Legislatura 19ª - Atto di Sindacato Ispettivo n. 3-00101

Atto n. 3-00101 con carattere d'urgenza

Pubblicato il 20 dicembre 2022, nella seduta n. 20
Svolto il 12 gennaio 2023 nella seduta n. 28 dell'Assemblea

ROSA - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. -

Premesso che:

il trasporto di merci pericolose su strada è regolato dall'accordo europeo ADR, ovvero l'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale dei rifiuti pericolosi su strada, ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 1962;

il decreto legislativo n. 40 del 2000, modificato dal decreto legislativo n. 35 del 2010, ha recepito la direttiva europea 96/35/CE, relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose;

l'ADR 2019, recepito in Italia con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 12 febbraio 2019, ha imposto la nomina della figura del "Consulente ADR" anche agli speditori di rifiuti pericolosi e, dunque, ai produttori (cap. 1.8.3.1 dell'Accordo);

considerato che:

dopo un periodo transitorio di quattro anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, i produttori di rifiuti, sono obbligati a nominare i consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per via navigabile di merci pericolose, pena una sanzione nella misura variabile da 6.000 a 36.000 euro e responsabilità per il datore di lavoro e per il rappresentante dei servizi di prevenzione e protezione in caso di incidente e mancata nomina del consulente;

allo stato attuale, parrebbero essere considerati spedizionieri, e, dunque, produttori di rifiuti compresi nell'applicazione della predetta normativa anche i medici veterinari;

valutato che numerose associazioni nazionali dei medici veterinari hanno chiesto chiarimenti, sottolineando che: i rifiuti sanitari speciali prodotti dall'attività veterinaria sono già regolarmente gestiti a norma di legge e conferiti a ditte specializzate nel loro corretto ritiro e smaltimento; l'attività veterinaria, una volta perfezionato il conferimento, non ha alcuna responsabilità sulle successive fasi di trasporto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione descritta;

se ritenga di includere le attività veterinarie (codice ATECO 75.00.00) nelle categorie che usufruiscono dell'esenzione dall'adempimento in premessa o, in subordine, di disporre un ulteriore regime transitorio di deroga.