G/345/66/5 (già em. 13.0.22)
Bucalo, Iannone, Marcheschi, Gelmetti, Ambrogio, Mennuni, Nocco
vedi testo 2
Il Senato, in sede di conversione del decreto -legge n.176 del 18 novembre 2022 che reca " Misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica"
premesso che:
il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, biennio 2023/24, 2024/25 già prevede deroghe ai vincoli sui trasferimenti;
è necessario contemplare il diritto alla famiglia e al lavoro nelle procedure di mobilità del personale nel pubblico impiego, in linea anche con quanto previsto nel PNRR sull'agevolazione della mobilità intercompartimentale;
con il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, all'articolo 59, comma 9 bis il legislatore ha istituito una nuova procedura concorsuale straordinaria per la scuola secondaria;
nelle graduatorie di merito relative alla procedura straordinaria di cui sopra possono accedere solo con i vincitori, in base al numero di posti banditi per una determinata regione e una determinata classe di concorso;
i grandi limiti di questa procedura sono:
il ruolo del Direttore dei servizi generali e amministrativi deve essere valorizzato come da atto di indirizzo per il rinnovo del CCNL 2019/2021;
visto il CCNL 2019/2021 sottoscritto il 6 dicembre 2021 e la prosecuzione delle trattative in ARAN per la modifica degli ordinamenti professionale del personale ATA;
Impegna il Governo a prevedere nel prossimo provvedimento utile:
la conferma della deroga ai vincoli esistenti per il triennio indicato ed estenderla a tutto il personale nel frattempo assunto ivi inclusi i docenti individuati con contratto a tempo determinato al superamento dell'anno di prova;
rivedere le aliquote fino al 60% dei posti vacanti e disponibili, in deroga ai vincoli di permanenza di servizio effettivamente svolto per i trasferimenti, passaggi di ruolo, assegnazione provvisoria e utilizzazione;
l'accesso alla formazione universitaria abilitante di 40 ore per gli idonei non vincitori;
che le graduatorie di merito di cui al comma 9-bis dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati ammessi alle distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale;
che le graduatorie sono utilizzate annualmente, ai fini dell'immissione in molo e sino al loro esaurimento;
destinare una quota parte del fondo di cui al comma 592 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2017 n. 205 come modificato dall'art. 1 comma 327 legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a € 30 milioni alla valorizzazione dei DSGA prevista dall' atto di indirizzo per il rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 per il personale del comparto istruzione e ricerca nonché dall'accordo per un'anticipazione della parte economica relativa al trattamento fondamentale e successive sequenza CCNL comparto istruzione e ricerca firmato in data 10.11.2022.