Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01751
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Atto n. 3-01751
(già n. 4-01290)
Pubblicato il 12 marzo 2025, nella seduta n. 284
SPAGNOLLI - Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. -
Premesso che:
il Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186, stabilisce i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con legna da ardere, carbone di legna e biomasse combustibili, individuando inoltre le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi di qualità, i relativi metodi di prova e le verifiche da eseguire ai fini del rilascio della certificazione ambientale, nonché appositi adempimenti relativi alle indicazioni da fornire circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore che hanno ottenuto la certificazione ambientale;
in particolare, nell’Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, sono individuate le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, sulla base delle prestazioni emissive, di cui alla Tabella 1, che hanno come criterio di riferimento quello delle “stelle”: in un range che va da 1 a 5, più una stufa è performante, più stelle ottiene all’interno della classificazione;
la classificazione ha ad oggetto differenti tipologie di generatori, tutti volti a sostituire definitivamente gli impianti obsoleti e inquinanti: caminetti aperti, camini chiusi, inserti a legna, stufe a legna, cucine a legna, stufe ad accumulo, stufe, inserti e cucine a pellet, (termostufe) e caldaie;
con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, è opportuno fare però talune precisazioni;
per loro stessa definizione, tali generatori sono apparecchi a lento rilascio di calore, con un tempo di combustione determinato (generalmente, da due a tre ore): essi bruciano velocemente il combustibile, in modo che la massa di cui sono costituite possa assorbire il calore, per rilasciarlo poi all’ambiente, nelle successive 20-24 ore, mediante irraggiamento;
l’obiettivo di questa tipologia di generatori, generalmente prodotti nel nord Europa e ampiamente commercializzati nell’arco alpino italiano, è evidentemente quello di ridurre il consumo di combustibile, massimizzando la produzione di calore per il tempo più lungo possibile;
considerato che:
ai sensi del citato Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. d), possono essere oggetto di certificazione ambientale, in particolare, le stufe ad accumulo conformi alla norma UNI EN 15250;
la suddetta norma tecnica, la quale non si applica agli apparecchi alimentati meccanicamente, agli apparecchi con ventilatore per l’aria comburente o ad apparecchi con caldaia, specifica i requisiti relativi alla progettazione, alla fabbricazione, alla costruzione, alla sicurezza e alle prestazioni (rendimento ed emissioni), alle istruzioni e alla marcatura, oltre ai relativi metodi e combustibili di prova per apparecchi domestici a lento rilascio di calore alimentati con combustibili solidi;
in Italia, non esistono enti qualificati per certificare secondo la richiamata norma tecnica, né tantomeno produttori industriali di stufe ad accumulo;
le emissioni e le prestazioni degli apparecchi a lento rilascio di calore sono misurate a partire dallo stato freddo, fino al completo spegnimento;
il campione di particolato viene prelevato sempre dal secondo lotto di test e la misurazione viene fatta mediante due test di prestazione separati, effettuati in giorni diversi, laddove la prestazione finale è calcolata come media dei risultati ottenuti;
considerato altresì che:
per quanto riguarda le stufe a legna, il suddetto Regolamento (articolo 1, comma 3, lett. c), fa riferimento invece alla normativa di certificazione UNI EN 13240, la quale prevede differenti modalità di prove: misurazione di soli 45 minuti di combustione, solo dopo che il generatore è stato preriscaldato, ovvero portato alle condizioni ottimali; misurazione di tre combustioni, di cui due consecutive (che possono essere anche una la sera ed una la mattina), il che fa sì che la resa sia sempre ottimale;
gli effetti prodotti dalle due differenti normative tecniche sono notevoli: mentre nel caso delle stufe ad accumulo viene misurata la durata totale della combustione, oltre che le successive ore di rilascio del calore dato dalla massa di accumulo, nel caso delle stufe a legna, è prevista invece la misura solamente dei momenti di massima efficienza;
inoltre, nell’Allegato 1 (articolo 3) al Regolamento, i valori limite di una stufa ad accumulo, che ha un tempo di combustione determinato di due o tre ore, sono addirittura imposti come inferiori rispetto a quelli di una stufa a legna, che può fare combustione invece per otto, dieci, dodici ore consecutive;
in alcune regioni, come ad esempio l’Emilia-Romagna, è stato imposto il divieto di vendita di generatori con classificazione inferiore alle “5 stelle”, con l’obiettivo di ridurre gli inquinanti e le polveri fini nell’aria, senza alcuna distinzione però in merito alla tipologia di generatori di calore;
esistono, infatti, generatori classificati a “4 stelle”, che hanno polveri inferiori ad altri classificati a “5 stelle”, tenendo conto che spesso la classificazione massima delle “5 stelle” è raggiunta solamente in laboratorio, dopo un lavoro di assestamento millimetrico effettuato da ingegneri specializzati, il che non sempre equivale al valore reale, tenuto conto anche del tempo di funzionamento effettivo;
tale classificazione è estremamente penalizzante nei confronti di quei generatori di calore, come le stufe ad accumulo certificate EN 15250, che sono concepiti nell’ottica dell’assoluto risparmio energetico, mediante l’utilizzo di materiali naturali (ad esempio, la pietra, che riduce l’impatto per la produzione) e delle minori quantità possibili di combustibile e di emissioni;
a fronte delle disparità derivanti dal differente approccio metodologico per la certificazione dei generatori di calore, sarebbe opportuno: introdurre un coefficiente che paragoni i tempi di certificazione tra un generatore e l’altro o, in alternativa, modificare i valori di riferimento dei diversi generatori, tenendo conto del relativo tempo di funzionamento,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia chiarire, con particolare riferimento alle stufe ad accumulo, sulla base di quale normativa siano stati definitivamente indicati i relativi valori limite e, in generale, quale istituto o ente abbia avallato le classi di qualità per la certificazione dei generatori di calore, come da tabella allegata al Regolamento di cui al decreto ministeriale 7 novembre 2017, n. 186.