Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01306
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Atto n. 3-01306 (in 7ª Commissione)
Pubblicato il 6 agosto 2024, nella seduta n. 216
D'ELIA, MALPEZZI, CAMUSSO, CRISANTI, FURLAN, GIACOBBE, IRTO, LORENZIN, MARTELLA, RANDO, ROSSOMANDO, ROJC, TAJANI, VERDUCCI, ZAMBITO, ZAMPA - Al Ministro dell'istruzione e del merito. -
Premesso che:
in data 1° agosto 2024, con un avviso, il Ministero dell’istruzione e del merito ha reso nota la procedura di reclutamento riservata ai dirigenti scolastici (decreto ministeriale n. 107 del 2023) e la valutazione dei titoli culturali, di servizio e professionali di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale n. 138 del 2017;
la valutazione dei titoli, prevista in occasione della procedura ordinaria dello stesso anno, era chiaramente indicata dal comma 1 dell’articolo 12 del citato decreto: “Per la valutazione della prova scritta, di quella orale e per la valutazione dei titoli, la Commissione del concorso ha a disposizione un punteggio massimo pari rispettivamente a 100, 100 e 30 punti”;
si tratta, infatti, del punteggio delle due prove d’esame, scritta e orale, espresso in centesimi, con l’aggiunta della valutazione dei titoli, i quali finivano per incidere sul punteggio complessivo per un massimo del 15 per cento, vale a dire 30 punti su 200 (il primo candidato in graduatoria, infatti, ha riportato un punteggio di 224);
in seguito alla pubblicazione dell’avviso riferito alla procedura prevista dal decreto ministeriale n. 107 del 2023 è emersa l’incoerenza nella valutazione dei punteggi tra la prova sostenuta espressa in decimi e i titoli che sono rimasti calcolati in trentesimi come stabilito nella tabella A;
in tal senso, il Ministro competente ritiene che sia legittimo applicare senza alcun adattamento la tabella A alla procedura concorsuale riservata del 2023, il cui punteggio è definito in decimi, il che significa che i titoli incidono sul merito in misura pari al 300 per cento. Dal 15 per cento di incidenza del vecchio concorso, i titoli passano, disattendendo chiaramente il principio del merito, al 300 per cento;
ciò, oltre ad apparire illogico ed irragionevole, è in palese contrasto con quanto stabilito dalle disposizioni generali inerenti ai concorsi pubblici contenute nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 82 del 2023, secondo cui ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10 trentesimi;
si precisa che tali disposizioni hanno trovato numerosi riscontri, anche recenti, in diversi pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato;
oggi l’amministrazione ribadisce che si sta “dando attuazione a quanto prescritto in una disposizione fortemente voluta dal Parlamento per mettere fine ai contenziosi in essere derivati dalla gestione del concorso ordinario del 2017 e troppo a lungo ignorati”;
tuttavia, si segnala che nella norma da cui tutto origina (articolo 5, commi da 11-quinquies a 11-novies, della legge n. 14 del 2023) non si fa alcun accenno alla tabella di valutazione dei titoli di cui al decreto ministeriale n. 138 del 2017, ma si prevede semplicemente una valutazione in decimi delle prove concorsuali;
si ritiene che questa problematica andasse affrontata con norma secondaria, che avrebbe dovuto disporre un adattamento della tabella A stabilendo un limite del 15 per cento dell’incidenza del punteggio originato dai titoli rispetto a quello derivante dalle prove d’esame, così com’era previsto nella tabella del 2017;
risulta, inoltre, che l'amministrazione abbia chiesto parere anche all'Avvocatura di Stato che ha indicato come necessaria la riparametrazione del punteggio dei titoli;
in tal caso, sembrerebbe inopportuno se l'amministrazione non tenesse in debita considerazione il parere dell’autorevole organo che dovrebbe poi difendere l'azione dell'amministrazione in un eventuale contenzioso;
a parere degli interroganti tale scelta favorisce in modo eccessivo chi ha superato solo sufficientemente l'unica prova concorsuale ma che possiede un cospicuo punteggio nei titoli pervenendo ad un'illogica, immotivata oltre che ingiusta disparità di trattamento,
si chiede di sapere se il Ministro indirizzo non intenda intervenire in autotutela, adottando iniziative di competenza al fine di rivedere la valutazione dei titoli del concorso riservato di cui al decreto ministeriale n. 107 del 2023, procedendo alla riparametrazione in maniera proporzionale al concorso ordinario dirigenti scolastici 2017, dando seguito a quanto previsto nell'ordinamento in materia di concorsi pubblici secondo cui la valutazione dei titoli non può determinare un punteggio superiore a un terzo della valutazione complessiva.