Logo del Senato della Repubblica Italiana

Legislatura 18ª - Commissioni 5° e 6° riunite - Resoconto sommario n. 19 del 29/04/2021

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)

N. 2144

 

G/2144/95/5 e 6 (già em. 1.66)

Verducci, Rampi

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.66.

G/2144/96/5 e 6 (già em. 1.0.73)

Collina, Ferrari, Pittella

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.73.

G/2144/97/5 e 6 (già em. 19.0.27)

Puglia, Gallicchio, Leone, Trentacoste, Campagna

Il Senato,

        premesso che:

        l'articolo 19 del decreto legge in esame reca disposizioni per il sostegno delle filiere agricole;

        considerato che:

        l'articolo 2, comma 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 stabilisce che per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali;

            il successivo comma 2 stabilisce che possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale e che tali addetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale;

            l'articolo 4, comma 2 della citata legge 96/2006 stabilisce altresì che affinché l'organizzazione dell'attività agrituristica non abbia dimensioni tali da perdere i requisiti di connessione rispetto all'attività agricola, le regioni e le province autonome definiscono criteri per la valutazione del rapporto di connessione delle attività agrituristiche;

            tutto il settore agricolo è gravemente colpito dall'emergenza da COVID-19 ed appare necessario in particolare porre in essere interventi volti a mitigare gli effetti negativi della pandemia e le sue ricadute sull'occupazione;

        impegna il Governo:

        a porre in essere appositi provvedimenti di carattere normativo al fine di prevede che, fatti salvi i criteri di cui all'articolo 2135 del codice civile per il rispetto della prevalenza dell'attività agricola principale, gli addetti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

G/2144/98/5 e 6 (già em. 6.0.75)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.75.

G/2144/99/5 e 6 (già em. 6.0.112)

Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci, Rossomando

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.112.

G/2144/100/5 e 6 (già em. 36.0.43)

Rampi, Verducci

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 36.0.43.

G/2144/101/5 e 6 (già em. 1.0.24)

Marcucci, Pittella, Ferrari

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 1.0.24.

G/2144/102/5 e 6 (già em. 6.0.144)

Pittella, Ferrari

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.144.

G/2144/103/5 e 6 (già em. 6.0.257)

Biti, Parrini, Marcucci

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 6.0.257.

G/2144/104/5 e 6 (già em. 11.0.2)

Taricco, Biti, Boldrini

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

        a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 11.0.2.

G/2144/105/5 e 6 (già em. 14.5)

Fedeli, Nannicini

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

            a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 14.5.

G/2144/106/5 e 6 (già em. 26.3)

Misiani

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

            a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 26.3.

G/2144/107/5 e 6 [già em. 30.97 (testo 2)]

Collina, Pittella, Ferrari, Faraone

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

            a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.97 (Testo 2).

G/2144/108/5 e 6 (già em. 30.0.27)

Ferrari, Pittella, Comincini

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 (A.S. 2144),

        impegna il Governo:

            a dare soluzione, nel primo provvedimento utile, alle problematiche sollevate nell'emendamento 30.0.27.

Art. 1

1.156 (testo 2)

Modena, Ferro, Damiani, Saccone

Al comma 11 dell'articolo 1, aggiungere infine il seguente periodo:

        "Il requisito del numero di abitanti di cui al periodo precedente non si applica ai Comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, indicati negli allegati 1,2 e 2 bis, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n. 299."

Art. 4

4.0.22 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di accertamento tributario)

        1. Al fine di sostenere le attività colpite dalla crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e di semplificare le procedure di tenuta dei registri contabili, al comma 4-quater dell'articolo 7 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo le parole: "la tenuta" sono aggiunte le seguenti: "e la conservazione" e dopo le parole: "nei termini di legge" sono aggiunte le seguenti: "o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni".»

Art. 5

5.0.44 (testo 2)

Damiani, Sciascia, Ferro, Modena, Perosino, Saccone, De Poli

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Sostegno alle start up)

            1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a) al comma 1 e al comma 4 dopo le parole: "Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016" aggiungere le seguenti: "nonché per gli anni 2021, 2022 e 2023";

b) dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:"7-ter. A decorrere dall'anno 2021, non concorre alla formazione del reddito delle società, diverse dalle start-up innovative, il 70% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up innovative, PMI innovative, fondi per il venture capital, fondi promossi da incubatori certificati o angel network o società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi d'investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30% dei propri investimenti in start-up e PMI innovative. La stessa percentuale della somma investita viene detratta dal reddito delle persone fisiche che investono nel capitale sociale dei soggetti sopra elencati. L'investimento massimo deducibile o detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 2.000.000 per le persone fisiche e di euro 4.000.000 per le società, incrementato dell'eventuale differenza tra il limite massimo deducibile o detraibile e l'investimento effettuato nell'anno precedente, e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
 

5.0.74 (testo 2)

Conzatti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Periodo di non normale svolgimento delle attività economiche a causa dell'emergenza COVID-19)

        1. Per il periodo di imposta 2020 e 2021, in considerazione delle condizioni straordinarie di svolgimento dell'attività economica a seguito delle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 disposte con provvedimenti governativi, non si applicano le disposizioni in materia di società di comodo, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.».

5.0.90 (testo 2)

Salvini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Misure di sostegno alle imprese operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

        1. Al fine di garantire sostegno economico alle attività commerciali operanti nel settore dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021, le disposizioni di cui all'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recanti l'assoggettamento all'imposta di consumo dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, non si applicano ai prodotti immessi al consumo nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

        2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del precedente comma, pari a 15,4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondere riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 6

6.0.89 (testo 2)

Turco, Romano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Sospensione adempimenti fiscali)

       1. Per le imprese ed i lavoratori autonomi la cui attività economica sia stata interessata da più di centocinquanta giorni di chiusura, o sospensione, a far data dal 31 gennaio 2020 per effetto dei provvedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono sospesi, fino alla fine del periodo emergenziale, gli adempimenti relativi al Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per semplificazione e la pubblica amministrazione del 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 1° giugno 2015, e al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.».

6.0.151 (testo 2)

Santillo, Anastasi, Lomuti, Croatti, Trentacoste, Ferrara, Campagna

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77)

            1. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio edilizio, all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

        ''3.1. Ove non sia possibile accedere ad una o più unità immobiliari ai fini del compimento delle attività propedeutiche alla redazione dell'attestato di prestazione energetica, il tecnico abilitato di cui al comma 3 del presente articolo, in assenza di diversità evidenti ed oggettive tra gli elementi costituenti l'edificio rilevabili dall'esterno e dagli spazi comuni, effettua il calcolo della prestazione energetica sulla base delle informazioni disponibili rilevabili da visita di sopralluogo e accertamenti esterni alla medesima unità immobiliare.

        3.2. Nel caso di interventi su parti di immobili adibiti a spogliatoi, ove non sia possibile assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche, è sufficiente dimostrare il conseguimento della classe energetica più alta, mediante l'attestato di prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.'';

       b) al comma 13-ter, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, non rilevano ai fini dell'attestazione di conformità dello stato legittimo delle parti comuni dell'immobile, gli elementi delle singole unità immobiliari che incidono sul prospetto degli edifici per i quali sia tempestivamente presentata domanda di sanatoria o la cui superficie occupata in pianta non superi i 5 metri quadrati. Per gli immobili realizzati prima dell'entrata in vigore della legge 6 agosto 1967, n. 765, riscontrata l'assenza della documentazione e delle informazioni che consentono di stabilire lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare di cui al medesimo articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, l'asseverazione attesta che l'opera risulta ultimata entro tale data. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nei casi in cui congiuntamente agli interventi da realizzare sulle parti comuni siano eseguiti gli ulteriori interventi agevolati sulle singole unità immobiliari.'';

        c) dopo il comma 13-ter, è inserito il seguente:

        ''13-ter.1. Gli interventi di cui al comma 1, lettera a), sono riconducibili agli interventi di manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.''.»

6.0.200 (testo 4)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

        1. Per l'anno 2021, al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annuale previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

        3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 29-bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126».

6.0.200 (testo 3)

Marcucci, Collina, Pittella, Ferrari, Giacobbe, Ferrazzi, Verducci

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni per il settore termale e la riqualificazione delle strutture ricettive)

        1. Al fine di potenziare il sistema riabilitativo ed evitare la cronicizzazione delle patologie previste dall'allegato 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017, con particolare riferimento a quelle otorinolaringoiatriche e a quelle delle vie respiratorie, nonché ai fini dell'abbattimento delle liste d'attesa e del contenimento della spesa sanitaria, nell'ambito degli specifici limiti di spesa annualmente previsti dalle Regioni, sono garantiti agli assistiti dal Servizio sanitario nazionale i cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria, per la riabilitazione funzionale del motuleso e per la riabilitazione della funzione respiratoria e cardiorespiratoria già riconosciuti agli assicurati dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per ciascuna delle patologie per gli stessi previste, secondo quanto previsto dal citato allegato 9. Gli stessi cicli di riabilitazione possono essere erogati altresì agli assistiti che presentano postumi riconducibili all'infezione da SARS-COV-2.

        3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

6.0.262 (testo 3)

Pittella

"font-size:medium">Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

        1. Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del COVID-19 e al fine di rendere certe e trasparenti: le condizioni di accesso al credito al consumo per il sostegno delle famiglie, al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 sono apportate le seguenti modifiche:

            a) dopo l'articolo 120-quaterdecies è introdotto il seguente:

        ''Art. 120-quaterdecies.1.

        Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tal caso, ha diritto alla riduzione, del costo totale del credito, in misura pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.'';

            b) il comma 1, dell'articolo 120-noviesdecies è sostituito dal seguente:

        ''1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 119, 120, comma 2, 120-ter, 120-quater'';

            c) all'articolo 125-sexies, comma 1 dopo la parola: ''contratto'' sono aggiunte le seguenti: '', nonché dei costi indipendenti dalla vita residua del contratto che non consistano in pagamenti verso terzi per prestazioni strumentali alla conclusione del contratto. Dalla riduzione del costo totale del credito sono escluse le imposte. La riduzione degli interessi e dei costi avviene secondo il criterio del costo ammortizzato.''.

        11-ter. L'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente comma, si applica anche ai contratti sottoscritti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, se la richiesta di rimborso anticipato è presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Ai contratti estinti anticipatamente prima della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni dell'articolo 125-sexies del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e le norme secondarie contenute nelle Disposizioni di Trasparenza e di Vigilanza emanate dalla Banca d'Italia, tempo per tempo vigenti.».

6.0.282 (testo 2)

Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Esclusione dal Programma Cashback dei prodotti ad aggio o margine fisso)

        1. Al fine di ridurre i maggiori oneri derivanti dall'attuazione del Programma Cashback gravanti sulle attività commerciali già colpite dagli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i beni e servizi esclusi dalla Lotteria degli scontrini, in quanto non soggetti a corrispettivi, sono esclusi anche dal predetto programma fino al termine dello stato di emergenza sanitaria.»

Art. 10

10.0.6 (testo 2)

Testor, Ferrero, Faggi, Rivolta, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Contributi e indennità disposti dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Balzano per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto)

            1. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, ai fini della relativa tassazione, i contributi e le indennità di qualsiasi natura, anche integrativi o aggiuntivi rispetto a quelli riconosciuti dalla disciplina statale, erogati nel corso del 2021, in via eccezionale, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, in base a disposizioni di legge regionale o provinciale e finanziati con oneri a carico dei rispettivi bilanci, in favore di lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

        2. All'articolo 10-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

        a)         alla rubrica, la parola: «autonomi» è soppressa;

            b)         al comma 1, la parola: «autonomi» è soppressa.".

10.0.20 (testo 3)

Steger, Unterberger, Durnwalder, Laniece

"font-size:medium">Dopo l'articolo, inserire il seguente

«Art. 10-bis.

(Imposta di bollo)

                1. Al fine di assicurare il rilancio dell'economia colpita dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'esenzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'[Allegato B - Tabella], articolo 25, si applica, per il 2021, anche alle convenzioni per lo svolgimento di tirocini di formazione e orientamento di qualsiasi tipologia.

        Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, valutati in 6 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 41.

Art. 12

12.0.1 (testo 3)

Salvini, Pillon, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Istituzione di un fondo per genitori lavoratori separati o divorziati al fine di garantire la continuità di versamento dell'assegno di mantenimento)

            1. Al fine di garantire ai genitori lavoratori separati o divorziati, che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa, il regolare versamento dell'assegno di mantenimento, nello stato di previsione del dell'Economia e delle Finanze è istituito un fondo volto ad erogare contributi per consentire ai medesimi genitori lavoratori separati o divorziati di erogare con continuità l'assegno di mantenimento. Il fondo di cui al presente comma ha una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

        2. Attraverso le risorse del fondo di cui al comma 1 si provvede all'erogazione di una parte o dell'intero assegno di mantenimento, fino a un importo massimo di 800,00 euro mensili e per una durata non superiore ai tre anni.

        3. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi del fondo di cui al comma 1.

        4. L'ammissione al fondo di cui ai commi precedenti è valutata dal giudice ai fini dell'esclusione dell'elemento psicologico del reato negli eventuali procedimenti per i reati di cui agli articoli 570 e 570-bis del codice penale.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

Art. 13

13.1 (testo 3)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

"font-size:medium">Apportare le seguenti modificazioni:

        a) dopo il comma 1, inserire il seguente:

            "1-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

        «1-ter. Ai fini della corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, ogni emolumento corrisposto dagli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità e avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità dell'assegno di cui al comma 1-bis, comunque esso sia denominato, è equiparato all'assegno medesimo per le finalità del medesimo comma.

        1-quater. Entro il 30 giugno 2021, i lavoratori percettori degli emolumenti di cui al comma 1-ter possono presentare domanda per la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 44, qualora non abbiano avuto accesso alla suddetta misura alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per le finalità di cui al presente comma, la presentazione delle domande è disciplinata ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 28 marzo 2020.».";

            b)         sostituire il comma 2 con il seguente: "2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10,4 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede quanto a 400mila euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge, e quanto a 10 milioni ai sensi dell'articolo 42.".

Art. 17

17.0.1 (testo 2)

De Vecchis, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Disposizioni per favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia)

            1. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, per l'anno 2021 ai datori di lavoro che adottino particolari programmi di conciliazione tra lavoro e famiglia in favore dei propri dipendenti, quali in particolare la flessibilità dell'orario di lavoro in occasione dell'inserimento dei figli nell'asilo nido o in caso di malattia dei figli, l'erogazione di contributi economici aggiuntivi a quelli previsti a normativa vigente per il periodo di maternità facoltativa, l'erogazione di prodotti per l'infanzia, la presenza in ufficio di spazi dedicati ai figli, la predisposizione di corsi in tema di genitorialità o attività di sostegno psicologico per i genitori, è concesso un credito d'imposta in misura pari al 100 per cento delle spese sostenute per le medesime iniziative, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito di imposta spetta fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

        2. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di favorire la conciliazione tra lavoro e famiglia, per l'anno 2021 nelle aziende con meno di venti dipendenti che assumano unità di personale con contratto di lavoro a tempo parziale, di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da affiancare al dipendente che chieda la conversione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, per documentate esigenze familiari, è disposto l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

        3. In via sperimentale e a sostegno dei settori lavorativi e delle famiglie maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di promuovere l'occupazione femminile giovanile stabile, per l'anno 2021 ai datori di lavoro privati che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, assumono giovani lavoratrici con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato spetta l'esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per un anno e nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L'esonero contributivo di cui al presente comma spetta con riferimento alle giovani donne lavoratrici che, alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente comma, non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età e non siano state occupate a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.

        4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo, stimati in 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.".

Art. 20

20.0.23 (testo 2)

Damiani, Ferro

Dopo l'articolo aggiungere il seguente

«Art. 20-bis.

            1. Al fine di consentire una tempestiva ed efficace riprogrammazione delle attività di ricerca e di garantire la giusta qualità e maturità ai relativi progetti, sospesi in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, i dottorandi senza assegni e i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 febbraio 2013 n. 45, e dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, iscritti a corsi di dottorato di ricerca dei cicli XXXIV e XXXV, attivati presso atenei pubblici e privati o altri enti di ricerca, nazionali e internazionali, possono presentare richiesta di proroga, non superiore a sei mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente.

        2. Della proroga di cui al comma 1 possono altresì fruire i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In quest'ultimo caso spetta alla pubblica amministrazione di appartenenza prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. Alla proroga si accede comunque mediante richiesta del dottorando, da formularsi fino a tre mesi prima della conclusione naturale del corso di dottorato.

        3. Per le finalità di cui al presente articolo, il fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di curo per l'anno 2021».

        4. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dopo le parole «enti del Servizio Sanitario Nazionale» aggiungere le seguenti: «e le strutture private accreditate».

        Conseguentemente, all'articolo 41, sostituire le parole: «550 milioni» con le seguenti: «505 milioni».

Art. 22

22.0.23 (testo 2)

Guidolin, Trentacoste, Castellone, Endrizzi, Mautone, Marinello, Pirro, Giuseppe Pisani, Vanin, Donno, Piarulli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Collocamento degli assistenti sociali, sociologi e operatori sociosanitari nel ruolo sociosanitario)

        1. Al fine di dare completa attuazione all'integrazione sociosanitaria e di far fronte al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e di operatore sociosanitario, già collocato nel ruolo tecnico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, è collocato nel ruolo sociosanitario istituito dalla presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

22.0.51 (testo 3)

Stefano, Pittella

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

"Art. 22-bis.


           1. Al fine di far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del COVID-19, aggravate dalla attuale evidente carenza di medici di ogni ordine e grado e di garantire i livelli essenziali di assistenza, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 425, lettera b), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono prorogate al 31 dicembre 2023  e si applicano ai medici in servizio alla data del 15 dicembre 2020, su richiesta dell'interessato da presentarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le misure di cui al presente comma si applicano ai medici ospedalieri e ai medici docenti universitari che svolgono attività assistenziale presso le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura facenti parte del Servizio sanitario nazionale, previo parere obbligatorio e vincolante del direttore generale della Azienda ospedaliera o Istituti similari di riferimento e, in caso dei medici universitari, del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo di appartenenza.

        2. Al comma 1 dell'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, la parola: ''settantesimo'' è sostituita dalla seguente: ''settantaduesimo''».

Art. 23

23.7 (testo 2)

Damiani, Ronzulli

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

        «2-bis. All'art. 1, comma 148-ter della legge numero 145 del 30.12.2018, le parole: ''sono prorogate di tre mesi'' sono sostituite dalle parole: ''sono prorogate di cinque mesi''».

Art. 26

26.0.20 (testo 2)

Damiani

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

  1. Per l'anno 2021, alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie realizzate tramite impianti e mezzi pubblicitari collocati in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico ovvero da tali luoghi percepibili è attribuito un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 30 per cento degli investimenti effettuati, nel limite massimo di spesa complessivi 50 milioni di curo.
  2. Ai fini del comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Economia e delle finanze con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021.
  3.  Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400 ,sono stabiliti, nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, i criteri di attuazione delle presenti disposizioni, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta ed alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1».
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190, come incrementato dall'articolo 41 del presente decreto legge.

Art. 28

28.3 (testo 2)

D'Alfonso

"font-size:medium">Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

        «m-bis) All'articolo 53 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

        "1-bis. Fino alla cessazione dello stato di emergenza nazionale, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati può essere rateizzato fino ad un massimo di 24 rate mensili, comprensive degli interessi.

        1-ter. L'efficacia della disposizione di cui al comma precedente è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 108, comma 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea".

Art. 29

29.49 (testo 2) (già 30.31)

Augussori, Rivolta, Ferrero, Faggi, Testor, Tosato, Bagnai, Borghesi, Montani, Siri

Apportare le seguenti modificazioni:

        a) al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e nei limiti delle assegnazioni necessarie a garantire il ripristino dell'equilibrio economico di ciascun contratto di servizio o diverso atto di regolazione dell'affidamento delle aziende di trasporto pubblico locale in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007. Ai fini del riparto delle risorse di cui al primo periodo si tiene conto, in via prioritaria, della riduzione dei ricavi registrata nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media di ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio, nonché all'incidenza dei ricavi sulla somma ricavi-corrispettivo registrata nel medesimo periodo del precedente biennio.»;

        b) al comma 5, dopo la lettera a), inserire la seguente:

 «a-bis) dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: ''Le convenzioni di cui al terzo periodo possono, altresì, prevedere il riconoscimento, in favore degli operatori economici affidatari dei servizi aggiuntivi, di un indennizzo in caso di mancata prestazione dei servizi determinata da circostanze sopravvenute e consistenti nell'attuazione delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19. Al fine di evitare sovracompensazioni, detto indennizzo è determinato avendo riguardo ai costi fissi connessi alla messa a disposizione dei mezzi;''».

Art. 30

30.140 (testo 2)

Saponara, Pittoni, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Emanuele Pellegrini, Rufa

"font-size:medium">Al comma 7 le parole "1 luglio 2022" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 2023"

30.168 (testo 2)

Montani, Romeo, Tosato, Faggi, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11, sono inseriti i seguenti:

            "11-bis.  Per fronteggiare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione COVID-19, nell'ambito delle esigenze connesse ai processi di riorganizzazione avviati ai sensi del presente decreto ed al fine di assicurare l'effettiva disponibilità sotto il profilo logistico degli immobili dismessi dalla pubblica amministrazione, anche nella prospettiva di assicurarne l'adeguata redditività, l'articolo 3, commi 1 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché l'articolo 1, commi da 616 a 619, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non si applicano, limitatamente agli anni 2021 e 2022,  ai contratti di locazione passiva sottoscritti con società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato e relativi ad immobili dismessi a seguito delle procedure di cui all'articolo 11-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

        11-ter. Le disposizioni di cui al comma 11-bis si applicano esclusivamente ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1339 del codice civile, anche in deroga ad eventuali clausole difformi apposte dalle parti e anche in caso di successivo trasferimento degli immobili a terzi.

        11-quater. Agli oneri derivanti dai commi 11-bis e 11-ter, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge."

30.197 (testo 3)

Faggi, Pergreffi, Campari, Corti, Rufa, Romeo, Tosato, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo il comma 11 aggiungere in fine i seguenti:

       «11-bis. Al fine di garantire la continuità operativa, anche in considerazione dei gravi rallentamenti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 1, le parole "fino al 31 dicembre 2021", sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2023";

            b) al comma 3, primo periodo:

        1) le parole "con esclusione del" sono sostituite dalla parola ", è compreso il";

            2) le parole ", di cui una unità di livello dirigenziale non generale e dieci unità di personale" sono soppresse;

            3) dopo le parole "istituzione scolastiche", sono inserite le seguenti: "i cui oneri graveranno interamente sulle spese di funzionamento della struttura di supporto";

            c) al comma 3, secondo periodo, le parole "dirigenziale e" sono soppresse;

            d) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sempre nell'ambito del menzionato contingente, il Commissario straordinario può nominare un coordinatore della struttura, scelto tra il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a cui è riconosciuto un compenso annuo definito con provvedimento del Commissario e comunque non superiore ad euro 60.000 annui";

            11-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 11-bis e dal funzionamento della struttura di supporto di cui ai commi 3, 4, 5 e 7, dell'articolo 4-ter del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, pari a complessivi ulteriori euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

Art. 31

31.44 (testo 2)

Pittoni, Saponara, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Rivolta, Ferrero, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Rufa

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

        "7-bis. In considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica, per l'anno scolastico 2021/2022 l'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, non si applica alle procedure di assegnazione provvisoria, di utilizzazione e di conferimento delle supplenze del personale docente, educativo ed ATA della scuola."

Art. 34

34.0.7 (testo 2)

Salvini, Augussori, Alessandrini, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Misure per il riconoscimento della Lingua dei Segni Italiana e l'inclusione delle persone disabilità uditiva)

            1. In attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione e degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché in armonia con gli articoli 9, 21 e 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, la Repubblica riconosce, promuove e tutela la Lingua dei Segni Italiana (LIS) e la Lingua dei Segni Italiana Tattile (LIST).

        2. La Repubblica riconosce le figure dell'interprete LIS e dell'interprete LIST quali professionisti specializzati nella traduzione e interpretazione rispettivamente della LIS e della LIST, nonché nel garantire l'interazione linguistico-comunicativa tra soggetti che non ne condividono la conoscenza, mediante la traduzione in modalità visivo-gestuale codificata delle espressioni utilizzate nella lingua verbale o in altre lingue dei segni e lingue dei segni tattili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'università e della ricerca e per le disabilità, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definiti i percorsi formativi per l'accesso alle professioni di interprete LIS e di interprete LIST e sono altresì definite le norme transitorie per chi già esercita le medesime professioni alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

        3. Al fine di favorire l'accessibilità dei propri servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, promuovono la diffusione dei servizi di interpretariato in LIS e in LIST, la sottotitolazione e ogni altra modalità idonea a favorire la comprensione della lingua verbale nonché iniziative di formazione del personale.

        4. Al fine di favorire l'inclusione sociale delle persone con disabilità uditiva, la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove campagne di comunicazione.

        5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che, per l'anno 2021, è incrementato di 4 milioni di euro.

        6. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il comma 458 è sostituito dal seguente:

        «458. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del ministro con delega in materia di disabilità, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni interessate e la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 456.».

        7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5, pari a 4 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.".

Art. 36

36.9 (testo 3)

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        "4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
  2. dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
    "2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".
    4-ter. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 31 luglio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

36.9 (testo 2)

Rampi, Verducci

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

        "4-bis. All'articolo 88 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 2, secondo periodo, le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "36 mesi";
  2. dopo il comma 2 bis è inserito il seguente:
    "2-ter. Relativamente agli spettacoli dal vivo rinviati a causa dell'emergenza COVID-19, i titoli di accesso già acquistati alla data di entrata in vigore della presente disposizione rimangono validi per la durata di cui al comma 2, secondo periodo, come modificato dalla legge di conversione del presente decreto, a condizione che lo spettacolo sia posticipato con data certa e comunque entro il 31 dicembre 2023.".
    4-ter. L'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente: "Le disposizioni di cui all'articolo 88, commi 1 e 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020 e fino al 30 aprile 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."."

Art. 37

37.0.51 (testo 3)

Bagnai, Ferrero, Rivolta, Faggi, Testor, Tosato, Borghesi, Montani, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

        "Articolo 37-bis

            (Ulteriori misure urgenti in materia di imprese)

        1. In considerazione degli effetti economici negativi derivanti dalle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire la continuità operativa delle attività economiche colpite dalla crisi economica, per gli anni 2021 e 2022, il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è innalzato a euro settecentomila, il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) è innalzato a euro cinquecentomila, e il requisito dimensionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è innalzato a un milione di euro.

        2. Le deroghe di cui al comma 1 non si applicano alle istanze di fallimento in proprio."

Art. 38

38.0.2 (testo 2)

Tosato, Marti, Ripamonti, Romeo, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri, Briziarelli, Pirovano

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno per i quartieri fieristici)

            1. Al fine di mitigare gli effetti economici sul settore fieristico derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 nello stato di previsione del Ministero del Turismo è istituito un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla compensazione dei danni subiti dagli enti e società fieristiche proprietari o gestori di quartieri fieristici.

        2. Ai fini della determinazione del contributo riconoscibile alle imprese beneficiarie di cui al comma precedente, si tiene conto dei minori ricavi e dei maggiori costi direttamente imputabili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto a quelli registrati nel periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, nonché, al fine di evitare sovracompensazioni:

        a) delle riduzioni di costi registrate nel periodo compreso tra il 1º marzo 2020 e il 28 febbraio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1º marzo 2019 e il 28 febbraio 2020, dovuti all'accesso agli ammortizzatori sociali, nonché delle altre misure di sostegno di natura pubblica finalizzate a mitigare gli effetti economici causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19;

            b) degli eventuali importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.

        3. Alle imprese beneficiarie può essere riconosciuto un contributo fino al 100 per cento del pregiudizio subito e determinato ai sensi del comma 2. Nel caso in cui il totale dei contributi riconoscibili alla generalità delle imprese beneficiarie sia complessivamente superiore alle risorse stanziate ai sensi del comma 1, l'entità della quota di contributo assegnata a ciascuna impresa beneficiaria è determinata in modo proporzionale al contributo riconoscibile alla stessa impresa rispetto al totale dei contributi previsti.

        4. Con decreto del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i contenuti, il termine e le modalità di presentazione delle domande di accesso al contributo, nonché i criteri di determinazione e di erogazione del contributo.

        5. Ai fini del presente articolo, per gli enti fieristici di cui al primo comma è formalmente riconosciuta come calamità naturale ed evento eccezionale, ai sensi dell'articolo 107, comma 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

        6. Nelle more del perfezionamento della procedura di autorizzazione di cui al comma 5, il Ministero del Turismo è autorizzato a erogare, a titolo di anticipazione, un importo non superiore a 175 milioni di euro alle imprese aventi i requisiti di cui al comma 1 che ne facciano richiesta. L'anticipazione, comprensiva di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente alla data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base, è restituita, entro il 15 dicembre 2021, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, in caso di mancato perfezionamento della procedura di autorizzazione entro il termine del 30 novembre 2021. In caso di perfezionamento della procedura di autorizzazione con esito positivo, non si dà luogo alla restituzione dell'anticipazione né al pagamento degli interessi e l'importo resta acquisito definitivamente dai beneficiari.

        7. Per consentire lo svolgimento del "Salone Internazionale del Mobile di Milano, 5 - 10 settembre 2021" ed incentivare la partecipazione degli espositori, è stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2021 in favore dell'Ente Fiera Milano.

        8. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2021, e agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge.»

38.0.30 (testo 2)

Conzatti, Marino

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

(Misure di sostegno alle emittenti radiotelevisive locali)

               1. Al fine di consentire alle emittenti radiotelevisive locali, anch'esse interessate dalla situazione emergenziale derivante dai minori introiti pubblicitari conseguenti alle difficoltà economiche del territorio di riferimento, di continuare a svolgere il servizio di interesse generale informativo sui territori attraverso la quotidiana produzione e trasmissione di approfondita informazione locale a beneficio dei cittadini, è stanziato nello stata di previsione del Ministero dello sviluppo economico l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2021 per l'erogazione di un contributo straordinario per i servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19.

        2. Ai sensi del comma 1 del presente articolo, le emittenti radiotelevisive locali beneficiarie si impegnano a trasmettere i messaggi di comunicazione istituzionale relativi all'emergenza sanitaria all'interno dei propri spazi informativi. Il contributo è erogato secondo i criteri previsti con decreti del Ministro dello sviluppo economico, contenenti le modalità di verifica dell'effettivo adempimento degli oneri informativi, in base alle graduatorie per l'anno 2019 approvate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 2017, n. 146.

        3. Agli oneri derivanti presente articolo, si provvede, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto».

Art. 39

39.0.72 (testo 2)

Ripamonti, Bergesio, Romeo, Tosato, Faggi, Montani, Saponara, Ferrero, Rivolta, Testor, Bagnai, Borghesi, Siri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

(Rideterminazione soglia minima dei canoni demaniali marittimi)

            1. Al fine di mitigare gli effetti economici negativi connessi alle misure di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da COVID-19 gravanti sulle attività economiche che utilizzano aree e pertinenze demaniali marittime, il comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è sostituito dal seguente:

        "4. Per gli anni 2021 e 2022, l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime non può essere inferiore a euro 500."»

        Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 15 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 41 del presente decreto-legge

Art. 40

40.0.54 (testo 3)

Leone, Croatti, Trentacoste, Ferrara, De Lucia, Vanin, Mautone, Donno, Naturale

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

(Modifiche all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di criteri di ripartizione delle risorse per i centri antiviolenza e le case-rifugio)

            1. Al fine di offrire una maggior tutela alle donne anche in relazione all'incremento dei casi di violenza verificatisi nel corso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, all'articolo 5-bis, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:

        a) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché della effettiva capacità da parte delle regioni di spendere efficacemente le risorse in relazione alle finalità del presente decreto e al fine di rafforzare la condivisione e il controllo preliminare relativo all'assegnazione delle stesse";

            b) il comma 5 è sostituito con il seguente: "5. Le metodologie di intervento adottate devono garantire l'uniformità della disponibilità dei servizi presenti sul territorio nazionale, anche attraverso linee guida omogenee, per la formazione delle figure professionali dei centri antiviolenza e delle case-rifugio sulla base di percorsi formativi obbligati o standardizzati per il personale. Devono essere altresì previsti meccanismi e strumenti per la continuità dei servizi per le vittime di violenza. Fa altresì parte della formazione degli operatori dei centri antiviolenza e delle case-rifugio il riconoscimento delle dimensioni della violenza riconducibili alle diseguaglianze di genere.".».