Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01442

Atto n. 3-01442 (in 9ª Commissione)

Pubblicato il 30 ottobre 2024, nella seduta n. 236
Svolto il 12 novembre 2024 nella seduta n. 168 della 9ª Commissione

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. -

Premesso che:

la Corte di giustizia della UE, con la sentenza 4 ottobre 2024, nella causa C-438/23 Protéines France, ha deliberato che l’uso dei termini tradizionalmente associati a prodotti di origine animale può essere esteso anche agli alimenti a base vegetale;

la controversia si riferisce ad una legge francese del 2021 che, per rendere maggiormente trasparenti le informazioni alimentari fornite ai consumatori, aveva vietato l’uso di espressioni come “hamburger vegetariani” o “salsicce vegane” per gli alimenti a base vegetale; il caso sollevato da diverse associazioni, tra cui l’Unione vegetariana europea e l’Association végétarienne de France, era stato infatti deferito nell’agosto 2023 dal Consiglio di Stato francese alla Corte di giustizia dell’Unione europea;

in base alla sentenza, gli Stati membri possono adottare nomi legali per gli alimenti, ma non possono impedire l’uso di termini descrittivi comuni per alimenti a base vegetale;

la sentenza del tribunale europeo potrebbe avere conseguenze anche in Italia, dove con l’approvazione della legge 1° dicembre 2023, n. 172, è stato introdotto il divieto di “meat sounding” per i prodotti vegetali;

la legge è stata voluta dal legislatore italiano per tutelare il patrimonio zootecnico nazionale, la salute dei consumatori italiani e i loro acquisti da denominazioni fuorvianti che, utilizzando forme di comunicazione fuorvianti, modificano la percezione del significato di parole comuni associate agli alimenti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia difendere in tutte le sedi opportune i principi che sono alla base della legge n. 172 del 2023, in materia di “meat sounding”, affinché venga garantita una sostanziale protezione degli interessi dei consumatori di fronte a forme di comunicazione che, presentandosi come pervasive e fuorvianti, possano alterare le loro possibilità di scelta.