Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-01208

Atto n. 3-01208 (in 9ª Commissione)

Pubblicato il 25 giugno 2024, nella seduta n. 201

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA - Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. -

Premesso che:

l’articolo 2, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, stabilisce che il “Paese di origine” deve essere individuato applicando le regole doganali sull’origine delle merci e, nello specifico, gli articoli da 60 a 63 del Regolamento (UE) n. 952/2013 recante il Codice doganale dell’Unione (CDU);

con riferimento al Codice doganale dell’Unione, le merci interamente ottenute in un unico Paese o territorio sono considerate originarie di tale Paese o territorio, mentre quelle alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;

l’indicazione dell’origine non è obbligatoria, lo diviene solo quando la sua omissione potrebbe indurre in errore il consumatore circa l’origine del prodotto;

l’indicazione dell’origine è una delle informazioni più importanti ricercate in etichetta dai consumatori; tuttavia la normativa comunitaria non tutela l’italianità dei prodotti, i quali avendo ottenuto l’ultima trasformazione nel nostro Paese, vengono venduti sul mercato come italiani, nonostante le materie prime utilizzate siano di origine estera;

si tratta di una forma di concorrenza sleale che permette l’importazione nel nostro Paese di prodotti di bassissima qualità, le cui materie prime sono impiegate in processi produttivi che non rispondono agli stessi standard di qualità richiesti all’Italia, con evidenti carenze sotto il profilo delle garanzie di sicurezza e delle tutele della salute umana e del lavoro;

a rischio è la sopravvivenza di migliaia di aziende agricole che, anche a causa degli altri costi di produzione, non riescono più ad essere competitive sul mercato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo voglia prontamente adoperarsi nel promuovere presso le competenti Istituzioni europee una revisione del criterio dell’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, di cui all’articolo 60 del Codice doganale dell’Unione, affinché venga riconosciuta e tutelata l’origine dei prodotti agroalimentari made in Italy.