1.1
Sopprimere l'articolo.
1.2
Sostituire l'articolo, con i seguenti:
«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). – 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
''Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, anteponendo fra i due il cognome della madre.
Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, anteponendo fra i due il cognome della madre.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
In caso di mancata dichiarazione, al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre''.
Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo l 43-quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo l43-quater, quarto comma''.
Art. 3. - (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). – 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 299. - (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.
2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
Art. 4. - (Cognome del figlio maggiorenne). – 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente.
3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».
Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi e all'articolo 7, comma 3 le parole: «sia aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «sia anteposto».
1.3
Sostituire l'articolo, con i seguenti:
«Art. 1. - (Introduzione dell'articolo 143-quater del codice civile, in materia di cognome del figlio nato nel matrimonio). – 1. Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
''Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – All'atto della dichiarazione di nascita al figlio di genitori coniugati verranno attribuiti i cognomi di entrambi i genitori, secondo l'ordine dichiarato dai genitori.
Nel caso in cui i genitori abbiano un doppio cognome, ciascuno dei due dovrà indicare all'atto della dichiarazione di nascita, quale dei propri cognomi intende attribuire al figlio, indicando altresì l'ordine di attribuzione.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio.
In caso di mancato accordo tra i genitori al figlio verrà attribuito il primo cognome di entrambi, anteponendo fra i due il cognome della madre''.
Art. 2. - (Modifica dell'articolo 262 del codice civile, in materia di cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – 1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 262. - (Cognome del figlio nato fuori del matrimonio). – Al figlio nato fuori del matrimonio e riconosciuto contemporaneamente da entrambi i genitori si applicano le disposizioni dell'articolo l43-quater.
Se il riconoscimento è fatto da un solo genitore, il figlio ne assume il cognome. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il cognome di questo si aggiunge al cognome del primo genitore. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i quattordici anni di età. Le disposizioni del terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, terzo comma. Al figlio al quale è attribuito il cognome di entrambi i genitori si applica quanto previsto dall'articolo 143-quater, quarto comma''.
Art. 3. - (Modifiche agli articoli 299 del codice civile e 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di cognome dell'adottato). – 1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 299. - (Cognome dell'adottato). – L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, a norma dell'articolo 143-quater, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere. Nel caso di adottante con due cognomi l'adottante sceglie quale dei due intende attribuire. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, essi possono decidere il cognome da attribuire ai sensi dell'articolo 143-quater. In caso di mancato accordo, verrà attribuito il cognome della madre. In questo caso qualora la madre abbia un doppio cognome verrà attribuito il primo fra i due.
2. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dai seguenti: Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti. All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile''.
Art. 4. - (Cognome del figlio maggiorenne). – 1. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno o il solo cognome materno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno o il cognome paterno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita. 2. Il figlio nato fuori del matrimonio non può aggiungere al proprio il cognome del genitore che non abbia effettuato il riconoscimento ovvero la cui paternità o maternità non sia stata dichiarata giudizialmente. 3. Nei casi previsti dal comma 1, non si applicano le disposizioni previste dal titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni. Conseguentemente gli articoli 2, 3 e 4 sono soppressi''.
1.4
Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
Dopo la Sezione III del capo III del titolo VI del libro I del codice civile è inserita la sezione III bis - Del cognome coniugale.
Dopo l'articolo 105 del codice civile sono inseriti i seguenti:
«Art. 105-bis (Scelta del cognome coniugale).
I coniugi, all'atto della celebrazione delle nozze, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile il cognome coniugale composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie.
In caso di mancata scelta il cognome coniugale è costituito in ordine alfabetico dai cognomi di entrambi i coniugi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome.
Art. 105-ter (Sorte del cognome coniugale)
I coniugi mantengono il cognome coniugale per tutta la durata del matrimonio.
La moglie conserva il cognome coniugale durante lo stato vedovile.
Art. 105-quater (Trasmissione del cognome coniugale ai figli)
Il cognome coniugale si trasmette ai figli nati in costanza di matrimonio.
Nel caso in cui i genitori abbiano deciso come cognome coniugale il solo cognome del marito o il solo cognome della moglie, i figli maggiorenni possono richiedere l'aggiunta del cognome dell'altro genitore, nelle forme e nei modi previsti dalla legge.»
3. L'articolo 143-bis del codice civile è abrogato."
1.5
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI, PARENTE
Sostituire l'articolo con il seguente:
Prima dell'articolo 144 del codice civile è inserito il seguente:
«Art. 143-quater (Cognome del figlio nato nel matrimonio). - Al figlio di genitori coniugati sono attribuiti entrambi i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi concordato all'atto della dichiarazione di nascita del figlio.
In caso di mancata dichiarazione da parte dei genitori sull'ordine dei cognomi al figlio sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico.
I genitori coniugati, con concorde richiesta, possono chiedere di attribuire al figlio solo il cognome del padre o solo quello della madre.
I figli degli stessi genitori coniugati, nati successivamente, portano lo stesso cognome attribuito al primo figlio. Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome.»
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: "L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo".
1.6
All'articolo, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il primo comma, con il seguente:
«Art. 143-quater. - (Cognome del figlio nato nel matrimonio). – I coniugi, all'atto della celebrazione del matrimonio, possono dichiarare all'ufficiale di stato civile che il cognome che sarà attribuito ai figli sarà composto, nell'ordine fra di loro concordato, dai loro cognomi ovvero dai loro primi cognomi in caso di doppio cognome ovvero dal solo cognome del marito ovvero dal solo cognome della moglie».
1.7
Al comma 1, capoverso «143-quater», sostituire il secondo comma, con il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori, al figlio sono attribuiti prima il cognome materno e dopo quello paterno».
1.8
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «sono attribuiti i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «è attribuito il cognome del padre».
1.9
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole da: «i cognomi» fino alla fine del comma con le seguenti: «in ordine alfabetico i cognomi di entrambi i genitori ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome».
1.10
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», secondo comma, sostituire le parole: «i cognomi di entrambi i genitori in ordine alfabetico» con le seguenti: «, nell'ordine, il cognome del padre e il cognome della madre».
1.11
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il terzo comma.
1.12
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.
1.13
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sopprimere il quarto comma.
1.14
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», sostituire il quarto comma, con il seguente: «Il figlio al quale è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori trasmette al proprio figlio solo il primo cognome».
Conseguentemente all'articolo 3, comma 1, capoverso «Art. 299», comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo. L'adottante che ha già un doppio cognome ne trasmette solo il primo».
1.15
Al comma 1, capoverso «Art. 143-quater», quarto comma, sostituire le parole: «può trasmetterne al proprio figlio soltanto uno, a sua scelta», con le seguenti: «o che abbia un cognome composto può scegliere di trasmettere al figlio un solo cognome ovvero solo una parte del proprio cognome».
1.0.1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Dopo l'articolo è aggiunto il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica dell'articolo 237
del codice civile in materia di possesso di stato)
1. L'articolo 237 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 237.
(Fatti costitutivi del possesso di stato)
Il possesso di stato risulta dalla concorrenza dei seguenti fatti:
– che i genitori abbiano trattato la persona come figlio ed abbiano provveduto in questa qualità al mantenimento, all'educazione e al collocamento di essa;
– che la persona sia stata costantemente considerata come tale nei rapporti sociali;
– che sia stata riconosciuta in detta qualità dalla famiglia''».
2.1
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 2.
(Modifica dell'articolo 262 del codice civile,
in materia di cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)
1. L'articolo 262 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 262.
(Cognome del figlio nato fuori dal matrimonio)
1. Il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto.
2. I genitori che riconoscono contemporaneamente il figlio nato al di fuori del matrimonio possono attribuirgli i cognomi di entrambi ovvero i loro primi cognomi in caso di doppio cognome. In caso di mancata scelta, si applica il criterio dell'ordine alfabetico.
3. Quando il riconoscimento del secondo genitore avviene successivamente, il primo cognome di questo si aggiunge al primo cognome del genitore che per primo ha effettuato il riconoscimento del figlio. A tale fine sono necessari il consenso del genitore che ha effettuato per primo il riconoscimento e quello del minore che abbia compiuto i 14 anni di età.
4. Le disposizioni di cui al terzo comma si applicano anche quando la paternità o la maternità del secondo genitore è dichiarata giudizialmente.
5. In caso di più figli nati fuori del matrimonio dai medesimi genitori, questi avranno il medesimo cognome attribuito al primogenito, ferma la facoltà prevista dall'articolo 105-quater''».
2.2
Al comma 1, capoverso «Art. 262», primo comma, sostituire le parole: «da entrambi i genitori», con le seguenti: «dal padre e dalla madre».
2.3
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 1, capoverso «Art. 262», terzo comma, secondo periodo sostituire le parole: «del genitore», con le seguenti: «di entrambi genitori» e dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In caso di mancato accordo tra i genitori si applica l'articolo 250, comma 4 del codice civile».
2.4
Al comma 1, capoverso «Art. 262», sopprimere l'ultimo comma.
3.1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. L'articolo 299 del codice civile è sostituito dal seguente:
''Art. 299.
(Cognome dell'adottato)
1. L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio.
2. L'adottante con doppio cognome trasmette all'adottato solo il primo. L'adottato che ha già un doppio cognome ne conserva solo il primo.
3. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 143-quater.
4. L'adottato di età superiore ai 14 anni può dichiarare la volontà di mantenere il solo proprio cognome o di anteporlo a quello dell'adottante''».
3.2
Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 299» con il seguente:
«Art. 299.
(Cognome dell'adottato)
l. L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome.
2. Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi.
3. All'articolo 27 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente: «Per effetto dell'adozione l'adottato acquista lo stato di figlio degli adottanti, dei quali assume il cognome coniugale».
3.3
Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio. Nel caso di adottato con due cognomi, egli indica quale dei due cognomi intende mantenere».
3.4
Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il primo comma con il seguente: «L'adottato assume il primo cognome dell'adottante e lo antepone al proprio primo cognome».
3.5
Al comma 1, capoverso «Art. 299», sostituire il secondo comma con il seguente: «Se l'adozione avviene da parte di coniugi, l'adottato antepone al proprio cognome quello coniugale. Qualora il cognome coniugale sia composto da due cognomi, l'adottato antepone al proprio cognome il primo fra questi».
3.6
Al capoverso «Art. 299», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
3.7
Al comma 2, capoverso, sopprimere il seguente comma: «All'adottato si applicano le disposizioni dell'articolo 143-quater del codice civile».
4.1
Sopprimere l'articolo.
Conseguentemente, all'articolo 7 sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
«2. Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento previsto dalla presente legge, i genitori, anche adottivi, di figlio minorenne nato precedentemente all'entrata in vigore dello stesso regolamento, con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, possono chiedere per il figlio l'aggiunta del cognome materno a quello paterno, previo consenso, reso con la stessa formalità, del figlio minorenne qualora abbia compiuto il quattordicesimo anno di età. L'ufficiale dello stato civile procede all'annotazione nell'atto di nascita.
3. La richiesta di cui al comma precedente può essere avanzata da un solo genitore nel caso l'altro non sia più in vita.
4. Se dagli stessi genitori sono nati più figli, la richiesta dell'aggiunta del cognome materno deve riguardare contestualmente tutti i medesimi.
5. Il figlio maggiorenne, al quale è stato attribuito il solo cognome paterno sulla base della normativa vigente al momento della nascita, può aggiungere al proprio il cognome materno con dichiarazione resa, personalmente o con comunicazione scritta recante sottoscrizione autenticata, all'ufficiale dello stato civile, che procede all'annotazione nell'atto di nascita.
6. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 4, non si applicano le disposizioni previste dal Titolo X del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni».
4.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Sopprimere il comma 2.
5.1
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «sessanta giorni».
5.2
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 1, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «novanta giorni».
5.3
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396», inserire le seguenti: «e alla disciplina in materia di trascrizione immobiliare e iscrizioni ipotecarie contenute nel libro VI del codice civile e nella legge 27 febbraio 1985, n. 52».
7.1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « In caso di più figli nati o adottati, la domanda di cui al presente comma è presentata contestualmente per tutti i medesimi».
7.0.1
LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, PAGLIARI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».