.000 per il periodo di imposta 2022, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

            giova ricordare che ai sensi l'articolo 1 del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5 - cosiddetto decreto Trasparenza prezzo carburanti - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, dispone che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore";

            secondo l'Associazione Italiana Welfare Aziendale (Aiwa), nel 2022, nonostante l'ulteriore innalzamento del limite dei fringe benefit a 3.000 euro (ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142) a usufruire di tale regime specifico è stata una platea di circa 3.2 milioni di persone, un numero basso visto che avrebbero aderito all'iniziativa solamente il 30 per cento delle aziende che ne hanno diritto;

            occorrerebbe effettuare una ricognizione sugli effetti prodotti da tali misure e il numero di soggetti che ne hanno beneficiato in relazione alle risorse stanziate, per capire le motivazioni di una adesione così bassa da parte delle aziende,

        impegna il Governo:

        fermo restando l'aumento previsto dal decreto per i lavoratori con figli a carico, ad adottare ogni intervento necessario volto ad estendere l'aumento della misura di cui all'articolo 40 del decreto-legge a tutti i dipendenti;

            a valutare gli effetti applicativi della disciplina del fringe benefit e la possibilità di riassegnare eventuali risorse residue per estendere a tutti i dipendenti le disposizioni richiamate in premessa;

            ad accertare le cause di un'adesione di appena il 30 per cento da parte delle aziende che ne hanno diritto, al fine di rimuovere eventuali ostacoli che impediscono un'ampia applicazione della norma e i relativi effetti positivi.


G/685/6/10

Damiani, Silvestro

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 40 del decreto-legge in esame prevede, limitatamente al periodo d'imposta 2023, per i soli lavoratori dipendenti con figli a carico, l'innalzamento a 3.000 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori medesimi, escludendolo dal computo del reddito imponibile di lavoro dipendente di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR;

            la norma subordina l'accesso al bonus potenziato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico;

            ai sensi dell'articolo 12 del TUIR la detrazione per carichi di famiglia è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore,

        impegna il Governo:

        a fornire chiarimenti se il beneficio spetti per intero o se sarà da riproporzionare qualora i figli siano a carico al 50 per cento.


G/685/7/10

Ambrogio, Russo

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685);

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha stabilito che: "Al fine di garantire la continuità  e  la  funzionalità  dei servizi  sanitari  nonché   di   conseguire   risparmi   di   spesa, coloro  che  svolgono  o  abbiano svolto un'attività  professionale in regime di  lavoro  dipendente o autonomo,  per  un  periodo  minimo  di  trentasei  mesi,  anche  non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a  svolgere le attività professionali previste dal  profilo  della  professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31  dicembre 2019, negli elenchi speciali  ad  esaurimento  istituiti  presso  gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica (TSRM) e delle  professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (PSTRP)";

        considerato che:

        la citata legge ha quindi sancito che, in via eccezionale, i massofisioterapisti, che alla data di entrata in vigore della legge n. 145 del 2018 avevano già conseguito una esperienza almeno triennale, potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, potendo ritenersi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36 relativa al reciproco riconoscimento delle qualifiche professionali;

            quanto riportato aveva una valenza garantista, essendo che "chi possiede l'anzianità lavorativa di 36 mesi può dirsi parte di quel personale inevitabilmente più qualificato ed idoneo a garantire cure efficaci ed appropriate alla collettività. E, inoltre, sotto diverso profilo, solo i massofisioterapisti già da tempo inseriti nel mercato del lavoro svolgendo un'attività con autonomia professionale e dignità propria di professione sanitaria possono vantare un affidamento qualificato a vedersi riconosciuta in ottica conservativa una posizione già acquisita" (Cons. Stato, sez. III, n. 4513 del 1° giugno 2022) e aveva una valenza compensativa essendo che, in via eccezionale e solo in presenza del requisito di esperienza triennale, i massofisioterapisti potevano continuare a svolgere la professione sanitaria di riabilitazione, ritenendosi tale professionalità equipollente alla laurea triennale in fisioterapia, in applicazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/36;

            evidenziato che:

        quanto riportato sembra determinare la presenza di un arco temporale e professionale definito e chiuso, non derogabile se non derubricando le competenze nel tempo acquisite dalla categoria rientrante negli elenchi ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019;

        impegna il Governo:

        a valutare opportuni approfondimenti in ordine alla necessità di tutelare le professionalità in parola, storicamente e concretamente impegnate in ambito sanitario a garantire un lavoro di indubbia valenza sociale, considerando altresì la possibilità di confermare lo status di "professionisti sanitari" agli operatori ricompresi all'interno dell'elenco ad esaurimento di cui al DM 9 agosto 2019.


G/685/8/10

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Il Senato,

            in sede di discussione della conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

            il decreto individua il nuovo assegno per l'inclusione; una misura di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. Una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa;

        considerato che:

            il progetto appare debole senza una comunicazione interistituzionale di altissimo livello, visto che la lotta alla povertà è una condizione riferita a molteplici indicatori e alle molteplici istituzioni che concorrono ad arginarla;

            appare altresì poco chiara la formazione degli operatori che devono provvedere alla valutazione multidimensionale di cui all'articolo 4, comma 5, non tanto e solo rispetto alla loro pertinenza specifica quanto al funzionamento del processo, all'utilizzo di un linguaggio comune, alla conoscenza per esempio della piattaforma e alla comunicazione interistituzionale, al fine di non favorire delle differenze, delle sperequazioni territoriali che spesso hanno caratterizzato per esempio l'azione dei servizi per il lavoro e per l'orientamento;

            non si contemplano figure specifiche nell'équipe multidisciplinare, quali lo psicologo, il pedagogista, l'educatore e il sociologo;

        ritenuto che:

            la presa in carico multidimensionale prima, il sistema informativo e il supporto alla formazione e al lavoro dopo, dovrebbero diventare prima di tutto un laboratorio interistituzionale e interprofessionale. Non si tratta solo di una comunicazione tra operatori ma tra sistemi: servizi sociali-centri per l'impiego-mondo dell'istruzione e mondo delle imprese e del lavoro;

            impegna il Governo,

            a valutare l'opportunità di adottare ulteriori provvedimenti e individuare le opportune risorse finanziarie per introdurre uno specifico coinvolgimento di specifiche professionalità che possano favorire la progettazione di interventi di individualizzati e personalizzati di orientamento, formazione, analisi dei bisogni e progettazione di azioni di inclusione comunitaria e sociale.


G/685/9/10

Nicita, Magni, Zambito, Furlan, Sensi

Accolto

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

        premesso che:

        numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere hanno evidenziato dubbi interpretativi riguardanti il trattamento economico del proprio personale togato, con riferimento alla misura degli onorari e dei compensi;

            tali dubbi interpretativi riguardano, in particolare, la formulazione dell'articolo 66, lettera h) del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020; tale disposizione, riservando alla contrattazione integrativa i criteri per l'attribuzione dei compensi professionali degli avvocati prevede che ciò avvenga "nel rispetto delle modalità e delle misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge n. 90 del 2014 come convertito in legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014 e delle disposizioni contrattuali previste in materia dai precedenti CCNL della pre-esistente Area III che, pertanto, sono confermate";

            orbene, l'articolo 9 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dalla previsione contrattuale riportata prevede, al comma 6, che "in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese [...] ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti";

            la formulazione del predetto articolo 66 ha dato luogo a una non uniforme applicazione sul territorio nazionale e potrebbe pertanto determinare l'insorgere di un rilevante volume di contenzioso, destinato a gravare in maniera rilevante sulla finanza pubblica;

        considerato che:

        al fine di chiarire i suddetti dubbi interpretativi, appare indispensabile chiarire che l'articolo 9 del richiamato decreto-legge n. 90 del 2014 si applica agli avvocati di tutti gli enti pubblici; infatti, dal momento che le aziende sanitarie sono ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 165, il diritto di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legge n. 90 del 2014 va riconosciuto anche al personale delle aziende sanitarie, anche al fine di evitare condotte discriminatorie nell'ambito del medesimo comparto di contrattazione collettiva delle Funzioni Locali e dare attuazione al principio di armonizzazione dei trattamenti economici, considerato altresì che gli onorari, come chiarito dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa, non hanno natura incentivante ma retributiva;

            pertanto, risulta indispensabile chiarire che agli avvocati dipendenti di aziende sanitarie locali e ospedaliere sono dovuti sia i compensi per le cause vinte con la condanna di controparte, riscosse secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996, sia i compensi per le cause vinte con compensazione, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014: entrambe le disposizioni sono infatti espressamente richiamate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del 20 dicembre 2020;

        considerato altresì che:

        la copertura delle suddette somme potrà essere imputata non già ai fondi relativi alla contrattazione bensì al fondo rischi, atteso che le somme destinate a coprire le spese legali risultano già appostate sui singoli bilanci delle aziende sanitarie locali e ospedaliere;

        impegna il Governo

            a chiarire, tramite il Dipartimento della Funzione Pubblica, che l'articolo 9, comma 6, del decreto-legge n. 90 del 2014 si applica anche agli avvocati dipendenti delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e che le relative somme sono da imputare al fondo rischi di ciascuna azienda sanitaria.


G/685/10/10

Murelli, Minasi

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2,5 miliardi annui di fatturato, 1,7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

        considerato che:

        il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

            le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

            molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria;

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.


G/685/11/10

Silvestro

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        il settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, conta nel suo complesso un totale di circa 3.800 imprese, 22 mila posti di lavoro, altrettanti bus che viaggiano sulle strade e autostrade italiane ed estere, che genera 2.5 miliardi annui di fatturato, 1.7 miliardi di chilometri percorsi ogni anno, 450 milioni di litri di carburante consumato nonché 100 milioni di euro di ticket bus versati direttamente ai Comuni;

        considerato che:

        il volume dell'attività del settore nell'ultimo periodo è cresciuto sensibilmente ma la pesantissima carenza di personale viaggiante che colpisce tale categoria, stimata nell'ordine delle 6700 unità, non permette alle aziende di offrire per qualità e quantità il servizio che vorrebbero;

            le imprese di bus turistici oggi si ritrovano a vivere il paradosso di non riuscire a garantire tutti i servizi di cui l'utenza avrebbe necessità ed al contempo di dover lasciare parcheggiati i propri mezzi nelle rimesse per la mancanza di autisti;

            molti dei servizi svolti dalle imprese del settore hanno altresì una grande valenza sociale, basti pensare al turismo religioso ed a quello scolastico che sono serviti totalmente da questa categoria,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di prevedere interventi, nei prossimi provvedimenti normativi utili, volti a contrastare la carenza di autisti di bus turistici delle imprese operanti nel settore del trasporto collettivo di persone mediante noleggio con conducente di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218.


G/685/12/10

Salvitti

Decaduto

    Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023,n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        la realtà virtuale può essere un'ottima soluzione per lo svolgimento dei corsi di formazione in quanto consente di creare ambienti di apprendimento immersivi e interattivi. Gli utenti possono vivere esperienze realistiche, simulate in modo da poter apprendere in un ambiente controllato e sicuro. Inoltre, la realtà virtuale consente di accedere a informazioni e contenuti in modo innovativo e coinvolgente, rendendo l'apprendimento più efficace e stimolante;

         LEARN BY LIVING è una metodologia di formazione, tramite metodologie di realtà virtuale, che incorpora la capacità di commettere errori e di imparare dalle conseguenze. La realtà virtuale è la chiave per implementarla nei corsi di sicurezza. I formatori possono incorporare esercizi che nella vita reale sarebbero troppo pericolosi e costosi. Inoltre, il sistema di valutazione consente al formatore di dimostrare che gli studenti hanno effettivamente imparato la lezione;

         utilizzando una piattaforma di formazione HSE realistica con realtà virtuale (VR) si può arrivare a migliorare e digitalizzare la formazione sulla prevenzione dei rischi professionali. Il lavoratore affronta in prima persona situazioni di rischio. La possibilità di subire infortuni virtuali o di commettere errori e di imparare da essi è uno dei grandi punti di forza di questo strumento. Questa tecnologia dà un valore aggiunto alla formazione. Oltre a realizzare una formazione più coinvolgente e dinamica, la piattaforma citata permette di identificare le aree di rischio e le situazioni in cui si commettono più errori;

          i citati strumenti permettono altresì di raccogliere dati sulle attività degli utenti, come il completamento dei corsi, il tempo trascorso su ciascuna attività o il punteggio ottenuto. Questi dati possono poi essere utilizzati per personalizzare l'esperienza di apprendimento degli utenti e migliorare gli aspetti meno efficaci dei corsi di formazione;

          la REALTA' VIRTUALE VR (dall'inglese Virtual Reality), è una realtà simulata, un mondo digitale dove si viene immersi indossando un apposito visore. Una realtà che avvolge totalmente l'utente, andando a mascherare del tutto la percezione (quantomeno visiva) del mondo fisico intorno a lui. La Realtà Virtuale è una tecnologia immersiva che proietta l'utente in un qualsiasi luogo 3D mediante l'utilizzo di apposito device nascondendo il mondo reale. La realtà virtuale quindi proietta l'utente in qualsiasi luogo, consentendogli di vivere avventure ed esperienze in prima persona, abbattendo le barriere geografiche e simulando qualsiasi ambientazione. Le esperienze VR sono in grado di immergere completamente l'utente in un nuovo mondo, in un nuovo spazio, in un nuovo tempo;

        considerato che:

        il DM 15 luglio 2003, n. 388, reca il Regolamento sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. (GU Serie Generale n. 27 del 03-02-2004). Trattandosi di un testo molto datato non prevede nulla in merito alle tecniche che utilizzano la realtà virtuale nelle prove pratiche, in particolare in riferimento agli Allegati 3 e 4 (Allegato 3: obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo a; Allegato 4 obbiettivi didattici e contenuti minimi della formazione dei lavoratori designati al pronto soccorso per le aziende di gruppo b e c);

         il ricorso alla realtà virtuale, oltre ad utilizzare comunque il manichino (little Anne) ha la possibilità di verificare i parametri vitali e può sperimentare l'attività di primo soccorso in ambienti con variabili diverse impostate dal docente;

          il Testo Unico Salute e Sicurezza Lavoro (TUSSL) decreto legislativo n. 81 del 2008, all'artiolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti -  al comma 2 così recita:  "La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano "

        impegna il Governo:

        ad inserire all'interno di tutti gli Accordi Stato Regione, adottati ai sensi del citato articolo 37, la possibilità di utilizzare in parte la modalità di formazione con la realtà virtuale (ciò interessa i lavoratori -formazione generale e specifica- i datori di lavoro, i dirigenti, gli RSPP e gli RLSE)

         a prevedere la validità delle simulazioni delle prove pratiche all'interno degli spazi confinati o soggetti ad inquinamento tramite modalità di realtà virtuale - con la quale è possibile effettuare simulazioni più coerenti con la realtà - in attuazione di quanto stabilito dal decreto legislativo n.81 del 2008, in riferimento agli obblighi di formazione e addestramento,

          a prevedere la possibilità di utilizzare la realtà virtuale in merito alla prova pratica dei Corsi di formazione e aggiornamento e antincendio. A tal fine si impegna il governo a prevedere di validare la prova pratica tramite l'utilizzo della VR nelle metodologie innovative in quanto l'utilizzo permette di simulare situazioni varie con tipologie di combustibile diverso, con presidi antincendio diversi e ambienti operativi diversi, inserendo anche ad esempio variabili legate all'ambiente.


G/685/13/10 (testo 2)

Giacobbe, Furlan, Sensi, Zambito

Accolto

    Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

        premesso che:

        il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

        tenuto conto che:

        la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia  di diritti,   integrazione   sociale   e   assistenza   della    persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

         malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

        considerato che:

        in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto  e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

         impegna il Governo:

         a valutare la possibilità di predisporre, d'intesa con tutte le Amministrazioni competenti e nei limiti delle risorse disponibili, tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, verificando la possibilità del riconoscimento della documentazione medica, attestante la patologia, in attuazione del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.


G/685/13/10

Giacobbe, Zambito, Furlan, Sensi

    Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro (A.S. 685),

        premesso che:

        il provvedimento dispone, tra le altre cose, interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

        tenuto conto che:

        la legge n. 104 del 1992, legge-quadro in materia di assistenza, integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap, detta i principi dell'ordinamento in materia  di diritti,   integrazione   sociale   e   assistenza   della    persona con handicap, anche in ossequio al dettato costituzionale di cui all'articolo 32 della Costituzione che sancisce che la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti;

         malgrado le predette premesse, il vincolo della residenza in Italia rappresenta un palese limite alla piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, ma assicurati con l'INPS in Italia in ragione di specifici contratti di lavoro che pur essendo disciplinati dalla legge del Paese in cui sono residenti, richiamano taluni istituti normativi sanciti dall'ordinamento italiano, come nel caso del personale a contratto del MAECI di cui all'articolo 152 del DPR n. 18 del 1967;

        considerato che:

        in occasione di una recente interrogazione a risposta immediata in commissione lavoro alla Camera dei deputati, il Ministero del lavoro ha affermato che il problema della residenza risulta noto  e sarà oggetto di una nuova valutazione che vedrà la compartecipazione del Ministero del Lavoro, del MAECI, delle strutture sanitarie nazionali e dell'INPS volta alla valutazione della legittimità della documentazione medico-sanitaria prodotta all'estero dal lavoratore ivi residente affinché possa essere titolo valido per la fruizione dei benefici di cui alla legge n. 104 del 1992;

         impegna il Governo:

         a predisporre tutte le iniziative necessarie volte a garantire la piena e legittima tutela dei diritti delle persone con disabilità che sono residenti oltre confine, consentendo anche il superamento di ogni impedimento al legittimo riconoscimento della documentazione medica, prodotta all'estero, attestante la patologia, nella prospettiva di dare piena attuazione alla ratio originaria di una norma che è caposaldo del diritto alla tutela della salute, costituzionalmente sancito.


G/685/14/10 (testo 2)

Ronzulli, Damiani, Silvestro

Accolto

    Il Senato,

        in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

        il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

        ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

           ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

           con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

            i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

            impegna il Governo:

           a valutare la possibilità di assumere utili iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili, al fine di rimodulare l'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.


G/685/14/10

Ronzulli, Damiani, Silvestro

    Il Senato,

        in sede di discussione del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        le pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti dichiarate dall'Inps nel mese di ottobre 2022 sono 17,7 milioni e oltre il 30 per cento delle pensioni erogate è di importo inferiore a mille euro;

        il Governo Berlusconi II, con l'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002) ha disposto l'incremento della misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici in favore dei soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, fino a garantire un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità, estendendo i benefici incrementativi ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

        ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, che ha modificato il citato articolo 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, al fine di dare compiutamente seguito alla sentenza di illegittimità dichiarata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 152/2020, in base alla quale l'incremento dell'assegno mensile previsto dal suddetto articolo 38 in favore degli invalidi civili totali deve essere riconosciuto a tutti i soggetti che abbiano compiuto i 18 anni (anziché 60 anni, come previsto dalla disposizione dichiarata illegittima), ha modificato la norma in tal senso;

           ai sensi del comma 310 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, (legge di bilancio 2023) per il 2023 e per i titolari di pensione minima di età pari o superiore a 75 anni, sempre grazie ad una richiesta di Forza Italia, è stato previsto l'ulteriore aumento rispetto alla rivalutazione dovuta all'inflazione, portando l'importo delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS a 600 euro;

           con la Circolare n. 135 del 22 dicembre 2022 l'INPS ha reso noti gli importi per il 2023 delle pensioni e delle prestazioni a cui hanno diritto gli invalidi civili, rivalutati su parametri relativi al costo della vita; per effetto della rivalutazione, la pensione degli invalidi civili totali al 100 per cento è incrementata fino a un massimo di maggiorazione di 386,27 euro mensili, con importo variabile in base al reddito;

            i pensionati sono particolarmente esposti agli effetti dell'inflazione in quanto si tratta di soggetti fuori dal mercato del lavoro e senza potere contrattuale;

            impegna il Governo:

           a individuare risorse per la prossima legge di bilancio per un ulteriore aumento dell'importo delle pensioni minime e delle pensioni di invalidità e di inabilità.


G/685/15/10 (già em. 38.0.15)

Silvestro

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 27 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevede, al di fuori degli ingressi per lavoro di cui agli articoli precedenti, autorizzati nell'ambito delle quote massime previste, che il regolamento di attuazione disciplina le particolari modalità e termini per il rilascio delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno per lavoro subordinato, per una serie di categorie di lavoratori stranieri;

            occorre favorire con le procedure semplificate di ingresso previste dal regolamento di attuazione del TU Immigrazione, i fabbisogni di manodopera rilevati dai settori, quale ad esempio quello dell'edilizia, con la garanzia della loro occupabilità nelle imprese italiane, tenuto conto che, per i suddetti lavoratori, è stata già testata competenza lavorativa e affidabilità,

        impegna il Governo:

        ad introdurre, tra i casi particolari di ingresso al di fuori delle quote massime previste (flussi), anche l'ipotesi di ingresso di lavoratori dipendenti di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rinvenienti dall'ultimo bilancio consolidato, operanti in paesi extracomunitari, al fine dello svolgimento della prestazione lavorativa di tali lavoratori presso le sedi delle suddette imprese o società presenti in Italia o in altro Stato membro dell'Unione Europea.


G/685/16/10 (testo 2)

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Accolto

 Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

            la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

        impegna il Governo:

        a valutare, in sede di eventuale riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte a considerare l'inserimento della categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti, ove ne sussistano le condizioni concrete.


G/685/16/10 (già em. 38.0.37)

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

 Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, recante "Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'articolo 1 della legge 4 novembre 2010, n. 183", prevede la possibilità, in deroga a quanto previsto all'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, di esercitare, a domanda, il diritto per l'accesso al trattamento pensionistico anticipato, fermi restando il requisito di anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni e il regime di decorrenza del pensionamento vigente al momento della maturazione dei requisiti agevolati, alcune tipologie di lavoratori dipendenti impegnati in mansioni considerate usuranti;

            la categoria professionale del ceramista, riconosciuta come "gravosa" merita anch'essa di essere inserita tra i lavori usuranti con particolare riferimento ai lavoratori che entrano in contatto con la silice cristallina, di cui al codice ATECO 23.42.00 - Fabbricazione di articoli sanitari in ceramica,

        impegna il Governo:

        a prevedere nella Riforma organica del riordino complessivo del sistema pensionistico, misure volte ad inserire la citata categoria professionale dei ceramisti nell'elenco dei lavori considerati particolarmente usuranti.


G/685/17/10 (già em. 38.0.22)

Silvestro

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        il D.M. 11 ottobre 2022, n. 171 recante l'istituzione del repertorio nazionale degli Organismi paritetici, avrebbe dovuto stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici e non individuare, sostituendosi al Legislatore, gli indici di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali che tali organismi hanno istituito,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di adottare, previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, disposizioni volte a correggere il citato D.M. 11 ottobre 2022, n. 171, affinché si limiti a stabilire "i criteri identificativi" degli organismi paritetici, disponendo il conseguente annullamento degli effetti già prodotti dallo stesso.


G/685/18/10 (testo 2)

Murelli, Minasi, Cantù

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        il Capo I reca misure di inclusione sociale e lavorativa, prevedendo in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

            l'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività;

        considerato che:

        l'outplacement è l'attività di supporto professionale alla ricollocazione su commissione di una organizzazione, ovvero l'azienda datrice di lavoro, ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro;

            l'outplacement non solo facilita tale reinserimento, ma ne ottimizza i risultati in termini occupazionali, in virtù del suo approccio personalizzato e mirato alla formazione e alla ricerca di impiego;

        impegna il Governo a valutare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di adottare tutte le iniziative di propria competenza idonee a:

        a) introdurre per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) istituire per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, un fondo con adeguata dotazione finanziaria finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.


G/685/18/10 (già em. 12.0.9)

Murelli, Minasi, Cantù

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        il Capo I reca misure di inclusione sociale e lavorativa, prevedendo in particolare l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, dell'Assegno di inclusione quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro;

            l'articolo 12 istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la formazione e il lavoro quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate, tra cui rientrano anche il servizio civile universale e i progetti utili alla collettività;

        considerato che:

        l'outplacement è l'attività di supporto professionale alla ricollocazione su commissione di una organizzazione, ovvero l'azienda datrice di lavoro, ed è finalizzata ad agevolare il reinserimento del lavoratore nel mercato del lavoro;

            l'outplacement non solo facilita tale reinserimento, ma ne ottimizza i risultati in termini occupazionali, in virtù del suo approccio personalizzato e mirato alla formazione e alla ricerca di impiego;

        impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza idonee a:

        a) introdurre per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire l'inclusione lavorativa delle persone a rischio di esclusione sociale e lavorativa, un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute dai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

            b) istituire per il biennio 2023-2024, anche al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, un fondo con adeguata dotazione finanziaria finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.


G/685/19/10 (già em. 37.7)

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale; le novelle concernono le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, elevando per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati,

        impegna il Governo:

        con riferimento all'utilizzo dei voucher, a valutare l'opportunità di adottare disposizioni volte a innalzare da 5.000 a 10.000 euro il limite annuale di utilizzo per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori e da 2.500 a 5.000 euro per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore.


G/685/20/10 (già em. 37.14)

Damiani, Silvestro

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge AS 685 di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n.48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale; le novelle concernono le fattispecie di utilizzo di tali prestazioni nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, elevando per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati,

        impegna il Governo:

        a valutare l'opportunità di estendere la disposizione di cui al citato articolo 37 anche alle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici.


G/685/21/10 (già em. 37.15)

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Zambito, Furlan, Magni

Respinto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 37 modifica la disciplina dei contratti di prestazione occasionale in particolare nei settori congressi, fiere, eventi, stabilimenti termali e parchi divertimento;

            la novella di cui al comma 1, lettera a), eleva per tali fattispecie da 10.000 euro a 15.000 euro il limite annuo complessivo dei compensi dovuti da ciascun soggetto alla totalità dei prestatori occasionali dal medesimo utilizzati.

        che tali settori necessitano senz'altro di una maggiore flessibilità rispetto ad altri settori poiché le prestazioni sono costituite da attività molto brevi offerte in prevalenza da categorie particolari quali studenti, pensionati ecc...;

        considerato che

            le scuole di sci svolgono attività formative legate strettamente al settore turistico invernale e che per esse esiste la ricorrente necessità di impiegare per brevi periodi, in particolare sul fine settimana e nei giorni festivi della stagione invernale, maestri di sci o personale che assiste gli stessi;

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di ricomprendere tra i settori che possono beneficiare dell'innalzamento del limite annuo di cui all'articolo 37 citato in premessa anche le scuole di sci anche allo scopo di combattere e prevenire il lavoro nero e il sommerso e per migliorare la posizione di soggetti privi di altre tutele.


G/685/22/10 (già em. 37.19)

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        premesso che:

        l'articolo 37 reca disposizioni in materia di prestazioni di lavoro occasionali nel settore turistico e termale, novellando l'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, al fine di elevare a 15.000 euro il limite di compenso delle prestazioni di lavoro occasionali per gli utilizzatori che operino nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento;

        impegna il Governo ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che:

        a) per ciascun prestatore, per le attività di cui al decreto del ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sia ammessa la possibilità di acquisire prestazioni di lavoro occasionali per compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;

            b) alle prestazioni di lavoro occasionali possano fare ricorso le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;

            c) ciascun utilizzatore di cui al comma 6, lettere a) e b-bis), del richiamato articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, possa acquistare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero presso gli uffici postali, un libretto nominativo prefinanziato, denominato "Libretto Famiglia", per il pagamento delle prestazioni occasionali rese a suo favore da uno o più prestatori nell'ambito di attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del richiamato articolo 54-bis.


G/685/23/10 (già em. 38.0.10)

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

     premesso che:

     il Capo III reca disposizioni urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro;

     impegna il Governo:

     ad adottare tutte le iniziative di propria competenza al fine di prevedere che, anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, assicurino ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite e che i medesimi enti trasmettano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.


G/685/24/10 (testo 2)

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Furlan, Sensi, Zambito

Accolto

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        impegna il Governo

            a valutare se al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, siano apprestate le medesime tutele assicurative e previdenziali già previste per le unioni civili per l'analoga fattispecie.


G/685/24/10 (già em. 38.0.11)

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Zambito, Furlan, Sensi, Magni

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 685, di conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro,

        impegna il Governo

            a valutare l'opportunità di estendere al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile le tutele assicurative e previdenziali già previste per le unioni civili per fattispecie analoga.


G/685/25/10 (già em. 28.3)

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Accolto come raccomandazione

Il Senato,

    in sede di esame del disegno di legge " Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro" (A.S. 685),

    premesso che:

    il provvedimento in titolo reca disposizioni urgenti per l'inclusione sociale;

    l'articolo 28 prevede misure finalizzate ad incentivare il lavoro delle persone con disabilità;

    considerato che:

    l'allegato B dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 prevede l'esenzione dell'imposta di bollo per i Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi concernenti;

    considerato, altresì, che:

    appaiono di fatto escluse agevolazioni in tal senso per l'inserimento lavorativo delle persone disabili.

    impegna il Governo:

    a inserire tra le materie di esenzione assoluta dalle imposte di bollo, le convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili.


1.1

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua, Zampa

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Reddito di cittadinanza)

        1. Nelle more di una organica riforma delle misure di sostegno alla povertà e di inclusione attiva, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024, la misura del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, è riconosciuta nel limite massimo di 18 mensilità.

        2. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 318, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

            b) al comma 319, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2023 e 2024».

        3. Agli oneri derivanti del presente articolo, si provvede ai sensi degli articoli 44-bis e 44-ter

        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

        1) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

        2) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

        1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

        1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


1.2

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Disposizioni in materia di contrasto alla povertà).

        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 313 a 321 sono abrogati.».

        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

        3) sopprimere gli articoli da 2 a 13;

            4) dopo l'articolo 44, inserire i seguenti:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

        1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»

Art. 44-ter

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

        1. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


1.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1

(Misure di contrasto alla povertà universale)

            All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

           Conseguentemente,

            sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13

            dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

            «Art. 44-bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»


1.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi dal 313 al 321 sono abrogati.»

        Conseguentemente,

            a) sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13;

            b) all'articolo 44, dopo il comma 6, inserire i seguenti:

        «6-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

        6-ter. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»


1.5

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «misura nazionale» inserire le seguenti: «a carattere universale».

        Conseguentemente,

            a) all'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

            1) sostituire il comma 1 con il seguente:

            «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari in stato di povertà, come definita, ai fini dell'accesso all'Assegno di inclusione, al comma 2, lettera b).»;

            2) al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:

            «b) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne»;

            b) all'articolo 4, comma 5, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni»;

            c) all'articolo 12, apportare le seguenti modificazioni:

            1) al comma 2, sostituire i periodi primo e secondo con i seguenti: «Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 9.360 annui che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione, nonché dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che seguano il percorso di attivazione di cui al presente articolo in alternativa agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4.»;

              2) al comma 11, sopprimere le parole: «di età compresa tra 18 e 59 anni».

              Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

              «14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

               14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 

                14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

                 14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

                14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»


1.6

Irto

Improponibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente».


1.7

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

        "2-bis. L'Assegno di inclusione costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 secondo comma, lettera m), della Costituzione.

        2-ter. Secondo quanto disposto dal comma 792 e 795 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, la Cabina di regia predispone uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è determinato il LEP "assegno di inclusione di cui al comma 1 ed i correlati costi e fabbisogni standard."


2.1

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

     Apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

            2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o più»;

            3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».

             Conseguentemente:

             a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

            b) all'articolo 6, comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», inserire le seguenti: «, il componente o»;

            c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

            d) all'articolo 12, comma 2, sostituire le parole: «che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione», con le seguenti: «quale alternativa alla fruizione dell'Assegno di inclusione»;

            e) all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

           «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

           a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

           14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


2.2

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.»;

            2) al comma 2, lettera b), numero 2), dopo le parole: «Se il nucleo familiare è composto», inserire le seguenti: «da una o»;

            3) al comma 3, sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, che risulta».

        Conseguentemente:

        a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «se il nucleo familiare è composto da», inserire, ovunque ricorrano, le seguenti: «da una o»;

            b) all'articolo 6 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 4, dopo le parole: «progetto di inclusione sociale e lavorativa di cui al presente articolo,», inserire le seguenti: «, il componente o»;

            2) dopo il comma 6, inserire il seguente: «6-bis. Ai fini della realizzazione del percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa, di cui al presente articolo, rientra il servizio civile universale di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, per lo svolgimento del quale gli enti preposti possono riservare quote supplementari in deroga ai requisiti di partecipazione di cui all'articolo 14, comma 1, e alla previsione di cui all'articolo 16, comma 8, del citato decreto legislativo n. 40 del 2017. Sempre ai fini della realizzazione del percorso personalizzato rientrano anche i progetti utili alla collettività.»;

            c) all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:»;

            d) sopprimere l'articolo 12;

            e) all'articolo 13, apportare le seguenti modifiche:

        1) sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Ai fini dell'erogazione del beneficio economico degli incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 100,7 milioni di euro per l'anno 2024, 104,2 milioni di euro per l'anno 2025, 44,6 milioni di euro per l'anno 2026, 45,1 milioni di euro per l'anno 2027, 45,5 milioni di euro per l'anno 2028, 46 milioni di euro per l'anno 2029, 46,4 milioni di euro per l'anno 2030, 46,9 milioni di euro per l'anno 2031, 47,4 milioni di euro per l'anno 2032 e 47,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033.»;

            2) dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


2.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

   Apportare le seguenti modificazioni:

       a) al comma 1, sopprimere le parole da: «, a garanzia delle necessità» fino a: «sessant'anni di età».

       Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12;

       b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

       «1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono soppressi i commi 313 e 314 e al comma 315, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse; al comma 316, le parole: "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da: "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

        1-ter. L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

         Conseguentemente al comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «e comma 1-bis».

         c) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

         d) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la parola: «due»;

         e) al comma 2, sopprimere la lettera d);

         f) sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al DPCM n. 159 del 2013 con successive modifiche»;

         g) al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: «b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».

          h) sopprimere il comma 10;

          Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 5;

          Conseguentemente, all'articolo 13 sopprimere i commi 5 e 6;

          Conseguentemente, dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

«Art. 44 bis

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

           1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

           2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

           3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

           4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

          5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.».


2.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sopprimere le parole da ", a garanzia delle necessità" fino a "sessant'anni di età".

        Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

        a) l'articolo 12 è soppresso;

            b) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 313 e 314 sono soppressi;

            c) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 315, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313 e 314," sono soppresse;

            d) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 316, le parole "Fermo restando quanto previsto dai commi 313, 314 e 315," sono sostituite da "Fermo restando quanto previsto dal comma 315";

            e) all'articolo 13 del presente decreto legge i commi 5, 6 e 9 sono soppressi; conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 è incrementata degli importi previsti dal comma 9;

            f) al comma 14, le parole "dai commi 8 e 9" sono sostituite da "dal comma 8".


2.5

Pirro, Guidolin, Mazzella, Magni

Respinto

     Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.»;

         b) sostituire il comma 4 con il seguente:

         «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di anni 18 e di 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.».

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

         b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

        14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


2.6

Damante, Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età.».

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis.Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


2.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" sono aggiunte le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" inserire le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".


2.9

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159" aggiungere le seguenti: "e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104"


2.10

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159», aggiungere le seguenti: «e ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.»


2.11

Pirro, Mazzella, Guidolin, Magni, Camusso, Furlan

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «componenti minorenni» inserire le seguenti: «o maggiorenni che frequentano un percorso di studi, in ogni caso fino al compimento del ventiseiesimo anno di età»

        Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


2.12/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

All'emendamento, sostituire le parole: «dei componenti» con le seguenti: «ovvero dei componenti».


2.12

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo, Murelli, Cantù, Minasi, Silvestro, Ternullo

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «sessant'anni di età» aggiungere le seguenti: «dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione».


2.13

Guidolin, Pirro, Mazzella, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino

Respinto

    Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        «1-bis.L'Assegno di inclusione, nel limite delle risorse destinate dalla presente norma alla misura di contrasto alla povertà, è altresì riconosciuto su richiesta:

         a) alle donne vittime di violenza sole o anche in presenza di figli maggiorenni sino all'età di 25 anni;

         b) ai neomaggiorenni che fuoriescono da percorsi di tutela disposti dall'autorità giudiziaria per la durata del proseguo amministrativo;

          c) alle persone senza dimora che aderiscano a percorsi di fuoriuscita dall'emarginazione estrema, certificati dai servizi sociali o sociosanitari competenti.

        1-ter. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, regolamenta le modalità di accesso e di erogazione dell'Assegno di Inclusione per quanto disposto dal comma 1-bis


2.14

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. L'Assegno di inclusione è riconosciuto altresì ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico dei soggetti di cui al presente comma."

        Conseguentemente,

            a) al comma 2 del medesimo articolo, alinea, sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 2";

            b) all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 8, sostituire l'alinea con seguente: "Ai fini dell'erogazione del beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e dei relativi incentivi di cui all'articolo 10 è autorizzata la spesa complessiva di 6.615,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.835,3 milioni di euro per l'anno 2025, 6.715,8 milioni di euro per l'anno 2026, 6.883,6 milioni di euro per l'anno 2027, 6.933,9 milioni di euro per l'anno 2028, 6.996,0 milioni di euro per l'anno 2029, 7.050,6 milioni di euro per l'anno 2030, 7.117,6 milioni di euro per l'anno 2031, 7.186,7 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.258,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, ripartita nei seguenti limiti di spesa:

        2) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

        "per il beneficio economico dell'Assegno di inclusione di cui agli articoli da 1 a 4 e articolo 10, comma 6: 6.528,2 milioni di euro per l'anno 2024, 6.685,4 milioni di euro per l'anno 2025, 6.563,1 milioni di euro per l'anno 2026, 6.729,5 milioni di euro per l'anno 2027, 6.778,1 milioni di euro per l'anno 2028, 6.838,8 milioni di euro per l'anno 2029, 6.891,8 milioni di euro per l'anno 2030, 6.957 milioni di euro per l'anno 2031, 7.024,5 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.094,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033;

            3) al comma 14, sostituire l'alinea con seguente: "Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 8.076,1 milioni di euro per l'anno 2024, 8.136,1 milioni di euro per l'anno 2025, 7.697,5 milioni di euro per l'anno 2026, 7.487,4 milioni di euro per l'anno 2027, 7.538,1 milioni di euro per l'anno 2028, 7.600,7 milioni di euro per l'anno 2029, 7.655,8 milioni di euro per l'anno 2030, 7.723,3 milioni di euro per l'anno 2031, 7.792,9 milioni di euro per l'anno 2032 e 7.864,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:".

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        "14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."


2.15

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        "1 - bis L'assegno di inclusione è riconosciuto altresì, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo  le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.

        Conseguentemente al comma 2, dopo le parole "comma 1" aggiungere le seguenti: "e comma 1 bis".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.16

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di fragilità e di grave disagio psicosociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.

        Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole "al comma 1" con le seguenti "ai commi 1 e 1-bis".


2.17

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. L'Assegno di inclusione è altresì riconosciuto nel caso di nuclei con un componente in condizioni di grave disagio psico-sociale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi  sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo criteri, procedure e modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, previo accordo in Conferenza unificata, emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.";

            b) al comma 3 dopo le parole "comma 1" inserire le parole "e comma 1-bis".

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva, di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


2.18

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251", aggiungere le seguenti: "o sia titolare  di  permesso  unico  di  lavoro  autorizzato  a  svolgere  un'attività  lavorativa  per  un  periodo superiore  a  sei  mesi  o  sia  titolare  di  permesso  di  soggiorno  per  motivi  di  ricerca  autorizzato  a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi";

            b) Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola "cinque" con la parola "due";

            c) Al comma 2, la lettera d) è abrogata;

            d) Sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche"

            e) Il comma 10 è abrogato;

        Conseguentemente

            Sopprimere il secondo periodo del comma 5;

            comma 2, la lettera d) è abrogata

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

    All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: «n. 251», aggiungere le seguenti: «o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi»;

          b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «due»;

          c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

          d) sopprimere il comma 10.


2.20

Sbrollini

Respinto

Al comma 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole "n. 251" sono aggiunte le seguenti parole: "o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi"

            b) Al comma 2, lettera a), numero 2), la parola "cinque" è sostituita con la seguente: "due"

            c) sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente sopprimere il secondo periodo del comma 5.


2.21

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, lettera a), numero 1) aggiungere, in fine le seguenti parole: «, o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;»;

            b) al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire la parola: «cinque», con la seguente: «due»;

            c) al comma 5, sopprimere il secondo periodo;

            d) sopprimere il comma 10.

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


2.22

Furlan, Zampa, Mazzella, Magni, Camusso, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Respinto

    Al comma 2, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo;» con le seguenti: «per almeno due anni;».

        Conseguentemente,

        all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 2, comma 2, lettera a), numero 2), si provvede nell'ambito delle risorse di cui al comma 14.»


2.23

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 2, lettera a), n. 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

        «Tale requisito, non si applica ai soggetti senza fissa dimora che risultino residenti presso la Casa Comunale.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


2.24

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: «Tale requisito è esteso» inserire le seguenti: «per tutta la durata del beneficio del richiedente».


2.25

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

    Al comma 2, lettera b), numero 2), dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La soglia reddituale è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 2 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.»


2.26

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera b), numero 2) dopo il secondo periodo inserire il seguente: "La soglia reddituale di cui sopra è aumentata a 9.360 euro, moltiplicata secondo la stessa scala di equivalenza, nel caso in cui il nucleo familiare si trovi in locazione con contratto regolarmente registrato."


2.27

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" sono aggiunte le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.28

Sbrollini

Respinto

Al comma 2, lettera b), n. 2), quinto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" aggiungere le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".


2.29

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

Al comma 2, lettera b), n. 2), sesto periodo, dopo le parole "ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla povertà" inserire le seguenti: "o connesse all'invalidità civile, sordità e cecità civile".


2.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera d).


2.31

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «il beneficiario» con le seguenti: «il richiedente».


2.32

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole da: «nonché la mancanza di sentenze definitive di condanna» fino alla fine della lettera.


2.33

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

    Al comma 3 sostituire le parole: «il nucleo familiare in cui un componente, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, risulta disoccupato», con le seguenti: «il componente di un nucleo familiare, con gli obblighi indicati all'articolo 6, comma 4, disoccupato».

        Conseguentemente, all'articolo 8, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».


2.34

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

    Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), è pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,8, ulteriormente elevato a 2,9 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

        a) di 0,5 per ciascun altro componente con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.159 del 2013;

         b) di 0,4 per ciascun altro componente.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. 

         14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.

        14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  2.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.»


2.35 (testo 2)

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo, Silvestro, Ternullo

Approvato

    Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

          a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

          b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

          c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

          d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio bio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

           e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

            f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

           Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b), e), f)


2.35

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

    Sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 2, lettera b), numero 2), corrispondente a una base di garanzia di inclusione per le fragilità che caratterizzano il nucleo, è pari a 1 ed è incrementato, fino a un massimo complessivo di 2,2, ulteriormente elevato a 2,3 in presenza di componenti in condizione di disabilità grave o non autosufficienza:

          a) di 0,5 per ciascun altro componente adulto con disabilità o non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'allegato 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013;

          b) di 0,4 per ciascun altro componente con età pari o superiore a 60 anni;

          c) di 0,4 per un componente maggiorenne con carichi di cura, come definiti all'articolo 6, comma 5;

          d) di 0,4 per ciascun altro componente adulto in condizione di grave disagio psico sociale e inserito in programmi di cura e di assistenza certificati dalla Pubblica Amministrazione;

           e) di 0,15 per ciascun minore di età, fino a due;

            f) di 0,10 per ogni ulteriore minore di età oltre il secondo.

           Il parametro della scala di equivalenza è ulteriormente incrementato dello 0,10 per ciascun componente disabile o non autosufficiente riferito alla lettere b), e), f)


2.36

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Dpcm 159/2013 con successive modifiche. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".


2.37

Sbrollini

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

        "4. Il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 2, lettera b), numero 2) è quello definito ai fini ISEE, così come indicato nell'allegato 1 al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159 del 5 dicembre 2013 con successive modifiche"


2.38

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, dopo le parole "disabilità grave o non autosufficienza" inserire le seguenti: "certificate dall'UVM di cui all'articolo 4, comma 5:"


2.39

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

     Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) di 0,4 per ciascun altro componente maggiorenne».

        Conseguentemente,

         all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

        14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»


2.40

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire la lettera d) con la seguente: «d) 0,2 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1»;

            b) sopprimere la lettera e).

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 190 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


2.41

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.42

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 6, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        "b-bis) i coniugi che hanno medesima residenza anagrafica costituiscono nucleo familiare distinto in presenza di coniuge, sola o con minori, presa in carico da un centro antiviolenza o temporaneamente accolta in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciuta dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119."


2.43

Paita, Sbrollini, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Cantù, Minasi, Murelli, Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Musolino

Approvato

        Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bisi soggetti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere costituiscono sempre nucleo familiare a sé, anche ai fini ISEE».
        Conseguentemente, all'articolo 6, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti; «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: 

        «d-bisi componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».


2.44

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

     Al comma 7, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

        «f-bis) l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

        b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


2.45

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 10 sostituire le parole "due mesi continuativi" con le seguenti "sei mesi continuativi".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


2.46 (già 1.8)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le dimissioni volontarie di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.»


3.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".


3.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: "ovvero di 1.800 euro annui se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizione di disabilità grave e di non autosufficienza".


3.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: "L'integrazione è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.".

        Conseguentemente,

            a)all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 8, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

            2) al comma 8, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

            3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

            4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

            5) al comma 14, alinea, ad eccezione delle parole "pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, e lettera a), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.


3.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, aggiungere infine "Ai fini della definizione del beneficio economico, la soglia di cui al primo periodo è incrementata a 9.360 per i beneficiari privi di alcuna abitazione di proprietà e non residenti in abitazione in locazione, escludendo i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso";

            b) Sostituire il comma 2, con il seguente: "2. Il beneficio è erogato mensilmente";

            c) Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

        "11 bis) Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025."

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


3.5

Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

   al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'integrazione di cui al presente comma, è concessa altresì nella misura della rata mensile del mutuo e fino ad un massimo di 1.800 euro annui ai nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato contratto un mutuo da parte di componenti il medesimo nucleo familiare.»;

            dopo il comma 2, inserire il seguente:

           «2-bis. La sospensione di cui al precedente comma non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

            Conseguentemente,

            all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

            «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

             b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".

             14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 850 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


3.6

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti privi di abitazione di proprietà e che non risiedono presso un'abitazione in locazione, la soglia di cui al primo periodo del presente comma è pari a euro 9.360 annui, fatta eccezione per i titolari di usufrutto, diritto di abitazione e comodato d'uso.».


3.7

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.»


3.8

Zullo, Leonardi, Russo, Satta, Berrino

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente comma.».


3.9

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione."


3.10

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

Dopo comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui al comma precedente, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.»


3.11

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

    Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. La componente relativa all'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione, di cui al comma 1, è erogata direttamente al locatore dell'immobile risultante dal contratto di locazione. A tal fine, il beneficiario comunica all'ente erogatore i dati del locatore. Il pagamento della componente di cui al comma 1, secondo periodo, è imputato dal locatore al pagamento parziale o totale del canone. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuate le modalità di attuazione della presente disposizione.».


3.12

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il beneficio è erogato mensilmente per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e può essere rinnovato per periodi ulteriori di dodici mesi.»

        Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 504,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


3.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Il beneficio è erogato mensilmente per tutto il periodo necessario in cui permane la condizione di povertà del nucleo beneficiario".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


3.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

        "2. Il beneficio è erogato mensilmente."


3.15

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da "non superiore a diciotto mesi" fino alla fine del comma con le seguenti: "connesso alla durata dello stato di povertà come definita all'art. 1, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, certificato dal Servizio Sociale Professionale del comune singolo o associato negli Ambiti Territoriali Sociali (di seguito ATS) secondo quanto disposto dall'art. 8 della legge 8 novembre 2000 n. 328."


3.16

Damante, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere le seguenti parole: «previa sospensione di un mese»;

            b) sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi»;

            c) sopprimere l'ultimo periodo.

        Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".

        14-ter. Entro il 31 dicembre 2025, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.026,4 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


3.17

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: ", previa sospensione di un mese," e sopprimere il secondo capoverso.

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


3.18

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:«2-bis. La sospensione di cui al precedente comma, non si applica ai beneficiari titolari di pensione diretta o comunque di età pari o superiore a 65 anni.».

        Conseguentemente all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "55 per cento".

        14-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2025 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 750 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


3.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. A decorrere dall'anno 2025, gli importi del beneficio economico, le relative soglie dell'ISEE e del reddito familiare, sono adeguati annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        "14-bis.  Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. 

            14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        14-quinquies. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.

        14-sexsies. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  1.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221."


3.20

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

     Al comma 7, sostituire le parole: «3.000 euro» con le seguenti: «5.000 euro».

        Conseguentemente,

        all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        «14-bis. Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        14-ter. Il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è ridotto di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        14-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è ridotta di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.

        14-quinquies. Il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.»


3.21

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 10, inserire il seguente: «10-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.»;

            b) aggiungere,in fine, il seguente comma: «11-bis. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali di cui al presente articolo sono rivalutate sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.».


3.0.1

Magni, Zampa, Mazzella, Camusso, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Respinto

       Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 3-bis

(Indicizzazione delle soglie reddituali e patrimoniali)

            1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita l'importo mensile indicato all'art. 12 comma 7.»

             Conseguentemente

             dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

           «Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

              1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

              2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

              3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

              4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

              5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»


3.0.2

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

"Art. 3-bis

        1. Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7, nonché all'articolo 12, comma 2, sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025. Con la medesima tempistica e modalità l'importo mensile di cui all'articolo 12, comma 7, è altresì adeguato annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita."

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire i seguenti:

        "14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma.


3.0.3

Sbrollini

Respinto

Aggiungere il seguente articolo:

«Articolo 3-bis

        Le soglie ISEE, reddituali e patrimoniali indicate all'Articolo 2, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), nonché all'articolo 3, commi 1, 5, 6 e 7 sono adeguate annualmente alle variazioni dell'indice del costo della vita a decorrere dal 1° gennaio 2025.»


4.1

Sigismondi, Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Anteporre al comma 1 il seguente:

        "01. All'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse:


4.2

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica entro quindici giorni dalla richiesta del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dai comuni, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS comunica entro quindici giorni dalla richiesta l'esito delle verifiche e informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152; la verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni per accedere al beneficio è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta e dell'esito è data immediata comunicazione al richiedente. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

            b) sostituire il comma 5 con il seguente: «5. I servizi sociali effettuano, entro il termine di quindici giorni, una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 4, nell'ambito di tale valutazione, i componenti del nucleo familiare, di età compresa tra 18 e 59 anni attivabili al lavoro, vengono avviati, entro il termine di quindici giorni dalla conclusione della valutazione multidimensionale, ai centri per l'impiego per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato di cui all'articolo 6. Il patto di servizio personalizzato è sottoscritto entro sessanta giorni da quando i componenti vengono avviati al centro per l'impiego. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari di cui al presente comma sono tenuti a presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso.».


4.3

Zampa, Zambito, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. L'Assegno di inclusione è richiesto presso il Segretariato sociale del comune o dai comuni associati negli ATS che, presta informazione, consulenza e orientamento ai richiedenti, sulla rete integrata degli interventi e dei servizi sociali alla persona ed alla comunità, secondo quanti indicato dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e dalla legge 8 novembre 2000 n. 328, presenti sul territorio, e, qualora ricorrano le condizioni, assistenza nella presentazione della richiesta, e la invia all'INPS, in quanto soggetto erogatore dell'Assegno di inclusione, tramite rete telematica, che lo riconosce previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previste dal presente Capo, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o tramite quelle messe a disposizione dal comune stesso, dal Ministero della giustizia, dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilità, fatti salvi i controlli previsti dall'articolo 7. L'INPS informa il richiedente che, per ricevere il beneficio economico di cui all'articolo 3, deve effettuare l'iscrizione presso il sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL), secondo quanto previsto dall'articolo 5, al fine di sottoscrivere un patto di attivazione digitale e deve espressamente autorizzare la trasmissione dei dati relativi alla domanda ai centri per l'impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. La richiesta può essere presentata presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al terzo periodo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


4.4

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «L'Assegno di inclusione è richiesto con modalità telematiche», inserire le seguenti: «, o presso gli sportelli,».


4.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole "previa verifica" inserire le seguenti ", da effettuarsi entro trenta giorni dall'invio della richiesta,";

            b) al secondo periodo, premettere le seguenti parole "Entro quindici giorni dalla verifica di cui al primo periodo,".


4.6 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 1, sopprimere le parole: «tramite quelle».


4.7

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni," inserire le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR,";

            b) al comma 4, sostituireil secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.".


4.8

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».


4.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» inserire le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».


4.10

Silvestro, Berrino, Leonardi, Russo, Cantù, Minasi, Murelli, Mancini, Satta, Zaffini, Zullo

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «o tramite quelle messe a disposizione dai comuni» aggiungere le seguenti: «dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR».


4.11

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Assorbito

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole "o tramite quelle messe a disposizione dai comuni" aggiungere le seguenti "dal Ministero dell'Interno attraverso l'ANPR".


4.12

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)».


4.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, aggiungere al termine del periodo: "La richiesta può essere presentata altresì presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.";

            b) Al comma 4, il secondo e terzo periodo sono soppressi;

            c) Al comma 5, il quarto e il quinto periodo sono soppressi;

            c)


4.14 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

All'emendamento, sostituire le parole: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n.160». Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è aggiunto in fine il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse di cui al periodo precedente sono stanziate al fine di consentire la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto- legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»." con le seguenti: "Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160». Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, a valere sulle risorse di cui al periodo precedente sono consentite la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e lavoro di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i Centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto-legge, nonché le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU ai fini ISEE affidate ai medesimi Centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159.»".


4.14 (testo 2)

Zaffini, Leonardi, Russo, Berrino, Satta, Zullo

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS, a valere e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 479 della legge 27 dicembre 2019, n.160». Corrispondentemente, all'articolo 1, comma 479, della legge del 27 dicembre 2019 n. 160, è aggiunto in fine il seguente: «A decorrere dal 1 gennaio 2024, le risorse di cui al periodo precedente sono stanziate al fine di consentire la presentazione delle domande di Assegno di inclusione e di Supporto per la formazione e il lavoro di cui al decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, anche attraverso i centri di assistenza fiscale in convenzione con l'INPS ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del predetto decreto- legge, nonché per le attività legate all'assistenza nella presentazione della DSU a fini ISEE affidate ai medesimi centri di assistenza fiscale ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.».


4.14

Zaffini, Leonardi, Russo, Berrino, Satta, Zullo

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS.»


4.15

Sbrollini

Respinto

Al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con lNPS."


4.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:  "La richiesta può essere presentata presso i Centri di Assistenza Fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa stipula di una convenzione con l'INPS."


4.17

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Manca

Respinto

Sostituire i commi 3 e 4 con i seguenti:

        "3. Il Segretariato Sociale del Comune singolo o associato negli ATS, previa prima istruttoria e valutazione, invia al Servizio Sociale Professionale del Comune singolo o associato negli ATS i dati del nucleo familiare per la presa in carico dei componenti dei bisogni complessi e il relativo piano di trattamento.

        4. Il Servizio Sociale Professionale i effettua una valutazione multidimensionale dei bisogni del nucleo familiare, finalizzata alla sottoscrizione di un patto per l'inclusione. Il Segretariato Sociale, nel contesto del percorso di attivazione della misura, invita i beneficiari dopo il primo appuntamento, a presentarsi ogni novanta giorni per aggiornare la propria situazione. In caso di mancata presentazione, il beneficio economico è sospeso, con immediata comunicazione all'INPS."


4.18

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 4, sopprimere il primo periodo.


4.19

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo;

            b) al comma 5, sopprimere il quarto e il quinto periodo.


4.20

Silvestro

Ritirato

Al comma 4 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio".


4.21

Leonardi, Berrino, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 4,sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni 90 giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio».


4.22

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro, di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio.».


4.23

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti ad aggiornare la propria posizione attraverso la piattaforma dei beneficiari del sistema SIISL, pena la sospensione del beneficio".


4.24

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 4, sopprimere il terzo periodo.


4.25

Leonardi, Zullo, Russo, Satta, Berrino, Murelli, Cantù, Minasi

Approvato

    Al comma 5 apportare le seguenti modificazioni:

        a) al secondo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7,»;

         b) al terzo periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 7»;

         c) al quarto periodo, dopo le parole: «centri per l'impiego» inserire le seguenti: «ovvero presso i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro presso cui sia stato sottoscritto il patto di servizio di servizio personalizzato ai sensi dell'articolo 6, comma 7,».


4.26

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole «presentarsi ai centri per l'impiego per aggiornare la propria posizione» con le seguenti: «aggiornare telematicamente la propria posizione presso il sito dei centri per l'impiego o presso indirizzi di posta elettronica dedicati»


4.27

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 7, dopo le parole «ANPAL,» aggiungere le seguenti: «Istituto Nazionale della previdenza Sociale, di seguito INPS».


4.28

Murelli, Minasi, Cantù

Approvato

Al comma 9, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'acquisto di sigarette, anche elettroniche, di derivati del fumo, di giochi pirotecnici e di prodotti alcolici».


5.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" aggiungere le seguenti: "nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa"

            b) dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" aggiungere le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".


5.2

Zambito, Furlan, Zampa, Camusso, Manca, Misiani

Respinto

Al comma 1, primo periodo,dopo le parole "Al fine di consentire l'attivazione dei percorsi personalizzati per i beneficiari dell'Assegno di inclusione" inserire le seguenti: ", nonché per gli eventuali familiari con disabilità in età lavorativa" e dopo le parole "e per favorire percorsi autonomi di ricerca di lavoro e rafforzamento delle competenze da parte dei beneficiari" inserire le seguenti: "e dei loro familiari con disabilità".


5.3

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato dall'INPS» con le seguenti: «è istituito, sotto il controllo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa-SIISL, realizzato e gestito dall'INPS».


5.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e al terzo periodo sopprimere le seguenti parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività"


5.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

All'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività";

            b) al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole "progetti utili alla collettività" e "di progetti utili alla collettività".


5.6

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole «adeguati alle proprie caratteristiche e competenze, nonché a» con le seguenti: «adeguati al proprio percorso formativo e alle competenze maturate, nonché a percorsi di riqualificazione professionale e ad».


5.7

Bevilacqua, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I corsi di formazione, di progetti utili alla collettività, di tirocini e di altri interventi di politica attiva devono essere collegati a esigenze di impiego e di utilità effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari beneficiari dell'Assegno di inclusione. Le esigenze di impiego e di utilità riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli percorsi personalizzati di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, di cui agli articoli 1 e 4, comma 3.».


5.8

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150».


5.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «delle piattaforme» inserire le seguenti: «e di tutti i sistemi informativi, gli archivi informatizzati, i dati di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150».


6.1

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».


6.2

Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole "di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da operatori" con le seguenti " di cui all'articolo 4, comma 5, primo periodo, è effettuata da assistenti sociali di cui alla legge 23 marzo 1993 n. 84"


6.3

Guidolin, Pirro, Mazzella, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine del potenziamento del Servizio sociale professionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 797 a 803, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a decorrere dal 1° gennaio 2025, l'obiettivo di servizio di un assistente sociale ogni 4000 abitanti è nuovo livello essenziale da garantirsi in tutto il territorio nazionale. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste nei limiti della quota residua del Fondo di cui al comma 9.»


6.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «, che esercitano la responsabilità genitoriale,».


6.5

Paita, Sbrollini

Assorbito

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole «di età pari o superiore a sessanta anni» inserire le seguenti «, ovvero inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere» e, al secondo periodo, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) i componenti inseriti nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere».


6.6

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 5, lettera d), premettere le seguenti parole: «i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, o».


6.7

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 5, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205».


6.8

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: «d-bis) i componenti riconosciuti quali caregiver familiari ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».


6.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

        d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


6.10

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Assorbito

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

    «d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.»


6.11 (testo 2)

Russo, Leonardi, Zullo, Satta, Berrino, Mazzella, Pirro, Guidolin, Magni, Musolino, Murelli, Minasi, Cantù, Ternullo, Rosso

Approvato

    Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) le donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico da centri antiviolenza riconosciuti dalle regioni o dai servizi sociali nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.».


6.11

Russo, Leonardi, Zullo, Satta, Berrino

Al comma 5 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

        «d-bis) le donne che hanno subito violenza prese in carico da centri antiviolenza o temporaneamente accolte in una casa-rifugio o struttura di accoglienza riconosciute dalle Regioni ai sensi dell'art. 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.».


6.12

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

    Sostituire il comma 6, con il seguente:

        «6. I servizi territoriali operano in stretto raccordo con gli enti del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, formando cabine di regia di cui fanno parte stabilmente, oltre agli operatori dei Comuni, anche gli operatori dei Centri per l'impiego, delle Asl, dei Sert, dei Centri Provinciali di Istruzione Adulta, enti di Terzo settore e associazioni impegnate nel contrasto alla povertà e nei processi di accompagnamento sociale di persone in disagio economico e sociale, organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sulla base di specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello comunale o di ambito territoriale sociale, gli operatori del servizio sociale e delle équipe multidisciplinari includono nella progettazione personalizzata, ove opportuno, attività svolte dagli enti del Terzo settore o presso i medesimi.»


6.13

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 6, secondo periodo, aggiungere infine le seguenti parole ", nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice, ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale";

            b) Sopprimere il comma 7;


6.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso Codice ed esclusivamente per gli enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».


6.15

Guidolin, Pirro, Mazzella, Magni

Respinto

Al comma 6, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto delle procedure individuate dallo stesso decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed esclusivamente per gli Enti che applichino i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale».


6.16

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Misiani

Approvato

 Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: «nella progettazione personalizzata» inserire le seguenti: «, nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,».


6.17

Sbrollini

Assorbito

Al comma 6 dopo le parole "nella progettazione personalizzata" aggiungere le seguenti: "nonché nell'attività di supervisione, monitoraggio e supporto in costanza di rapporto di lavoro,".


6.18

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Sopprimere il comma 7.


6.19

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere il comma 7.


6.20

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Approvato

Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

    Conseguentemente:

     a) all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome»;

     b) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

       1.  Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»;

        c) all'articolo 16, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» e al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


6.21

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Approvato

    Al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».

        Conseguentemente, all'articolo 12, comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome» e all'articolo 16, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».


6.22

Testor

Ritirato

Al comma 7, sopprimere le parole: «e le province autonome di Trento e di Bolzano».


6.23

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole ", quali:

        a) il segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro;

            b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

            c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;

            d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;

            e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;

            f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;

            g) servizio di mediazione culturale;

            h) servizio di pronto intervento sociale."


6.24

Sbrollini

Respinto

Al comma 9, premettere il seguente periodo: «La dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023».

        Conseguentemente, all'articolo 44, dopo il comma 3, aggiungere il seguente: «3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, comma 9, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


6.25 (testo 2)

Silvestro, Murelli, Cantù, Minasi

Approvato

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

    «9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.»


6.25

Silvestro

Sostituire il comma 9 con il seguente:

    «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»


6.26

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

        "9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali."


6.27 (testo 2)

Zaffini, Satta, Berrino, Leonardi, Russo, Zullo, Murelli, Testor, Cantù

Approvato

Sostituire i commi 9 e 10 con i seguenti:

    «9. Nei limiti della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi di cui al comma 2 del medesimo articolo, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, ai beneficiari di tale misura, nonché ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono approvate le linee guida per la costruzione di Reti di servizi connessi all'attuazione dell'Assegno di inclusione.»


6.27

Zaffini, Satta, Berrino, Leonardi, Russo, Zullo

Sostituire il comma 9 con il seguente: «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.».


6.28

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

    «9. Nei limiti della quota residua del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, sono potenziati gli interventi e i servizi, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, riferibili, a decorrere dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione, anche ai beneficiari di tale misura e alle persone in analoghe condizioni di povertà così come certificato dai competenti servizi sociali territoriali. A tale fine, è destinata una quota del predetto Fondo, pari a 619 milioni di euro per l'anno 2023 e a 617 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, inclusivi delle risorse riservate al contributo assistenti sociali.»


6.29 (Comitato Legislazione)

Matera

Precluso

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «dalla data di istituzione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «dal 1° gennaio 2024».


6.30 (Comitato Legislazione)

Matera

Precluso

Al comma 9, sopprimere il secondo periodo.


6.31

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

        "9-bis. Una quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attribuita agli ambiti territoriali sociali delle Regioni, è destinata ai medesimi interventi e servizi sociali di cui al comma precedente rivolti a cittadini in stato di indigenza e povertà, anche temporaneo, verificato dai servizi sociali degli Ambiti territoriali. Tale quota è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."

        Conseguentemente,

            - al comma 10, dopo le parole "Per le finalità di cui al comma 9" inserire le seguenti "e 9-bis" e sostituire le parole "sono definiti i criteri di riparto della quota residua del Fondo di cui al medesimo comma 9" con le parole "sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui ai medesimi comma 9 e 9 bis.";

            - al comma 12, sostituire le parole "di cui al comma 9." con le parole "di cui ai commi 9 e 9 bis."


6.32

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere il comma 11.


6.0.1

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 6-bis.

        1. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di Terzo settore, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222," sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono inserite le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma". All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, in materia di imprese sociali, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, dopo le parole: "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222" sono inserite le seguenti: "nonché alle Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; b) al quarto periodo, dopo le parole: "gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985" sono inserite le seguenti: "nonché le Associazioni d'Arma di cui agli articoli 937 e seguenti del DPR 15 marzo 2010, n. 90"; c) al quinto periodo, dopo le parole: "dell'ente religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria" sono aggiunte le seguenti: "o delle Associazioni d'Arma"».


6.0.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

"Art. 6-bis

(Assunzioni di assistenti sociali)

        1. Nel limite dei vincoli assunzionali di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, i comuni possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati nel limite massimo di 32,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione di spesa del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


7.1 (testo 2)

Gasparri, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Cantù, Minasi, Murelli, Borghese

Approvato

    Apportare le seguenti modificazioni:

      a) al comma 1, le parole: "limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al" sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi del";

      b) al comma 2:

      1) al primo periodo le parole, dopo le parole "legislazione sociale," sono aggiunte le seguenti parole: "nell'ambito delle rispettive competenze,";

      2) al secondo periodo la parola: "INPS" è sostituita dalla seguente: "INL";

     Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le informazioni di cui al primo periodo sono altresì rese disponibili alla Guardia di finanza, anche attraverso cooperazione applicativa, con apposita convenzione da stipularsi con l'INL entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini dello svolgimento dei controlli ispettivi di cui all'articolo 7, comma 1.".


7.1

Gasparri

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire le parole: «limitatamente all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale, compresa la materia della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al» con le seguenti: «ai sensi del»;

        b) al comma 2:

        1) al primo periodo sostituire le parole: «e la Guardia di finanza hanno» con la seguente: «ha»;

        2) al secondo periodo sostituire la parola: «INPS» con la seguente: «INL»;

        Conseguentemente, all'articolo 15, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.


7.2

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 4, dopo le parole: «con proprio decreto» inserire le seguenti: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».


8.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il comma 1;

        b) al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

        c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che»       


8.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere il comma 1;

        b) al comma 2, sostituire le parole: «con la reclusione da uno a tre anni» con le seguenti: «con la revoca del beneficio e la restituzione di quanto indebitamente percepito»;

        c) al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «decade dal beneficio» a: «all'articolo 6» con le seguenti: «esclude dal computo del parametro della scala di equivalenza il componente del nucleo, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, che».


8.3

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Al comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: «Il componente del nucleo familiare che percepisce l'Assegno di inclusione, tenuto agli obblighi di cui all'articolo 6, decade dal beneficio se:».


8.4

Satta, Berrino, Russo, Leonardi, Zullo

Ritirato

 Al comma 6, lettera c) inserire infine le seguenti parole: «, ovvero non frequenta regolarmente un percorso di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione;».

Conseguentemente, all'articolo 12:

        a) al comma 3, dopo le parole: «è tenuto a» inserire le seguenti: «dimostrare l'iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione,»;

        b) al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Le modalità di trasmissione delle informazioni concernenti la frequenza dei percorsi di cui al presente comma sono definite nell'ambito dei decreti di cui all'articolo 5, comma 3.»;

        c) al comma 9, aggiungere in fine il seguente periodo: «La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, o comunque funzionali all'adempimento dell'obbligo di istruzione, comporta la sospensione del beneficio fino al momento dell'iscrizione.».


8.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 6, sopprimere la lettera f).


8.6 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 7, sostituire le parole: «Gli indebiti recuperati con le modalità» con le seguenti: «Gli importi».


8.7

Zullo, Russo, Leonardi, Satta, Berrino

Ritirato

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».


8.8

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 11, dopo le parole: «del riconoscimento del beneficio» inserire le seguenti: «INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL».


8.9

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 11, dopo il primo periodo, inserire il seguente:"INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.".


8.10

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 11, dopo il primo periodo inserire il seguente: "L'INPS comunica tempestivamente ai Comuni le posizioni che necessitano di ulteriori accertamenti sui requisiti anagrafici, mediante la piattaforma SIISL.".


8.11

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 14, sostituire le parole: «del beneficiario o del richiedente», ovunque ricorrano, con le seguenti: «del beneficiario dell'Assegno di inclusione o del richiedente il Supporto per la formazione e il lavoro, di cui all'articolo 12,».


8.12

Satta, Leonardi, Russo, Berrino, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

        «20-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 247, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono altresì definibili le sanzioni amministrative, anche se accertate ed iscritte a ruolo entro il 31 marzo 2023, per violazioni derivanti da inadempimenti di natura amministrativa in materia di lavoro, per le quali non si è formato un giudicato penale definitivo.La definizione si perfeziona con il pagamento di una somma di importo pari al 10% della sanzione con un minimo di € 1.000,00.»


9.1

Gelmini, Lombardo, Sbrollini

Respinto

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro:

        a) nell'ambito dell'intero territorio nazionale, nel caso di un contratto a tempo indeterminato, con una retribuzione non inferiore ai minimi salariali previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque, se il luogo di lavoro disti più di 80 km dal domicilio del lavoratore, non inferiore ai 20.000 euro annui lordi.

        b) entro 80 chilometri dal domicilio del lavoratore, per ogni altro contratto di lavoro, anche in somministrazione.


9.2

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione, attivabile al lavoro ai sensi dell'articolo 6, comma 4, preso in carico dai servizi per il lavoro competenti, è tenuto ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.».


9.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente:

        "1. Il componente del nucleo familiare beneficiario dell'Assegno di inclusione attivabile al lavoro ai sensi  dell'articolo  6,  comma  4,  preso  in  carico  dai  servizi  per  il  lavoro  competente  è  tenuto  ad accettare un'offerta di lavoro ai sensi del decreto legislativo 150/2015"


9.4

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole: «è tenuto ad accettare» inserire le seguenti: «, previa valutazione da parte dei servizi della congruità rispetto alle esperienze e competenze maturate dal soggetto e alle esigenze specifiche dell'intero nucleo familiare in termini economici, sociali e di conciliazione vita-lavoro, in particolare in presenza di figli minori e componenti con disabilità,»;

         b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) si riferisce a modalità di esecuzione del rapporto di lavoro agile al 100 per cento ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81 al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.»


9.5

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, alinea, dopo le parole "è tenuto ad accettare" inserire le seguenti ", ad eccezione dei casi in cui, su valutazione dei Servizi Sociali o dell'equipe multidisciplinari, l'eccessiva distanza pregiudichi lo svolgimento dell'attività di cura,"


9.6

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Magni, Musolino, Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «conforme a quanto previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e a condizione che il luogo di lavoro non disti più di ottanta chilometri dalla residenza del beneficiario o sia comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici,»

          b)  sostituire la lettera a) con la seguente:

          «a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato;»  

           c) sopprimere la lettera c);

           d)  sostituire la lettera d) con la seguente:

           «d) si riferisce a un contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione.»


9.7

Magni, Boccia, Patuanelli, De Cristofaro, Zampa, Mazzella, Camusso, Guidolin, Pirro, Zambito, Aloisio, Bevilacqua, Bilotti, Castellone, Castiello, Cataldi, Croatti, Cucchi, Damante, De Rosa, Di Girolamo, Aurora Floridia, Barbara Floridia, Ettore Antonio Licheri, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lorefice, Maiorino, Marton, Musolino, Naturale, Nave, Pirondini, Scarpinato, Sironi, Trevisi, Turco

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore ai 9 euro lordi all'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:».


9.8

Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, alinea, aggiungere, in fine, sostituire le parole "un'offerta di lavoro che abbia le seguenti caratteristiche" con le seguenti "un'offerta di lavoro che preveda l'applicazione del contratto collettivo di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e in ogni caso un minimo salariale non inferiore a 9 euro lordi l'ora e che abbia le seguenti caratteristiche:"

        Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera c).


9.9

Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

 Al comma 1, dopo le parole: «un'offerta di lavoro» inserire le seguenti: «, proposta sia dai servizi per il lavoro competenti che dai datori di lavoro privati,».


9.10

Zaffini, Satta, Leonardi, Zullo, Russo, Berrino

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «le seguenti caratteristiche» con le seguenti: «almeno una delle seguenti caratteristiche».


9.11

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:«a) si riferisce a un rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici;».


9.12

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni;

        a) alla lettera b), dopo le parole: «rapporto di lavoro» inserire le seguenti: «, a tempo indeterminato o determinato,»;

            b) alla lettera c), dopo le parole: «la retribuzione» inserire le seguenti: «riferita al rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato».


9.13

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

        «c) il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi;»


9.14 (testo 2)

Satta, Russo, Leonardi, Zullo, Berrino

Approvato

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o sia raggiungibile in non oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».


9.14

Satta, Russo, Leonardi, Zullo, Berrino

Al comma 1, lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: «o non sia raggiungibile in oltre 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblico».


9.15 (testo 2)

Pirro, Mazzella, Guidolin, Magni, Ternullo, Rosso

Approvato

 Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

    «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli con età inferiore a quattordici anni, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta va accettata se il posto di lavoro non eccede la distanza di ottanta chilometri dal domicilio del soggetto o comunque è raggiungibile nel limite temporale massimo di 120 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.».


9.15

Pirro, Mazzella, Guidolin, Magni

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

    «d-bis) esclusivamente nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti figli minori, anche qualora i genitori siano legalmente separati, non operano le previsioni di cui alla lettera a) e l'offerta è congrua se non eccede la distanza di ottanta chilometri di distanza dalla residenza del beneficiario o comunque raggiungibile nel limite temporale massimo di cento minuti con i mezzi di trasporto pubblici.»


9.16

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi».


9.17

Bergesio, Murelli

Ritirato

Al comma 2, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «In caso di rapporto di lavoro agricolo, se l'offerta di lavoro riguarda un rapporto di durata compresa tra ventisei e centocinquantasei giornate di effettiva prestazione, l'Assegno di inclusione è sospeso d'ufficio per un periodo corrispondente a dette giornate.»


10.1 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».


10.2

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Al comma 1, sostituire il terzo periodo con il seguente: "Nel caso di licenziamento del beneficiario dell'Assegno di inclusione effettuato nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo".


10.3 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «è riconosciuto» inserire le seguenti: «per ciascun lavoratore».


10.4

Bergesio, Murelli

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono i beneficiari dell'Assegno di inclusione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, per un periodo massimo di dodici mesi e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro, effettuano all'Istituto nazionale della previdenza sociale il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»

            b) al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'agevolazione contributiva di cui al comma 2-bis è riconosciuta al datore di lavoro agricolo esclusivamente se i beneficiari dell'assegno di inclusione instaurano il rapporto di lavoro subordinato agricolo a tempo determinato a fronte di un'offerta inserita dal datore di lavoro nel sistema informativo SIISL.»


10.5

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché al datore di lavoro che proceda all'assunzione in virtù di accordi sindacali aziendali sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero con le rappresentanze sindacali aziendali ovvero con la rappresentanza sindacale unitaria.».


10.6

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sopprimere il comma 4.


10.7

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 4, sostituire le parole: «30 per cento» con le seguenti: «10 per cento».


10.8

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 5, primo periodo sopprimere le parole: «ove autorizzati all'attività di intermediazione».


10.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 5, sopprimere le parole: « , ove autorizzati all'attività di intermediazione ».


10.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

 Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: "ove autorizzati all'attività di intermediazione".


10.11

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti "31 dicembre 2023";

            b) il comma 1-bis è abrogato;

            c) al comma 2, le parole "di cui ai commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 1".


10.12

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        5-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e l'occupazione giovanile, a decorrere dall'anno 2023, in nessun caso la ricongiunzione dei periodi di contribuzione da qualsiasi gestione previdenziale può comportare il differimento del diritto al trattamento pensionistico.


10.13

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 2-novies, primo comma, del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, al secondo periodo le parole "cinquanta per cento" sono sostituite dalle seguenti "ottanta per cento"»


10.14

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».


10.15

Cantalamessa

Ritirato

Sostituire il comma 8 con il seguente:

        8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.


10.16

Franceschelli

Respinto

Sostituire il comma 8 con il seguente:« 8. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura.»


11.1

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è titolare e responsabile del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL per gli interventi di competenza, una relazione sulla sua attuazione, che comprenda indicatori di risultato del programma, da pubblicare sul proprio sito istituzionale. Detta relazione è altresì trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno.».


11.2 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «del monitoraggio sull'attuazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «del monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni relative all'Assegno di inclusione».


11.3 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «responsabile della valutazione dell'Assegno di inclusione» con le seguenti: «responsabile della valutazione dell'efficacia dell'Assegno di inclusione».


11.4

Fregolent, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è responsabile del monitoraggio sulla qualità della formazione erogata dagli enti accreditati dalle regioni e province autonome e predispone, annualmente, sentita l'ANPAL, previa intesa in sede di Conferenza unificata, un rapporto con i dati e i risultati ottenuti per ciascuna regione e provincia autonoma per ogni singolo ente, nonché l'analisi degli standard qualitativi offerti da ciascun ente accreditato in relazione ai soggetti preposti alle attività di formazione, da pubblicare sul proprio sito istituzionale».


11.5 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «si intende riferita all'Assegno di inclusione» con le seguenti: «esercita le sue competenze in relazione all'attuazione dell'Assegno di inclusione».


11.6

Furlan, Camusso, Zampa, Zambito, Manca, Misiani

Respinto

 Al comma 5, sostituire le parole "degli enti del Terzo settore" con le seguenti "dall'associazione di enti del Terzo settore piu` rappresentativa sul territorio nazionale in ragione del numero di enti ad essa aderenti".


11.7

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 5, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».


11.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette alle Camere il rapporto di cui al comma 1 insieme a una valutazione dell'impatto della disciplina recata dal capo I del presente decreto».


11.0.1

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 11 bis

            (Verifica Livelli essenziali di cui all'articolo 1, comma 797 e seguenti Legge 30 dicembre 2020, n. 178)

        1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i livelli essenziali di cui all'articolo 1, commi da 797 a 803 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché l'obiettivo di servizio indicato in un assistente sociale ogni 4000 abitanti, entro il 31 marzo 2024 è aggiornato l'Albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato, il settore di intervento e l'eventuale specializzazione riconosciuta. A decorrere dal 2025 tale aggiornamento ha cadenza annuale e viene data comunicazione, ai fini della programmazione, al Ministero vigilante e al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

        2. Nel rispetto di quanto previsto al comma 1, gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reiscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.

        3. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli assistenti sociali:

        a) supervisori;

            b) esercenti nel sistema sanitario nazionale;

            c) esercenti nel sistema di tutela dei minori e delle famiglie, coordinatori genitoriali, mediatori famigliari;

            d) consulenti tecnici di parte o di ufficio.

        4. Agli iscritti che entro le scadenze di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'Albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.»


11.0.2

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 11-bis

            (Sorveglianza epidemiologica e monitoraggio)

        1. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività di sorveglianza epidemiologica dei tumori professionali come definito all'art. 244 del decreto legislativo n.81 del 2008, secondo le modalità di attività che l'Inail già sviluppa per le attività fisioterapeutiche in convenzione con le strutture sanitari regionali.

        2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»


12.1

Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.


12.2

Camusso, Zambito, Furlan, Zampa, Manca, Misiani

Respinto

 Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.


12.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

    Effettuare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 sopprimere le seguenti parole: «Nelle misure di supporto rientrano anche i progetti utili alla collettività»;

         b) al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per un periodo massimo di dodici mensilità,».

        Conseguentemente

        dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

            «Art. 44-bis.

(Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

         1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.»


12.4

Russo, Berrino, Leonardi, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».


12.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: «progetti utili alla collettività» aggiungere le seguenti: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».


12.6

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore».


12.7

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore"


12.8

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: ", a titolarità di enti pubblici o Enti del Terzo settore."


12.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma, si applicano, ove compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 ottobre 2019 e sue successive modifiche ed integrazioni».


12.10

Berrino, Satta, Russo, Leonardi, Zullo

Ritirato

Sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari, di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 6.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione. Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere utilizzato anche dai componenti dei nuclei che percepiscono l'Assegno di inclusione che decidono di partecipare ai percorsi di cui al comma 1 pur non essendo sottoposti agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 4, purché non siano calcolati nella scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4. Il Supporto per la formazione e il lavoro è incompatibile con il Reddito e la Pensione di cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.»


12.11

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: "Il Supporto per la formazione e il lavoro è utilizzabile dai componenti dei nuclei familiari disoccupati che hanno esaurito la Naspi o disoccupati da non oltre un anno, con un valore dell'ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a euro 7.000 annui, che non hanno i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione."

        Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 9, alinea, incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro;

            2) al comma 9, lettere a), incrementare ogni cifra di 140 milioni di euro;

            3) al comma 9, lettere b), incrementare ogni cifra di 55 milioni di euro;

            4) al comma 9, lettere c), incrementare ogni cifra di 5 milioni di euro;

            5) al comma 14, alinea, lettera a) e lettera b), incrementare ogni cifra di 200 milioni di euro.


12.12

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. L'integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione con contratto registrato di cui all'articolo 3, comma 1, è riconosciuta anche ai beneficiari del Supporto per la formazione e il lavoro."

        Conseguentemente, all'articolo 13, apportare le seguenti modificazioni:

        6) al comma 9, alinea e lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

            7) al comma 14, alinea, lettera a), incrementare ogni cifra di 183 milioni di euro;

            8) al comma 14, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        "b-bis) quanto a 183 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


12.13

Bevilacqua, Mazzella, Pirro, Guidolin, Magni

Respinto

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: «I progetti di formazione devono essere collegati a esigenze di impiego effettivamente riscontrate sul territorio regionale o, comunque, entro un raggio di 80 chilometri dalla residenza dei nuclei familiari di cui al comma 2. Le esigenze di impiego riscontrate sul territorio devono essere chiaramente esplicitate nei singoli progetti di formazione.»


12.14 (testo 2)

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo, Minasi, Cantù, Murelli, Silvestro

Approvato

    Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La partecipazione, a seguito della stipulazione del patto di servizio attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5, alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. Tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».


12.14

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

    Sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. La partecipazione alle attività previste al comma 1 per l'attivazione nel mondo del lavoro, determina l'accesso per l'interessato ad un beneficio economico, quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari ad un importo mensile di 350 euro. tale importo è erogato per tutta la durata della misura, entro un limite massimo di dodici mensilità. Il beneficio economico è erogato mediante bonifico mensile, da parte dell'INPS».


12.15

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca, Magni, Musolino

Respinto

     Al comma 7, dopo il primo periodo inserire il seguente: «Il Supporto per la formazione e il lavoro può essere rinnovato, previa sospensione di un mese, per periodi ulteriori di dodici mesi. Allo scadere dei periodi di rinnovo di dodici mesi è sempre prevista la sospensione di un mese.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente:

        «14-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 12, comma 7, secondo periodo, pari a 122,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1.460,9 milioni di euro per l'anno 2024, 1.300,8 milioni di euro per l'anno 2025, 981,7 milioni di euro per l'anno 2026, 603,8 milioni di euro per l'anno 2027, 604,2 milioni di euro per l'anno 2028, 604,7 milioni di euro per l'anno 2029, 605,2 milioni di euro per l'anno 2030, 605,7 milioni di euro per l'anno 2031, 606,2 milioni di euro per l'anno 2032 e 606,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, si provvede:

        a) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

         b) quanto a 61,25 milioni di euro per l'anno 2023, 730,45 milioni di euro per l'anno 2024, 650,4 milioni di euro per l'anno 2025, 490,85 milioni di euro per l'anno 2026, 301,9 milioni di euro per l'anno 2027, 302,1 milioni di euro per l'anno 2028, 302,35 milioni di euro per l'anno 2029, 302,6 milioni di euro per l'anno 2030, 302,85 milioni di euro per l'anno 2031, 303,1 milioni di euro per l'anno 2032 e 303,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»


12.16

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. L'indennità di cui al comma 7, viene riconosciuta anche ai soggetti di età maggiore di anni 18 per tutta la frequenza del percorso di studi e in ogni caso fino al ventiseiesimo anno di età.»

        Conseguentemente, all'articolo 13, dopo il comma 14, inserire il seguente: «14-bis. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 luglio 2023, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


12.17

Leonardi, Satta, Berrino, Russo, Zullo

Approvato

Al comma 10, dopo le parole: «di cui all'articolo 3, commi» inserire le seguenti: «3,».


12.18

Testor

Assorbito

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 12, sopprimere le parole: «e le province Autonome».

        b) dopo il comma 13 inserire il seguente: «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.».


12.19

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».

    b) dopo il comma 13, inserire il seguente:

    «13-bis. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari del Supporto per la formazione ed il lavoro nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del comma 1 ai sensi del proprio ordinamento.»


12.20

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Respinto

Al comma 12, sopprimere le seguenti parole: «e le province Autonome».


12.21

Cosenza, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 13, inserire il seguente: «13-bis. Alle prestazioni rese alle Agenzie per il Lavoro da enti e società di formazione, finanziati attraverso il fondo di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, non riconducibili alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 1, n. 20, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'imposta sul valore aggiunto nella misura del 15%.».


12.22

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente: «14-bis. All'articolo 118, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, sarà devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.».».


12.23

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «14-bis. All'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Il contributo integrativo, versato dai datori di lavoro che applicano i Ccnl edili sottoscritti dalle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e che non aderiscono ai fondi interprofessionali, è devoluto al sistema bilaterale promanante dalle suddette parti sociali, secondo le modalità previste con Decreto del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero dell'Economia, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».»


12.0.1

Guidi

Decaduto

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 12-bis.

            (Sostegno alla formazione del personale di esercizio ferroviario)

        1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un fondo, denominato "Programma per la formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci", con una dotazione pari a due milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, finalizzato alla concessione, per il periodo dal 2024 al 2026, di un contributo, denominato "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci", di importo non superiore a duemila euro, in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento presso un Centro di Formazione Ferroviaria riconosciuto dalla ANSIFA ai sensi delle linee guida ANSF n. 7/2010 del seguente titolo: "certificato di avvenuta formazione, nel settore dei treni merci, per una o più attività di sicurezza, ad esclusione della condotta, così come definite dal Decreto ANSF n. 4/2012 Allegato C "Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza" e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2019/773 della Commissione, del 16 maggio 2019".

        2. Il "buono per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario" può essere riconosciuto per una sola volta, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

        4. Una quota, fino al tre percento, dell'anno 2024, delle risorse del fondo di cui al comma 1 è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del beneficio di cui al medesimo comma 1. Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero delle infrastrutture e trasporti può avvalersi, mediante stipulazione di apposite convenzioni, delle società SOGEI - Società generale d'informatica Spa e CONSAP - Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, anche in conformità al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Eventuali economie derivanti dall'utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l'erogazione del beneficio di cui al comma 1.»


12.0.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

        Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

        (Interventi di rafforzamento dell'istruzione degli adulti)

            1. In attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e con la finalità di elevare i livelli di istruzione della popolazione adulta, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 1, comma 316, della legge n. 197 del 2022, a partire dall'anno scolastico 2023/2024 è attivata una sperimentazione nazionale finalizzata alla costituzione di istituzioni scolastiche dedicate all'istruzione degli adulti comprendenti tutte le tipologie di percorsi formativi previste dal DPR n. 263 del 2012. La sperimentazione deve consentire la costituzione della nuova tipologia di istituzione scolastica a partire dall'anno scolastico 2025/2026. Tali istituzioni devono avere una rete territoriale di dimensione non superiore a 20 chilometri. A tal fine per il solo anno scolastico 2023/24 le soglie minime del numero di alunne e alunni per l'attribuzione dell'autonomia in base alle norme vigenti, possono essere derogate. Le modalità di applicazione sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito sentite le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e Ricerca, previo parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e della Conferenza Unificata.

            2. Per l'attuazione della sperimentazione di cui al comma 1 sono stanziati 25 milioni di euro per l'anno 2023 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024

            3. Agli oneri di cui ai cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione del «Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva» di cui all'articolo 1, comma 321, della legge n. 197 del 2022.»


12.0.3

De Poli

Improponibile

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Articolo 12-bis.

(Disposizioni in materia di riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali)

     1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", dopo la parola «ingegneri» sono aggiunte le parole «nonché dei periti industriali».

      2. All'articolo 2 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole «6 e 8», sono aggiunte le seguenti «nonché 8-bis»;

       3. All'articolo 2 , comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «non possono essere eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

       4. All'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «procedure elettorali e», sono aggiunte le seguenti «fermo restando quanto previsto dall'art. 8-bis»;

        5. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «sezione A dell'albo» sono aggiunte le seguenti: «ove applicabile»;

        6. All'articolo 5 , comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «6, 7 e 8», sono aggiunte le seguenti: «nonché 8-bis»;

         7. All'articolo 5, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo le parole: «alla sezione A e B» sono aggiunte le seguenti: «ove prevista»;

         8. All'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «eletti», sono aggiunte le seguenti: «nelle cariche istituzionali»;

          9. Dopo l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 è aggiunto il seguente articolo 8-bis: «Articolo 8-bis. (Consiglio dell'ordine e consiglio nazionale dei periti industriali.) 1.L'albo professionale dei periti industriali non è suddiviso in sezioni. Per l'effetto, le disposizioni contenute nella presente legge si applicano agli iscritti all'albo professionale senza la distinzione per sezioni.».

           10. All'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, dopo la parola: «procedimento», sono aggiunte le seguenti: «ove previsto».

            11. Alla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 2, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169 non si applica ai componenti già in carica dei Consigli degli ordini dei periti industriali e del Consiglio nazionale. Essa non ha effetto retroattivo sui Consiglieri che siano già stati eletti, quali componenti del Consiglio dell'ordine o del Consiglio nazionale ovvero che abbia ricoperto cariche istituzionali.

            12. Alle attività previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente presso gli ordini professionali e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


12.0.4

Testor

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 12-bis.

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.".


12.0.5

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Assorbito

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Disposizioni per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

    1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati ai beneficiari dell'Assegno di inclusione nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potestà amministrativa, perseguendo le finalità del presente decreto. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere misure aventi finalità analoghe a quelle dell'Assegno di inclusione, adottate e finanziate secondo i propri ordinamenti, comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, affinché le stesse non siano computate ai fini dell'accesso, della quantificazione e del mantenimento dell'Assegno.»


12.0.6

Gelmini, Lombardo, Sbrollini, Musolino

Respinto

    Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 12-bis.

            (Incentivi per il ritorno al lavoro delle madri lavoratrici)

        1. Al fine di incentivare il rientro al lavoro ovvero l'inizio di attività lavorative post-maternità, alle donne che ritornano al lavoro entro i 12 mesi successivi al parto è riconosciuta una maggiorazione della durata di 36 mesi, erogata mensilmente, unitamente agli importi dell'assegno unico e universale di cui al presente decreto legislativo, pari rispettivamente al 10 per cento del reddito da lavoro annuale lordo fino a 26 mila euro, al 15 per cento fino a 15 mila euro e al 20 per cento per un reddito da lavoro annuale inferiore a 10 mila euro. Le disposizioni del presente comma si applicano alle donne prestatrici di lavoro subordinato, ovvero titolari di redditi da lavoro autonomo.

        2. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro ovvero di nuclei monoparentali, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minore pari a 50 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino all'importo minimo di 20 euro mensili.»


12.0.7

Mazzella, Pirro, Guidolin, Zambito, Zampa, Furlan, Camusso

Respinto

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Istituzione «Fondo per le competenze digitali»)

        1. Al fine di combattere il divario digitale culturale, sostenere la massima inclusione e favorire l'educazione sulle tecnologie del futuro, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e del Merito è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per le competenze digitali», con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, volto a finanziare appositi corsi di formazione per incentivare e migliorare le competenze digitali.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


12.0.8

Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua

Respinto

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Disposizioni in materia di politiche attive del lavoro)

        1. Le Regioni che al 31 dicembre 2022 non hanno assunto almeno il 50 per cento delle risorse ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, provvedono entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Scaduto tale termine, entro i successivi 15 giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è nominato un Commissario straordinario che provvede all'attivazione delle procedure selettive entro il termine di 60 giorni, prorogabili di ulteriori 30 giorni.

        2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario di cui al comma 1 è di dodici mesi.

        3. Il Commissario straordinario, per lo svolgimento delle attività affidate, può avvalersi delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato interessate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».


12.0.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/18/10

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Credito d'imposta per i servizi di ricollocazione professionale)

        1. Al fine di favorire l'inclusione lavorativa dei soggetti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, in via sperimentale, per il biennio 2023-2024, ai datori di lavoro privati che attivino servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è concesso un credito di imposta di importo pari al 50 per cento delle spese sostenute, nel limite complessivo di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


12.0.10

Gelmini, Lombardo, Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente

        «Articolo 12-bis

            (Modifica dei termini del congedo di paternità)

        1. All'articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

            b) al comma 2, le parole "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quaranta giorni".


13.1

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: "Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione.";

            b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: "presente decreto" inserire le seguenti: "previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,".


13.2 (testo 2)

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Approvato

      Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi e comunque non oltre il 31 ottobre 2023, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese, solo in esito all'avvenuta comunicazione, fermo restando il termine del 31 ottobre 2023».   


13.2

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Al comma 5, al capoverso «313», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».


13.3

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Magni

Assorbita la lettera a) da 13.2 testo 2, approvata la lettera b), respinta la lettera c)

    Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 5, capoverso «313.», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite di Gepi l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione è sospesa e può essere riattivata con effetto retroattivo dalla sospensione solo in esito all'avvenuta comunicazione.»;

         b) al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» aggiungere le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;

         c) dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

         «14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.»


13.4

Bergesio, Murelli

Approvato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

    «6-bis. All'articolo 1, comma 344, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole "o del reddito di cittadinanza" sono aggiunte le seguenti: "e dell'assegno di inclusione"».


13.5

Malpezzi, Manca, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole "presente decreto" aggiungere le seguenti: "previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".


13.6

Leonardi, Berrino, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» inserire le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto Legislativo 28 agosto 1997 n. 281».


13.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        "14-bis. Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione delle misure di cui al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."


13.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

        "14-bis) Ai fini del rafforzamento degli organici degli enti locali, per consentire l'attuazione  delle  misure  di  cui  al presente capo, l'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato."


13.9

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 14 inserire il seguente: «14-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione una tantum di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata su istanza anche ai lavoratori che presentano la denuncia del riconoscimento della causa professionale della patologia del mesotelioma. Se la denuncia di mesotelioma professionale è riconosciuta dall'Inail, le competenze economiche della rendita sono trasferite al Fondo per le Vittime dell'Amianto fino a conguaglio della somma percepita con la prestazione economica di cui al periodo precedente.»


13.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

        "14-bis. Entro il 31 dicembre 2023 sono adottate misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente, che assicurino minori spese pari a 4 miliardi di euro. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui al presente comma."

        Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma

            '5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

           c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare.'"


13.11

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

All'articolo, aggiungere in fine i seguenti commi: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL eroga ai malati di mesotelioma e i relativi familiari una prestazione assistenziale psicologica gratuita. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi.

        15-ter. Le prestazioni di cui al comma 15-bis sono riconosciute nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Ai maggiori oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui all'articolo 1, comma 1187 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».


13.12

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. Entro e non oltre il 31 dicembre 2023, l'INAIL concorre a promuovere e sviluppare l'attività per la ricerca clinica delle terapie efficaci per la cura del mesotelioma. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le tipologie dei benefìci concessi, ivi comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonché i requisiti e le modalità di accesso agli stessi. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente».


13.13

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma: «15-bis. A far data dal 1° giugno 2023, la prestazione economica di cui all'articolo 1, comma 357, della legge 178 del 30 dicembre 2020, è erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria che attesta la diagnosi della patologia.»


13.0.1 (già 13.14)

Calenda, Gelmini, Lombardo, Versace

Improponibile

         Dopo il Capo I, inserire il seguente:

        «Capo I-bis

            Introduzione della retribuzione minima contrattuale

Art. 13-bis

(Retribuzione minima contrattuale)

            1. In attuazione della Direttiva (UE) 2022/2041 relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea, la retribuzione oraria minima non può essere inferiore a 9 euro. Ai fini della presente legge per retribuzione si intende il complessivo trattamento economico annuale corrisposto dal datore di lavoro al lavoratore, comprese le somme corrisposte sotto forma di benefìci accessori e i contributi previdenziali e assistenziali integrativi versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

        2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai rapporti di lavoro subordinato di cui all'articolo 2094 del codice civile e ai contratti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto-legge, è istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la «Commissione per l'aggiornamento della retribuzione oraria minima», composta da rappresentanti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale di statistica, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dai rappresentanti delle associazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto sono stabiliti la periodicità e le modalità di aggiornamento della retribuzione oraria minima e i criteri da utilizzare a tal fine, nonché le modalità di monitoraggio e controllo sull'attuazione della presente legge.

        4. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, al datore di lavoro si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000 per ciascun lavoratore, raddoppiata in caso di reiterazione. Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno economico determinato dal datore di lavoro.

        5. Ai fini dell'adeguamento alle disposizioni di cui al presente articolo, le parti sociali procedono all'aggiornamento dei contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, entro diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto legge. L'adeguamento non può comunque determinare l'applicazione di un trattamento economico complessivo deteriore rispetto a quello applicato in virtù del contratto collettivo in vigore.

        6. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili dopo sei mesi dalla data conversione in legge del presente decreto, salvo per i contratti di cui al comma 5, a cui dette disposizioni si applicano, in caso di inadempienza delle parti, dopo diciotto mesi dalla data di conversione in legge del presente decreto.»


14.1

Zullo, Berrino, Satta, Russo, Leonardi

Ritirato

     Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della collaborazione alla valutazione dei rischi. Nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, il medico competente effettuerà la sorveglianza sanitaria;»;

         a-bis) all'articolo 29, comma 1, sono soppresse le parole: «, nei casi di cui all'articolo 41»;

         b) all'articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;

         c) all'articolo 25, comma 1:

         1) dopo la lettera e), è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. In caso di mancata consegna o indisponibilità della stessa, procede egualmente alla formulazione del giudizio di idoneità;»

          2) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento e per un periodo non superiore ai 60 giorni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge inerenti all'articolo 41 durante il relativo intervallo temporale specificato.»;

          d) all'articolo 37, comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché' il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.»;

           e) all'articolo 71, il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;

            f) all'articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo.»;

            g) all'articolo 73, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:  «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;

            h) all'articolo 87, comma 2, lettera c), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e dell'articolo 73, comma 4-bis».


14.2

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

        0a) all'articolo 11, comma 1 è soppressa la lettera c) e il comma 4 è così sostituito:

        "Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali";

        Conseguentemente, all'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti, quantificati in euro 10.000.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


14.3

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere la lett. a);

            b) alla lett. c), n. 1), capoverso lettera e-bis, sostituire le parole "rilasciata dal precedente datore di lavoro" con le seguenti: "relativa al precedente rapporto di lavoro" e sopprimere le parole "e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità".


14.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) premettere le seguenti:

        "0a) all'articolo 3, comma 2, all'ultimo capoverso, le parole: «cinquantacinque mesi» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

            0a-bis) all'articolo 5, comma 3, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

        «f-bis) esprimere pareri sul documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente, di cui alla lettera e-bis dell'articolo 6, comma 8»;

            0a-ter) all'articolo 6, comma 8, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

        «e-bis) predisporre annualmente un documento contenente le Proposte della Commissione consultiva permanente utili per la definizione di una Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. Le proposte di cui al documento verranno, pertanto, inoltrate - per le necessarie valutazioni - al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di cui all'articolo 5;

            e-ter) ricevuto il parere, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera g) e in linea con il Quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo e le sue tempistiche, redigere, ogni sei anni, la proposta della Strategia nazionale di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, da inviare ai Ministri competenti.; e alla lettera g) le parole: «dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «il 31 dicembre 2023»;

            b) alla lettera c), al numero 1), premettere il seguente:

        01) alla lettera b) sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, avendo riguardo anche differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi, alla specifica tipologia contrattuale e ai lavoratori affetti da patologie croniche e condizioni di fragilità.»;

            c) alla lettera c), dopo il numero 1), inserire il seguente:

        "1-bis) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

        «h-bis) collabora con il datore di lavoro ai fini dell'accomodamento ragionevole dei lavoratori giudicati inidonei o idonei con limitazioni o prescrizioni e dei lavoratori con disabilità».;

            d) dopo la lettera d), inserire le seguenti:

        "d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole «e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.»;

            d-ter) all'articolo 52, comma 3, le parole: «il 30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2023».


14.5

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

     Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

         a) alla lettera a), premettere la seguente:

         «0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) è inserita la seguente:

         "h-bis) "chimico": professionista sanitario iscritto all'Albo dei Chimici, soggetto al programma di educazione continua in medicina";»

          b) dopo la lettera h), inserire le seguenti:

          «h-bis) all'articolo 223:

           1) ove ricorrano le parole: "il datore di lavoro" aggiungere le seguenti: ", in collaborazione con un chimico";

           2) al comma 4, dopo le parole: "è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente" inserire le seguenti: "e al chimico coinvolto";

            h-ter) all'articolo 225, comma 2, sostituire le parole: "provvede ad effettuare" con le seguenti: "provvede a far effettuare ad un chimico";

            h-quater) all'articolo 236, dopo le parole: "dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni" aggiungere le seguenti: "in collaborazione con un chimico,".»


14.6

Pirro, Guidolin, Mazzella, Magni, Musolino, Camusso, Furlan, Zampa, Zambito

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

   1) alla lettera a), premettere la seguente: «oa) le parole: «ove nominato» ovunque ricorrano, sono soppresse;»

   2) sostituire la lettera a) con la seguente: «a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;»


14.7

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


14.8

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


14.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

            b) alla lettera c), punto 1), in fine, inserire le seguenti parole: "in riferimento alla mansione specifica";

            c) sopprimere la lettera e).


14.10

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) sopprimere la lettera a);

        b) alla lettera c), numero 1), capoverso «e-bis», sostituire le parole: «rilasciata dal precedente datore di lavoro» con le seguenti: «relativa al precedente rapporto di lavoro» e sopprimere le parole: «e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».


14.11

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


14.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

        "a) all'articolo 18, comma 1, lettera a), le parole: «per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;".


14.13

Giorgis, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), sostituire le parole: «presente decreto legislativo» con le seguenti: «per la valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 e per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto all'esito della valutazione dei rischi;».

        b) alla lettera c), numero 1), sostituire la lettera "e-bis)" con la seguente:

        «e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».

         c) dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

         «c-bis) all'articolo 28, comma 2, le parole ", ove nominato," sono soppresse;

            c-ter) all'articolo 35, comma 1, lettera c), le parole ", ove nominato," sono soppresse.»


14.14

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2, è aggiunto il seguente:

        "3.3. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali s'intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.".»


14.15 (testo 2)

Berrino, Satta, Leonardi, Russo, Zullo

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: "3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili."».


14.15

Berrino, Satta, Leonardi, Russo, Zullo

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

        «a-bis) all'articolo 18, dopo il comma 3.2 è inserito il seguente: «3.2-bis. Gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e manutenzione degli edifici scolastici statali si intendono assolti con l'effettuazione della valutazione congiunta dei rischi di cui al comma 3.2 alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili e la tempestiva segnalazione al Ministero dell'Istruzione del residuo fabbisogno.».».


14.16

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, dopo lettera a) inserire la seguente:

        "a-bis) l'obbligo di cui alla lettera a) sussiste anche nei casi di richiesta formulata in documenti di valutazione dei rischi anteriori all'entrata in vigore del presente decreto-legge; il relativo adempimento deve essere realizzato entro un termine di 60 giorni;".


14.17

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        "b-bis) all'articolo 21, comma 2, lettera b), le parole: "all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali" sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 37 e 73.".


14.18

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).


14.19

Giorgis, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).


14.20

Zaffini, Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).


14.21

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).


14.22

Zullo, Berrino, Satta, Russo, Leonardi, Zaffini

Ritirato

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) con Decreto del Ministro della Salute è istituito un libretto sanitario e di rischio lavorativo elettronico, che ogni medico competente alimenta secondo le modalità indicate dal Decreto. In occasione delle visite di assunzione, il medico competente tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria. Tale libretto è inserito nel fascicolo sanitario elettronico del lavoratore a cui il medico competente può accedere. Nelle more dell'istituzione del libretto sanitario, in occasione delle visite preventive in fase preassuntiva, il medico competente riceve dal lavoratore la copia della cartella sanitaria e di rischio eventualmente disponibile dal precedente rapporto di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della sorveglianza sanitaria;»


14.23

Giorgis, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso "e-bis) con il seguente:

        "e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile;».


14.24

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la lettera e-bis) con la seguente:

        "e-bis) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui all'articolo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, se disponibile";


14.25 (testo 2)

Zaffini, Leonardi, Satta, Berrino, Russo, Zullo, Murelli, Cantù, Minasi, Silvestro, Ternullo, Salvitti

Approvato

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) ) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità, salvo che ne sia oggettivamente impossibile il reperimento».


14.25

Zaffini, Leonardi, Satta, Berrino, Russo, Zullo

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire il capoverso «e-bis» con il seguente: «e-bis) ) in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva di cui al successivo articolo 41, richiede al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro e ne valuta il contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità».


14.26

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1) inserire il seguente: «1-bis) dopo la lettera e-bis) è inserita la seguente:

        e-ter) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore, nelle sole ipotesi di sovrapponibilità del profilo professionale e del mansionario afferente il rapporto lavorativo di imminente avvio con quello appena cessato, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro al fine di poter effettuare una valutazione complessiva dell'eventuale evoluzione del complessivo stato psico-fisico così come accertato in occasione della visita pre-assuntiva o assuntiva rispetto alle prescrizioni e/o limitazioni precedenti, onde garantire la formulazione del giudizio di idoneità avvalendosi delle eventuali indicazioni precedenti, senza tuttavia alcun vincolo e/o obbligatorietà in termini di mantenimento e conferma delle precedenti valutazioni medico-legali;".»


14.27

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

        «c-bis) all'articolo 37, comma 2, dopo le parole "di cui al comma 1" inserire le seguenti ", nonché i requisiti che i fornitori di servizi di formazione devono possedere ai fini di cui al presente articolo,"»;

        b) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

       «d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        "b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi."».


14.28

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, dopo lettera c) inserire la seguente:

        "c-bis) all'articolo 37, comma 2, secondo periodo, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».".


14.29/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

Sopprimere l'emendamento.


14.29

Sbrollini, Cantù, Minasi, Murelli, Ternullo, Rosso, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Paita

Approvato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        «d-bis) all'articolo 70, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attrezzature prevedono meccanismi di sicurezza volti ad assicurare il loro spegnimento automatico al rilevamento di anomalie dovute a utilizzi e contatti impropri che possano ingenerare condizioni di pericolo".»;

        b) sostituire la lettera g) con la seguente:

        «g) all'articolo 73,

            1) dopo le parole: "ogni necessaria informazione" sono inserite le seguenti: ", protezione";

            2) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: "4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro."».


14.30

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

        "d-bis) all'articolo 41, comma 1, lettera a), dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

        "b-bis) qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.".


14.31

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) inserire la seguente:

        «e-bis) all'articolo 72, comma 1, le parole: "attesta, sotto la propria responsabilità," sono sostituite dalle seguenti: "dichiara, mediante un processo di manutenzione tracciabile"»;


14.32

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: "dei soggetti individuati per l'utilizzo." aggiungere i seguenti periodi: «E' tenuto, inoltre, in fase contrattuale ad informare il soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, ovvero il datore di lavoro, della formazione necessaria all'utilizzo in sicurezza conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l'utilizzo. Per fornire tale informazione, il personale del noleggiatore o concedente in uso che effettua la commercializzazione o consegna dell'attrezzatura di lavoro deve risultare formato sull'utilizzo in sicurezza del bene.»


14.33

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).


14.34

Murelli, Dreosto, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

        «h-bis) all'articolo 242, dopo il comma 6 aggiungere il seguente: "6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl, sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative.";

         h-ter) all'articolo 244, comma 1, dopo la parola: "realizza" sono inserite le seguenti: "e concorre a finanziare";

         h-quater) all'articolo 244, comma 5, dopo le parole: "realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3" sono inserite le seguenti: "e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici".».


14.35

Rojc, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere le seguenti:

        "h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6), aggiungere il comma 7) "La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, ex Ispesl,  sul piano economico per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative".                         

            h-ter) all'art. 244, comma 1 dopo la parola: realizza, aggiungere "e concorre a finanziare";

            h-quater) all'art. 244, comma 5 dopo le parole: realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3, aggiungere " e comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici";


14.36

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti lettere:

        «h-bis) all'articolo 242 è aggiunto in fine il seguente comma: «6-bis. La sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene che hanno cessato l'attività lavorativa è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso da parte dell'Inail, sul piano economico, per gli screening di primo e secondo livello e per le informazioni riferite agli aventi diritto. Il Ministero della Salute con un accordo di collaborazione con Inail e le Regioni e le Province autonome ne determina le modalità operative. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.»;

            h-ter) all'articolo 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «realizza» sono inserite le seguenti: «e concorre a finanziare»;

            2) al comma 5, dopo le parole: «realizzazione complessiva dei sistemi di monitoraggio di cui ai commi 1 e 3» sono inserite le seguenti: «, comprensiva anche della ripartizione degli oneri economici,».».


14.37

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:

        h-bis) all'art. 242, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

        "6-bis. Il programma di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a sostanze cancerogene, che hanno cessato l'attività lavorativa, è garantita dal servizio sanitario nazionale con il concorso economico dell'Inail per gli screening di primo e secondo livello. Il Ministero della Salute, sentiti l'Inail, le Regioni e le Province autonome determina con proprio decreto, da adottare entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, le modalità operative di detto programma".


14.38

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Improponibile

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) dopo l'articolo 244 è inserito il seguente:

«Articolo 244-bis

        1. Per i tumori di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 244, comma 3, che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre a:

        a) finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

        b) realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

        c) partecipare alle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».


14.39

Murelli, Dreosto, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

        "h-bis) dopo l'articolo 244, è inserito il seguente:

«Art. 244-bis.

(INAIL)

        1. Per i tumori indicati nell'articolo 244, comma 3, lettere a) e b), l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria); b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti; c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.».".


14.40

Zullo, Berrino, Satta, Leonardi, Russo

Assorbito

Al comma 1 aggiungere in fine la seguente lettera: «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: «Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000», sono inserite le seguenti: «ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997.».


14.41

Cantù, Murelli, Minasi

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente: «h-bis) All'articolo 98, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997,".».


14.42

Pirro, Guidolin, Mazzella

Assorbito

Dopo la lettera h) inserire la seguente:

        «h-bis) all'articolo 98, comma 1, lettera b), dopo le parole: "Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000", sono inserite le seguenti: "ovvero laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 1997;"»


14.43

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

        "h-bis) All'Allegato VII - Verifiche di attrezzature - dopo il punto: "Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato" e "Verifica annuale", è inserito il seguente:

        "

Attrezzatura

Intervento/periodicità

Piattaforme di lavoro mobili elevabili e piattaforme di lavoro fuoristrada per operazioni in frutteto (WPO)

Verifica triennale


14.44

Sbrollini

Improponibile

Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

        1-bis. Dopo l'articolo 244 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 è aggiunto il seguente:

«Articolo 244-bis

        1. Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art. 244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre:

        a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie (prevenzione secondaria);

            b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti;

            c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale.»


14.45

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti».


14.46

Lombardo, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, sono esclusi i controlli previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti."


14.47

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Al fine di razionalizzare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in un'ottica di semplificazione dei controlli e in base al principio di valutazione del rischio, le disposizioni in tema di controlli di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, non si applicano agli studi professionali che occupano mediamente meno di tre dipendenti.".


14.48

Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. È previsto entro il 2023 l'avvio di una nuova sessione contrattuale per la riscrittura del CCNQ del 10 luglio 1996 nella parte sul rappresentante per la sicurezza e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del Comparto Scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, Capo VII.»


14.0.1

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Formazione per la sicurezza sul lavoro)

        1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 11:

        1) al comma 1, la lettera c) è soppressa.

        2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

        "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro è facoltà degli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale, inserire in ogni attività scolastica e universitaria nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

        4-bis. Per le finalità di cui al comma 4, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione e Merito e nello stato di previsione del Ministero Università e ricerca, appositi fondi, con una dotazione iniziale di 1 milione di euro ciascuno, per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Con appositi dei decreti del Ministro dell'Istruzione e Merito e del Ministro dell'Università e Ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni attuative del presente comma "

            b) all'articolo 37, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

        "5-bis. I programmi formativi erogati ai sensi dell'Accordo di cui al comma 2, sono integrati con la testimonianza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

            2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


14.0.2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Prevenzione, informazione e formazione in materia di atti vessatori e stressogeni sui luoghi di lavoro)

        1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         al comma 1, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e quelli collegati alla mancata prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro nonché quelli relativi alle condotte generatrici di stress relativamente ai medesimi luoghi;»

            b)        al comma 2, dopo la lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

        «f-bis) le misure adottate, anche per gruppi di lavoratori, per la prevenzione dei rischi collegati alla prevenzione della violenza sui luoghi di lavoro e delle condotte generatrici di stress sui luoghi di lavoro;

            f-ter) le politiche di gestione del personale finalizzate a evitare disfunzioni organizzative rispetto alla specifica realtà aziendale;

            f-quater) l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro più idoneo al comparto e le misure di riduzione del rischio adottate in caso di adozione di un altro contratto.»;

            c)         dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Tra le misure di cui al comma 2, lettera f-bis), sono comprese:

        1)         l'organizzazione di corsi di prevenzione, di informazione, di formazione e di addestramento sulle condotte di cui al comma 1 ai fini dell'identificazione, della riduzione e della gestione dei rischi, nell'ambito delle attività di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

            2)        l'organizzazione di corsi sulla cultura del litigio e sull'autodifesa verbale;

            3)        l'adozione e l'affissione in un luogo accessibile a tutti i lavoratori di uno specifico codice di comportamento e di tutela della dignità nel luogo di lavoro;

            4)        l'adozione e, ove già esistenti, il potenziamento di meccanismi di segnalazione di illeciti da parte del lavoratore ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179;

            5)         la pubblicità delle informazioni rilevanti per l'organizzazione del lavoro, con specifico riferimento alle modalità di impiego dei lavoratori, alle assegnazioni di incarichi, ai trasferimenti e alle modifiche nelle qualifiche e nelle mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile.».


14.0.3

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

        1. Il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

        a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

            b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

        2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

        3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche. I docenti possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»


14.0.4

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Credito di imposta per interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro)

        1. In via sperimentale, per l'anno 2023 ai datori di lavoro privati è riconosciuto un credito d'imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute, per un massimo di 10.000 euro per ciascun datore di lavoro e nei limiti di spesa di cui al comma 3, in relazione agli interventi finalizzati alla prevenzione dei rischi professionali sul luogo di lavoro.

        2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge sino al 31 dicembre 2023 esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

        3. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso entro un limite di spesa massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2023. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo.

        4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto delle autodichiarazioni sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".


14.0.5

Rojc, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Respinto

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

        "Art. 18 bis

            (Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui all'articolo 1 comma 241 della legge n. 244/2007)

        1. A partire dal 1° gennaio 2023 i finanziamenti di cui al comma 359 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020 affluiscono al Fondo di cui all'art.1, comma 241 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui ai commi 356 e 357 dell'art. 1 della legge 178/2020 come modificato dal comma 293 dell'art.1 della legge 197/ 2022.  

            2. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il comma 358 dell'art.1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 viene soppresso ad eccezione dell'ultimo periodo. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007 per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. A causa dei tempi particolarmente brevi, in molti casi, tra la diagnosi di mesotelioma e il successivo  decesso, per molti lavoratori il riconoscimento e le relative indennità di indennizzo da parte dell'Inail arrivano quando appunto il diretto interessato è già defunto. Pertanto il lavoratore che avanza richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere contemporaneamente la fruizione dell'una tantum del Fondo per le Vittime dell'Amianto di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 244/2007. Qualora il lavoratore o gli eredi avranno riconosciute le indennità per il mesotelioma professionale, queste saranno trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata. 

            4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui al comma 241 dell'art.1 della legge 24472007, come aggiornata dalla lettera b) del comma 293 dell'art.1 della legge 197 del 29 dicembre 2022, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia."


14.0.6

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro)

        1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito l'Osservatorio nazionale sulle condotte vessatorie e generatrici di stress nei luoghi di lavoro, di seguito denominato «Osservatorio», che si può avvalere del contributo di istituti di ricerca, anche universitari. L'Osservatorio provvede al monitoraggio e all'analisi delle condotte vessatorie e dello stress psico-sociale nei luoghi di lavoro attraverso la raccolta e l'elaborazione di dati aggregati e di segnalazioni nonché mediante il confronto con le buone prassi già in uso in altri Paesi, europei ed extra europei.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1.

        3. L'Osservatorio di cui al comma 1 pubblica ogni anno, nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i risultati della propria attività. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione annuale sull'attività dell'Osservatorio.

        4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica."


14.0.7

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Professioni gravose)

        1. All'allegato 3, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono aggiunte le seguenti professioni:

        5.1.2.1 Commessi delle vendite all'ingrosso

            5.1.2.2 Commessi alle vendite al minuto

            5.1.2.4 Cassiere esercizi commerciali

            5.1.2.6 Addetti distributori carburanti ed assimilati

            5.2.2 Addetti alle attività di ristorazione

            5.4.7.2 Addetti alle agenzie di pompe funebri

            5.4.8.6 Guardie private per la sicurezza e servizi fiduciari

            8.2.2.1 Personale domestico

            7.1.7 Operatori di catene di montaggio automatizzate e di robot industriali

            4.4.1.3 Addetti allo smistamento e al recapito della posta

            2.5.5.5 Artisti delle forme di cultura popolare, di varietà e acrobati

            5.4.8.2 Vigili urbani

            2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, 10 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


14.0.8

Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Diritto al lavoro da remoto e diritto alla disconnessione)

        1. Laddove la mansione lavorativa possa essere svolta da remoto, il lavoratore ha diritto a svolgerla in tale modalità. Nell'ambito del rapporto di lavoro, spetta al lavoratore il diritto soggettivo alla disconnessione, definito come il diritto di estraniarsi dallo spazio digitale e di interrompere la connessione alla rete internet.

        2. Quando la prestazione lavorativa è svolta all'interno dei locali aziendali, il diritto alla disconnessione coincide con la pausa.

        3. Quando la prestazione lavorativa si svolge fuori dei locali aziendali, le modalità per rendere compatibile l'esercizio del diritto di disconnessione con l'obbligo di diligenza spettante al lavoratore sono definite mediante accordo scritto con la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria o, in mancanza, con le rappresentanze territoriali delle organizzazioni sindacali a cui il lavoratore sia iscritto. Il diritto di disconnessione è sempre opponibile al datore di lavoro durante il periodo di riposo dalla prestazione lavorativa come definito nell'articolo 1 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.«.


14.0.9

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Disposizioni per la promozione del lavoro agile)

        1. Al fine di promuovere il lavoro agile, a decorrere dal 1° agosto 2024, per i rapporti di lavoro organizzati ed eseguiti in modalità agile, si applica una riduzione pari all'1 per cento sui premi assicurativi a carico del datore di lavoro, dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


14.0.10

Zullo, Leonardi, Satta, Berrino, Russo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 14-bis

(Smart Safety)

        1. Al fine di garantire l'implementazione da parte dei datori di lavoro delle migliori e più avanzate tecnologie in grado di elevare i livelli e gli standard di sicurezza sul lavoro, all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: «, per la sicurezza del lavoro» sono soppresse;

            b) al comma 2, dopo le parole: «registrazione degli accessi e delle presenze» sono aggiunte le seguenti: «, nonché agli strumenti di cui al comma 1 impiegati per la sicurezza del lavoro.».

        2. È istituito un tavolo tecnico con le parti sociali, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inail per esaminare gli sviluppi di tali sistemi e la riduzione degli infortuni sul lavoro.»


14.0.11

Rojc, Zampa, Camusso, Furlan, Zambito

Improponibile

Dopo l'articolo 14 inserire il seguente:

        "Art. 14 bis

            Integrazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

            1. Dopo l'art. 244, inserire l'art. 244 bis : " Per i tumori indicati nelle lettere a) e b) del comma 3 dell'art.244, vale a dire i mesoteliomi e le neoplasie delle cavità nasali e dei seni paranasali che hanno una forte connotazione di eziologia professionale, l'Inail, ex Ispesl, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, concorre: a) a finanziare le attività di ricerca clinica per lo sviluppo di  diagnosi precoci e terapie efficaci delle relative patologie  (prevenzione secondaria), b) a realizzare la presa in carico integrale dei pazienti e  c) a concorrere nelle attività di istituti e centri specialistici di ricovero e cura a carattere scientifico per le neoplasie a maggiore connotazione professionale."


14.0.12

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 14-bis.

(Fondo per l'assistenza legale alle vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress)

        1. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per la copertura delle spese legali, nonché per quelle relative alla fase stragiudiziale, in favore dei lavoratori vittime di condotte vessatorie e generatrici di stress, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190«.


14.0.13

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Potenziamento della medicina del lavoro)

        1. Ogni regione provvede al potenziamento delle strutture di medicina del lavoro.

        2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


15.1

Pirro, Mazzella

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali»


15.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."


15.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: "e con i servizi di vigilanza delle Aziende Sanitarie Locali."


15.4

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole "e con le Asl".


15.5

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le informazioni, di cui al comma 1, sono condivise tramite il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei Luoghi di Lavoro), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.».


16.1

Unterberger, Durnwalder, Spagnolli, Patton, Musolino

Respinto

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano».

        Conseguentemente, alla Rubrica, sopprimere le seguenti parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano»;


16.2

Testor

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla rubrica, le parole: «e nelle province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse;

            b) al comma 1, le parole: «nonché delle Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.


16.0.1

Pirro, Mazzella, Guidolin

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 16-bis.

(Direzione distrettuale del lavoro)

        1. Nel capo I del titolo III dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo l'articolo 70 è aggiunto il seguente:

        "Art. 70.1. - (Direzione distrettuale del lavoro) - 1. Per la trattazione dei procedimenti relativi ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e ai reati connessi ancorché di maggiore gravità, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto costituisce, nell'ambito del suo ufficio, una direzione distrettuale del lavoro designando i magistrati che devono farne parte per una durata non inferiore a due anni. Per la designazione, il procuratore distrettuale tiene conto delle specifiche attitudini e delle esperienze professionali. Della direzione distrettuale non possono fare parte i magistrati ordinari in tirocinio. La composizione e le variazioni della direzione sono comunicate senza ritardo al Consiglio superiore della magistratura.

        2. Il procuratore distrettuale o un suo delegato è preposto all'attività della direzione e cura, in particolare, che i magistrati addetti ottemperino all'obbligo di assicurare la completezza e la tempestività della reciproca informazione sull'andamento delle indagini ed eseguano le direttive impartite per il coordinamento delle investigazioni e l'impiego della polizia giudiziaria.

        3. Salvi casi eccezionali, il procuratore distrettuale designa per l'esercizio delle funzioni di pubblico ministero, nei procedimenti riguardanti i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, i magistrati addetti alla direzione.

        4. Salvo che nell'ipotesi di prima costituzione della direzione distrettuale del lavoro, la designazione dei magistrati avviene sentito il procuratore nazionale del lavoro. Delle eventuali variazioni nella composizione della direzione, il procuratore distrettuale informa preventivamene il procuratore nazionale del lavoro".

Art. 16-ter.

(Procuratore nazionale del lavoro)

        1. All'articolo 77 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è premesso il seguente:

        "Art. 76-quater. - (Procuratore nazionale del lavoro) - 1. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituita la Direzione nazionale del lavoro.

        2. Alla Direzione è preposto un magistrato che abbia conseguito la settima valutazione di professionalità, scelto, anche in deroga all'ordinario periodo di legittimazione al trasferimento, tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a otto anni, funzioni giudicanti o di pubblico ministero, sulla base di specifiche attitudini, capacità organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro.

        3. Alla nomina del procuratore nazionale del lavoro si provvede con la procedura prevista dall'articolo 11, terzo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195. L'incarico ha durata di quattro anni e può essere rinnovato una sola volta.

        4. Alla Direzione sono addetti, con funzione di sostituti, magistrati con qualifica non inferiore a quella di magistrato che abbia conseguito la quarta valutazione di professionalità, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela penale del lavoro. Alla nomina provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale del lavoro.

        5. Per la nomina dei sostituti, l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali.

        6. Al procuratore nazionale del lavoro sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 371-ter del codice di procedura penale".

Art. 16-quater.

(Funzioni del procuratore nazionale del lavoro)

        1. Dopo l'articolo 371-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 371-ter. - (Attività di coordinamento del procuratore nazionale del lavoro) - 1. Il procuratore nazionale del lavoro esercita le sue funzioni in relazione ai procedimenti per i reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché per i reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e per i reati connessi, ancorché di maggiore gravità. A tal fine si avvale del supporto operativo delle Forze dell'ordine nonché degli strumenti operativi territoriali del Servizio sanitario nazionale, degli Ispettorati territoriali del lavoro e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il procuratore nazionale può inoltre avvalersi, a fini investigativi, degli enti e organismi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, compreso il personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le competenze in materia di vigilanza a esso attribuite dalla legislazione vigente e impartisce direttive intese a regolarne l'impiego a fini investigativi.

        2. Il procuratore nazionale del lavoro esercita funzioni di impulso e di coordinamento nei confronti dei procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività di indagine, di garantire la funzionalità dell'impiego della polizia giudiziaria nelle sue diverse articolazioni e di assicurare la completezza e tempestività delle investigazioni.

        3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli dalla legge, il procuratore nazionale del lavoro, in particolare:

        a) d'intesa con i procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo anche per mezzo dei magistrati della Direzione nazionale del lavoro;

        b) cura, mediante applicazioni temporanee dei magistrati della Direzione nazionale e delle direzioni distrettuali del lavoro, la necessaria flessibilità e mobilità che soddisfino specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali;

        c) ai fini del coordinamento investigativo e della repressione dei reati provvede all'acquisizione e all'elaborazione di notizie, informazioni e dati utili al contrasto dello sfruttamento del lavoro;

        d) impartisce ai procuratori distrettuali specifiche direttive alle quali attenersi per prevenire o risolvere contrasti riguardanti le modalità secondo le quali realizzare il coordinamento nell'attività di indagine;

        e) riunisce i procuratori distrettuali interessati al fine di risolvere i contrasti che, malgrado le direttive specifiche impartite, sono insorti e hanno impedito di promuovere o di rendere effettivo il coordinamento;

        f) dispone con decreto motivato, reclamabile al procuratore generale presso la Corte di cassazione, l'avocazione delle indagini preliminari relative a taluno dei reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro quando non hanno dato esito le riunioni disposte al fine di promuovere o rendere effettivo il coordinamento e questo non è stato possibile a causa della:

        1) perdurante e ingiustificata inerzia nell'attività di indagine;

        2) ingiustificata e reiterata violazione dei doveri previsti dall'articolo 371 ai fini del coordinamento delle indagini.

        4. Il procuratore nazionale del lavoro provvede all'avocazione dopo aver assunto sul luogo le necessarie informazioni personalmente o tramite un magistrato della Direzione nazionale del lavoro all'uopo designato. Salvi casi particolari, il procuratore nazionale del lavoro o il magistrato da lui designato non può delegare per il compimento degli atti di indagine altri uffici del pubblico ministero".

Art. 16-quinquies.

(Avocazione del procuratore generale presso la corte di appello)

        1. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 372 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

        "1-ter. Il procuratore generale presso la corte di appello, assunte le necessarie informazioni, dispone altresì con decreto motivato l'avocazione delle indagini preliminari relative ai reati in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro nonché ai reati contro la persona commessi nel luogo di lavoro o in occasione dell'attività lavorativa e dei reati connessi, ancorché di maggiore gravità, e quando, trattandosi di indagini collegate, non risulta effettivo il coordinamento delle indagini e non hanno dato esito le riunioni per il coordinamento disposte o promosse dal procuratore generale anche d'intesa con altri procuratori generali interessati".

Art. 16-sexies

(Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione)

        1. Dopo l'articolo 76-quater dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        «Art. 76-quinquies. - (Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo) - 1. Il procuratore generale presso la Corte di cassazione esercita la sorveglianza sul procuratore nazionale del lavoro e sulla relativa Direzione nazionale.

        2. Nella relazione generale sull'amministrazione della giustizia prevista dall'articolo 86, il procuratore generale comunica l'attività svolta e i risultati conseguiti dal procuratore nazionale del lavoro e dalle Direzioni nazionale e distrettuali del lavoro.».

Art. 16-septies.

(Procedimento per l'avocazione)

        1. Il comma 6 dell'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        «6. Quando il procuratore nazionale antimafia, il procuratore nazionale del lavoro o il procuratore generale presso la corte di appello dispone l'avocazione delle indagini preliminari nei casi previsti dalla legge, trasmette copia del relativo decreto motivato al Consiglio superiore della magistratura e ai procuratori della Repubblica interessati».

Art. 16-octies.

(Dotazioni organiche)

        1. Il ruolo organico del personale della magistratura è aumentato complessivamente di cento unità. La dotazione organica dell'ufficio della Direzione nazionale del lavoro è determinata, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, con decreto del Ministro della giustizia. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono incrementate le piante organiche degli uffici delle procure della Repubblica aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello.

        2. Nell'ambito della procura generale presso la Corte di cassazione è istituito il posto di procuratore nazionale del lavoro con funzioni di magistrato di cassazione.

        3. Per far fronte alle straordinarie e urgenti necessità di provvista del personale amministrativo da assegnare agli uffici delle direzioni distrettuali, nonché alla Direzione nazionale del lavoro, in relazione ai maggiori e nuovi compiti connessi alla tutela dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Ministro della giustizia è autorizzato, per ciascuno dei profili professionali occorrenti, a utilizzare gli idonei dei concorsi di pari profilo banditi o espletati non anteriormente ai tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

        4. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, anche mediante una procedura di corso-concorso pubblico, un contingente di personale ispettivo da adibire alla vigilanza in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro pari a trecento unità per l'anno 2023.

        Art. 16-nonies.

        (Copertura finanziaria)

        1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 17.550.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Art. 16-decies.

(Norme transitorie)

        1. Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai provvedimenti avviati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

        2. Il Ministro della giustizia, entro quindici giorni dalla nomina del procuratore nazionale del lavoro e dei sostituti addetti alla Direzione nazionale del lavoro, fissa con proprio decreto la data, non successiva al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto, di entrata in funzione della Direzione nazionale del lavoro."


17.1 (testo 2)

Marti, Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire le parole: «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» con le seguenti: «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,»;

        2) dopo le parole: «percorsi di istruzione e formazione professionale» aggiungere le seguenti: «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

        b) al comma 2 sostituire le parole: «cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» con le seguenti: «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

        c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

        2) al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;

        3) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito.». 


17.1

Marti

Improponibile limitatamente alla lett. d)

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        1) sostituire le parole: «scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche private» con le seguenti: «istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione, anche private,»;

        2) dopo le parole: «percorsi di istruzione e formazione professionale» aggiungere le seguenti: «, dei percorsi di formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore nonché della formazione dei Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

        b) al comma 2 sostituire le parole: «cumulabile con l'assegno una tantum corrisposto dall'INAIL per gli assicurati, ai sensi dell'articolo 85, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124» con le seguenti: «cumulabile con le prestazioni corrisposte dall'INAIL per gli assicurati ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124»;

        c) al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

        1) al capoverso «784-ter» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, realizzato avvalendosi dell'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE).»;

        2) al capoverso «784-quater» sostituire le parole: «Le imprese iscritte» con le seguenti: «A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le imprese o gli enti iscritti»;

        3) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: «784-quinquies. Gli adempimenti di cui al comma 784 quater gravano anche sulle imprese e gli enti non iscritti al registro dell'alternanza scuola lavoro secondo modalità definite dal Ministero dell'istruzione e del merito.». 

        d) dopo il comma 5, inserire i seguenti:

        «5-bis. Il Ministero dell'istruzione e del merito al fine di realizzare interventi per il sostegno al diritto allo studio è autorizzato a trasferire, in sicurezza e nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i codici fiscali delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione all'INPS per acquisire l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE anche in forma aggregata, per fasce e per ogni singola istituzione scolastica.

        5-ter. Per le finalità di cui al primo comma il Ministero dell'istruzione e del merito è ente erogatore dei contributi finanziari da assegnare anche tramite le istituzioni scolastiche di cui al comma 1.

        5-quater. I dati ISEE resi disponibili da INPS sono gestiti mediante una apposita piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito e possono essere consultati dalle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 per l'erogazione del contributo ai soggetti beneficiari.».


17.2

Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

Al comma 1, sostituire le parole: «deceduti a seguito di infortuni occorsi, successivamente al 1° gennaio 2018» con le seguenti: «deceduti o infortunati successivamente al 1° gennaio 2015».
 


17.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3 bis) All'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire il comma 784 con il seguente: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico  2023/24,  sono  attuati  secondo  le  programmazioni  deliberate  autonomamente dalle istituzioni scolastiche"


17.4

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, alinea, sostituire le parole: «dopo il comma 784 sono aggiunti i seguenti:» con le seguenti: «il comma 784 è sostituito dai seguenti: "784. I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, a decorrere dall'anno scolastico 2023/24, sono attuati secondo le programmazioni deliberate autonomamente dalle istituzioni scolastiche.".»


17.5

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) al capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «, oltre alle specifiche attività e operazioni che verranno effettuate,»;

            b) dopo il capoverso «784-quater» aggiungere, infine, il seguente:

        «784-quinquies. Con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sono definiti i parametri minimi obbligatori per l'iscrizione da parte delle imprese al registro nazionale per l'alternanza al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Con il medesimo decreto sono garantiti altresì, l'applicazione del CCNL sottoscritto dalle Organizzazioni sindacali rappresentative, la presenza del RLS aziendale o del RLST, oltrechédi un tutor aziendale dedicato alla gestione-organizzazione delle attività formative,l'introduzione di dispositivi che tutelino la dignità e il rispetto della persona e che impediscano l'utilizzo di studentesse e di studenti in mansioni lavorative sostitutive di specifiche posizioni professionali.»


17.6

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», primo periodo, dopo le parole: «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» inserire le seguenti: «deve essere autonomamente deliberata dalle istituzioni scolastiche e»


17.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, capoverso "784-bis", dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro legati all'apprendimento tecnico, le istituzioni scolastiche, di concerto con le aziende e le Parti coinvolte nella progettazione, si impegnano a promuovere percorsi strutturali di apprendimento in situazione, nell'ambito dei quali gli studenti coinvolti potranno operare esclusivamente in affiancamento o in supervisione del personale qualificato individuato allo scopo dall'azienda."


17.8

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 4, capoverso «784-bis», secondo periodo, sostituire le parole da: «individuano» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «definiscono, mediante le deliberazioni degli organi collegiali, il coordinamento delle funzioni strumentali, dei coordinatori di classe, dei docenti tutor interni e delle altre figure già presenti.»


17.9

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Al comma 4, capoverso "784-quater", apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, le parole «da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «che l'istituzione scolastica dovrà adottare, a propria cura e spese,».

        b) dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».


17.10 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella, Pirro, Guidolin, Musolino, Magni, Cantù, Minasi, Murelli, Ternullo, Rosso, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo

Approvato

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ogni altro segno distintivo utile ad identificare gli studenti».


17.10

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella, Pirro, Guidolin, Musolino, Magni

Al comma 4, capoverso «784-quater», al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le divise appositamente dedicate, nonché ogni altro segno distintivo, come previsti dall'attività formativa».


17.11

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 4, capoverso «784-quater», dopo il primo periodo inserire il seguente: «Nelle ipotesi in cui il percorso si risolva esclusivamente in una attività di visita aziendale, lo studente non è equiparato al lavoratore ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, bensì ai comuni visitatori.».


17.12

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Al comma 4, capoverso "784-quater", al secondo periodo, dopo le parole "integrazione al documento di valutazione dei rischi" inserire le seguenti ", redatta con il contributo del Rappresentate dei lavoratori per la sicurezza (Rls o Rlst),".


17.13

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, dopo il capoverso «784-quater» aggiungere il seguente: "784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento prevede, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.";

            b) dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        "4-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è abrogata;

            b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Testimonial o Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.»

            4-ter. Agli oneri derivati dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


17.14 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella, Magni

Respinto

    All'articolo, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

    «784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

    Conseguentemente,

    a) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

    «5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

    b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

    "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."»;

    b) all'articolo 19, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

    "2-bis. Mediante le risorse del Fondo di cui al comma 1, sono finanziate le misure di cui all'articolo 1, comma 784-quinquies, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come aggiunto dall'articolo 17, comma 4, e le misure di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c) e comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dall'articolo 17, comma 5-bis."


17.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella

All'articolo, aggiungere al comma 4, in fine, il seguente capoverso:

        «784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.».

        Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Agli oneri derivati dal comma 784-quinquies, come introdotto dal presente decreto, pari ad euro 10.000.000 annui a decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a valere sul Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto.».

        Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        «5-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 11, comma 1, la lettera c) è soppressa;

        b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali."».


17.15

Sigismondi, Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 4, dopo il capoverso 784-quater, aggiungere il seguente:

        "784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."

        Conseguentemente, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 11, del comma 1:

        1) sopprimere la lettera c);

            2) sostituire il comma 4 con il seguente: "4. Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro gli istituti scolastici, universitari e della formazione professionale inseriscono in ogni attività scolastica ed universitaria, nelle istituzioni dell'alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedono la presenza di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tali attività sono svolte tramite il finanziamento da parte del Ministero dell'istruzione e del merito, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali".

        b) all'articolo 37, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:"3. Agli oneri derivati dai commi precedenti, pari ad euro 10.000.000 annui, si provvede nell'ambito del Fondo nuove competenze di cui all'articolo 19 del presente decreto."


17.16

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, capoverso "784-quater aggiungere il seguente:

        "784-quinquies. La progettazione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento deve prevedere, nella fase formativa e informativa degli studenti, l'intervento di un formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro."


17.17

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 5,alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o con gli organismi paritetici espressione delle medesime organizzazioni sindacali. Tale sezione del registro consente, altresì, la condivisione delle informazioni relative all'applicazione dei CCNL stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, l'assenza di sanzioni e la presenza obbligatoria del RLS aziendale o del RLST.».


17.18

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Al comma 5, lettera b), capoverso «41-bis», dopo la parola: «assicurano» inserire le seguenti: «, nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti,»


17.19

Sbrollini

Respinto

Al comma 5 dopo le parole "assicurano" sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto delle informazioni relative alle studentesse e agli studenti"


17.20

Silvestro, Rosso

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".


17.21

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole "ad essi assimilata" sono aggiunte le seguenti: ", nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento".


17.22

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

        "5-bis. All'articolo 9-bis, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: «ad essi assimilata» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».".


17.100/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

All'emendamento, sostituire le parole: «Al comma 4, dopo le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" aggiungere le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"» con le seguenti: «Al comma 4, capoverso 784-bis, sostituire le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" con le seguenti: "avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente"».


17.100

La Relatrice

Approvato

Al comma 4, dopo le parole: «senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica» aggiungere le seguenti: «avvalendosi delle risorse disponibili a legislazione vigente».


18.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "Allo scopo di" sono soppresse le seguenti: "valutare l'impatto dell'estensione" ed inserire le parole "assicurare l'estensione" e dopo "degli insegnanti" eliminare le parole "esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,".


18.2

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire le parole: «valutare l'impatto dell'estensione» con le seguenti: «assicurare l'estensione»;

            b) sopprimere le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024,»


18.3

Bucalo, Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

Al comma 1 sostituire le parole: «esclusivamente per l'anno scolastico e per l'anno accademico 2023-2024» con le seguenti: «a decorrere dall'anno scolastico e dall'anno accademico 2023-2024».


18.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, lettera f), dopo le parole "gli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)," inserire le seguenti "nonché gli alunni e gli studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento," e, in fine, aggiungere le seguenti «, ivi compresi agli eventi avvenuti durante il normale tragitto di andata e ritorno tra l'abitazione e l'Istituto scolastico, di cui alla medesima lettera, o tra l'abitazione o l'Istituto scolastico e la sede dell'impresa nella quale vi siano alunni o studenti impegnati in Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».


18.0.1

Maiorino, Lopreiato, Bilotti, Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art.18-bis.

        (Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale in materia di molestie sessuali)

        1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

        «Art. 609-ter.1 - (Molestie sessuali) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con condotte a connotazione sessuale effettuate in forma verbale o gestuale, anche se verificatesi in un'unica occasione, produce un effetto destabilizzante della serenità e dell'equilibrio psicologico di un soggetto, in modo da cagionare la violazione della dignità della persona, è punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

        La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto, commesso con abuso di autorità o di relazioni di ufficio, deriva un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo, nonché se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        Il delitto è punibile a querela della persona offesa. La querela può essere proposta entro dodici mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato. La remissione della querela può essere soltanto processuale. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.».


18.0.2

Murelli, Dreosto, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Uso efficiente ed integrale delle disponibilità finanziarie del Fondo per le Vittime dell'Amianto)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 359, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in un'unica voce di contribuzione sommando i due distinti finanziamenti al fine di favorire il pieno utilizzo delle risorse disponibili per le prestazioni di cui all'articolo 1, commi 356 e 357 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificato dall'articolo 1, comma 293, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

        2. A decorrere dal 1° gennaio 2023, all'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i primi due periodi sono abrogati. Le disponibilità finanziarie residue restano nelle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le prestazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

        3. Il lavoratore che presenti richiesta di riconoscimento professionale del mesotelioma può chiedere di usufruire delle prestazioni di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. In caso di riconoscimento del diritto a percepire le indennità di cui al precedente periodo per mesotelioma professionale, le medesime indennità sono trasferite dall'Inail al Fondo per le Vittime dell'Amianto, fino al conguaglio del valore economico corrispondente alla prestazione dell'una tantum erogata.

        4. La prestazione dell'una tantum del fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato ai sensi dell'articolo 1, comma 293, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, viene erogata entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione sanitaria attestante la diagnosi della patologia.».


18.0.3

Liris, Lisei, Mennuni, Pellegrino, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Disposizioni relative al Fondo per le Vittime dell'Amianto)

        1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i primi due periodi dell'articolo 1, comma 358, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono soppressi. Eventuali risorse finanziarie residue restano nella disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalità di cui all'articolo 1, commi 356 e 357, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».


18.0.4

Zaffini, Zullo, Berrino, Satta, Leonardi, Russo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 18-bis

(Equiparazione giuridica ed economica al SSN per i Medici Inail)

        1. Al fine di valorizzare il servizio del personale medico INAIL reso in concorso con le omologhe strutture del Servizio Sanitario Nazionale e di favorirne l'attività di prevenzione e tutela della salute dei lavoratori, ai medici dell'INAIL in rapporto esclusivo, a decorrere dal 1° gennaio 2023, la contrattazione collettiva nazionale attribuisce a titolo di trattamento economico fondamentale l'indennità di cui all'articolo 15-quater, comma 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, negli importi annui lordi comprensivi della tredicesima mensilità di cui all'articolo 1, comma 407 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

        2. Al personale di cui al comma 1si applicano le previsioni di cui all'articolo 15 - nonies, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

        3. Agli oneri di cui al comma 1 pari ad euro 1.422.066,37, a decorrere dal 1° gennaio 2023, si provvede a valere sul bilancio dell'INAIL.».


19.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì finalizzate ad assicurare il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, dello stabilimento siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A. ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.».


19.2

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale .Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente ,il governo promuove la stipula di specifiche in tese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».


19.3

Gelmini, Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        "2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".


19.4

Leonardi, Zullo, Berrino, Satta, Russo

Ritirato

Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto legge19 maggio 2020, n.34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti.».


19.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. A valere sulle risorse del Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, possono essere finanziati programmi di aggiornamento o riqualificazione professionale destinati alle lavoratrici dipendenti madri che si siano avvalse, nei tre anni precedenti, del congedo di maternità o del congedo parentale. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, il governo promuove la stipula di specifiche intese tra associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti".


19.6

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."


19.7

Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al fine di favorire i percorsi di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori, a decorrere dal 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che partecipano all'attuazione degli interventi del Fondo Nuove Competenze mediante il finanziamento dei progetti formativi, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma."


19.8

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

        «2-bis. Allo scopo di favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità e realizzare politiche attive di sostegno dell'occupazione, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provvede, nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al finanziamento di specifici percorsi formativi in materia di interventi di bonifica ambientale, finalizzati alla riqualificazione e al reinserimento nel mondo del lavoro dei lavoratori di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18. Le procedure e le modalità di erogazione sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "e disposizioni in materia di aggiornamento delle professionalità dei lavoratori"


19.0.1

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

        1. Per sostenere i nuclei familiari in cui siano presenti studenti iscritti a corsi per il conseguimento di laurea, master universitari e dottorati di ricerca presso università ed istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a copertura degli oneri relativi agli alloggi locati per l'ospitalità degli stessi, è concesso un contributo straordinario una tantum', nella misura forfettaria di 500,00 euro per ciascuno studente. 

            2. Accedono a domanda al contributo straordinario di cui al comma 1 gli studenti conduttori o co-conduttori di unità immobiliari ad uso residenziale, fiscalmente a carico dei nuclei familiari di provenienza, individuati come fuorisede ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001, con contratto di locazione regolarmente registrato alla data del 28 febbraio 2020, che non risultino fruitori alla stessa data di servizi abitativi erogati dai competenti enti ed organismi per il diritto allo studio delle regioni e delle province autonome. 

            3. I benefici di cui al presente articolo sono erogati dalle università e dalle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica fino a concorrenza delle risorse disponibili. 

            4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa per l'anno 2023 di 40 milioni di euro. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

        5. Le predette risorse sono ripartite fra le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.» 


19.0.2

Lorefice, Mazzella

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità)

        1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli e enti di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.»


19.0.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Opzione per il rimborso in luogo delle detrazioni fiscali per le locazioni)

        1. I soggetti che sostengono, negli anni 2023 e 2024, le spese di cui all'articolo 15, comma lettera i-sexies), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per un rimborso in denaro sulla base dei criteri individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2. I rimborsi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 4.

        3. Ai fini del controllo, si applicano, nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, le attribuzioni e i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

        4. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


19.0.4

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis

(Istituzione di unFondo per il sostegno alle spese di alloggio degli studenti fuori sede)

        1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università statale ubicata in un comune diverso da quello di residenza, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo esclusivamente per le spese relative ai canoni di locazione derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

        2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con particolare riferimento alle procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di alloggi per studenti universitari e agli standard minimi qualitativi degli alloggi offerti.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: «politiche sociali e di lavoro» con le seguenti: «politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro».


19.0.5

Mazzella, Guidolin, Pirro, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto di strumenti informatici)

        1. Alle imprese e agli studi professionali associati che effettuano, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, investimenti in strumenti informatici di ultima generazione, destinati ad agevolare le attività in modalità agile, ovvero assegnati in dotazione ai lavoratori che prestano attività lavorativa in modalità agile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura e alle condizioni di cui all'articolo 1, commi 188, 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel limite complessivo di spesa di 30 milioni di euro per il triennio 2023-2025.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


19.0.6

Leonardi, Zullo, Berrino, Satta, Russo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 19-bis

(Nuove competenze lavoratrici madri)

        1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il Fondo Nuove Competenze per la Maternità, con una dotazione di 15.000.000 di euro annui per il triennio 2023-2025.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

        3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuati criteri e modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15.000.000 euro annui per il triennio 2023-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.»


19.0.7

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Fondo nuove competenze per la maternità)

        1. Al fine di sviluppare e rafforzare le competenze professionali delle lavoratici madri dipendenti del settore privato, favorendone il rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nuove competenze per la maternità, con una dotazione di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        2. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato all'avviamento a percorsi formativi delle lavoratrici madri da parte delle relative aziende private, per i sei mesi successivi al rientro sul posto di lavoro, con conseguente rimodulazione dell'orario di lavoro.

        3. Gli oneri economici relativi ai percorsi formativi di cui al comma 2, dei relativi contributi previdenziali e assistenziali dell'orario di lavoro sono a carico del Fondo di cui al comma 1.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse e per il rispetto del relativo limite di spesa.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


20.1

Sigismondi, Liris, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «20-bis

            Disposizioni per il dimensionamento delle classi in deroga nel cratere sisma 2009

            1. Le disposizioni di cui articolo 18-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229, come da ultimo modificato dall'art. 3 novies del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, si applicano anche alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici siano siti nei comuni del cratere sisma 2009.».


22.1

Sbrollini, Zambito

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «1° giugno 2023» con le seguenti: «1° gennaio 2023»


22.2

Satta, Leonardi, Zullo, Berrino, Russo

Ritirato

     Dopo il comma 2, inserire il seguente: «2-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c-bis) cittadini italiani residenti all'estero."».

        Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: «Maggiorazione dell'Assegno» con le seguenti: «Disposizioni in materia di Assegno».


22.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

        "3- bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


22.4

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche: a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";


22.5

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. Al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, articolo 5, comma 2, lettera b), le parole: "effettiva percezione, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare" sono sostituite dalle seguenti: "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare".»


22.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) alla lettera b), le parole da "effettiva percezione" a "nucleo familiare" sono sostituite con "riconoscimento del diritto a percepire per l'anno 2021 l'assegno al nucleo familiare";


22.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'art. 22 dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        "3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        '2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come

            determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.448'".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


22.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

        "3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        "2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"."


22.9

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

All'art. 22, dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        "3 - bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto seguente comma:

        '5-bis). All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della

            Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

        c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la

            detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare'".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


22.10

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. Al decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 10, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        5-bis. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n.917, comma 1, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti lettere:

        c-bis) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n.230 del 29 dicembre 2021, la detrazione di cui alla lettera c) spetta per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di qualsiasi età. La detrazione è aumentata a 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 400 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo;

            c-ter) Ai nuclei familiari che non rientrano tra i beneficiari dell'Assegno Unico e Universale per figli di cui al Decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021, in presenza di almeno quattro figli a carico, è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Qualora la detrazione di cui alla presente lettera sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al presente comma nonché agli articoli 13, 15, 16 e 16-bis, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare"


22.11

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo il comma 3 è aggiunto il comma:

        "3-bis. Nel decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, art. 5, il comma 7 è abrogato".

        Conseguentemente

            Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente

            Art. 44 bis (Rimodulazione di agevolazioni fiscali a tutela dell'ambiente)

            1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, alla Tabella A - Impieghi dei prodotti energetici che comportano l'esenzione dall'accisa o l'applicazione di un'aliquota ridotta -, l'aliquota ridotta relativa alla voce 1 (Differente trattamento fiscale fra benzina e gasolio), con l'esclusione del gasolio utilizzato a fini agricoli, è progressivamente aumentata del 10 per cento annuo fino ad ottenere la parificazione con il trattamento fiscale della benzina.

        2. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento» al numero 19, la voce: "fertilizzanti di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748" è soppressa.

        3. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», i numeri 81 (acqua, acque minerali) con l'esclusione dell'acqua e 110 (prodotti i fitosanitari) sono soppressi.

        4. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1,2 e 3 del presente articolo.

        5. Le maggiori risorse annue derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo incrementano le risorse al fine di ripristinare la misura di contrasto alla povertà universale.


22.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        "3-bis. Il comma 7 dell'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, è abrogato".


22.13

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato".


22.14

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:

        «3-bis. All'articolo 5, del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, il comma 7 è abrogato.»


22.15

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

        "3-bis. All'art. 15 del decreto legislativo del 29 dicembre 2021, n. 230, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

        2-bis. La maggiorazione di cui al comma 1, è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all'assegno come determinato all'articolo 4 che nel 2021 hanno beneficiato della misura prevista dall'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448"


22.0.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis

(Misure di sostegno all'accesso all'abitazione)

        1. Al fine di avviare a soluzione le più manifeste condizioni di disagio abitativo, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, e 50 milioni di euro per l'anno 2023 al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

        2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

        Conseguentemente, alla rubrica del Capo III sostituire le parole: "politiche sociali e di lavoro" con le seguenti: "politiche sociali, di contrasto del disagio abitativo e di lavoro"


22.0.2

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Congedo parentale)

        1. All'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2011, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento» e le parole "elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione" sono soppresse;

            b) al comma 2, le parole «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «80 per cento».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 350 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


23.1

Leonardi, Berrino, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 1, sostituire la parola: «quattro» con la parola: «tre».


23.2

Zullo, Satta, Leonardi, Berrino, Russo

Ritirato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 aggiungere in fine il seguente periodo: «La modifica di cui al periodo precedente si applica a tutte le violazioni commesse a partire dalla vigenza del decreto legislativo del 15 gennaio 2016, n. 8, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedentemente in vigore.»;

        b) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. All'articolo 1, comma 913, della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, le parole: "da 1.000 euro a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "da un decimo a tre decimi l'importo corrisposto in denaro contante a titolo di retribuzione al lavoratore". Tale regime sanzionatorio si estende a tutte le violazioni commesse nella vigenza della legge del 27 dicembre 2017 n. 205, qualora più favorevole rispetto ai regimi sanzionatori amministrativi precedenti.».


23.3

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.».


23.4

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'art. 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.".


23.5

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.»


23.6

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Il comma 3, dell'articolo 8, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, è abrogato».


23.7

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è abrogato.»


23.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

    Al comma 2 sostituire le parole: «Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023» con le seguenti: «Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023».


23.9

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modifiche ed integrazioni, il comma 3 è soppresso.".


23.10

Irto

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:« 2-bis. I soggetti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori al 1° gennaio 2022, secondo le modalità previste dal medesimo articolo 3 del citato decreto legislativo, possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 2023.»


23.0.1

Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

        1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il MAECI è autorizzato a stipulare apposita convenzione con INPS e Ministero della Salute, entro 12 mesi dell'entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici."


23.0.2

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 23-bis

(Disposizioni in materia variazione della classificazione aziendale in agricoltura)

        1.    Le domande di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), del D.P.R 7 dicembre 2001, n. 476, presentate fino al 31 dicembre 2022, nel caso siano state effettuate oltre il termine ivi previsto di 90 giorni, qualora accolte, non comportano l'obbligo del versamento di eventuali differenze contributive né l'irrogazione di sanzioni con riferimento ai periodi antecedenti alla data di presentazione delle domande."


23.0.3

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 23-bis. (Misure in materia previdenziale)

            1. All'Articolo 16, comma 1, del decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo le parole "lavoratrici autonome" sono inserite le seguenti: ", anche iscritte alla gestione separata dell'INPS"».

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.


23.0.4

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        «Art. 23-bis.

(Misure in materia previdenziale)

  1. All'Articolo 16, comma 1-bis, lett. c), del Decreto Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni nella Legge 28 marzo 2019, n. 26, le parole "per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296" sono sostituite dalle seguenti: "in stato di crisi o di insolvenza di cui al Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ovvero soggette alle procedure di cui alla Legge 30 luglio 1998, n. 274."»

        Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è ridotto di 50 milioni di euro a decorrere dal 2023.


23.0.5 (testo 2)

Romeo, Murelli, Minasi, Cantù

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 23-bis.

        (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

        1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli, Committenti e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale, nei limiti dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 335/1995, il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

        2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti dall'INPS.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 0,97 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,92 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».


23.0.5

Romeo, Murelli, Minasi, Cantù

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Articolo 23-bis.

        (Disposizioni urgenti in materia di stralcio dei debiti contributivi)

        1. Al fine di tutelare le posizioni assicurative dei soggetti iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti, Lavoratori autonomi agricoli e Professionisti iscritti alla Gestione Separata dell'INPS, per i quali sono stati annullati i debiti contributivi di cui all'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i predetti soggetti possono chiedere all'ente previdenziale il riconteggio dei debiti cancellati da saldare in soluzione unica o in rate mensili di pari importo da versare entro il 31 dicembre 2023.

        2. Le modalità e i tempi di presentazione della domanda di cui al comma 1 sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

        3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai debiti contributivi cancellati ai sensi dell'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.

        4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in particolare per le attività di ricognizione e riconteggio dei debiti cancellati, è autorizzata una spesa di euro 300.000 per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».


24.1

Damante, Guidolin, Mazzella, Pirro, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino

Respinto

Sopprimere l'articolo.


24.2

Zambito, Zampa, Camusso, Furlan, Manca

Respinto

Sopprimere l'articolo 24.


24.3

Guidolin, Pirro, Mazzella

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 19:

        1) i commi 1 e 1-bis sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

            b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

            c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

        1-bis. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione.";

            2) al comma 2, le parole: "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

            3) al comma 4, le parole: "in caso di rinnovo" e le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi" sono soppresse;

            b) all'articolo 21:

        1) al comma 01, secondo periodo, le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente," sono soppresse;

            2) al comma 1, le parole "ventiquattro mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

            c) gli articoli da 13 a 18 sono abrogati.».


24.4

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito

Respinto

Sostituire l'articolo 24 con il seguente:

«Art. 24

(Modifica della disciplina del contratto a termine)

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

            a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

             b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

           c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.";

         b) al comma 1-bis, le parole "un contratto di durata superiore ai 12 mesi" sono sostituite dalle seguenti "un contratto a tempo determinato" e le parole "dalla data di superamento del termine di dodici mesi" dalle seguenti "dalla data di stipulazione";

         c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole "dodici mesi";

         d) al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e sopprimere le parole: "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi"».

        Conseguentemente, all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 01, secondo periodo, sopprimere le parole: «liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,»;

        b) al comma 1, sostituire ovunque ricorrano le parole: «ventiquattro mesi» con le seguenti: «dodici mesi».


24.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «1. I commi 1 e 1 bis dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sono sostituiti dai seguenti:

        "1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;

        b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;

        c) specifiche esigenze previste dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative.

        2. In caso di stipulazione di un contratto in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di stipulazione;

         3. Al comma 2 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ogni qualvolta ricorrano sostituire le parole: "ventiquattro mesi"  con le seguenti: "dodici mesi".

        4. Al comma 4 dell'articolo 19 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: ", in caso di rinnovo," e le parole "in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi";

         5. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, nel secondo periodo sopprimere le parole: "liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente,";

         6. Al comma 1 dell'articolo 21 del Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 sostituire ogni qualvolta ricorrano le parole: "ventiquattro mesi" con le seguenti: "dodici mesi" .

         7. Gli articoli dal 13 al 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 sono abrogati.».


24.6

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

            2) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51;

            3) in sostituzione di altri lavoratori.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».


24.7

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

        1) comprovate esigenze temporanee di natura tecnica, organizzativa o produttiva;

            2) in sostituzione di altri lavoratori.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole: "conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».


24.8

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

        1. All'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        «1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata complessiva non superiore a ventiquattro mesi solo in presenza di esigenze temporanee ed estranee all'ordinaria attività produttiva ovvero connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria, ovvero in sostituzione di altro lavoratore.»;

            b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

        «1-bis. In caso di stipulazione di un contratto con apposizione del termine in assenza delle condizioni di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di inizio del rapporto lavorativo.»;

            c) al comma 2, sono soppresse le seguenti parole:"conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale e"».


24.9

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 19, comma 1, alinea, le parole: «solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «solo se stipulato entro il 30 aprile 2024 e con decorrenza del rapporto di lavoro non oltre tale data, ovvero in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:»;

            b) all'articolo 19, comma 1, la lettera b) è abrogata;

            c) all'articolo 21, il comma 01 è sostituito dal seguente: «Il contratto può essere rinnovato o prorogato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazioni di quanto disposto dal periodo precedente, il contratto si trasforma a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».".


24.10 (testo 2)

Leonardi, Satta, Berrino, Russo, Zullo

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

            1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 19:

  1. al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";
  2. al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
  3. al comma 1-bis, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";
  4. il comma 3, è sostituito dal seguente: «3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, può essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.»;
  5. il comma 4, è sostituito dal seguente: «4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.».

            b) all'articolo 21:

  1. il comma 01 è abrogato;
  2. dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il contratto a tempo determinato puo` essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.».

            c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.».».


24.10

Leonardi, Satta, Berrino, Russo, Zullo

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 24

(Disciplina del contratto di lavoro a termine)

            1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 19:

        1) al comma 1, al primo periodo, la parola: "dodici" è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

        2) al comma 1, il secondo periodo è soppresso;

        3) al comma 1-bis, la parola: "dodici" ovunque ricorra, è sostituita con la seguente: "ventiquattro";

        4) il comma 3, è sostituito dal seguente: "3. Fermo quanto disposto al comma 2, un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di dodici mesi, puo` essere stipulato in virtù di specifici accordi sindacali a livello nazionale, territoriale o aziendale, sottoscritti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 51. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonche? di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, lo stesso si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data della stipulazione.";

        5) il comma 4, è sostituito dal seguente: "4. Con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto e` priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.".

        b) all'articolo 21:

        1) il comma 01 è abrogato;

        2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1 bis. Il contratto a tempo determinato puo` essere rinnovato solo quando la durata iniziale del contratto, comprese le eventuali proroghe, sia inferiore a ventiquattro mesi, e, comunque, per un massimo di quattro volte nel rispetto della durata complessiva di 24 mesi. In caso di violazione di quanto disposto dal presente articolo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.".

         c) all'articolo 34, il comma 2, è sostituito dal seguente: "2. In caso di assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore e` soggetto alla disciplina di cui al capo III per quanto compatibile, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 19, commi 1, 2 e 3, 21, 23 e 24. Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro puo` in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore."».


24.11

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca, Magni

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).


24.12

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, lettera a), sopprimere la lettera b).


24.13

Russo, Zullo, Satta, Leonardi, Berrino

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti motivazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente: «b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: "in caso di proroga" sono inserite le seguenti: "e di rinnovo"»;

        b) dopo il comma 1 aggiungere in fine i seguenti commi:

        «1-bis) all'articolo 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

        1) al comma 01:

        a) il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

        b) al terzo periodo, le parole: "e dal secondo" sono soppresse".

        1-ter) Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente decreto si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.».


24.14

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti» con le seguenti: «per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva».


24.15

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso lettera b), sostituire le parole "dalle parti" con le seguenti: "dal datore di lavoro".


24.16

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, lettera a), capoverso «b)», sostituire le parole: «dalle parti» con le seguenti: «dal datore di lavoro».


24.17

Satta, Leonardi, Zullo, Berrino, Russo

Ritirato

Apportare le seguenti modifiche:

        a) Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente: «a-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole "in caso di proroga" aggiungere "e di rinnovo"»;

        b) Dopo il comma 1, aggiungere in fine i seguenti:

        «1-bis). All'articolo 21, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 01, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.";

        b) al terzo periodo, le parole "e dal secondo" sono soppresse.

        1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dall'entrata in vigore del presente decreto.

        1-quater. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo, inserire il seguente: "Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.".

        1-quinquies. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole ", e, comunque, per un massimo di quattro volte nell'arco di ventiquattro mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga" sono soppresse.

        1-sexies. All'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, la parola: "centottanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".»


24.18

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        «b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

        "1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.".»


24.19

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        "b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: «1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese.».".


24.20

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

        "b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente:

        "1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi nazionali in essere, stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese."."


24.21

Satta, Berrino, Leonardi, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

       «b) il comma 1.1. è sostituito dal seguente: "1.1. Secondo quanto previsto dal comma 1, lettera a), le clausole dei contratti collettivi in essere, di cui all'articolo 51, stipulate ai sensi delle disposizioni, di cui al comma 1, lettera b-bis), mantengono, in via transitoria, la loro efficacia per tutta la vigenza dei suddetti contratti, salvo diverse intese tra le parti stipulanti."».


24.22

Leonardi, Russo, Zullo, Satta, Berrino

Ritirato

Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.».


24.23

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «conservano efficacia le specifiche esigenze già individuate dalla contrattazione collettiva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge;».


24.24

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

        "b-bis) al comma 4, ultimo periodo, dopo le parole: «in caso di proroga» sono inserite le seguenti: «e di rinnovo»;";

            b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. All'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, il comma 01 è sostituito dal seguente: «01. Il contratto può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1. In caso di violazione di quanto disposto dal primo periodo, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato. I contratti per attività stagionali, di cui al comma 2 del presente articolo, possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1

            1-ter. Ai fini del computo dei dodici mesi previsti dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, si tiene conto dei soli contratti stipulati a far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.".


24.25

Ronzulli, Silvestro

Improponibile

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 2-bis, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, dopo le parole «o da queste organizzate» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione delle istituzioni di cui all'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e degli enti abilitati al rilascio di titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212.»


24.26

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 28, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il contributo addizionale è applicato nella misura del 2,8 per cento per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato a cui è apposto un termine di durata non superiore a tre mesi e nella misura del 4,5 per cento per i contratti a cui è apposto un termine di durata non superiore a un mese. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».


24.27

Ronzulli, Silvestro, Ternullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 20 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


24.28

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i commi da 28 a 30 sono abrogati».


24.29

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. I commi da 28 a 30 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogati".


24.30

Murelli, Minasi, Cantù, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Ternullo, Rosso

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 31,  comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: "il numero dei lavoratori somministrati con contratto di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato", sono inserite le seguenti: ", esclusi i lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro in apprendistato,".».


24.31

Murelli, Minasi, Cantù, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Ternullo, Rosso

Approvato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "È in ogni caso esente da limiti quantitativi la somministrazione a tempo indeterminato di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali."».


24.32

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 31, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,» sono inserite le seguenti: «di soggetti assunti dal somministratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato,».


24.33

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, così come richiamate dall'articolo 21, comma 1, e dell'articolo 19, comma 4, non operano in caso di impiego di lavoratori di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi dei numeri 4) e 99) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, come individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.».".


24.34

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. All'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il contratto di lavoro a termine a scopo di somministrazione può essere rinnovato liberamente nei primi dodici mesi e, successivamente, solo in presenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1.».".


24.0.1

Bevilacqua, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Art. 24-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

        1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis

(Turni di lavoro)

        1.Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, i datori di lavoro delle aziende con più di 15 dipendenti sono obbligati a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.

        2.Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

        3.Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di attuazione.».


24.0.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

        "1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è abrogato."».


24.0.3

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Inapplicabilità dell'incremento del contributo addizionale ai contratti di arruolamento di cui all'art. 325 del Codice della Navigazione)

        1. In ragione della specialità del lavoro marittimo, disciplinato dal Codice della Navigazione e dalle leggi speciali, l'articolo 2, comma 28, secondo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, non si applica ai contratti di arruolamento di cui all'articolo 325 del Codice della Navigazione.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


24.0.4

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

(Contributo addizionale sui contratti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali)

        1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, nonché di quelle definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;";

         b) la lettera b-bis) è soppressa.».


24.0.5

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22)

        1. All'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

        "2-bis. La NASpI è riconosciuta inoltre alle lavoratrici e ai lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, che preveda periodi di lavoro interamente non lavorati non superiori alle tredici settimane all'anno, per l'arco di tempo in cui la loro prestazione non sia stata utilizzata in conformità con il programma negoziale concordato con il datore di lavoro, in relazione a esigenze temporalmente predeterminate e oggettivamente inerenti all'attività produttiva aziendale.

        2-ter. Il diritto di cui al comma 2 è condizionato all'iscrizione alle liste di disoccupazione presso il Centro per l'impiego territorialmente competente, con contestuale dichiarazione di disponibilità al lavoro in relazione al periodo in cui la prestazione lavorativa non può essere erogata in esecuzione del contratto di part time ciclico verticale, e compete a domanda dell'interessata o dell'interessato, da presentarsi telematicamente all'INPS entro il termine di quindici giorni dalla sospensione dell'attività lavorativa. Lo stato di disoccupazione può essere dichiarato anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 19 del decreto legislativo 14 aprile 2015, n. 150.

        2-quater. La NASpI di cui al comma 2 non compete a chi sia titolare di altri redditi da lavoro o di pensione, ovvero fruisca di indennità di malattia o di infortunio durante il periodo in cui la prestazione viene richiesta.";

        2. Ai rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale ciclico verticale si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari al 2,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 81,3 milioni di euro per l'anno 2023, 102,9 milioni di euro per l'anno 2024, 96 milioni di euro per l'anno 2025, 97,4 milioni di euro per l'anno 2026, 98,9 milioni di euro l'anno 2027, 100,4 milioni di euro per l'anno 2028, 101,9 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per l'anno 2030, 105 milioni di euro per l'anno 2031 e 106,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


24.0.6

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disposizioni in materia di diritti di precedenza)

        1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 24, comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.";

            b) all'articolo 34, comma 2, primo periodo, le parole: "e 24" sono soppresse.»


24.0.7

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere i seguenti:

        "Articolo 24 bis

            1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, al comma 2 eliminare: "e 24";

            2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo "rapporti a termine" aggiungere: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate.

        Articolo 24 ter

            1. L'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 è abrogato."


24.0.8

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

        1. All'articolo 34, comma 2 del Dlgs 81/2015, sopprimere le parole: "e 24";

         2. All' articolo 24, comma 1 del Dlgs 81/2015, dopo le parole: "rapporti a termine" è aggiunto il seguente periodo: "Lo stesso diritto di precedenza si applica ai lavoratori assunti con contratto di somministrazione a tempo determinato o indeterminato in relazione alle assunzioni a tempo determinato o indeterminato effettuate direttamente dall'azienda utilizzatrice e alle assunzioni effettuate dalla stessa con nuovi contratti di somministrazione con riferimento alle mansioni già espletate."».


24.0.9

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«ART. 24-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'apprendistato professionalizzante).

        1. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Il limite di età di 29 anni di cui al comma 1 non trova applicazione ed è elevato a 36 anni per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale nonché per le scuole sci.

        1-ter.I soggetti di età superiore ai 40 anni possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante nei settori di cui al comma 1-bis, a condizione che siano disoccupati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150."

            b) al comma 5, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché nei settori di cui al comma 1-bis.".».


24.0.10

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 24-bis

        1. All'articolo 4, comma 9-septiesdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al presente comma è riconosciuto un punteggio aggiuntivo nelle procedure concorsuali per l'assunzione presso la pubblica amministrazione.».


24.0.11

Gelmini, Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 24, inserire il seguente:

«Articolo 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

        1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»


24.0.12

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 24-bis.

(Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri)

        1. Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3. I periodi di attività lavorativa a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.


24.0.13

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.24-bis.

        (Lavoro a tempo parziale incentivato per le lavoratrici madri).

        1.Le lavoratrici dipendenti di aziende con almeno 15 dipendenti, madri di bambini di età inferiore a 6 anni, possono richiedere al datore di lavoro la trasformazione reversibile del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale in misura non superiore al 50 per cento, per il periodo intercorrente tra la richiesta e il compimento del sesto anno di età del bambino.

        2. A seguito dell'esercizio della facoltà di cui al comma precedente, i datori di lavoro sono esonerati, per l'intera durata del rapporto di lavoro a tempo parziale, dall'obbligo del versamento dei contributi previdenziali.

        3.I periodi di attività lavorati va a tempo parziale di cui al comma 1 sono coperti da contribuzione figurativa utile ai fini della maturazione del diritto e del calcolo della misura delle prestazioni previdenziali.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 400 milioni di euro annui, a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5,lettera b),della legge 31 dicembre 2009, n.196, sino al massimo del 3 per cento di ciascuno stanziamento. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a modificare la percentuale di cui al periodo precedente al fine di garantire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione di spesa ivi indicato.»


24.0.14

Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-bis

(Disciplina in materia di salario minimo)

        1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione e fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e da ogni altra disposizione di legge compatibile con le presenti, i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, sono tenuti a corrispondere ai lavoratori di cui all'articolo 2094 del codice civile una retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai rapporti di collaborazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ad eccezione di quelli previsti alle lettere b), c) e d) del comma 2 del medesimo articolo.

        3. Per «retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente» si intende il trattamento economico complessivo, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore in cui opera l'impresa, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo, all'attività effettivamente esercitata dal datore di lavoro.

        4. Il trattamento economico minimo orario definito dai contratti collettivi nazionali di lavoro non può essere inferiore al cinquanta per cento del valore medio delle retribuzioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno dei lavoratori dipendenti privati, con esclusione dei lavoratori domestici dell'anno 2022. Il trattamento economico minimo orario di cui al periodo precedente non può comunque essere inferiore a 9 euro lordi l'ora.

        5. Per le prestazioni di lavoro domestico rese a favore di persone fisiche che non esercitano attività professionali o di impresa l'importo del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4 è definito, sulla base del trattamento economico minimo previsto dal contratto collettivo nazionale del settore, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le associazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo l'importo di cui al comma 4 corrisponde al trattamento economico complessivo previsto dal contratto collettivo nazionale di settore comparativamente più rappresentativo.

        6. In presenza di una pluralità di contratti collettivi applicabili, il trattamento economico complessivo che costituisce retribuzione proporzionata e sufficiente non può essere inferiore a quello previsto per la prestazione di lavoro dedotta in obbligazione dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria merceologico-produttiva stessa. Il trattamento economico minimo orario come definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro prevalente non può in ogni caso essere inferiore all'importo previsto al comma 4.

        7. Ai soli fini del computo comparativo di rappresentatività del contratto collettivo prevalente ai fini della presente legge, si applicano per le associazioni dei prestatori di lavoro i criteri associativi ed elettorali di cui agli accordi interconfederali sulla misurazione della rappresentatività sindacale stipulati dalle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale, e per le associazioni dei datori di lavoro i criteri ponderati del numero di imprese associate in relazione al numero delle stesse, del numero di dipendenti delle imprese medesime in relazione al numero complessivo di lavoratori impiegati nelle stesse. Nelle more dell'applicazione dei predetti criteri si assume a riferimento il contratto collettivo nazionale in vigore per il settore nel quale si eseguono le prestazioni di lavoro, come individuato ai sensi dell'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

        8. Qualora, per scadenza o disdetta, manchi un contratto collettivo applicabile cui fare riferimento ai sensi dei commi precedenti, il trattamento economico complessivo di riferimento è quello previsto dal previgente contratto collettivo prevalente fino al suo rinnovo.

        9. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione per l'aggiornamento del valore soglia del trattamento economico minimo orario di cui al comma 4, di seguito denominata «Commissione». Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nominati i membri della Commissione.

        10. La Commissione è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, o da un suo delegato, ed è composta da:

        a) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

        b) un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

         c) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

         d) un rappresentante dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

          e) un numero pari di rappresentanti dalle associazioni dei prestatori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale.

        11. La Commissione:

        a) valuta l'aggiornamento dell'importo previsto al comma 4;

        b) monitora il rispetto della retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente così come definita dal comma 4;

        c) individua i contratti collettivi nazionali di lavoro prevalenti.

        12. L'aggiornamento dell'importo di cui al comma 4 è disposto con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su proposta della Commissione.

        13. Per il personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni resta fermo quanto disposto dall'articolo 30 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

        14. Fermi restando gli ulteriori strumenti di tutela previsti dall'ordinamento, ivi compresa l'adozione della diffida accertativa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti a impedire o limitare l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il giudice del lavoro del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato e immediatamente esecutivo, la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico complessivo e di tutti gli oneri conseguenti.

        15. L'efficacia esecutiva del decreto di cui al comma 14 non può essere revocata fino alla sentenza con cui il giudice del lavoro definisce il giudizio instaurato ai sensi del medesimo comma 1. Contro il decreto che decide sul ricorso è ammessa, entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al giudice del lavoro che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

        16. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le procedure e gli strumenti di regolazione e razionalizzare delle modalità di deposito dei contratti collettivi di lavoro in coerenza con le finalità dei commi da 1 a 15.

        17. Ai fini dell'applicazione dei commi da 1 a 16 sono fatti salvi i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale fino alla loro scadenza.».


25.1

Gasparri

Ritirato

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:

        «e al comma 5-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo sostituire la parola "sessanta" con "ottantaquattro";

            b) le parole da "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata" fino a "contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto - per lo stesso periodo - di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del  decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa.";

            c)  dopo le parole "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono aggiunte le seguenti: "L'estensione a ottantaquattro mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate potranno trovare applicazione - nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento - anche a quei Contratti di Espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.".»


25.2

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

        "i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi".


25.3

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Al comma 1, articolo 2, del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è inserita la seguente:

        «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'Organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».».


25.0.1

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

"Art. 25-bis

(Estensione del congedo per le donne vittime di violenza di genere)

         1. Al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «massimo di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di sei mesi».

        2. Al comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «il periodo corrispondente all'astensione, la cui durata non può essere superiore a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «un periodo della durata di sei mesi».

        3. Al comma 241 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole «massima di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti «almeno sei mesi».

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


25.0.2

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 25, aggiungere la seguente:

«Art. 25-bis

(Restituzione del prelievo forzoso ai Fondi interprofessionali dei dirigenti)

        1. All'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole "decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148" sono aggiunte le seguenti: "e di dirigenti disoccupati".

        2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 3.500.000,00 di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.


25.0.3

Zullo, Leonardi, Russo, Satta, Berrino

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 25

(Patti di trasferimento delle conoscenze e ius variandi)

        1. All'articolo 2103, sesto comma, del codice civile, dopo le parole: "diversa professionalità" sono inserite le seguenti: ", ivi inclusa l'assegnazione a mansioni di insegnamento e trasferimento delle proprie conoscenze e competenze".


26.1

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere l'articolo.


26.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a).


26.3

Camusso, Furlan, Zampa, Zambito, Manca, Magni

Respinto

    Al comma 1 lettera a) capoverso 5-bis, sostituire le parole: «lettere h), i), l), m), n), o), p) e r),» con le seguenti: «lettere h), i), l), m), n), o) e r),» e al comma 2, lettera a), capoverso «1», sopprimere la parola: «integralmente» e sopprimere la lettera b).


26.4

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1 lettera a), sostituire le parole "lettere h), i), l), m), n), o), p) e r)," con le seguenti: "lettere h), i), l), m), n), o) e r),".


26.5

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, lettera a), capoverso «5-bis», sopprimere la parola: «p)»


26.6

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 1, alla lettera a), al capoverso «5-bis», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero con la consegna di una specifica informativa recante una sintesi dei contenuti normativi delle disposizioni di legge e di contratto applicabili».


26.7

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sopprimere il comma 2.


26.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere il comma 2.


26.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere il comma 2.


26.10

Silvestro

Ritirato

Al comma 2, sopprimere la lettera a).


26.11

Furlan, Zampa, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso "1" con il seguente:

        "1. Il datore di lavoro o il committente pubblico e privato è tenuto a informare il lavoratore e le rappresentanze sindacali o le organizzazioni sindacali territoriali dell'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300."


26.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, lettera a), capoverso "1", dopo la parola "monitoraggio" inserire le seguenti "parzialmente o".


26.13

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 2, sopprimere la lettera b).


26.14

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

        «2-bis. I tirocini curricolari di cui all'articolo 1, comma 720, della legge 30 dicembre 2021, n.234, come disciplinati dal decreto ministeriale n.142 del 1998, sono soggetti alla comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante prevista dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510. La comunicazione è effettuata a cura del soggetto ospitante, salvo che la convenzione non disponga diversamente.

        2-ter. In caso di mancata comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun tirocinio attivato.

        2-quater. I soggetti ospitanti, in caso di instaurazione di rapporti di lavoro subordinato o di contratti di apprendistato, nell'effettuare le comunicazioni obbligatorie ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonché dall'articolo 4-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, indicano se il lavoratore o l'apprendista abbiano svolto tirocini curricolari presso le loro strutture.».


26.15

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti: 

        «2-bis.All'articolo 1, lettera q), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: "sottoscritto", sono aggiunte le seguenti parole: «con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.»

            2-ter. L'articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, è abrogato.»


26.16

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Dopo il comma 5, dell'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, è aggiunto il seguente: «5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.  L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola».».


26.17

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

        "2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 è aggiunto, dopo il comma 5, il seguente comma: "6. la denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.  L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".


26.18

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".»


26.19

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n.375 dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

        «5-bis. La denuncia aziendale di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie. L'I.N.P.S., decorso il termine dei trenta giorni, è tenuto a rilasciare il relativo codice identificativo per gli adempimenti previdenziali relativi alla manodopera agricola".».


26.20

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 9-ter, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

        "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.".


26.21

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 9-ter, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.".»


26.22

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

        2-bis. Il secondo capoverso del comma 3 dell'art 9-ter del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 è sostituito dal seguente:

        "La denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio  dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'art. 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.


26.23

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Il secondo capoverso, del comma 3, dell'articolo 9-ter, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, come convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente: «La denuncia aziendale di cui all'articolo 5, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va rinnovata solo nel caso di modificazioni aventi significativa rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate, con riferimento ai dati diversi da quelli indicati dall'articolo 3, comma 1-undecies, del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, che sono acquisisti d'ufficio dall'INPS.».».


26.24

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 1, lettera q), così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 giugno 2022, n. 104, dopo la parola: «sottoscritto» sono inserite le seguenti: «con l'indicazione del codice unico alfanumerico di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120»;

            b) l'articolo 1-bis è abrogato.".


26.25

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 24 bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «ivi compresi quelli già» sono soppresse.».


26.26

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 24-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al comma 2, primo periodo, le parole: «ivi compresi quelli già», sono soppresse".


26.27

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 24-bis, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 le parole "ivi compresi quelli già" sono soppresse.»


26.28

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse».


26.29

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 5, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".»


26.30

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Non sono tenuti all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3 i datori di lavoro del settore agricolo per quanto concerne gli operai addetti alle attività di coltivazione e allevamento, nonché alle attività connesse".


26.31

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Al secondo capoverso, del comma 8, dell'articolo 01, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: «nonché il presunto fabbisogno di manodopera» sono soppresse.


26.32

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. All'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 8, secondo periodo, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.".


26.33

Sbrollini

Improponibile

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. All'articolo 01, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" sono soppresse.»


26.34

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire infine il seguente:

        2-bis. Al secondo capoverso del comma 8 dell'articolo 01 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, come convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, l'espressione "nonché il presunto fabbisogno di manodopera" è eliminata.


26.35

De Carlo, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5, dell'articolo 42, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

        a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

            b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.».


26.36

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

        a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

            b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.»


26.37

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        "2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 42 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, si applicano anche ai cittadini stranieri per i quali è stata presentata domanda diretta a instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito dei procedimenti relativi al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 dicembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2022, adottato per il 2022, nei limiti quantitativi dallo stesso previsti, che risultino presenti sul territorio nazionale alla data del 1° gennaio 2023. A tal fine, i predetti cittadini stranieri, entro tale data, devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:

        a) essere stati sottoposti a rilievi fotodattiloscopici;

            b) aver soggiornato in Italia precedentemente alla suddetta data, in forza della dichiarazione di presenza, resa ai sensi della legge 28 maggio 2007, n. 68, o di attestazioni costituite da documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici.".


26.0.1

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 26-bis.

(Esonero contributo di licenziamento nel settore della pesca e cooperative sociali per cause non imputabili al datore di lavoro)

        1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 34 è inserito il seguente: «34-bis. A decorrere dal 1° agosto 2023, il contributo di cui al comma 31 non è dovuto: a) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca per cause non imputabili al datore di lavoro; b) nel caso di interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno, ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 0,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 0,5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


26.0.2

Murelli, Minasi, Cantù

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Dimissioni per fatti concludenti)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Fatte salve le diverse previsioni contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora il lavoratore si assenti dal lavoro, senza fornire comunicazioni, per un periodo superiore a cinque giorni, il rapporto di lavoro si intende risolto per dimissioni volontarie, anche in mancanza della sottoscrizione dei moduli di cui al comma 1."».


26.0.3

Zullo, Leonardi, Russo, Satta, Berrino

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 26-bis

(Dimissioni per fatti concludenti)

        1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, dopo il comma 7 è inserito il seguente: "7-bis. I commi da 1 a 4 non sono applicabili alle dimissioni dal rapporto di lavoro rassegnate di fatto dal lavoratore che resti assente ingiustificato dal posto di lavoro consecutivamente per un numero di giorni pari o superiore a venti".».


26.0.4

Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni, Camusso, Musolino, Zampa, Zambito, Furlan, Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis

(Indennità in caso di violenza di genere per le lavoratrici autonome)

        1. All'articolo 24, del decreto legislativo 15 giugno, n. 80 dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis) Le lavoratrici autonome inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del Comune di residenza o dai Centri antiviolenza o dalle Case rifugio di cui all'articolo 5-bis, del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n.119, hanno diritto a percepire un'indennità a titolo di congedo erogata dall'INPS di importo mensile pari al 20 per cento calcolato sull'ultima dichiarazione dei redditi presentata, la cui durata non può essere superiore ai tre mesi."

         2. Al relativo onere, pari ad euro 1,5 milioni euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


26.0.5

Paroli, Silvestro

Improponibile

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 26-bis

     1. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, tutte le sottoscrizioni con delega con trattenuta mensile ad enti, associazioni, organizzazioni sindacali, contemplano altresì la facoltà del soggetto richiedente di optare per il rinnovo annuale dell'iscrizione senza alcun obbligo di comunicazione in caso di non rinnovo.».


27.1

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Al fine di sostenere l'occupazione giovanile e nel rispetto dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, ai datori di lavoro privati è riconosciuto, a domanda, un incentivo, per un periodo di 12 mesi, nella misura del 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per le nuove assunzioni, effettuate a decorrere dal 1 giugno e fino al termine del 2023, di giovani, qualora ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

        a) che alla data dell'assunzione non abbiano compiuto il trentesimo anno di età ovvero, se persone con disabilità, i 35 anni di età;

            b) che non lavorano e non sono inseriti in corsi di studi o di formazione («NEET») non rilevando ai fini del presente articolo, per i giovani con disabilità, l'ipotesi di inserimento in tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al mondo del lavoro;

            c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani ovvero, per i giovani con disabilità, che abbiano in corso esperienze di tirocini di inclusione lavorativa o esperienze di transizione dalla scuola al lavoro.".

        b) al comma 2, dopo le parole "in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205", inserire le seguenti: ", con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68".


27.2

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

        "c-bis) che vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno."


27.3

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Al comma 2, dopo le parole «in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 114, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205», aggiungere le seguenti: «con l'incentivo di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68».


27.4

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. I datori di lavoro agricolo che assumono tra il 1° giugno ed il 31 dicembre dell'anno 2023 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a domanda, e comunque in alternativa all'incentivo di cui al comma 1, effettuano per un periodo di 12 mesi il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola dovuta sui compensi erogati, con l'aliquota determinata ai sensi dell'articolo 1, comma 45, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, per i territori svantaggiati.»


27.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 3, primo periodo, le parole: «, anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere.» sono sostituite dalle seguenti: «e per il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere, entrambi anche a scopo di somministrazione.».


27.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.


27.7

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Ciascuna regione riserva il 5% delle risorse assegnate dal decreto di cui al comma 5, secondo periodo, ai titolari di negozi, locali e botteghe storiche così come definite dalle rispettive leggi regionali. Qualora tali risorse non siano esaurite dai soggetti di cui al precedente periodo, le medesime vengono rimesse a disposizione di ulteriori potenziali beneficiari.»


27.8

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

    a) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».

        b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1 è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.»;

        c) al comma 5, sostituire le parole: «al comma 1» con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».


27.9

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire le parole: «al comma 1», con le seguenti: «ai commi 1 e 4-bis».

        b) dopo il comma 4, inserire il seguente: «4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni».


27.10

Satta, Leonardi, Zullo, Berrino, Russo

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4, sostituire le parole: "al comma 1" con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis";

            b) dopo il comma 4, inserire il seguente: "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni.».


27.11

Gelmini, Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 4, inserire il seguente:

        "4-bis. L'incentivo di cui al comma 1, è riconosciuto, nelle medesime modalità, ai datori di lavoro privati per l'assunzione di donne madri di bambini di età inferiore a 6 anni;

            b) al comma 4, le parole: "al comma 1" sono sostituite con le seguenti: "ai commi 1 e 4-bis".


27.12

Berrino, Leonardi, Satta, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «In alternativa alla procedura di cui ai precedenti periodi, il datore di lavoro può presentare la domanda per la fruizione dell'incentivo entro dieci giorni dalla stipula del contratto di lavoro che ne dà titolo.»;

            b) al sesto periodo, sostituire le parole: «cui abbia fatto seguito l'effettiva stipula del contratto» con le seguenti: «per le quali sia stato effettivamente stipulato un contratto di lavoro»


27.13 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

All'articolo 27, comma 6, sostituire le parole: «da 162 a 167» con le seguenti: «da 161 a 167».


27.14

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

        "6-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.".


27.15

Sbrollini

Respinto

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        "7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


27.16

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

        "7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° giugno 2023, per i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

        7-ter. Agli oneri derivanti dal comma 7-bis, valutati in 3,8 milioni di euro per l'anno 2023, 11,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 36,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


27.100

LA RELATRICE

Approvato

Il comma 5 è sostituito dai seguenti:

        «5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 9,5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 20 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 1.

        5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 e valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:

        a) quanto a 24,4 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sul Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020 e a 61,3 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Programma Nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, nel rispetto dei criteri di ammissibilità e delle procedure del predetto programma. Con decreto adottato da ANPAL si provvede alla ripartizione regionale delle risorse di cui al primo periodo, che costituisce limite di spesa;

            b) quanto a 9,9 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

        Conseguentemente, al comma 3 del medesimo articolo 27, le parole: «di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5-bis».


27.0.1

Sbrollini

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis

(Partecipazione dei dipendenti agli utili dell'impresa)

        1. Gli utili delle imprese produttive, commerciali o di servizi, costituite giuridicamente in società di capitali, sentite le rappresentanze dei lavoratori, possono essere distribuiti ai dipendenti attraverso l'adozione di piani annuali o pluriennali per la partecipazione agli utili. Tali piani non possono prevedere l'esclusione di nessun lavoratore e, qualora introducano criteri di distribuzione basati sui risultati raggiunti, questi devono essere valutati secondo parametri misurabili, oggettivi e non discrezionali.

        2. Il piano annuale o pluriennale è contenuto in un documento redatto e depositato entro i primi due mesi dell'anno cui si riferisce il citato piano ovvero entro i primi quattro mesi del primo anno nel caso di piano pluriennale. Il deposito è effettuato presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente, senza costi a eccezione delle imposte di bollo.

        3. Il piano depositato ha forza di legge tra le parti ovvero fra l'impresa e i dipendenti ai sensi dell'articolo 1372 del codice civile. Essi aderiscono al piano senza necessità di conferma. Resta ferma la possibilità di rifiutare l'attribuzione della quota di utili maturata, dopo aver preso atto della relativa entità. Le somme complessive oggetto di rinuncia sono redistribuite agli altri dipendenti secondo le previsioni del piano.

        4. Gli utili di cui al presente articolo costituiscono voci di costo nei bilanci delle imprese. Gli utili distribuiti sono soggetti alla ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Il titolare del contratto di lavoro opera, con obbligo di rivalsa, una trattenuta pari alla ritenuta di cui al primo periodo a titolo d'imposta.

        5. I piani di cui al presente articolo stabiliscono la percentuale sugli utili che l'impresa si impegna a distribuire ai dipendenti. Il totale degli utili di cui al comma 1 non può, in ogni caso, essere superiore al 20 per cento della spesa complessiva sostenuta dall'impresa per i redditi annui lordi dei dipendenti.».


27.0.2

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari in favore di coloro che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di età)

        1. Dopo l'articolo 20 del Decreto-Legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è aggiunto il seguente:

        "20-bis. (Facoltà di riscatto a titolo gratuito del periodo di studi universitari)

            1. La facoltà di riscatto dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario, di cui all'articolo 2, comma 2, del Decreto Legislativo 30 aprile 1997, n. 184, recante "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici", se esercitata entro il giorno antecedente il compimento del trentaseiesimo anno di età, avviene a titolo gratuito, con i relativi oneri finanziari posti a carico dello Stato.

        2. L'onere di riscatto e' determinato facendo riferimento ad una retribuzione o reddito figurativa, corrispondente al reddito minimo annuo da prendere in considerazione per il calcolo del contributo invalidità, vecchiaia e superstiti dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

        3. Il periodo di studi universitari riscattato ai sensi del primo comma è valido sia per il diritto al trattamento previdenziale che per la misura dell'assegno.

        4. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati entro il limite massimo di 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, approvati entro il 31 dicembre 2023, con provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali".


27.0.3

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni a tempo indeterminato)

        1. Fino al 31 dicembre 2023, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

        2. L'esonero di cui al comma 1 è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


27.0.4

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Incentivi alle assunzioni di giovani in specifici settori)

        1. Nel limite di spesa di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, ai fini del primo insediamento nei settori trasporto persone e merci, logistica e multiservizi di soggetti di età inferiore ai 41 anni, ai datori di lavoro privati che assumono mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, pieno o parziale, è riconosciuto un esonero contributivo al 100 per cento per i primi due anni, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nel limite massimo di importo pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. Nel caso di licenziamento del beneficiario della misura effettuato nei sessanta mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'incentivo fruito maggiorato delle sanzioni civili, di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


27.0.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 27-bis.

(Modificazioni all'articolo 18 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di autoimpiego)

        1. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: «di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».".


28.1

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

        a) sopprimere la parola "produttive";

            b) sostituire le parole "di età inferiore a trentacinque anni" con le seguenti: "di età inferiore a quaranta anni";

            c) sostituire le parole "7 milioni di euro" con le seguenti: "14 milioni di euro"

        Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole "pari a 7 milioni di euro" con le seguenti: "pari a 14 milioni di euro".


28.2 (Comitato Legislazione)

Matera

Decaduto

All'articolo 28, comma 1, dopo le parole: «iniziative imprenditoriali» inserire le seguenti: «degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma».


28.3

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/25/10

Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

        «4-bis. All'articolo 25 dell'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi,» sono aggiunte le seguenti: «convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia, progetti di inserimento lavorativo di persone disabili».


28.0.1

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis

(Lavoro agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute 4 febbraio 2022)

        1. Al comma 306 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a euro 15.874.542 per l'anno 2023, si provvede:

        a) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

            b) quanto a euro 3.937.271, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito;

            c) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            d) quanto a euro 4.000.000, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


28.0.2

Mazzella, Guidolin, Pirro, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino, Nicita, Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

        1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2023".

        2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 18.660.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


28.0.3

Mazzella, Pirro, Guidolin, Camusso, Zambito, Zampa, Furlan, Magni, Musolino

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis

(Tutela dei lavoratori fragili)

        1. Fino al 31 dicembre 2023 per i soggetti affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto del Ministro della salute del 4 febbraio 2022, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. I predetti periodi non sono computabili ai fini del periodo di comporto; per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano l'erogazione delle somme corrisposte dall'INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilità, neppure contabile, salvo il fatto doloso, è imputabile al medico di assistenza primaria nell'ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. È fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


28.0.4

Damiani, Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n.104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare di fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2023 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

        a) quanto a 105 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

            b) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

            c) quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


28.0.5

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 28-bis.

(Modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 e all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610)

        1. All'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio delle facoltà di cui ai commi 1 e 5, fermo restando l'onere della prova previsto da quest'ultimo comma, può chiedere all'Istituto nazionale di previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del comma 6.".

        2. All'articolo 31, comma 2, della legge 24 maggio 1952, n. 610, le parole: "le norme relative previste dal regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680" sono sostituite dalle parole: "l'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184."


28.0.6

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

        1. All'articolo 10, comma 3, della legge 5 maggio 1976, n. 248, il n. 2 è sostituito dal seguente: "2) età non superiore ai limiti previsti per l'ammissione al beneficio dell'assunzione obbligatoria al lavoro, come adeguati periodicamente all'età pensionabile;".

        2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 797.300 euro per l'anno 2023, a 804.100 euro per l'anno 2024, a 826.400 euro per l'anno 2025, a 851.100 euro per l'anno 2026, a 895.100 euro per l'anno 2027, 924.100 euro per l'anno 2028, a 937.700 euro per l'anno 2029, a 923.900 euro per l'anno 2030, a 897.100 euro per l'anno 2031 e a 831.500 euro per l'anno 2032, si provvede mediante corrispondetene riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


28.0.7

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

(Disposizioni in materia di assegno di invalidità)

        1. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della legge medesima.

        2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, pari a 52 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».


28.0.8

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

  1. All'articolo 15 della Legge 152 del 2001, sono aggiunti infine i seguenti commi:

        «2-bis. La vigilanza di cui ai commi 1 e 2 è svolta con modalità di controllo online dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro che viene autorizzato ad accedere alle banche dati di Inps, Inail e Ministero dell'Interno, per verificare le attività dei patronati.

        2-ter. Qualora l'Ispettorato Nazionale del Lavoro rilevi incongruenze tra i dati forniti dagli stessi patronati circa le attività svolte, rispetto ai dati delle banche dati di cui al comma 2-bis, o al fine di effettuare rilevazioni per controlli a campione, è autorizzato ad inviare ispezioni sulle sedi di patronato.»


28.0.9

Damiani, Silvestro

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

        1. In considerazione delle ripercussioni economiche dovute alla crisi ucraina, fino al 31 dicembre 2023, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.104, è incrementato di un ulteriore giorno.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2023 si provvede:

        a) quanto a 50 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

        b) quanto a 100 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


28.0.10

Damiani, Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

  1. All'articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104, il terzo periodo, è sostituito con il seguente:" Per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

           2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi del comma 3.

            3. All'articolo 1, comma 41, della legge della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole «3 per cento» sono sostituite dalle seguenti «15 per cento».


28.0.11

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 28-bis.

        (Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

        1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) le parole «per causa di lavoro» sono soppresse;

            b) dopo le parole «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro».

        c) dopo il comma, è aggiunto il seguente:

        «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.»


28.0.12

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Esonero contributivo per assunzioni)

        1. All'articolo 1, comma 294, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di licenziamento del beneficiario di reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, effettuato nei trentasei mesi successivi dall'assunzione, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dell'esonero contributivo fruito maggiorato delle sanzioni civili di cui all'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, salvo che il licenziamento avvenga per giusta causa o per giustificato motivo.»


28.0.13

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 28-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento di sostegno al reddito)

        1. All'articolo 1, comma 329, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Rientrano in tale opportunità le richieste di prestazione attivate nel corso dell'anno 2022 che, a seguito di accordi sindacali in sede ministeriale prevedevano un termine oltre il 31 dicembre 2022 per le quali non è stato possibile godere dell'intero periodo di 12 mesi come normato per l'anno 2022.».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


28.0.14

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 28-bis.

(Interventi a sostegno dell'occupazione)

        1.All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 229 sono inseriti i seguenti commi:

        "229-bis: Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa di cui al comma 224, entro due mesi dalla data di approvazione del piano, costituiscano una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2021, tale società gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione di cui al periodo precedente, l'impresa deve notificare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alla società cooperativa di cui al periodo precedente la proposta di alienazione trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società cooperativa può esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al periodo che precedente o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.".

        "229-ter. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e per la continuità produttiva, la società Cassa depositi e prestiti Spa, nell'esercizio della funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui al comma 299-bis o assumere partecipazioni in esse anche attraverso veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati ed eventualmente da società private o controllate dallo Stato o da enti pubblici."

            2. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190".


28.0.15

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 28-bis.

  1. All'articolo 2, comma 1, lettera b), della Legge 152 del 2001, le parole: "e che abbiano sedi di istituti di patronato in almeno quattro Paesi stranieri;" sono soppresse.

28.0.16

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 28-bis

        1. All'articolo 1, comma 306, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «Fino al 30 giugno 2023,» sono soppresse».


29.1

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo, Murelli, Cantù, Minasi, Ternullo, Rosso

Approvato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 29

        Estensione della clausola di salvezza

            1.All'articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole "di tali parametri".
2. Dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
    1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)» sono soppresse;
   1-ter. Al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)" sono soppresse;
b) all'articolo 13, comma 1, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "In presenza di comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 2, il rapporto di cui al periodo precedente è stabilito in uno a dodici". All'ultimo periodo, le parole " di tale parametro" sono sostituite con le parole " di tali parametri";


29.2

Leonardi, Zullo, Russo, Satta, Berrino

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 premettere il seguente: «01. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, le parole: ", lettere b), g) o h)", sono soppresse;

            b) al comma 1, le parole: ", lettere b), g) o h)" sono soppresse.


29.3

Silvestro

Ritirato

Sostituire il comma 1 con il seguente:

        "1. Al decreto legislativo 30 luglio 2017, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 8, comma 3, lettera b), le parole ", lettere b), g) o h)", sono soppresse.

        b) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda» sono aggiunte le seguenti: «, salve comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1."


29.4

De Poli

Decaduto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, sopprimere le parole «, lettere b), g) o h)»;

            b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma 1-bis: «1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole «, lettere b), g) o h)» sono soppresse.».


29.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sopprimere le parole: «, lettere b), g) o h)».

        b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 8, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, lettere b), g) o h)», sono soppresse.".


29.6

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).


29.7

Pirovano, Testor

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis: Al Decreto Legislativo 28 febbraio 2021, n.36, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) All'art. 28, dopo il comma 5 aggiungere il seguente "5. Bis: Chiunque esercita la propria attività verso associazioni musicali amatoriali, dietro corrispettivo, è equiparato al lavoratore sportivo, intendendosi come associazioni musicali amatoriali gli enti collettivi, costituiti in forma associativa senza scopo di lucro e aventi come finalità la diffusione della cultura musicale quali bande, cori, mandolinistiche, orchestre sinfoniche amatoriali. Con l'applicazione quindi degli artt. 25, 26, 27 e 28 del presente decreto."

            b) All'art. 29, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni musicali amatoriali di cui al comma 5 bis dell'art. 28 del presente decreto."


29.8 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

All'articolo 29, sostituire la rubrica con la seguente: «Estensione del parametro della differenza retributiva per i lavoratori degli enti del Terzo settore».


30.1 (testo 2)

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Respinto

 Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti: «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione a seguito di accordi sottoscritti in sede ministeriale alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».


30.1

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

     Al comma 1, dopo le parole: «anche qualora si trovi in stato di liquidazione» inserire le seguenti «, nonché per le aziende soggette a piani di ristrutturazione con processi di reindustrializzazione non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto,».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «25 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2024.».


30.2

Damante, Lorefice, Mazzella

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana, all'articolo 1-bis del decreto legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. L'indennità di cui al comma 1 è altresì concessa ai lavoratori che hanno presentato la domanda entro il 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 331.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."»


30.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

        «2-bis. Per le aziende che abbiano dovuto fronteggiare situazioni di perdurante crisi aziendale e di riorganizzazione, gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela dei livelli occupazionali, prevedendo un'espressa clausola sociale.»


30.0.1

Minasi, Murelli, Cantù, Ronzulli, Paroli

Ritirato

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Fondo Pesca CISOA)

        1. Sono estese al settore della pesca professionale le forme di integrazione salariale, comprensive delle relative coperture figurative, previste per i lavoratori agricoli ai sensi del Titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al periodo precedente, riconosciuto nella misura pari agli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, e comunque non inferiore a 40 euro netti al giorno, non concorre alla formazione del reddito ed è disposto in favore dei lavoratori imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonché gli armatori e i proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, al fine di:

        a) sostenere il reddito dei lavoratori in tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca derivante da misure di arresto temporaneo conseguente all'adozione di provvedimenti delle autorità pubbliche competenti, all'indisponibilità per malattia del comandante o di altri membri d'equipaggio tale da rendere l'imbarcazione inidonea alla navigazione, a periodi di fermo volontario disposti dalle organizzazioni di produttori o consorzi di gestione riconosciuti ai sensi della pertinente normativa unionale, nazionale o regionale in materia di pesca, ad avversità meteomarine o ad ogni altra circostanza connessa alla gestione delle risorse ittiche;

        b) garantire stabilità occupazionale per tutti i casi di sospensione dell'attività di pesca connessi ad interventi straordinari di manutenzione, ammodernamento e messa in sicurezza del peschereccio, a fenomeni di inquinamento ambientale, alla presenza di agenti patogeni che colpiscono la risorsa ittica compromettendone la commercializzazione, a crisi strutturali di mercato, a ristrutturazioni aziendali, cessazione dell'attività ed ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

        2. Al Fondo affluisce la contribuzione, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, tenuto conto dei livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché, per i soggetti assicurati ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 250, della relativa retribuzione convenzionale.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i termini e le modalità di attuazione del presente articolo.

        4. È abrogato l'articolo 1, comma 217, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.».


30.0.2

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Ricollocazione professionale dei lavoratori)

        1. Al fine di favorire il reimpiego dei lavoratori in situazioni di crisi aziendale e di riorganizzazione, presso lo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo, con dotazione di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, finalizzato all'attivazione di servizi di outplacement per la ricollocazione professionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in favore dei lavoratori dipendenti di aziende che siano state poste in procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria.

        2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".

        .


30.0.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Disposizioni in favore dei lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria)

        1. In deroga alla normativa vigente, i lavoratori di imprese in amministrazione straordinaria con un numero di dipendenti non inferiore a mille che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, possono presentare domanda di pagamento del trattamento di fine rapporto e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte, a carico del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 maggio 1982, n. 297, trascorsi quindici giorni dalla comunicazione di ammissione al passivo del relativo credito. Resta salva la possibilità per l'INPS, nel caso previsto all'articolo 74, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, di recuperare dall'impresa gli importi versati in applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma.»


30.0.4

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

        All'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o)."».


30.0.5

Pirovano, Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 30-bis.

(Disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese del settore dell'editoria)

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 69, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: "2-bis. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 25-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, anche al fine di consentire l'accesso al trattamento di pensione di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in deroga all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 22, comma 5, del citato decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per gli anni 2023 e 2024 il trattamento di integrazione salariale può essere concesso anche in caso di superamento dei limiti temporali di utilizzo nel quinquennio mobile di cui al comma 2.".

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».


30.0.6

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

        1. All'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

            b)         al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


30.0.7

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 30-bis

(Modifiche in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

        1. All'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non trovano applicazione relativamente agli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere n) e o).".


30.0.8

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria)

        1. All'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) 1,70 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano fino a 50 dipendenti;»;

            b) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c-bis) 2,00 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per gli operai delle imprese dell'industria e artigianato edile che occupano oltre 50 dipendenti;».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


30.0.9

Ronzulli, Silvestro, Rosso, Ternullo

Ritirato

Dopo l'articolo 30, inserire il seguente:

«Art. 30-bis

(Modifiche in materia ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".».

30.0.10

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 30-bis.

(Modifiche in materia di ricorso avverso il rigetto della domanda di trattamento di integrazione salariale)

        1. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».".


31.1 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

All'articolo 31, comma 1, dopo le parole: «L'esecuzione del programma» inserire le seguenti: «di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106,».


31.2 (Comitato Legislazione)

Matera

Approvato

All'articolo 31, comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 9» inserire le seguenti: «dell'articolo 11-quater del citato decreto-legge n. 73 del 2021» e sostituire le parole: «comma 6 del presente articolo» con le seguenti: «comma 6 del medesimo articolo 11-quater».


32.1

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sopprimere il comma 2.


32.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sopprimere il comma 2.


32.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sopprimere il comma 2.


32.0.1

Liris, Sigismondi, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 32-bis.

(Esenzione IVA per donazioni ai reparti oncologici)

        1. All'articolo 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente: «20-bis) gli acquisti di beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai reparti oncologici degli Enti ospedalieri, effettuati dagli Enti del terzo settore attivi in ambito sanitario;».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro, a partire dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'art.1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190.».


32.0.2

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

«Art. 32-bis

(Misure per il rafforzamento dei centri per l'impiego e per favorire l'incontro fra domanda e offerta di lavoro)

        1. Al fine di rafforzare i centri per l'impiego, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette annualmente alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione contenente i risultati conseguiti da ciascun centro per l'impiego in termini di assunzioni e di interazione tra domanda e offerta di lavoro, nonché l'indicazione degli interventi finanziari, organizzativi e di politica attiva del lavoro che si ritengono necessari per favorire e razionalizzare la sua efficacia.

        2. Al fine di agevolare l'occupazione, alle agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è riconosciuto, per ogni soggetto assunto per un periodo pari almeno a 12 mesi, a seguito di specifica attività di mediazione, un credito d'imposta pari al 30 per cento dei corrispettivi percepiti dal datore di lavoro.


33.1

Pirro, Mazzella, Guidolin, Bevilacqua, Magni

Respinto

Sopprimere l'articolo.


33.2

Mazzella, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Allo scopo di stabilizzare in via permanente i lavoratori assunti in somministrazione presso lo Stabilimento Militare Spolette Torre Annunziata, è autorizzato a favore dell'Agenzia industrie difesa un ulteriore contributo di euro 30 milioni a decorrere dal 2023.»;

            b) Dopo il comma 2, inserire in fine il seguente «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, parti a 30 milioni di euro a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


33.3

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Improponibile

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Al fine di rispondere a esigenze di speditezza, semplificazione amministrativa e prontezza operativa, in considerazione del mutevole scenario geo-strategico internazionale, all'articolo 6 del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. I principi di cui all'articolo 8, comma 1, primo periodo, non si applicano nei casi di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d). In tali casi, tiene luogo dei controlli, previsti dall'articolo 162, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, e dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, il parere obbligatorio e vincolante di una commissione speciale, nominata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. La commissione è composta da tre magistrati della Corte dei conti, uno dei quali assume le funzioni di presidente, da un consigliere di Stato, da un avvocato dello Stato, dal vice segretario generale della difesa con funzioni di vice direttore nazionale degli armamenti, nonché dal direttore dell'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa. La commissione dura in carica tre anni e può essere rinnovata una volta sola. Il parere è reso dalla commissione entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione degli atti.».


33.4

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, non utilizzate negli anni 2022 e 2023, sono impiegate negli anni 2024 e 2025 per la proroga dei 48 contratti di apprendistato già sottoscritti ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, del citato decreto-legge n. 80 del 2021, nel rispetto della durata massima di due anni ivi prevista».


33.0.1

Salvitti

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 per l'accesso anticipato al pensionamento degli addetti alle lavorazioni di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni)

        1. All'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile, n.67, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

        "d-bis) lavoratori addetti alla diretta manipolazione di materiale esplosivo nell'ambito della fabbricazione di armi e munizioni".

        b) al comma 2, alinea, le parole: "di cui alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: " di cui alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

        c) al comma 3, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)";

        d) al comma 7, secondo periodo, le parole: "alle lettere a), b), c) e d)" sono sostituite dalle seguenti: "alle lettere a), b), c), d) e d-bis)".

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo quantificati in 1,3 milioni di euro per il 2024, 1,9 milioni di euro per il 2025, 2,9 milioni di euro nel 2026, 2,8 milioni di euro nel 2027, 3,8 milioni di euro nel 2028, 3,3 milioni di euro nel 2029, 2,4 milioni di euro nel 2030, 2,7 milioni di euro nel 2031, 4,9 milioni di euro nel 2032 e in 6, 6 milioni di euro nel 2033,  si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


34.1

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Dopo la lettera c), aggiungere, infine, la seguente:

        «c-bis. Dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2.bis. Le risorse sono revocate in caso di procedure di licenziamento, nei casi di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n.223, o di utilizzo di ammortizzatori sociali.»


34.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1 aggiungere la lettera c-bis):

        "c-bis) Dopo il comma 2 aggiungere il seguente: "2-bis. Le risorse di cui al presente articolo sono revocate qualora fossero in atto procedure di licenziamento (artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modifiche) o utilizzo degli ammortizzatori sociali."


34.3

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

     Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

       « c-bis) tali risorse sono revocate qualora vi fossero procedure di licenziamento ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, o utilizzo degli ammortizzatori sociali.».


34.0.1

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

        1. All'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti: «3-bis. Le Regioni e le Provincie autonome disciplinano con propri atti le modalità di accesso alla qualifica di esaminatore, anche ricorrendo a soggetti in servizio presso qualunque ufficio dell'Amministrazione e a soggetti esterni all'Amministrazione stessa. L'accesso alla qualifica di esaminatore sarà effettuato, in ogni caso, solo a seguito della frequenza del corso di qualificazione iniziale di cui ai commi 5 e 5-bis, ed esame di abilitazione. Il permanere nell'esercizio della funzione di esaminatore è subordinato alla frequenza di corsi di formazione periodica, secondo le disposizioni dei medesimi commi 5 e 5-bis.

        3-ter. Per i dipendenti degli uffici della motorizzazione civile in servizio continuativo da almeno dieci anni, l'accesso all'abilitazione per la effettuazione degli esami di cui al presente articolo può essere consentito, in deroga a quanto previsto dal successivo comma 4, indipendentemente dal profilo professionale di appartenenza, purché in possesso del livello minimo di istruzione secondaria di secondo grado.».


34.0.2

Leonardi, Russo, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2021, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d), dopo la parola: "collettivo" sono inserite le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

            b) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di euro 50 milioni di euro per l'anno 2023.

        3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 28 , comma 1, della legge 196 del 2009».


34.0.3

Trevisi, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d), sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

            b) dopo la lettera d), è aggiunta, infine, la seguente:

        "d-bis) lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni:

        1) gruista;

            2) addetto a rizzaggio e derizzaggio;

            3) polivalente".»


34.0.4

Ronzulli, Damiani, Ternullo, Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"ART. 34-bis

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti: "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali";

            b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".


34.0.5

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:

«Articolo 34-bis

        All'art. 1 comma 1 del decreto legislativo n. 67 del 21 aprile 2011, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

        e) "Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente".

        b) alla lettera d), dopo la parola "collettivo" sono aggiunte le seguenti parole "e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»


35.1

Sbrollini

Ritirato

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        2. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 - 2,0 milioni di euro per l'anno 2023, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti »


35.2

Trevisi

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 35

(Esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti)

        1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici, per l'esercizio finanziario 2023, le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994 o per la gestione  di  stazioni  marittime  e servizi di supporto a passeggeri, nonché le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di 1,4 milioni di euro per l'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»

            .


35.4

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per l'esercizio finanziario 2023,» inserire le seguenti: «le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché».

        Conseguentemente, al secondo periodo sostituire le parole: «1,4 milioni di euro» con le seguenti: «2 milioni di euro».


35.5

Damiani, Silvestro

Ritirato

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, dopo le parole "per l'esercizio finanziario 2023" aggiungere le seguenti: "le imprese del settore portuale titolari di concessioni demaniali marittime rilasciate ai sensi degli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 o per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri, nonché le";

            b) al secondo periodo, sostituire le parole "1,4 milioni" con le seguenti: "2,0 milioni".


35.6

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" sono aggiunte le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".


35.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, dopo le parole  "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere il seguente periodo   ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".


35.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: "non sono tenute al versamento del contributo, di cui all'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214" aggiungere le seguenti: ", destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative".


35.9

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, destinando una parte delle risorse a un Fondo di sostegno al reddito relativo al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di sostenibilità per gli autisti, previo accordo con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative»


35.0.1

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni sul lavoro nell'autotrasporto)

        1. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, le disposizioni di cui all'articolo 4, della legge 20 maggio 1970, n. 300, in materia di impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo si applicano anche al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto.

        2. All'articolo 3, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. In attuazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006, (UE) n. 165/2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, gli organi preposti al rispetto dei periodi di guida e riposo ed al corretto uso del tachigrafo nel settore dell'autotrasporto sono gli organi delle forze di polizia di cui all'articolo 16, della legge 1 aprile 1981, n. 121".»


36.1

Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "2. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del Decreto legislativo n. 286 del 1998 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Codice della Navigazione (Regio Decreto n. 327 del 1942). "


36.2

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e di cui all'articolo 27, comma 1-septies, del medesimo decreto, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.».


36.3

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

        "1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 27, commi 1, lettera h), e 1-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intendono applicabili anche ai lavoratori marittimi destinati all'imbarco su navi adibite alla pesca marittima, ai sensi dell'articolo 318, comma 3, del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.".


36.4

Fregolent, Paita, Sbrollini

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        «1-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "11-bis. Ai diplomati presso un istituto tecnico a indirizzo trasporti e logistica è riconosciuto un contributo fino a un massimo di 1.000 euro, nei limiti dell'autorizzazione di cui al secondo periodo, a titolo di rimborso delle spese sostenute entro dodici mesi dal conseguimento del diploma per la partecipazione ai corsi e alle attività di addestramento necessarie per l'ottenimento dei certificati di addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera vv). Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo, di rendicontazione delle spese sostenute e di erogazione dello stesso contributo".

        1-ter. 1. Al comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: " Le spese sostenute dai lavoratori marittimi di cui al decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, per la partecipazione a corsi e attività di formazione necessari per l'ottenimento e il rinnovo dei certificati, degli attestati e delle convalide di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo decreto legislativo sono integralmente deducibili entro il limite annuo di 1.000 euro". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


36.5 (testo 2)

Minasi, Murelli, Cantù

Approvato

Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca.  I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.».


36.5

Minasi, Murelli, Cantù

Dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, destinato all'erogazione di contributi alle imprese armatoriali per la formazione iniziale del personale impiegato sulle navi, con particolare riferimento alle figure professionali mancanti di sezioni di coperta, macchine, cucina e camera. I contributi di cui al primo periodo sono assegnati alle imprese armatoriali con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle attività di formazione rendicontate, ivi compresi gli oneri per l'acquisizione delle relative certificazioni, qualora si proceda all'assunzione di almeno il 60 per cento del personale formato. Fermo restando quanto previsto dal secondo periodo, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di presentazione delle domande, i criteri per la selezione delle stesse, le spese ammissibili, le modalità di erogazione del contributo, le modalità di verifica, controllo e rendicontazione delle spese, nonché le cause di decadenza e revoca. I corsi di formazione sono svolti avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro annui per ciascun anno dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 33, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.".


36.6 (già 35.3)

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Assorbito

     Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. Al fine di mitigare gli effetti negativi derivanti dalla contingente carenza di marittimi comunitari e per consentire la prosecuzione delle attività essenziali marittime, la continuità territoriale, la competitività ed efficienza del trasporto locale ed insulare via mare, limitatamente alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax, adibite a traffici commerciali tra porti appartenenti al territorio nazionale, continentale e insulare, anche a seguito o in precedenza di un viaggio proveniente da o diretto verso un altro Stato, può derogarsi, per un periodo non superiore a tre mesi continuativi all'anno compreso fra il 1° giugno e il 30 settembre, alle limitazioni e alle condizioni relative al vincolo dì esclusività di personale comunitario di cui all'articolo 1, comma 5, articolo 2, comma 1-ter, articolo 4, commi 1 e 2-quater, articolo 6, comma 1-bis del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998 n. 30 e di cui all'art. 7, comma 1 del d.lgs. 29 ottobre 2016, n. 221 attraverso specifici accordi nazionali, sottoscritti da tutte le OO.SS. stipulanti il CCNL unico dell'industria armatoriale.

        2. Al fine di incrementare la sicurezza del trasporto marittimo e di contribuire al superamento dell'attuale carenza di personale marittimo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, destinato alla formazione iniziale da parte delle imprese armatoriali del personale impiegato sulle navi delle sezioni di coperta, macchina, cucina e camera. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

        3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'assegnazione delle risorse di cui al comma 2 che saranno erogate sotto forma di finanziamento individuale analogamente a quanto già in atto per il "buono patente" del settore autotrasporto. Tale finanziamento deve essere finalizzato alla formazione iniziale ricomprendendo tutti gli addestramenti di base previsti dalla convenzione STCW compresi quelli specifici e necessari per l'imbarco sulle diverse tipologie di navi.

        4. I corsi di formazione possono essere svolti anche avvalendosi dei centri di addestramento autorizzati dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.».


36.0.1 (testo 2)

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

        1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».


36.0.1

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 36-bis

(Disposizioni per il settore del trasporto a fune)

        1. La locuzione "Personale addetto ai trasporti di persone e di merci" indicata al n. 8 della tabella allegata al R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 si interpreta nel senso che vi rientrano i dipendenti degli esercenti impianti di trasporto a fune che svolgono le seguenti mansioni: addetti alla sorveglianza, conduzione e manutenzione degli impianti a fune; macchinisti di impianti a fune; meccanici ed elettricisti specializzati; preparatori di piste sia con mezzo meccanico (battipista) che manuale; addetti alla gestione di operazioni di innevamento programmato; conduttori di cabina; agenti abilitati di pedana e/o di impianto ad ammorsamento automatico; personale addetto alle casse; personale addetto ai rapporti con la clientela; personale addetto al soccorso; guardapiste; posteggiatori; spalatori neve; addetti a mansioni di custodia, vigilanza e altri servizi di manovalanza.».


36.0.2

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 36-bis.

        (Disposizioni urgenti in materia di lavoro nel settore ittico)

       1. All'articolo 2, comma 34, primo periodo, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "c): "risoluzione di diritto del contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore della pesca, per evento di malattia o infortunio, in seguito ai quali il lavoratore deve essere sbarcato o non può riassumere il suo posto a bordo alla partenza della nave da un porto di approdo".»


36.0.3

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        «Art. 36-bis.

        (Disposizioni in materia di lavoro nel settore ittico)

        All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182 è aggiunto il seguente: "182-bis: In deroga alle disposizioni di cui al comma 187, nel settore della pesca le quote di retribuzione variabile, definite anche come quota alla parte, individuate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti ai sensi del comma 182" ».


37.1

Turco, Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Sopprimere l'articolo


37.2

Zampa, Mazzella, Magni, Camusso, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Respinto

Sopprimere l'articolo.


37.3

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

        Art. 37 (Misure per favorire il lavoro stabile e dignitoso)

            "1. All'articolo 1 della della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati"


37.4

Mazzella, Pirro, Guidolin

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Prestazioni occasionali nel settore turistico e termale)

        1. Alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 342 a 354 sono abrogati.»


37.5

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 37

(Modifica dell'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, in materia di disciplina delle prestazioni occasionali)

        1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), le parole: «10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro»;

        b) il comma 1-bis è soppresso;

        c) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

        "8-bis. Per prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, il prestatore è tenuto ad autocertificare, nella piattaforma informatica di cui al comma 9, di non essere stato iscritto nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.";

         d) al comma 14, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

        "a) da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, ad eccezione delle aziende alberghiere e delle strutture ricettive che operano nel settore del turismo, per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8, e che hanno alle proprie dipendenze fino a otto lavoratori;";

         e) al comma 14, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

        "b) da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;".

        f) il comma 16 è sostituito dal seguente:

        "16. La misura minima oraria del compenso è pari a 9 euro, tranne che nel settore agricolo, per il quale il compenso minimo è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Sono interamente a carico dell'utilizzatore la contribuzione alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella misura del 33 per cento del compenso, e il premio dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nella misura del 3,5 per cento del compenso.";

        g) il comma 17 è sostituito dal seguente:

        "17. L'utilizzatore di cui al comma 6, lettera b), è tenuto a trasmettere almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi di contact center messi a disposizione dall'INPS, una dichiarazione contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni: a) i dati anagrafici e identificativi del prestatore; b) il luogo di svolgimento della prestazione; c) l'oggetto della prestazione; d) la data e l'ora di inizio e di termine della prestazione ovvero, se si tratta di imprenditore agricolo, di azienda alberghiera o struttura ricettiva che opera nel settore del turismo o di ente locale, la data di inizio e il monte orario complessivo presunto con riferimento a un arco temporale non superiore a dieci giorni; e) il compenso pattuito per la prestazione, in misura non inferiore a 36 euro, per prestazioni di durata non superiore a quattro ore continuative nell'arco della giornata, fatto salvo quanto stabilito per il settore agricolo ai sensi del comma 16, fermo restando che per il settore agricolo le quattro ore continuative di prestazione sono riferite all'arco temporale di cui alla lettera d) del presente comma. Copia della dichiarazione, contenente le informazioni di cui alle lettere da a) ad e) è trasmessa, in formato elettronico, oppure è consegnata in forma cartacea prima dell'inizio della prestazione.";

         h) il comma 20 è sostituito dal seguente:

        "20. In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo di cui al comma 1, lettera c), o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato; nel settore agricolo, il suddetto limite di durata è pari al rapporto tra il limite di importo di cui al comma 1, lettera c), e la retribuzione oraria individuata ai sensi del comma 16. In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione di cui al primo periodo del comma 17 ovvero di uno dei divieti di cui al comma 14, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, salvo che la violazione del comma 14 da parte dell'imprenditore agricolo non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nelle autocertificazioni rese nella piattaforma informatica INPS dai prestatori di cui al comma 8. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124. In caso di violazione dell'obbligo informativo di cui al secondo periodo del comma 17, si applica la sanzione di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276."

            2. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi da 344 a 354 sono abrogati.».


37.6

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 37

(Disposizioni in materia di lavoro nel settore turistico e termale)

        1. All'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 30.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento";

            b) al comma 14, lettera a), dopo le parole: "a tempo indeterminato", sono aggiunte le seguenti: ", ad eccezione degli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento e che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato".

        2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

        "5-bis. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito".

        3. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

        "1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione."

            4. All'articolo 2, comma 1, del D.L. 10 marzo 2023, n. 20, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        "b-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11, è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio'."

            Agli oneri derivanti dal comma 2 presente articolo, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.


37.7

Ronzulli, Silvestro

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/19/10

     Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        «a) alla lettera a) anteporre la seguente:

        "0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro";

         b) dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        "a-bis) alla lettera c), le parole: "2.500 euro", sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro";

          a-ter) alla lettera c-bis), le parole: "5.000 euro", sono sostituite con le seguenti: "10.000 euro".».

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «(Prestazioni occasionali)»


37.8

Pucciarelli, Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

     Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:

        «0a) al comma 1, lettera a), le parole: "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro".».


37.9

Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera a)


37.10

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: "a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «10.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «, elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche».";

            b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente: "1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo le parole: «dei settori» è inserita la seguente: «terziario».".

        Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: "Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo".


37.11

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

                    a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: «a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: "10.000 euro", sono aggiunte le seguenti: ", elevati a 15.000 euro per gli utilizzatori che operano nei settori terziario, distribuzione servizi, turismo, stabilimenti termali, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche"»;

            b) dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente: «1-bis. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, al primo periodo, alle parole: "del turismo", sono premesse le seguenti: «del terziario,»;

        Conseguentemente, sostituire la Rubrica con la seguente: "(Prestazioni occasionali e lavoro intermittente nel terziario e nel turismo)".


37.12

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "15.000 euro", con le seguenti: "30.000 euro"


37.13

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

    Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,»;

        b) alla lettera b) dopo le parole: «che operano nei settori» inserire le seguenti: «alberghiero,».


37.14

Damiani, Silvestro

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/20/10

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: "degli stabilimenti termali", ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti:

        "delle attività turistiche svolte nei comuni ubicati all'interno di comprensori sciistici"


37.15

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Musolino

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/21/10

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, delle scuole sci».


37.16

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

    Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune»;

        b) alla lettera a), dopo le parole: «stabilimenti termali» inserire le seguenti: «, degli impianti di risalita a fune».


37.17

Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

        «a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

            a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

            a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».»

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».


37.18

Silvestro

Ritirato

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

        «a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:«c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;»;

            a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77»;

            a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: «c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding»


37.19

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/22/10

    Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

        «a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

        a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77;";

        a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo";».

        Conseguentemente, alla rubrica aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché per i servizi di stewarding».


37.20

Sbrollini

Ritirato

    Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

        «a-bis) al comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) per ciascun prestatore, per le attività di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, svolte nei confronti di ciascun utilizzatore di cui alla Legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero di soggetti da essi incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, a compensi di importo complessivo non superiore a 5.000 euro;";

          a-ter) al comma 6, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: "b-bis) le società sportive di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 91, ovvero soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77";

          a-quater) al comma 10, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente: "c-bis) attività di cui al decreto del Ministro dell'interno 13 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 23 agosto 2019, limitatamente alle società sportive, nonché ai soggetti da esse incaricati mediante contratto di appalto o di somministrazione di lavoro, anche avvalendosi di istituti di sicurezza privati autorizzati a norma dell'art. 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 77, di cui al comma 6, lettera b-bis), del presente articolo».

        Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: «termale» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per i servizi di stewarding».


37.21

Cosenza, Leonardi, Berrino, Russo, Satta, Zullo

Approvato

    Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        adopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al comma 10, dopo le parole: "presso gli uffici postali" sono aggiunte le seguenti: "e le rivendite di generi di monopolio"»;

        b) dopo la lettera b), aggiungere la seguente: «b-bis) al comma 19, dopo le parole: "qualsiasi sportello postale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le rivendite di generi di monopolio"».


37.22

Nave, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b)


37.23

Damiani, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. In considerazione dei mancati introiti della stagione sciistica invernale 2022/2023 e ferme restando le misure di sostegno già previste a legislazione vigente, il fondo di cui all'articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2023 e ripartito, secondo le modalità ivi previste, per il 90 per cento per le finalità di cui alla lettera a) del comma 2 medesimo articolo 2 del decreto legge n.41 del 2021 e per il 10 per cento per finalità della lettera b) del medesimo comma 2. Agli oneri derivanti dal presente comma pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."


37.24

Damiani, Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

        "1-bis. In considerazione dello stato di crisi delle attività turistico invernali nella stagione 2022-2023, sono sospesi per quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio 2023, in favore dei i dipendenti delle attività turistico-ricettive, commerciali, di noleggio attrezzature e gestione impianti di risalita con sede nei comuni dei comprensori sciistici, le misure di condizionalità relative alle giornate effettivamente prestate e alla preventiva contrattazione sindacale per l'accesso alle prestazioni del fondo di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148."


37.25

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

        "1-bis. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente: «5-bis. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito».

        1-ter. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma 1 non trova applicazione per i soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

        1-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) all'articolo 24, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari, alla data dell'11 marzo 2023, di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.".».

        1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis del presente articolo, valutati in 12 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


37.26

Ronzulli, Silvestro, Rosso, Ternullo

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «2. All'articolo 51 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

        "5-bis. Limitatamente agli anni 2023, 2024 e 2025, le maggiorazioni previste per il lavoro festivo e/o notturno dai CCNL applicati ai lavoratori delle aziende turistiche e termali non concorrono a formare il reddito."

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


37.27

Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2 All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente:

        "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.".»


37.28

Satta, Leonardi, Zullo, Russo, Berrino

Ritirato

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

        "1-bis. All''articolo 44 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        «1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.».

        1-ter. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio.».»


37.29

Silvestro

Ritirato

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «2. All'articolo 44 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

        "1-bis. Il limite massimo di età di cui al comma precedente non trovano applicazione ai soggetti da assumere con contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione professionale nei settori turistico e termale, per un periodo pari a tre anni a far data dall'entrata in vigore della presente disposizione.".


37.30

Satta, Leonardi, Zullo, Russo, Berrino

Ritirato

      All'articolo, aggiungere, in fine, il seguente comma: «1-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, dopo la lettera b) è inserita la seguente: "b-bis) all'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 11 è inserito il seguente: "11-bis. Fino al 31 dicembre 2024, nei settori agricolo, turistico/alberghiero e termale, i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dell'Unione Europea titolari alla data di entrata in vigore del presente decreto di visto o permesso di soggiorno emesso per motivi diversi dal lavoro possono essere assunti, in deroga alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo, con contratto di lavoro stagionale di durata non superiore a 1.040 ore annue. Il datore di lavoro che effettua l'assunzione ne dà comunicazione anche allo sportello unico per l'immigrazione competente per territorio".».


37.0.1

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Esonero contributivo per i lavoratori del settore turistico)

        1. In via eccezionale, al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere del turismo e garantire il reperimento della manodopera necessaria allo svolgimento delle relative attività, i redditi da lavoro subordinato corrisposti ai lavoratori dai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell'Allegato 1 al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dai datori di lavoro privati che svolgono le attività recanti codice Ateco 79.1, 79.11 e 79.12, con riferimento ai periodi di paga di giugno, luglio, agosto e settembre 2023, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento e sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, per la quota a carico dei lavoratori.

        2. Il regime di cui al comma 1 si applica, altresì, per l'intero anno 2023, ai redditi percepiti dai lavoratori del settore turistico-ricettivo per la prestazione di attività lavorativa nelle giornate di sabato, domenica e festivi.».


37.0.2

Leonardi, Russo, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)

        1. Ai datori di lavoro del settore alberghiero e termale che assumono, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, lavoratori a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale, è riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo pari alla durata del contratto di lavoro e comunque fino ad un massimo di 3 mesi. Sono esclusi i premi e i contributi dovuti all'INAIL.»


37.0.3

Zullo, Russo, Satta, Leonardi, Berrino

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 37-bis

        Contratto di tutoraggio (cd. Mentorship)

            1. I datori di lavoro privati possono stipulare un contratto di collaborazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 codice di procedura civile, cd. contratto di Mentorship, con soggetti che abbiano cessato il rapporto di lavoro subordinato con la medesima azienda, anche senza soluzione di continuità.

        2. Il contratto ha una durata massima non superiore a 12 mesi ed è finalizzato al trasferimento delle conoscenze e competenze a favore di altri lavoratori della medesima azienda.

        3. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d-ter), sono inserite le seguenti: «d-quater) alle collaborazioni rese con contratto di tutoraggio (cd. Mentorship);

            d-quinquies) alle collaborazioni rese da soggetti titolari di trattamenti di pensione di vecchiaia o anticipata;

            d-sexies) alle collaborazioni rese da soggetti che in relazione alle stesse percepiscono una retribuzione, da parametrarsi su base annua, più alta del massimale della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335.».»


37.0.4

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 37, aggiungere la seguente:

«Art. 37-bis

(Incentivi al reimpiego di personale con qualifica dirigenziale)

        1. Alle imprese che occupano meno di duecentocinquanta dipendenti che assumano, anche con contratto di lavoro a termine, dirigenti privi di occupazione, è concesso, per ciascuno di essi, un contributo pari al cinquanta per cento della contribuzione complessiva dovuta all'Istituto nazionale di previdenza sociale per una durata non superiore a dodici mesi.

        2. Ai fini della concessione dello sgravio sono stipulate convenzioni tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le associazioni rappresentative delle imprese e le confederazioni sindacali dei dirigenti maggiormente rappresentative. L'erogazione dei benefici alle imprese avviene mediante conguaglio. Al termine di ciascun anno il Ministero del lavoro e della previdenza sociale procede al rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale.

        3. Le imprese presentano domanda di accesso al beneficio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo un ordine stabilito dalle convenzioni di cui al comma 2.

        4. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come incrementato dall'articolo 1, comma 324 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197.


37.0.5

Claudio Borghi

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art. 37-bis

            (Disposizioni in materia di turismo all'aria aperta)

        1. Le unità abitative mobili e le tende e loro pertinenze e accessori, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inserite all'interno di strutture ricettive all'aria aperta previamente autorizzate, utilizzate strumentalmente e collocate anche in via continuativa e destinate ad essere rimosse alla chiusura definitiva delle strutture stesse, sono da considerarsi attrezzature e impianti e si intendono conseguentemente esclusi dalla determinazione del valore catastale.

        2. All'esclusivo fine della mappatura dell'utilizzo degli spazi all'interno delle strutture ricettive all'aria aperta, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) prevista dall'all. A, n. 4.75 del d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222 contiene le planimetrie delle piazzole su cui sono installate le attrezzature di cui al comma 1. In caso di successiva modifica delle piazzole, dovrà essere immediatamente depositata, tramite la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in variante, la planimetria aggiornata.


37.0.6

Verini, Camusso

Respinto

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

"Art. 37-bis

        1. In considerazione della specificità del lavoro svolto entro il 30 giugno 2023 è avviato il censimento degli operatori cinematografici impiegati nella registrazione delle scene caratterizzate da elevata pericolosità (stuntman) da concludersi entro il 30 settembre 2023.

        2. A decorrere dal 1° gennaio 2024 per coloro che rientreranno nella platea di cui al comma 1 è autorizzata la possibilità di accedere al beneficio del pensionamento anticipato ai sensi del decreto legislativo n. 67 del 2011."


38.1

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito»


38.2

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Al comma 1, lettera a) aggiungere infine le seguenti parole:

        "per la ricostruzione di carriera degli ex lettori di lingua straniera delle università italiane, dalla data di assunzione a quella di entrata in vigore della presente legge, sulla base del parametro economico del ricercatore confermato a tempo definito"


38.3

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma: "2-bis. All'articolo 14, comma 6-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».".

        Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Disposizioni in materia di università e ricerca"


38.0.1

Sigismondi, Liris, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per il personale impiegato nei processi di ricostruzione post sisma)

            1.Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione pubblica e privata e alla realizzazione degli interventi ad esse correlati ivi compresi quelli attinenti allo sviluppo del territorio, nonché al fine di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei processi di ricostruzione post sisma, le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016, possono procedere, fino al 31 dicembre 2026, anche incrementando la dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, all'assunzione a tempo indeterminato del personale dirigenziale e non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, a condizione che il predetto personale sia stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive. A tal fine il requisito di trentasei mesi di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2026, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli uffici speciali per la ricostruzione di cui agli articoli 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, ovvero tra le amministrazioni centrali, le regioni e gli enti locali ricompresi o operanti nei crateri del sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del sisma del 2016. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sul fondo di cui all'art. 57, comma 3-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.».


38.0.2

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Modifiche alla legge 30 dicembre 2021, n. 234)

        1. Alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) all'articolo 1, comma 297, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo delle università statali in ragione delle specifiche attività svolte nonché al raggiungimento, da parte delle università, di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione. Con il decreto di ripartizione del fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alla presente lettera tra le singole istituzioni. Le singole università provvedono all'assegnazione delle risorse al personale della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva;";

            b) all'articolo 1, comma 302, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 sono finalizzati alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo degli enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca in ragione delle specifiche attività svolte nonché del raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca pubblica. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto tra gli enti pubblici di ricerca delle risorse di cui alla presente lettera. Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione.".»


38.0.3

Zaffini, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di professione forense)

        1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Articolo 23-bis

(Avvocato mono committente)

        1. È avvocato mono committente l'avvocato iscritto a un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, di un'associazione professionale, di una società tra avvocati o di una società tra professionisti, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile.

        2. La disciplina del rapporto di collaborazione professionale di cui al precedente comma 1 è stabilita con un regolamento adottato dal Ministero della Giustizia, su proposta del Consiglio Nazionale Forense, sentito il Ministero del Lavoro, nel rispetto dei principi di libertà, autonomia e indipendenza, nonché dell'incompatibilità, sanciti rispettivamente dall'articolo 2, comma 1, e dall'articolo 18, comma 1), lettera d), della presente legge.

        3. Il regolamento di cui al precedente comma 2 prevede:

        a) la pattuizione per iscritto, a pena di nullità, del rapporto di collaborazione professionale tra committente e avvocato mono committente;

            b) la durata del rapporto di collaborazione professionale;

            c) il compenso dovuto all'avvocato mono committente per l'attività professionale svolta ed i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento;

            d) il diritto per entrambe le parti di recedere dal rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

            e) un congruo periodo di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso per entrambi le parti, stabilendone i termini ed i modi, prevedendo il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva del periodo di preavviso;

            f) il divieto dell'esercizio del diritto di recesso da parte del committente in caso di gravidanza, di adozione di un figlio, di malattia e/o di infortunio dell'avvocato mono committente, stabilendone i termini ed i modi;

            g) la possibilità di stipulare, in forma scritta, un patto di non concorrenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di collaborazione professionale, stabilendone i termini ed i modi;

            h) l'obbligo di riservatezza, stabilendone i termini e i modi;

            i) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la formazione propedeutica al conseguimento del titolo di specialista ai sensi dell'articolo 9 della Legge 31 dicembre 2012, n. 147, quando tale formazione specialistica sia richiesta dal committente o sia con questi concordata;

            j) la disciplina del rimborso delle spese sostenute dall'avvocato mono committente per la stipula della polizza assicurativa di cui all'art. 12, comma 1, della Legge 31 dicembre 2012, n. 147;

            k) la possibilità dell'avvocato mono committente di utilizzare le prestazioni svolte a favore del committente a fini dell'ammissione al corso per l'iscrizione all'Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.».».


38.0.4

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Prepensionamento)

        1. All'articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al primo periodo, la parola: "sessanta" è sostituita con la seguente: "ottantaquattro";

        b) le parole da: "Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata» fino a: «contribuzione figurativa" sono sostituite con le seguenti: "Il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, aumentato di diciotto mesi nei casi di lavoratori che si trovino tra sessantuno e ottantaquattro mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia o anticipata, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto, per lo stesso periodo, di un importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, fermi restando in ogni caso i criteri di computo della contribuzione figurativa";

            c) dopo le parole: "l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni" sono inserite le seguenti: "L'estensione a 84 mesi per il raggiungimento della prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia e di anzianità e le previsioni ad essa correlate possono trovare applicazione, nel limite degli stanziamenti di spesa previsti per l'anno di riferimento, anche a quei contratti di espansione già in essere previa loro modifica in sede governativa.".».


38.0.5

Camusso, Zampa, Mazzella, Magni, Furlan, Guidolin, Pirro, Zambito, Manca, Musolino

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di opzione donna)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022";

        b) il comma 1-bis è soppresso;

        c) al comma 2, le parole "commi 1 e 1-bis" sono sostituite dalle seguenti "comma 1";

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 296,5 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 38, inserire il seguente Capo:

        «Capo IV-bis

 MISURE PREVIDENZIALI A SOSTEGNO DELLE LAVORATRICI»


38.0.6

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 38, aggiungere la seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni per gli investimenti dei fondi pensione nel capitale delle PMI)

        1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019 n. 157 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 4,

            1) al primo periodo, le parole: «Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato "Previdenza Italia", istituito in data 21 febbraio 2011» sono sostituite dalla seguente: «Assoprevidenza»;

            2) al secondo periodo, le parole: «Al predetto Comitato», sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

            3) al terzo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Ad Assoprevidenza»;

            b) al comma 5, le parole: «del Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «di Assoprevidenza».

        2. Al fine di accelerare la capacità amministrativa dei processi di analisi e di valutazione sugli interventi in materia di previdenza complementare, di cui al comma 4 dell'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a erogare direttamente a Assoprevidenza, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, le risorse di cui al comma 5 del medesimo articolo 58-bis del citato decreto-legge n. 124 del 2019. In via transitoria per l'anno 2023, le risorse di cui al primo periodo sono erogate entro il 30 luglio 2023.

        Conseguentemente, al Capo III, alla rubrica, dopo le parole: "e di lavoro, inserire le seguenti: "e della previdenza complementare.


38.0.7

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Massofisioterapisti)

        1. Al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato, con particolare riferimento al settore della medicina sportiva, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente: «4-ter. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo e fatta salva la qualifica di professionisti sanitari dei massofisioterapisti già iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, coloro che, sulla base di corsi triennali attivati entro il 31 dicembre 2018, abbiano conseguito il titolo di massofisioterapista, senza svolgere l'attività professionale per un periodo inferiore a trentasei mesi prima dell'abrogazione dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1971, n. 403, da parte dell'articolo 1, comma 542, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, possono iscriversi in un ulteriore separato elenco speciale, destinato agli operatori di interesse sanitario ad esaurimento. L'iscrizione, da effettuare entro il 31 agosto 2023, avviene con riserva e diviene definitiva solo a seguito del comprovato svolgimento dell'attività di operatore di interesse sanitario per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, da completare entro il 31 agosto 2026.».".


38.0.8

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Fondo per gli Enti pubblici di ricerca non vigilati dal Mur)

        1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementarne l'unitarietà dello sviluppo degli Enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, un apposito Fondo destinato ad incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli Enti non vigilati dal MUR, di cui all'art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato:

        a) per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo;

            b) per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021.

        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1 tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR, in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli Enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


38.0.9

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Improponibile

    Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di personale delle Università e degli enti pubblici di ricerca)

        1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", e da: "in ragione della partecipazione" a: "della terza missione" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.

        2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: "nonché i principi generali" a: "personale tecnico amministrativo", da: "in ragione della partecipazione" a: "nell'ambito della ricerca" e le parole: "integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo" sono soppresse.».


38.0.10

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato e trasformato nell'odg G/685/23/10

   Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore)

        1. Anche al fine di alimentare il fascicolo elettronico del lavoratore di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, a decorrere dal 1° giugno 2023 i Fondi interprofessionali di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, assicurano ai partecipanti ai percorsi formativi da essi promossi o finanziati il rilascio di documenti, anche digitali, contenenti la certificazione o l'attestazione delle competenze acquisite. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono disciplinati l'ambito oggettivo, le modalità, i criteri applicativi e gli obiettivi in termini di percentuali dei corsi di cui certificare o attestare le competenze acquisite.

        2. Gli enti di cui al comma 1 inviano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con cadenza annuale, una relazione sulle iniziative formative finanziate secondo linee guida emanate dallo stesso Ministero.

        3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


38.0.11

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli, Musolino

Ritirato e trasformanto nell'odg G/685/24/10

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Diritti del convivente)

        1. All'articolo 1, della legge 20 maggio 2016, n. 76, dopo il comma 46, è inserito il seguente:

        "46-bis. Il convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente ai sensi dell'articolo 230-ter del codice civile, ha diritto ad essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'Inail e ha diritto ad essere iscritto, ai fini previdenziali e assistenziali, presso la relativa gestione dei lavoratori autonomi dell'Inps.".».


38.0.12

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

        1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole: "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono inserite le seguenti: "e all'INAIL".

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.».


38.0.13

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

        1.  All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

        2. All'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la lettera m) è soppressa.»


38.0.14

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Riduzione contributiva nel settore edile)

        1. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al primo periodo, dopo le parole "all'Istituto nazionale della previdenza sociale" sono aggiunte le seguenti "e all'INAIL".

        Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1126, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è abrogata la lettera m).


38.0.15

Silvestro

Improponibile; trasformato in odg G/685/15/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

        1. All'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:

        "i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

         b) al comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)".».


38.0.16

Occhiuto, Silvestro

Improponibile

    Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 38-bis.

        1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2-quater le parole: "negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" sono sostituite con le seguenti: "nelle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili";

        b) al comma 2-quinquies, al secondo periodo, le parole: "agli albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali,! sono sostituite con le seguenti: "alle sezioni A e B dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili".».


38.0.17

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento accessorio)

        1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.»


38.0.18

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

        All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

        "i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del Decreto Legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;"».

        Conseguentemente all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: «lettere a) e ccon le seguenti: «lettere a), c) e i-bis)».


38.0.19

Ronzulli, Silvestro

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di trattamento giuridico ed economico del personale delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica)

        1. Al personale docente delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole «per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo. Al personale tecnico e amministrativo delle istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il comma 1 dell'articolo 569 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si applica ad esclusione delle parole: "sino ad un massimo di tre anni" e delle parole: "e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici".

        2. Ai fini del presente articolo è autorizzata a decorrere dall'anno 2023 la spesa di 6.688.424 euro, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».


38.0.20

Sigismondi, Liris, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

(Disposizioni in materia di giustizia)

        1. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante lo snellimento e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, la pianta organica dei Magistrati del tribunale di Teramo è incrementata di due giudici.

        2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.»


38.0.21

Berrino, Russo, Satta, Zullo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

        «Articolo 38- bis

            1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.


38.0.22

Silvestro

Ritirato e trasformato in odg G/685/17/10

Dopo l'articolo 38 inserire il seguente:

        «Art. 38- bis

            1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del citato decreto correttivo, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.»


38.0.23

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

        1. Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali è tenuto ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa consultazione delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, un Decreto Ministeriale correttivo del D.M 11 ottobre 2022, n. 171. Dalla data di entrata in vigore del decreto correttivo di cui al periodo precedente, gli effetti già prodotti dal D.M. n. 171/2022 si intendono annullati.».


38.0.24

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 38-bis

        1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, dopo la lettera i) è inserita la seguente:  «i-bis) lavoratori dipendenti, da almeno 24 mesi, di imprese, aventi sede in Italia, ovvero di società da queste partecipate, così come rivenienti dall'ultimo bilancio consolidato ai sensi degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo del 9 aprile 1991, n. 127, operanti nei Paesi extracomunitari, ai fini del loro impiego nelle sedi delle suddette imprese o società presenti nel territorio italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;»

        Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1-ter, sostituire le parole: "lettere a) e c)", con le seguenti: "lettere a), c) e i-bis)"».


38.0.25

Pucciarelli, Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

        Art. 38-bis
(Norma in materia di indennità indennità in favore di lavoratori richiamati alle armi)

            1. All'articolo 1, della legge 10 giugno 1940, n. 653, dopo le parole «nelle Forze armate,» sono aggiunte le seguenti: « ovvero ai richiamati alle armi presso l'Associazione della Croce Rossa Italiana per attività ausiliarie delle Forze Armate o per i necessari periodi di formazione e addestramento, concordati o disposti dallo Stato Maggiore della Difesa per il tramite dell'Ispettorato generale della sanità militare,»

            2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2


38.0.26

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159)

        1. All'articolo 4, comma 2, del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


38.0.27

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

        1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), secondo periodo, le parole: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento»;

            b) alla lettera b), le parole: «le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento».

        2. Agli oneri derivati dal comma 1, valutati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


38.0.28

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni alla legge 12 marzo 1999, n. 68)

        1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, dopo la parola: «deceduti» sono soppresse le seguenti: «di lavoro,» e dopo le parole: «di servizio» sono soppresse le seguenti: «e di lavoro»;

            b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero  di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari  a sette punti percentuali e  determinata  secondo  la  disciplina  di  cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi  1,  2  e  3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.».".


38.0.29

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis

        1.All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, sono soppresse le parole "per causa di lavoro" e "e di lavoro".

        b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

        "2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1."


38.0.30

Minasi, Murelli, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 104)

        1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


38.0.31

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca, Mazzella

Respinto

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis

        1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente comma:

        "1-ter. Per i disabili da lavoro, gli accertamenti di cui all'articolo 3 della presente legge sono effettuati dall'INAIL mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, composte da un medico specialista in medicina legale, che assume le funzioni di presidente, e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro, integrate da un funzionario socio-educativo (operatore sociale), da un esperto nei casi da esaminare e da un sanitario in rappresentanza dell'Associazione Nazionale fra Lavoratori mutilati e invalidi del lavoro, dell'Unione Italiana Ciechi e dell'Ente Nazionale per la protezione e l'Assistenza dei Sordomuti, ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.

        2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, quantificati in euro 2.000.000 annui, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2."


38.0.32

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Flessibilità nell'utilizzo del fondo bilaterale per la formazione di cui all'articolo 12 del decreto legislativo10 settembre 2003, n. 276)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro delle imprese di somministrazione di lavoro, in considerazione dei cambiamenti del mercato del lavoro nonché della necessità di reperire e formare le professionalità necessarie all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è consentito l'utilizzo congiunto, sostitutivo o integrativo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 del richiamato articolo 12.».


38.0.33

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 38-bis.

(Modificazioni aldecreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67)

        1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: «e conducenti di veicoli pesanti utilizzati nella movimentazione e traslazione dei carichi nell'ambito delle operazioni portuali»;

            b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d-bis) Lavoratori portuali a turni svolgenti le seguenti mansioni: gruista; addetto a rizzaggio e derizzaggio; polivalente.».".

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


38.0.34

Murelli, Minasi, Cantù

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Registro dei lavoratori dei call e dei contact center)

        1. Al fine di garantire maggiore professionalità delle operatrici e degli operatori dei call e contact center e maggiore qualità del servizio prestato agli utenti, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è istituito il registro dei lavoratori dei call e dei contact center.

        2. Nel registro di cui al comma 1 sono iscritti i lavoratori in possesso di certificazione delle competenze, ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, ovvero come definite dai documenti tecnico-normativi UNI.

        3. Con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i requisiti e le modalità per l'accesso, il mantenimento e la cancellazione al registro di cui al comma 1.

        4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».


38.0.35

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

"Art. 38-bis

        1. All'articolo 13 comma 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera a), secondo periodo, le parole "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento";

            b) alla lettera b) le parole "le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento" sono sostituite dalle seguenti "le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento".


38.0.36

Gasparri

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 38-bis

  1. All'articolo 1, comma 933, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera a), dopo le parole "ai relativi albi professionali" inserire le seguenti: "nonché i soggetti di cui all'articolo 63, secondo comma, del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, i professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4".

38.0.37

Ronzulli, Ternullo, Silvestro

Improponibile; trasformato in odg G/685/16/10

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis

(Disposizioni in materia di lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti)

        1. Nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67 è inserita la seguente voce: "7281 - Produzione pavimentazioni ceramiche, sanitari, stoviglierie e vasellame, lavorazioni artistiche».


38.0.38

Bizzotto, Murelli

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Modificazioni all'articolo 115 del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in tema di età di pensionamento per autisti di mezzi pesanti)

        1. All'articolo 115, comma 2, del nuovo codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "sessantotto anni", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "settanta anni".».


38.0.39

Nicita

Respinto

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

"Art. 38-bis

        1. Al decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, all'articolo 4, comma 9-septiesdecies, dopo le parole "al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario," sono inserite le seguenti "tecnico informatico e gli psicologi"."


39.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

        Apportare le seguenti modifiche:

           a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. A decorrere dal periodo di paga del 1° luglio 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

            c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis e i risparmi di spesa derivanti dall'articolo 44-bis.»;

            Conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 44-bis.

(Interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica)

        1. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2024. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.».


39.2

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2024 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

            b) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 44-bis.».

        Conseguentemente, dopo l'articolo 44, inserire il seguente:

«Art. 44-bis

(Contributo di solidarietà)

        1. All'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 115, primo periodo, le parole: "per l'anno 2023" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni 2023 e 2024";

            b) al comma 116, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "65 per cento".»


39.3

Turco, Guidolin

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 4 punti percentuali e di 1 punto percentuale a carico del datore di lavoro, a condizione che le retribuzione imponibile, parametrata su base imponibile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

            c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».


39.4

Sbrollini

Respinto

      Al comma 1, sostituire le parole: «dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023» con le seguenti: «a decorrere dal 1° luglio 2023» e le parole: «4 punti percentuali» con le seguenti: «7 punti percentuali».


39.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «, anche autonomo».

        Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 4.876 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede: a) quanto a 1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 1.388 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1; b) quanto a 2.908 milioni di euro per l'anno 2023 e a 760 milioni di euro per l'anno 2024 e, in termini di indebitamento netto, a 3.488 milioni di euro per l'anno 2023 e a 180 milioni per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


39.6

Lombardo, Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo la parola "lavoratore" inserire le seguenti: ", anche autonomo,"

        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

        a)sostituire le parole "4.064" con le seguenti: "4.079";

            b) sostituire le parole "992" con le seguenti: "1.007";

            c) sostituire le parole "1.156" con le seguenti: "1.171";

            d) sostituire le parole "232" con le seguenti: "247".


39.7

Satta, Berrino, Leonardi, Russo, Zullo

Ritirato

Al comma 1, dopo la parola: «lavoratore» inserire le seguenti: «anche autonomo,».

        Conseguentemente, al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

        - sostituire le parole: «4.064 milioni di euro per l'anno 2023 e in 992 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «4.079 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.007 milioni di euro per l'anno 2024»;

            - sostituire le parole: «1.156 milioni di euro per l'anno 2023 e a 232 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «1.171 milioni di euro per l'anno 2023 e 247 milioni di euro per l'anno 2024».


39.8

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo le parole "lavoratore," inserire le seguenti: "anche autonomo,".


39.9

Satta, Leonardi, Russo, Berrino, Zullo

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: "sul rateo di tredicesima" inserire le seguenti "Per i lavoratori dipendenti da imprese del settore alberghiero, l'incremento di cui al periodo precedente è di 8 punti percentuali."


39.10

Zampa, Manca, Camusso, Furlan, Zambito, Magni

Respinto

       Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

          «1-bis. Per i periodi di paga a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 6 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.»

           Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

          «2-bis. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati, al netto degli effetti indotti, in 9.715 milioni di euro per l'anno 2024 e in 12.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti di indebitamento netto, a 11.609 milioni di euro per l'anno 2024 e a 12.104 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

            a) quanto a 4.064 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 41;

             b) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e a 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure ed interventi normativi finalizzati ad implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2024 un incremento di almeno 4.000 milioni di euro per l'anno 2024 e 5.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, delle entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023;

            c) quanto a 2.500 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante misure di razionalizzazione della spesa pubblica, con esclusione delle spese connesse a: salute; welfare; stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; enti territoriali; istruzione; università; ricerca; formazione; 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; ambiente. A tal fine, il Governo, sulla base della proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministeri interessati, presenta al Parlamento entro il 30 settembre 2023 un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica nel quale sono specificati i singoli interventi e le misure adottate o in via di adozione per il conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa pubblica a decorrere dal 2024, nonché le forme di monitoraggio sullo stato di attuazione degli stessi al fine di valutarne l'efficacia. Al programma è associata l'indicazione dei risparmi di spesa per ogni singolo intervento di riorganizzazione della spesa pubblica. Nell'ambito della risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023, sono indicati i disegni di legge collegati alla manovra finanziaria per il triennio 2024-2026, mediante i quali attuare le riorganizzazioni della spesa pubblica di cui alla presente lettera;

            d) quanto a 1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 settembre 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione da inserire nella legge di bilancio per gli anni 2024-2026 al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a  1.045 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.104 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.

           2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis, si applicano solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di cui al comma 2-bis che recano le occorrenti coperture finanziarie.».


39.11

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. Per i periodi di paga dal 1°luglio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è riconosciuto, nella medesima percentuale di cui al comma 1, ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS.»;

            b) dopo il comma 1, inserire il seguente: «1-bis. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "60 per cento".»;

            c) al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-bis.».


39.12 (testo 2)

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

    «1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula E = 6% x [(3.153-r)/461], ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata.

   1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati nel limite massimo di 1 miliardo di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e quanto a 500 milioni, mediante corrispondente riduzione del  Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»


39.12

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente comma:

        "1-bis. Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali nel caso in cui la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, sia compresa tra i 2.692 euro, e i 3.153 euro. La quota di tale esonero è calcolata moltiplicando l'aliquota del 6 per cento per la differenza tra 3.153 e la retribuzione parametrata su base mensile per tredici mensilità divisa per 461 applicando la formula E = 6% x [(3.153-r)/461], ove E è l'aliquota dell'esonero dalla contribuzione e r è la retribuzione mensile parametrata."


39.0.1

Turco, Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso ai benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, nonché per l'individuazione e termine per il censimento dell'amianto)

        1. I lavoratori che sono o sono stati esposti all'amianto che intendono ottenere il riconoscimento dei benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, devono presentare domanda agli enti previdenziali presso i quali sono iscritti entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per gli addetti alle bonifiche dall'amianto e per coloro che lavorano in ambienti nei quali sono presenti fibre di amianto, al fine del riconoscimento dei benefìci di cui al citato comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, non è fissato alcun termine per la presentazione della relativa domanda.

        2. Il comma 5 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato.

        3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, sentito l'Istituto nazionale della previdenza sociale per le parti di propria competenza, sono definiti le modalità di presentazione delle domande di cui al comma 2 e i criteri per la loro trattazione.

        4. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 6-sexies, sono aggiunti i seguenti:

        "6-septies. La rivalutazione della posizione contributiva per effetto dell'esposizione professionale ad amianto, come riconosciuto dall'articolo 13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è un diritto non soggetto a prescrizione. Per i ratei e per le differenze continua ad applicarsi l'ordinario regime prescrizionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia.

        6-octies. Ferme restando le presunzioni di legge, nelle controversie aventi ad oggetto il conseguimento dei benefìci di cui al presente articolo l'onere della prova contraria in merito al nesso causale tra l'esposizione del lavoratore all'amianto e l'insorgenza della patologia è sempre posto in capo all'INAIL.".

        5. Al fine di completare entro il 1º gennaio 2024, gli interventi di mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93 e secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 marzo 2003, n. 101, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023.

        6. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


39.0.2

Patuanelli, Mazzella, Guidolin, Pirro, Magni

Respinto

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Fondo per la detassazione del salario minimo)

        1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro al fine di portare il trattamento economico minimo orario dello stesso a un importo non inferiore a 9 euro lordi sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.

        2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.

        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


39.0.3

Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione rinnovi contratti collettivi)

        1. Per gli anni 2023 e 2024, per la quota di retribuzione corrispondente all'incremento dovuto al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, stipulato entro il 31 dicembre 2023, è riconosciuto ai datori di lavoro l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a loro carico, nel limite massimo di importo pari a 5.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        2. L'esonero contributivo di cui al comma 2, del presente articolo, è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, legge 23 dicembre 2014 n. 190.».


39.0.4

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Detassazione degli incrementi retributivi dei CCNL)

        1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, sono inseriti i seguenti:

        "182-bis. In via sperimentale, per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale applicato sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento entro il limite di importo complessivo pari a 3.000 euro. Tali importi non concorrono al raggiungimento del limite di importo complessivo di cui al comma 182.

        182-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."».


39.0.5

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

        1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «in ottemperanza a disposizioni di legge» sono inserite le seguenti: «nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale».

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 4,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


39.0.6

Ronzulli, Silvestro

Ritirato

       Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

           1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."

            2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per il 2023, 230 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 10 milioni di euro per il 2026 e 1 milione di euro per il 2027, si provvede mediantecorrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


39.0.7

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis

(Detassazione degli incrementi contrattuali)

        1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.»


39.0.8

Berrino, Zullo, Russo, Satta, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

        1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro.».


39.0.9

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo aggiungere il seguente:

        "Art. 39-bis. (Detassazione degli aumenti salariali previsti dalla contrattazione collettiva)

            1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, gli incrementi retributivi previsti dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono soggetti all'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite d'importo complessivo pari a 3.000 euro."


39.0.10

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis

(Determinazione redditi da lavoro dipendente)

  1. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".
  2. Il Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 100 milioni di euro a decorrere dal 2023.»

39.0.11

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

        «Art. 39-bis (Determinazione redditi da lavoro dipendente)

            1. All'articolo 51, comma 2, lett. a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole "in ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti "nonché i contributi versati dal datore di lavoro a favore degli enti bilaterali costituiti da associazioni dei datori e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in conformità a disposizioni di contratto collettivo o di accordo o di regolamento aziendale".


39.0.12

Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contributo pensionamento LSU e LPU)

        1. Per gli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di incentivare il pensionamento dei soggetti impiegati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità, le amministrazioni utilizzatrici possono riconoscere, a richiesta, al soggetto interessato un apposito contributo per l'esercizio della possibilità di riscatto dei periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili ai fini pensionistici come riconosciuto ai sensi dell'articolo 26, comma 11, secondo periodo del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

        2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

        3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, nonché le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 tra le amministrazioni interessate.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


39.0.13

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Opzione donna)

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e, al comma 3, le parole: «entro il 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2023».

        2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede ai sensi del comma 3.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, le aliquote dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con eccezione delle detrazioni per lavoro dipendente ed assistenza, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dal 1º gennaio 2024, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 400 milioni a decorrere dall'anno 2024. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile a diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.».


39.0.14

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua, Zampa, Magni, Camusso, Furlan, Zambito, Musolino

Improponibile

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(APE sociale)

        1. All'articolo 1, comma 179, alinea, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

        2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2024.

        3. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 134 milioni di euro per l'anno 2023, 260 milioni di euro per l'anno 2024, 235 milioni di euro per l'anno 2025, 175 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 8 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


39.0.15

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(APE sociale).

        1. All'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «32 anni» sono sostituite dalle seguenti: «30 anni».

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 33,5 milioni di euro per l'anno 2023, 65 milioni di euro per l'anno 2024, pari a 141,3 milioni di euro per l'anno 2025, 375 milioni di euro per l'anno 2026, 397 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


39.0.16

Mazzella, Pirro, Guidolin, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione anticipata flessibile).

        1. All'articolo 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, per le sole donne, l'anzianità contributiva è pari a 38 anni.

        1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


39.0.17

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esonero dai minimi contributivi Enasarco)

        1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile nel settore del risparmio è riconosciuto ai consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede di cui all'articolo 1, comma 5-septies.3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'esonero dal versamento del contributo previdenziale alla Fondazione Enasarco in misura pari alla quota del minimale contributivo annuo posta a loro carico dalla Fondazione Enasarco per i primi dodici mesi di attività, ove dovuta e al netto di eventuali agevolazioni da questa previste in favore dei giovani agenti, a condizione che i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede: a) non abbiano compiuto il trentesimo anno di età al momento dell'avvio del contratto di agenzia con un soggetto abilitato di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; b) non abbiano già svolto in passato il medesimo incarico; c) risultino regolarmente iscritti nella relativa sezione dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; d) abbiano stipulato un contratto di agenzia, comunicato alla Fondazione,  nel quale sia previsto l'impegno del soggetto abilitato preponente a non recedere dal rapporto almeno nei primi dodici mesi di attività se non per giusta causa.

        2. Agli oneri derivanti dal comma 1, stimati in 100mila euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.".


39.0.18

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Esclusione della rendita ai superstiti dal reddito rilevante ai fini ISEE)

        1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

        «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione delle prestazioni percepite a titolo di disabilità e della rendita erogata dall'INAIL ai superstiti di vittime di infortuni e malattie professionali ai sensi dell'articolo 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

        2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legga 23 dicembre 2014, n. 190.»


39.0.19

Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 39-bis.

(Esclusione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati rilevante ai fini ISEE)

        1. La lettera f), comma 2 dell'articolo 4 del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 è sostituita dalla seguente:

        «f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a), ad eccezione degli indennizzi erogati ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati infetti di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210.

        2. All'onere derivante dalla presente disposizione, pari ad euro 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legga 23 dicembre 2014, n. 190."


39.0.20 (testo 2)/5a Commissione

La Relatrice

Approvato

Sopprimere l'emendamento.    


39.0.20 (testo 2)

Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua, Berrino, Leonardi, Mancini, Russo, Satta, Zaffini, Zullo, Rosso, Ternullo, Cantù, Minasi, Murelli

Approvato

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

        1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a persona non autosufficiente con più di sessantacinque anni. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico da meno di ventiquattro mesi. Il beneficio non spetta, altresì, in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1403.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


39.0.20

Guidolin, Mazzella, Pirro, Bevilacqua

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Decontribuzione lavoro domestico)

        1. Al fine di supportare le famiglie nell'assistenza agli anziani, per gli anni 2023, 2024, 2025 è previsto un esonero contributivo del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 3.000 euro annui, per 36 mesi, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


39.0.21 (testo 2)

Russo, Berrino, Satta, Zullo, Leonardi, Murelli, Testor, Cantù, Silvestro, Lotito

Approvato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

        1. Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire alla eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo che va dal 1° giugno 2023 al 21 settembre 2023 ai lavoratori del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali, è riconosciuta una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuato nei giorni festivi.

        2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2022, a euro 40.000.

        3. Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2022.

        4. Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma 1 mediante l'istituto della compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

        5. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo 1, valutato in 54,7 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023:

        a) quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

        b) quanto a 4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

         c) quanto a 20,7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

          6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»


39.0.21

Russo, Berrino, Satta, Zullo, Leonardi

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Detassazione lavoro notturno e festivi per dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

        1. Le maggiorazioni spettanti ai dipendenti delle imprese alberghiere per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno e nelle festività individuate dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sono soggette ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l'aliquota del 5 per cento.

        2. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a favore di titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000 nell'anno precedente.»


39.0.22

Pirro, Guidolin, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Contratto applicabile)

        1. All'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: ''Nelle more dell'aggiornamento delle tabelle di cui al primo periodo, l'ammontare del costo del lavoro è incrementato annualmente sulla base delle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione europea (IPCA), al netto dei valori energetici, rilevato nell'anno precedente.''».


39.0.23

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Inquadramento nei ruoli del personale in posizione di comando, o distacco)

        1. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle amministrazioni, in deroga all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, alle vigenti facoltà assunzionali e di dotazione organica, il personale non dirigenziale in posizione di comando o distacco alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, già in servizio a tempo indeterminato presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, le autorità amministrative indipendenti ed i soggetti di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto legislativo, fatta eccezione per il personale appartenente al servizio sanitario nazionale e per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato nei ruoli dell'amministrazione comandataria, previa accettazione dell'interessato.»


39.0.24

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Improponibile

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

(Garanzia su anticipazioni di credito sul trattamento di fine servizio)

        1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al credito del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sull'ammontare del trattamento di fine servizio, accantonato in costanza di rapporto di lavoro e di impiego, può essere concessa una garanzia per anticipazioni di credito.».

        Conseguentemente, all'articolo 1, capoverso 1, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180:

        a) al primo capoverso, dopo le parole: «non possono essere ceduti» sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; invece possono essere dati in pegno, ai sensi degli articoli 2800 e seguenti del Codice civile, per garantire prestiti diversi da quelli di cui ai Titoli II, III, e IV del presente decreto. La costituzione del pegno ha effetto dal momento della sua notifica nei confronti dei debitori, attuata in qualsiasi forma, purché recante data certa.»;

            b) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«(Insequestrabilità, impignorabilità, incedibilità di stipendi, salari, pensioni ed altri emolumenti e relative garanzie)»


39.0.25

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

        1. All'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, le parole: «non superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei anni».».


39.0.26

Russo, Leonardi, Berrino, Satta, Zullo

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 39-bis

        1. Il personale delle Forze Armate, ammesso ai benefici di cui commi 5 e 7, dell'articolo 33, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza di un familiare con disabilità in situazione di gravità, al compimento del settimo anno continuativo di servizio nel reparto di temporanea assegnazione, in applicazione dei medesimi benefici, su richiesta scritta dell'interessato, è definitivamente assegnato al predetto reparto provvisorio con il mero assenso del proprio comandante di reparto, ovvero con provvedimento espresso dallo Stato Maggiore, reso con espresso riferimento al comportamento dell'interessato negli anni di permanenza nel citato reparto di provvisoria assegnazione.».


39.0.27

Bergesio, Murelli

Ritirato

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

        "Art. 39-bis"

            (Disposizioni sullo stralcio dei carichi fino a mille euro, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015)

        1. All'articolo 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Relativamente ai debiti di cui al presente comma  nonché ai debiti di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, dovuti nei confronti degli enti pubblici previdenziali, i corrispondenti periodi contributivi sonoconsiderati comunque utili per la maturazione del diritto ai trattamenti pensionistici." 


40.1

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

L'articolo 40 è sostituito dal seguente:

        "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, i beni ceduti e i servizi prestati a favore della generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti se tali beni e servizi sono previsti da contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria."


40.2

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

    Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

        1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

        2. Il limite di cui al comma 1 si applica nella misura di euro 900 per ciascun lavoratore dipendente con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi, fermo restando quanto indicato dall'articolo 12, comma 4-ter del medesimo articolo.

        3. Nel caso il lavoratore dipendente sia l'unico genitore titolare di reddito di lavoro dipendente che può fruire della misura tale limite è incrementato a 1.800 euro.

        4. Il lavoratore dipendente è tenuto a rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà cui attesta il possesso delle condizioni di cui ai precedenti commi da produrre per eventuali controlli della amministrazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

        5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».


40.3

Turco, Croatti, Pirro, Guidolin, Mazzella

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 40

(Misure fiscali per il welfare aziendale)

        1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000.

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.816,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,5 milioni di euro per l'anno 2024»;

            b) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 101,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 8,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


40.4

Sbrollini

Respinto

All'articolo apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1 premettere il seguente: "01. All'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole a "lire 500.000" sono sostituite dalle seguenti: "600 euro".

        b) dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. A decorrere dal 2024, ai dipendenti delle aziende che ne facciano richiesta con figli fino a 21 anni di età può essere erogato un contributo denominato "voucher welfare", pari a 600 euro annui per ciascun figlio, finalizzato al rimborso di prestazioni a supporto della genitorialità. Con decreto del Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e le procedure per la erogazione ai beneficiari e il rimborso, pari al 70 per cento delle somme erogate, alle aziende che erogano il voucher di cui al periodo precedente.


40.5

Damiani, Silvestro

Ritirato

Al comma 1 premettere il seguente:

        "01. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

        Conseguentemente,

            al comma 4, sostituire le parole: "142,2 milioni di euro", con le seguenti: "154,4 milioni di euro" e le parole:" 12.4 milioni", con le seguenti: "15 milioni";

            all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 12,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 2,6 milioni per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190."


40.6

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli, Zambito

Respinto

     Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:

        «1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorre a formare il reddito ai sensi dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 3.000.»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 200 milioni di euro nel 2023 e 19 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.


40.7

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 3.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a euro 40.000, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti".

        2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 252,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 23,2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        c) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.825,7 milioni di euro per l'anno 2023, 5.070,4 milioni di euro per l'anno 2024»;

            d) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


40.8

Silvestro

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole da "con figli" a "delle imposte sui redditi", nonché il secondo periodo, sono soppressi;

            b) i commi 2 e 3 sono soppressi;

            c) al comma 4, le parole: "142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "286,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 26,4 milioni di euro per l'anno 2024".

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4:

        a) le parole: "3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024", sono sostituite con le seguenti: "3.859,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.077,2 milioni di euro per l'anno 2024;

            b) dopo la lettera a, inserire la seguente: "a-bis) quanto a 144 milioni di euro per il 2023 e 26.4 milioni per il 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


40.9

Satta, Zullo, Berrino, Russo, Leonardi

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

            b) al comma 1 sopprimere il secondo periodo;

            c) sopprimere i commi 2 e 3.


40.10

Musolino, Unterberger, Patton, Spagnolli

Respinto

a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: "con figli" a "delle imposte sui redditi" e, al secondo periodo, le parole da: "I datori di lavoro", fino alla fine del comma;

        b) sopprimere i commi 2 e 3.


40.11

Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi»;

            b) sopprimere i commi 2 e 3.


40.12

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole "con figli, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte sui redditi.

        Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.


40.13

Naturale

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, dopo le parole: «citato testo unico delle imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 25.000 euro,»;

            2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 160,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 15,4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 44.

        Conseguentemente, all'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        b) all'alinea, sostituire le parole: «determinati in 3.715,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.059,6 milioni di euro per l'anno 2024» con le seguenti: «determinati in 3.733,5 milioni di euro per l'anno 2023, 5.062,6 milioni di euro per l'anno 2024»;

            c) dopo la lettera b), inserire il seguente: «b-bis) quanto a 110,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 10,8 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


40.14

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Il limite complessivo è di euro 4.500, nel caso in cui uno dei figli sia con disabilità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.".

        b) dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Non concorre a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 10.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori con disabilità o spese rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per l'adozione di soluzioni di accomodamento ragionevole, anche finalizzate all'esercizio del lavoro in modalità agile, inclusi gli adattamenti dell'ambiente di lavoro domiciliare ovvero la fruizione di spazi di coworking messi a disposizione da terzi inclusi enti di terzo settore, o altre soluzioni che possano comunque favorire e sostenere per le persone con disabilità l'effettivo esercizio in modalità inclusive del lavoro agile di cui alla legge 22 maggio 2017, n. 81, anche ad integrazione degli interventi comunque disposti dai datori di lavoro, che rimangono impregiudicati, a valere sui Fondi regionali per il lavoro delle persone con disabilità di cui all'articolo 14 della legge 12 marzo 1999, n. 68.".


40.15

Cantalamessa

Ritirato

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Analogo beneficio è riservato ai lavoratori dipendenti il cui nucleo familiare ha un valore ISEE non superiore a 15.000 euro»

            b) Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 si provvede quanto a 7,8 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto ai restanti 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44».


40.16

Sbrollini

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: "Non concorre a raggiungere limite di cui al periodo precedente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati, nonché le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro per misure di sostegno alla genitorialità."


40.17

Damiani, Silvestro

Ritirato

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.


40.18

Zullo, Berrino, Russo, Satta, Leonardi

Ritirato

      All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

          a) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 2.000, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati a favore dei lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.»;

            b) dopo il comma 2 inserire i seguenti:

            «2-bis. Il superamento dei limiti di cui ai commi precedenti non determina l'inclusione nel reddito imponibile anche della quota di valore inferiore ai medesimi limiti, ma solo di quella eccedente.

            2-ter. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 giugno 2024. Le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.».


40.19

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Sostituire il comma 2 il seguente:

        "2. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, prima parte, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di euro 600, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti per i quali non ricorrono le condizioni indicate nel comma 1, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.".

        Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente: «4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 228,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,9 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede: a) quanto a 142,2 milioni di euro per l'anno 2023 e 12,4 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 44; b) quanto a 86,3 milioni di euro per l'anno 2023 e 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».".


40.20

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

     Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

        «2-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "di riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

        2-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° giugno 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° giugno 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».


40.21

Damiani, Silvestro

Ritirato

       Dopo il comma 3, inserire il seguente:

          «3-bis. Limitatamente al periodo d'imposta 2023, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 1.000.».

            Conseguentemente,

            al comma 4, sostituire le parole: «142,2 milioni di euro», con le seguenti: «166,2 milioni di euro» e le parole: «12.4 milioni», con le seguenti: «16 milioni»;

            all'articolo 44, comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente: "c-bis) quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307."».


40.22 (testo 2)

Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

Ritirato

    

        Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis) All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

        Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.»


40.22

Russo, Satta, Zullo, Berrino, Leonardi

     Dopo il comma 3 inserire il seguente:

        «3-bis) All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo:

        - la parola: "sconto" è sostituita dalla seguente: "riferimento";

        - le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

        Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».


40.23

Sbrollini

Ritirato

    Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

        «4-bis. All'articolo 51, comma 4, lettera b), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di concessione di prestiti a tasso variabile si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun mese e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi e in caso di concessione di prestiti a tasso fisso, si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della sottoscrizione del contratto e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;"».


40.100

La Relatrice

Approvato

Al comma 4, sostituire le parole: «142,2 milioni» con le seguenti: «332,2 milioni».

        Conseguentemente:

        All'articolo 44, comma 4, apportare le seguenti modifiche:

        a) in alinea, sostituire le parole: «3.715,5 milioni di euro» e «3.747,5 milioni di euro» rispettivamente con le seguenti: «3.905,5 milioni di euro» e «3.937,5 milioni di euro»;

         b) alla lettera c), sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «290 milioni».


40.0.1

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

        1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.».

        2. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter),» sono inserite le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50,».

        3. Agli oneri derivanti presente articolo, valutati in 9,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.".


40.0.2

Musolino, Patton, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Detassazione delle prestazioni di welfare bilaterale)

        1. All'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

        «b-bis) le prestazioni erogate dagli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro".

        2. All'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter);", sono aggiunte le seguenti: «i contributi assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore agli enti bilaterali, di cui all'articolo 2, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i quali non svolgano funzioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, o al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, nonché siano costituiti, mediante contratto collettivo, dalle organizzazioni sindacali e datoriali, di carattere nazionale, componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, in conformità a disposizioni di contratto collettivo, nei limiti di un importo non superiore complessivamente a euro 50;».


40.0.3

Pirro, Mazzella, Guidolin

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

        "Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 600; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre a formare il reddito per la sola parte eccedente.".»


40.0.4

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 40 è inserito il seguente:

«Articolo 40-bis

        1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

        2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»


40.0.5

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo sono aggiunti i seguenti:

        "Articolo 40 bis)

            1. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «a lire 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «a euro 600».

        2. All'articolo 51, comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modifiche: le parole «se il predetto valore superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.» sono sostituite dalle seguenti: «se il predetto valore superiore al citato limite, concorrerà a formare il reddito solo la parte eccedente.»"


40.0.6

Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        «Art.40-bis

            (Modifiche all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917)

        1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, articolo 51, comma 4, lettera b), primo periodo, le parole da: «sconto» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «riferimento vigente al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.»

            2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Con riferimento ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle rate in scadenza a decorrere da tale data.»


40.0.7

Camusso, Manca, Zampa, Furlan, Zambito, Magni

Respinto

    Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Prestiti ai dipendenti)

        1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

        a) la parola: "sconto" è sostituita dalla parola: "riferimento";

        b) dopo la parola: "vigente", le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data.».


40.0.8

Magni, De Cristofaro, Cucchi, Aurora Floridia

Respinto

Dopo l'articolo inserire il seguente:

        "Articolo 40 bis

            1. All'articolo 51, comma 4, lettera b) del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 (Testo unico delle imposte sui redditi), al primo periodo:

        -la parola "sconto" è sostituita con la parola "riferimento";

            -dopo la parola "vigente", sostituire le parole: "al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi" con le seguenti: "al momento della stipula o della rinegoziazione del prestito o, se minore, alla fine del mese precedente a quello di pagamento delle singole rate e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi".

        2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dal 1° gennaio 2023. Con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2023, le nuove misure si applicano alle rate in scadenza da tale data."


40.0.9

Guidolin, Pirro, Mazzella, Bevilacqua

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Detrazione delle spese sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare)

        1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) alla lettera i-septies), le parole: «2.100 euro» sono sostituite dalle seguenti: «6.000 euro»;

            b) dopo la lettera i-septies), è inserita la seguente: «i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 6.000 euro, sostenute per gli addetti al lavoro domestico e all'assistenza personale o familiare, che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 9.360 euro annui e che hanno almeno un figlio minore di età per il 100 per cento a proprio carico».

        2. All'onere derivante dal presente articolo, nel limite di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


40.0.10

Durnwalder, Patton, Unterberger, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 40-bis.

(Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei lavoratori altamente qualificati)

        1. All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 2-quater sono inseriti i seguenti:

        2-quinquies. L'opzione di cui al comma 2-bis può essere esercitata anche dai cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), che siano rientrati in Italia prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, purché abbiano svolto all'estero un'attività di studio conseguendo una specializzazione post lauream.

        2-sexies. Termini e modalità per l'esercizio dell'opzione di cui al comma 2-quinquies, nonché le modalità di riapertura dei termini per l'esercizio dell'opzione da parte dei soggetti di cui al comma 2-quinquies, il cui periodo di fruizione del regime si è già concluso e che non hanno esercitato l'opzione entro i termini precedentemente indicati, sono aggiornate con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presentearticolo, valutati in 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2023, 2024, 2025, 2026 e 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascun anno, del Fondo per le esigenze indifferibili di cuiall'articolo1, comma 200, dellalegge23 dicembre 2014,n. 190.


40.0.11

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis

(Misura per il sostegno al lavoro femminile)

        1.Limitatamente all'anno 2023 e 2024 non concorrono a determinare l'ISEE o l'ICEF i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente nonché i redditi di lavoro autonomo di cui rispettivamente agli articoli 49, 50 e 53 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, provenienti da lavoro femminile e non superiori a euro tremila annui.

        2.Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


41.0.1

Murelli, Minasi, Cantù

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 41-bis.

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole: «presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago» di cui alla lettera a) e le parole: «promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio» di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

        a) i soggetti incaricati alla vendita diretta a domicilio, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173;

            b) ai soggetti di cui alla lettera a), che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.".


41.0.2

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis

(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173)

        1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 173, le parole "presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago" di cui alla lettera a) e le parole "promuove, direttamente o indirettamente, la raccolta di ordinativi di acquisto presso privati consumatori per conto di imprese esercenti la vendita diretta a domicilio" di cui alla lettera b) si interpretano nel senso che:

        a) i soggetti (incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui agli articoli 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) che promuovono indirettamente la raccolta di ordinativi presso privati consumatori sono coloro che interagiscono con il consumatore finale anche tramite strumenti digitali e social media oltre che operare attraverso altri collaboratori della medesima struttura di vendita, nel rispetto dei divieti di cui all'articolo 5 della legge 17 agosto 2005, n. 173.

        b) ai soggetti di cui alla lettera precedente, che svolgono la predetta attività in maniera abituale, ancorché non esclusiva, o in maniera occasionale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25-bis, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»


42.1

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 42

(Istituzione di un Fondo per le attività socio educative a favore dei minori)

        1. Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, è istituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - un Fondo con una dotazione pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, per le attività socio-educative a favore dei minori, destinato al finanziamento di iniziative dei Comuni, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di promozione e di potenziamento di attività dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.

        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono stabiliti: a) i criteri di riparto delle risorse da destinare ai Comuni, ad esclusione di quelli che espressamente manifestano, annualmente, di non voler avvalersi del finanziamento, tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenne sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente; b) le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 44.».


42.2

Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

        1) al comma 1:

        a) dopo le parole «Al fine di sostenere le famiglie» inserire le seguenti: «anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli»;

            b) dopo le parole «da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati,» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,»;

            c) aggiungere in fine le seguenti parole: «, incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.»;

            2) al comma 2 sostituire la parola «novanta» con la seguente: «quarantacinque».


42.3

Zampa, Camusso, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo le parole "Al fine di sostenere le famiglie" inserire le seguenti: "anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte al pieno sviluppo dei propri figli";

            b) dopo le parole "da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati," inserire le seguenti ", ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,";

            c) dopo le parole "e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori" inserire le seguenti: ", incluse quelle rivolte a contrastare le perdite di apprendimento di quelli che versano in condizione di povertà educativa durante la pausa estiva, nonché quelle finalizzate alla promozione dello studio delle materie STEM.".

        E al comma 2, alinea, sostituire la parola "novanta" con la seguente "quarantacinque".


42.4

Sbrollini

Respinto

Apportare le seguenti modifiche:

        a) al comma 1:

        1) dopo le parole "da attuare anche in" aggiungere le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e";

            2) in fine, aggiungere le seguenti parole: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità.";

            b) al comma 2, lettera a)aggiungere in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità."


42.5

Zambito, Camusso, Furlan, Zampa, Manca, Misiani

Respinto

 Al comma 1, dopo le parole "da attuare anche in" inserire le seguenti: "coprogettazione e in convenzione con enti del terzo settore e" e in fine sono aggiunte le seguenti: "garantendo l'inclusione, su base di uguaglianza, anche dei minori con disabilità." E al comma 2, lettera a) sono aggiunte in fine le seguenti parole: "richiedendo che almeno il trenta per cento delle risorse sia dedicato all'inclusione dei minori con disabilità.".


42.6

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

    Al comma 1, dopo le parole: «da attuare anche in» inserire le seguenti: «coprogettazione e in convenzione con enti del Terzo settore e».


42.7

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Approvato

     Dopo il comma 3, inserire il seguente:

        «3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.».


42.8

Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

All'articolo aggiungere in fine il seguente comma: «3-bis. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 31 dicembre 2023.»


42.0.1

Sbrollini

Improponibile

Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

«Art. 42-bis

(Istituzione del Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro)

        1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura della famiglia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per l'integrazione degli asili nido e delle scuole dell'infanzia all'interno dei luoghi di lavoro, con una dotazione iniziale pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituisce tetto di spesa. Le risorse del Fondo concorrono, sotto forma di credito d'imposta pari al cinquanta per cento, alle spese sostenute dal datore di lavoro, o dai datori di lavoro convenzionati, per la realizzazione e il mantenimento di servizi educativi per bambine e bambini fino ai 5 anni nei locali dove sono rese in misura prevalente le prestazioni lavorative, ovvero nel raggio di 1.000 metri dalla stessa.

        2. Accede al Fondo il datore di lavoro che impiega almeno 15 dipendenti, ovvero i datori di lavoro che stipulino apposite convenzioni e che impieghino, complessivamente, almeno 15 dipendenti, a condizione che, in ogni caso, vi siano state richieste di attivazione dei servizi educativi di cui al comma 1, anche complessivamente, da parte di almeno un terzo dei lavoratori impiegati.

        3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente articolo.

        4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, che costituiscono tetto di spesa, si provvede con le risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità di cui al comma 1040 della medesima legge.»


42.0.2

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

        1. 1. Al fine di promuovere l'occupazione femminile e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, a decorrere dal 30 giugno 2023, in favore delle lavoratrici madri titolari di contratto di lavoro dipendente e alle lavoratrici iscritte in via esclusiva alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che riprendano l'attività lavorativa dopo il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro è corrisposto per un totale di dodici mensilità, un voucher di importo pari a 500 euro mensili, finalizzato all'acquisto di servizi di baby sitting nonché per il pagamento di prestazioni di lavoro domestico.

        2. Il voucher di cui al comma 1 è riconosciuto altresì, alle lavoratrici autonome non iscritte all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero delle beneficiarie.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


42.0.3

Paita, Sbrollini, Camusso, Furlan, Zambito, Zampa, Magni, Musolino, Guidolin, Mazzella, Pirro

Respinto

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis

(Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

        1. Per le finalità di cui all'articolo 105-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

        2. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».


42.0.4

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 42-bis.

        1. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2021", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022":

        b) il comma 1-bis è soppresso;

            c) al comma 2, le parole: "e 1-bis" sono soppresse.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo stimati in  296 milioni di euro per l'anno 2023, a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353 milioni di euro per l'anno 2025, a 168 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.


43.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

      Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente: «2-bis. Alle deliberazioni delle assemblee societarie ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali, quando l'ordine del giorno abbia ad oggetto:

            a) le modifiche della titolarità, del controllo compresi quelli aventi ad oggetto la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di società controllate;

            b) il trasferimento all'estero della sede sociale;

            c) la modifica dell'oggetto sociale;

            d) lo scioglimento della società;

            e) le cessioni di diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino l'impiego, anche in ragione della sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali.».


43.2

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:

        «2-bis. Il complessivo trattamento economico che gli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, nelle società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica, in cui azionista sia il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevono a carico della finanza pubblica, è stabilito dall'assemblea societaria cui prendono parte anche i rappresentanti dei lavoratori aziendali.».


43.0.1

Turco, Mazzella, Guidolin, Pirro

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Aliquota IRES agevolata)

        1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 77, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1 gennaio 2024, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2023, le grandi imprese che stabiliscano un rapporto tra il complessivo trattamento economico degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile e il salario aziendale minimo non superiore a 1 su 50, sono soggette ad un'imposta sul reddito delle società con l'aliquota pari al 15 per cento.

        2. Il rapporto di cui al comma 1 stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendale.

        3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del Made in Italy e del Ministro del Lavoro delle Politiche sociali, sentiti i rappresentanti dell'organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale sono adottate le disposizioni applicative del presente articolo, avuto riguardo alle modalità di controllo della permanenza del requisito di cui al comma 1.

        4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


43.0.2

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Improponibile

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Definizione agevolata)

        1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

        2. Le imprese interessate dovranno presentare agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

        3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, ovvero quelli concernenti gli addebiti contributivi del coobbligato in solido riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, si provvede, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


43.0.3

Minasi, Murelli, Cantù

Improponibile

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis.

(Definizione agevolata)

        1. Per l'anno 2023, anche per i coobbligati solidali con addebiti contributivi riferiti a periodi antecedenti al 10 febbraio 2012, i contributi e premi dovuti dal datore di lavoro principale agli enti previdenziali pubblici, non inseriti nei carichi affidati agli agenti della riscossione, possono essere estinti, anche ove siano oggetto di contestazione in sede giudiziale, senza corrispondere le sanzioni e le somme aggiuntive ad essi relative, versando integralmente le sole somme dovute a titolo di contributi o premi, nonché le eventuali spese legali oggetto di condanna.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, le imprese interessate presentano agli Enti creditori apposita istanza entro il 31 luglio 2023, optando per il pagamento in un'unica soluzione, entro il 31 dicembre 2023, o nel numero massimo di 18 rate, da versare entro il 5 di ciascun mese, a decorrere dal mese di settembre 2023.

        3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».


43.0.4

Berrino, Satta, Zullo, Russo, Leonardi

Ritirato

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

        1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».


43.0.5

Silvestro

Ritirato

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione della retribuzione delle ore di formazione)

        1. La retribuzione delle ore di formazione, ad eccezione di quelle obbligatorie in materia di sicurezza, svolta dai lavoratori presso gli enti bilaterali e gli organismi paritetici costituiti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.

        2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»


43.0.6

Sbrollini

Respinto

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Detassazione e decontribuzione del lavoro straordinario)

        1. La retribuzione, incluse le maggiorazioni retributive comunque denominate, erogata ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per lavoro straordinario, come definito dall'art. 1 comma 2 lett. c) del decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, non concorre alla determinazione della base imponibile ai fini fiscali, contributivi e assicurativi.».


43.0.7

Camusso, Zampa, Furlan, Zambito, Manca

Respinto

Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:

        "Art.43-bis

            (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14)

        1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 31 dicembre giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 dicembre 2023".

        2. Il termine previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, con riferimento alla disposizione di cui al punto 2 dell'allegato B annesso al medesimo decreto-legge, è prorogato al 30 dicembre 2023.

        3. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 37.320.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.»


43.0.8

Giacobbe

Respinto

Dopo l'articolo 43 inserire il seguente:

"Art. 43-bis

(Diritti e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero degli affari esteri)

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto infine il seguente periodo: "al fine di garantire un pieno e legittimo diritto alla partecipazione e alla rappresentanza sindacale per il personale di cui al presente comma si tiene conto, ai fini del computo della rappresentatività sindacale, nonché delle correlate prerogative sindacali sia del dato elettorale sia delle deleghe valide per il calcolo del dato associativo conferite alle Organizzazioni sindacali mediante il versamento mensile della relativa quota."


43.0.9

Patton, Durnwalder, Unterberger, Musolino, Spagnolli

Assorbito

     Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 43-bis

(Clausola di salvaguardia)

        1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».


44.1

Silvestro

Ritirato


Sopprimere il comma 2.

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 220 milioni di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.


44.2

Guidi, Borghese

Decaduto

   Sopprimere il comma 2.


44.3

Spinelli, Berrino, Leonardi, Russo, Satta, Zullo

Ritirato

   Sopprimere il comma 2.


44.4

Furlan, Zampa, Camusso, Zambito, Manca

Respinto

Al comma 4, sostituire la lettera e) con la seguente:

        "e) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;".


COORD. 1 (testo 2)

La Relatrice

Approvato

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

        All'articolo 2:

                    al comma 2:

        all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

                                    alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

                                    alla lettera b):

        al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

            al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo,la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

            al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

            al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                                    alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

                                    alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

                        al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

                        al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                        al comma 10, primo periodo,le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

        All'articolo 3:

                    al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                        al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

                        al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

                        al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

                        al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

        All'articolo 4:

                    al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

                        al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

                        al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

        All'articolo 5:

                    al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

            al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

                        al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

        All'articolo 6:

                    al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

                        al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

                        al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

                        al comma 5:

        all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

                                    alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

                        al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

                        al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

        All'articolo 7:

                    al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

        All'articolo 8:

                    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

            al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

            al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

            al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

            al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

            al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

            al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

        All'articolo 10:

                    al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

                        al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

            al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

        All'articolo 11:

                    al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

        All'articolo 12:

                    al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto»;

                        al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

                        al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

                       al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

                        al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

            al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

        All'articolo 13:

                    al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

                        al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

                        al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

                        al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

                        al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                        al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

        All'articolo 14:

        al comma 1:

                    alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

                        alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 15:

                    al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

                        al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

        All'articolo 17:

                    al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostitute dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

            al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

                        al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                        al comma 5, lettera a),le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

        All'articolo 18:

                    al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

                        al comma 2:

        all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

                                    alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

                        al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

        All'articolo 19:

                    al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

        All'articolo 22:

        al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

        All'articolo 24:

                    al comma 1:

        all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

            alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

        All'articolo 25:

                    al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

        All'articolo 26:

                    al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie.".» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

        All'articolo 27:

        al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

            al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

            al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

        All'articolo 28:

                    al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

        All'articolo 29:

                    al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

        All'articolo 30:

                    al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

        All'articolo 31:

        al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

            alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

        All'articolo 32:

                    al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

            al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

            al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

        All'articolo 33:

                    al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024."» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

                        al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

        All'articolo 34:

                    al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

                        al comma 3, lettera a):

        al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.?";» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

            al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

        All'articolo 35:

                    al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

        All'articolo 36:

                    al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

        All'articolo 38:

                    al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti.".» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti.";».

        All'articolo 41:

                    alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

            All'articolo 42:

                    al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

        All'articolo 43:

                    al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

        All'articolo 44:

                    al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

            al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

            al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

        All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»


COORD. 1

La Relatrice

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, le seguenti modificazioni.

        All'articolo 2:

                    al comma 2:

        all'alinea, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

                                    alla lettera a), numero 1), dopo la parola: «Unione» è inserita la seguente: «europea»;

                                    alla lettera b):

        al numero 1), le parole: «medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «citato regolamento di cui al decreto»;

            al numero 2), al terzo periodo, le parole: «di cui all'articolo 12» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12» e, al quarto periodo,la parola: «sommati» è sostituita dalle seguenti: «al medesimo reddito familiare sono sommati»;

            al numero 3), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «ai fini IMU» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'imposta municipale propria (IMU)»;

            al numero 4), le parole: «ai fini ISEE» e «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                                    alla lettera c), numero 2), le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo» e le parole: «Codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327» sono sostituite dalle seguenti: «codice della navigazione»;

                                    alla lettera d), le parole: «a misura cautelare personale, a misura» sono sostituite dalle seguenti: «a misura cautelare personale o a misura» e le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

                        al comma 3, le parole: «con gli obblighi indicati» sono sostituite dalle seguenti: «sottoposto agli obblighi di cui»;

                        al comma 6, lettera b), le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                        al comma 10, primo periodo,le parole: «assenza dal territorio italiano un periodo» sono sostituite dalle seguenti: «assenza dal territorio italiano per un periodo».

        All'articolo 3:

                    al comma 1, secondo periodo, le parole: «contratto in locazione» sono sostituite dalle seguenti: «contratto di locazione» e le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

                        al comma 2, dopo le parole: «Il beneficio» è inserita la seguente: «economico»;

                        al comma 5, sesto periodo, le parole: «che tale obbligo non è ottemperato» sono sostituite dalle seguenti: «che non si sia ottemperato a tale obbligo» e le parole: «la prestazione decade» sono sostituite dalle seguenti: «il diritto alla prestazione decade»;

                        al comma 8, le parole: «al suo mantenimento» sono sostituite dalle seguenti: «per il suo mantenimento»;

                        al comma 10, le parole: «da parte di INPS» sono sostituite dalle seguenti: «da parte dell'INPS».

        All'articolo 4:

                    al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti e delle condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti e delle condizioni previsti» e le parole: «dall' articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 7»;

                        al comma 5, terzo periodo, le parole: «da quando i componenti vengono avviati» sono sostituite dalle seguenti: «dall'avvio dei componenti»;

                        al comma 7, le parole: «nucleo familiare, sono definite» sono sostituite dalle seguenti: «nucleo familiare sono definiti».

        All'articolo 5:

                    al comma 2, le parole: «sulle offerte di lavoro, corsi» sono sostituite dalle seguenti: «su offerte di lavoro, corsi»;

            al comma 3, le parole: «l'INPS, l'ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «l'INPS e l'ANPAL» e le parole «sono individuate» sono sostituite dalle seguenti «sono individuati»;

                        al comma 4, capoverso d-ter), le parole: «d-ter): Piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «d-ter) la piattaforma».

        All'articolo 6:

                    al comma 1, le parole: «percorso personalizzato di inclusione sociale o lavorativa» sono sostituite dalle seguenti: «percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa»;

                        al comma 2, le parole: «svolta attraverso una equipe» sono sostituite dalle seguenti: «svolta da un'équipe»;

                        al comma 3, le parole: «Piano nazionale per la ripresa e resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

                        al comma 5:

        all'alinea, dopo le parole: «I componenti» sono inserite le seguenti: «del nucleo familiare»;

                                    alla lettera d), le parole: «indicati nell'allegato 3 del» sono sostituite dalle seguenti: «definite nell'allegato 3 al regolamento di cui al»;

                        al comma 6, le parole: «di cui al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinati dal codice di cui al decreto»;

                        al comma 7, le parole: «sia effettuata» sono sostituite dalle seguenti: «siano effettuate».

        All'articolo 7:

                    al comma 1, le parole: «di seguito INL» sono sostituite dalla seguente: «(INL),».

        All'articolo 8:

                    al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            al comma 3, le parole: «dell'articolo 444 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 444 e seguenti»;

            al comma 7, le parole: «"Fondo per il sostegno» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per il sostegno» e le parole: «n. 197."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 197.»;

            al comma 10, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

            al comma 11, le parole: «ai fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE»;

            al comma 13, dopo le parole: «e il lavoro» sono aggiunte le seguenti: «di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48»;

            al comma 14, le parole: «oppure uno dei provvedimenti non definitivi di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «o che sia destinatario di uno dei provvedimenti di cui al comma 3 prima che diventino definitivi»;

            al comma 16, dopo le parole: «Nel primo atto» sono inserite le seguenti: «del procedimento».

        All'articolo 10:

                    al comma 3, le parole: «sistema informativo SIISL» sono sostituite dalle seguenti: «sistema informativo di cui all'articolo 5»;

                        al comma 5, le parole: «e agli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore» e le parole: «articolo 5 comma 1 lettera p) del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 5, comma 1, lettera p), del codice di cui al decreto legislativo»;

            al comma 9, dopo le parole: «dall'articolo 13» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

        All'articolo 11:

                    al comma 3, dopo le parole: «presente articolo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «di INPS, di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'INPS, dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi».

        All'articolo 12:

                    al comma 1, le parole: «misure di Supporto», ovunque ricorrono,sono sostituite dalle seguenti: «misure del Supporto»;

                        al comma 4, le parole: «numero 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1)» e le parole: «il relativo proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «la relativa esenzione»;

                        al comma 6, le parole: «lavoro, servizi» sono sostituite dalle seguenti: «lavoro e servizi»;

            al comma 7, dopo le parole: «di cui al comma 6» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

                        al comma 11, le parole: «e dei componenti» sono sostituite dalle seguenti: «e per i componenti» e le parole: «di ANPAL e di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANPAL e dell'Anpal Servizi»;

                        al comma 12, le parole: «di Anpal Servizi» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Anpal Servizi»;

            al comma 13, le parole: «della NASPI» sono sostituite dalle seguenti: «della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI)».

        All'articolo 13:

                    al comma 2, le parole: «1 gennaio» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio»;

                        al comma 7, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

                        al comma 8, lettera a), le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

                        al comma 9, alinea, le parole: «relativi incentivi di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «relativi incentivi di cui all'articolo 10»;

                        al comma 11, dopo le parole: «stabilito dal comma 13» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

                        al comma 12, le parole: «entro il 10 di ciascun mese» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 10 di ciascun mese».

        All'articolo 14:

        al comma 1:

                    alla lettera a), le parole: «decreto legislativo."» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo"» e le parole: «articolo 28;» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 28»;

                        alla lettera h), alle parole: «e dell'articolo 73» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,».

        All'articolo 15:

                    al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto»;

                        al comma 3, dopo le parole: «commi 1 e 2» il segno di interpunzione «,» è soppresso.

        All'articolo 17:

                    al comma 1, le parole: «delle scuole o istituti» sono sostitute dalle seguenti: «delle scuole o degli istituti» e le parole: «Ministero del lavoro delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

            al comma 2, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto»;

                        al comma 4, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

                        al comma 5, lettera a),le parole: «l'eventuale» sono sostituite dalle seguenti: «all'eventuale» e le parole: «l'orientamento""» sono sostituite dalle seguenti: «l'orientamento"».

        All'articolo 18:

                    al comma 1, le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto»;

                        al comma 2:

        all'alinea, le parole: «comma 1, n. 5, del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, numero 5), del testo unico di cui al decreto» e le parole: «le seguenti categorie» sono sostituite dalle seguenti: «gli appartenenti alle seguenti categorie»;

                                    alla lettera f), le parole: «(IFTS) e dei» sono sostituite dalle seguenti: «(IFTS), dei» e le parole: «istituzioni di alta formazione» sono sostituite dalle seguenti: «istituzioni dell'alta formazione»;

                        al comma 3, le parole: «per l'anno 2023 e 30,4 milioni di euro per l'anno 2024, e 5 milioni di euro anni a decorrere dall'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2023, 30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,».

        All'articolo 19:

                    al comma 1, le parole: «risorse rinvenienti dal Piano nazionale Giovani, donne, lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «risorse rivenienti dal Programma nazionale Giovani, donne e lavoro» e le parole: «Sistemi per le politiche attive e l'occupazione» sono sostituite dalle seguenti: «Sistemi di politiche attive per l'occupazione».

        All'articolo 22:

        al comma 3, le parole: «si provvede ai sensi dell'articolo mediante» sono sostituite dalle seguenti: «, si provvede mediante».

        All'articolo 24:

                    al comma 1:

        all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 19» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

            alla lettera c), capoverso 5-bis, le parole: «istituti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «da istituti pubblici».

        All'articolo 25:

                    al comma 1, capoverso 1-quater, le parole: «1-quater: Fino» sono sostituite dalle seguenti: «1-quater. Fino».

        All'articolo 26:

                    al comma 1, lettera a), capoverso 5-bis, le parole: «le materie.".» sono sostituite dalle seguenti: «le materie";».

        All'articolo 27:

        al comma 1, alinea, le parole: «1 giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani, qualora» sono sostituite dalle seguenti: «1° giugno e fino al 31 dicembre 2023, di giovani per i quali»;

            al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «apposita procedura telematica» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

            al comma 5, le parole: «da ANPAL» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ANPAL» e le parole: «che costituisce» sono sostituite dalle seguenti: «che costituiscono»;

            al comma 6, le parole: «di euro 4.466 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 4.466 milioni di euro».

        All'articolo 28:

                    al comma 1, le parole: «articolo 4 del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 4 del codice di cui al decreto» e le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge».

        All'articolo 29:

                    al comma 1, le parole: «decreto legislativo 30 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio».

        All'articolo 30:

                    al comma 2, quarto periodo, le parole: «pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e di 0,9 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, pari a 13 milioni di euro per l'anno 2023 e a 0,9 milioni di euro per l'anno 2024,».

        All'articolo 31:

        al comma 2, le parole: «art. 42 del D.Lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 42 del decreto legislativo»;

            alla rubrica, le parole: «attività liquidatoria Alitalia» sono sostituite dalle seguenti: «attività liquidatoria dell'Alitalia».

        All'articolo 32:

                    al comma 1, le parole: «a fini ISEE, affidate ai medesimi centri» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE, affidate ai centri»;

            al comma 2, le parole: «a fini ISEE» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini dell'ISEE» e le parole: «come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «come incrementate dal comma 1»;

            al comma 3, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

        All'articolo 33:

                    al comma 1, dopo le parole: «codice dell'ordinamento militare» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e le parole: «per l'anno 2024."» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024.»;

                        al comma 2, dopo le parole: «comma 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

        All'articolo 34:

                    al comma 1, lettera a), capoverso, alla lettera a), dopo le parole: «periodi precedenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.» sono sostituite dalle seguenti: «citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,»;

                        al comma 3, lettera a):

        al capoverso 503, le parole: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.?";» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.»;

            al capoverso 503-bis, le parole: «"503-bis. Il credito» sono sostituite dalle seguenti: «503-bis. Il credito» e le parole: «costo sostenuto.» sono sostituite dalle seguenti: «costo sostenuto";».

        All'articolo 35:

                    al comma 1, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo».

        All'articolo 36:

                    al comma 1, le parole da: «può derogarsi» fino a: «comma 1-ter» sono sostituite dalle seguenti: «si può derogare, per un periodo non superiore a tre mesi, alle limitazioni di cui agli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1-ter,».

        All'articolo 38:

                    al comma 1, le parole: «Atenei statali partecipanti.".» sono sostituite dalle seguenti: «Atenei statali partecipanti.";».

        All'articolo 41:

                    alla rubrica, le parole: «Rifinanziamento Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «Rifinanziamento del Fondo»

            All'articolo 42:

                    al comma 2, alinea, le parole: «Conferenza Stato, città» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza Stato-città».

        All'articolo 43:

                    al comma 2, alinea, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo».

        All'articolo 44:

                    al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: «articolo 3» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

            al comma 4, lettera b), le parole: «2024 mediante» sono sostituite dalle seguenti: «2024, mediante»;

            al comma 6, le parole: «legge 30 dicembre 2020, n.178» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

            al comma 7, le parole: «del decreto-legge 11/01/2023» sono sostituite dalle seguenti: «e del decreto-legge 11 gennaio 2023».

        All'allegato 1 sono premesse le seguenti parole: «Allegato 1 (articolo 44, comma 5) "» e le parole: «a carico dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a carico dello Stato".»