Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 7-00017

Atto n. 7-00017 (in 6ª Commissione)

Pubblicato il 17 settembre 2024, nella seduta n. 220

TURCO, CROATTI, FLORIDIA Barbara

La 6ª Commissione permanente,

premesso che:

con l’articolo 1, commi 527 a 527- quinquies, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024), è disciplinato il concorso alla finanza pubblica del comparto delle Regioni a statuto ordinario per gli anni dal 2024 al 2028, mentre con i commi 533-535 è stato introdotto un contributo obbligatorio per gli anni dal 2024 al 2028, pari a 200 milioni di euro annui a carico dei Comuni e a 50 milioni di euro annui a carico di Città metropolitane e Province, ripartito in proporzione agli impegni di spesa corrente al netto della spesa relativa alla missione 12, Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, degli schemi di bilancio degli enti locali. Dal predetto contributo sono comunque esclusi gli enti locali in dissesto finanziario o in procedura di riequilibrio finanziario o che abbiano sottoscritto accordi per il ripiano di disavanzo;

il 27 giugno 2024 la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali ha espresso la mancata intesa sulla nuova versione dello schema di decreto del Ministro dell'interno, recante riparto del contributo alla finanza pubblica previsto dall’articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

una prima versione dello schema di decreto era stata infatti duramente contestata dalle associazioni rappresentative degli enti locali, in quanto i criteri di riparto del contributo in esso contenuti apparivano penalizzare fortemente i Comuni interessati in misura maggiore dagli investimenti finanziati con i fondi PNRR. Nonostante, anche a seguito delle proposte di modifica avanzate da ANCI e UPI, la revisione delle modalità di riparto abbia riportato a una maggiore omogeneità tra i contributi dovuti dai comuni coinvolti nell’attuazione del PNRR e dagli altri comuni, l’ANCI ha rappresentato di non condividere la previsione contenuta nel provvedimento in merito alla maggiore esposizione ai tagli per gli enti locali fruitori delle risorse PNRR e pertanto non ha espresso parere favorevole all’intesa;

il decreto è stato quindi adottato prevedendo un contributo alla finanza pubblica da parte di comuni, province e città metropolitane, che, ai sensi dell’articolo 1, comma 533, della legge n. 213 del 2023, esclude dalle componenti parametrate sulla spesa corrente e sui finanziamenti PNRR le spese e i contributi connessi ai diritti sociali, agli interventi per l’infanzia, i minori, i soggetti a rischio di esclusione sociale, gli anziani, le famiglie e il sostegno alle persone con disabilità;

considerato che:

gli enti locali contribuiscono da anni al contenimento complessivo della finanza pubblica. Come evidenziato dall’ANCI, occorre ricordare che il debito degli enti locali è in costante riduzione: dal 3 per cento del 2011 all’1,5 del 2022. L’equilibrio corrente dei Comuni è saldamente in attivo, assorbito in misura complessivamente equivalente dagli obblighi di accantonamento nel Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) fin dalla fase delle previsioni annuali. Nell’arco di un decennio (2013-2022) il peso dei Comuni sulla spesa pubblica complessiva è passato dall’8,2 al 6,5 per cento. La spesa complessiva, corrente e d’investimento in rapporto al PIL segue un andamento analogo, riducendosi tra il 2010 e il 2022 di ben mezzo punto (dal 4,1 al 3,6 per cento, in percentuale meno 12 per cento);

fino al 2027 parte del contributo degli enti locali alla finanza pubblica potrà essere parzialmente compensato dalle risorse contenute nel fondo di cui all’articolo 1, comma 508, della predetta legge n. 213 del 2023, contenente le risorse da destinare agli enti locali in deficit con riferimento agli effetti dell’emergenza da COVID-19. Appare però evidente che tale compensazione non sarà sufficiente a scongiurare i rischi in merito all’erogazione dei servizi essenziali;

rilevato che:

qualsiasi ulteriore taglio ai trasferimenti, alla spesa e, più in generale, alle risorse locali disponibili può mettere a rischio l’erogazione di servizi essenziali;

a ciò si aggiunga l’incertezza sull’impatto, ancora non quantificabile, del processo di attuazione della legge 26 giugno 2024, n. 86, sull'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario e sulle ricadute che questa avrà, inevitabilmente anche per i profili finanziari, sugli enti locali che concretamente dovranno erogare quei servizi essenziali per tutti i cittadini, non solo nel Mezzogiorno, ma anche nel nord del Paese;

in un tale contesto non appare risolutiva l’esclusione di talune voci di spesa o di investimento nel calcolo del riparto dei contributi richiesti agli enti locali, tenuto conto della complessità della formazione degli equilibri di bilancio e la forte differenziazione che li caratterizza,

impegna il Governo:

1) a definire strumenti metodologici utili a conseguire efficaci forme di coinvolgimento delle regioni e degli enti locali nella partecipazione al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

2) ad individuare con urgenza le risorse necessarie ad assicurare una progressiva riduzione dei contributi richiesti agli enti locali per il contenimento della spesa pubblica, anche alla luce della revisione della governance economica europea orientata ad una programmazione su un orizzonte pluriennale, garantendo così l’erogazione dei servizi essenziali, la coesione sociale del Paese e l'unità dei diritti fondamentali esigibili.