Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03094

Atto n. 3-03094 (in Commissione)

Pubblicato il 16 febbraio 2022, nella seduta n. 404
Svolto nella seduta n. 305 della 6ª Commissione (10/03/2022)

PEROSINO - Ai Ministri dell'economia e delle finanze e della salute. -

Premesso che:

le principali associazioni italiane rappresentative dei medici estetici chiedono un intervento dell'amministrazione finanziaria volto a stabilire, in maniera univoca e definitiva, l'esenzione da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 agli interventi di medicina estetica resi da esercenti la professione sanitaria di medico, con il duplice scopo di equiparare gli interventi medico-estetici agli interventi medici in generale e agevolare l'accesso per il pubblico a tali generi di interventi non penalizzandoli tramite l'aggravio fiscale dell'IVA;

l'articolo 10, comma 1, n. 18, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prevede che siano considerate esenti dall'applicazione dell'IVA "le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie";

dal tenore letterale della norma, derivazione diretta della direttiva 2006/112/CE, si evince chiaramente che i trattamenti sanitari sono esenti dall'applicazione di aggravio IVA, se riconducibili alla nozione di cure mediche alla persona eseguite da un professionista;

la circolare n. 4/E del 28 gennaio 2005 resa dall'Agenzia delle entrate ha chiarito che l'esenzione IVA è ammessa per le sole prestazioni di chirurgia estetica, e non per quelle di medicina estetica nella loro interezza, "in quanto connesse al benessere psico-fisico del soggetto e quindi alla tutela della salute della persona";

tale chiarimento dell'amministrazione finanziaria ha indotto negli ultimi anni la proliferazione di atti di accertamento fiscale ai fini IVA nei confronti dei medici professionisti regolarmente iscritti all'albo ed esercenti l'attività di medicina estetica;

la materia del contendere nasce, inoltre, in quanto gli uffici si riferiscono alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza 21 marzo 2013, causa C-91/12) che ha rimarcato la distinzione nell'ambito degli interventi di medicina estetica tra trattamenti terapeutici e trattamenti di natura puramente cosmetica;

la ratio sottesa alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è che le prestazioni di medicina estetica rientrano nelle nozioni di cure o di prestazioni mediche, qualora abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone e di conseguenza sarebbe in tali fattispecie palese la soddisfazione del "benessere psico-fisico" del paziente, al quale è finalizzata la prestazione medica professionale per essere qualificata come "terapeutica" e, quindi, esente da IVA;

secondo alcuni uffici dell'Agenzia delle entrate il solo fatto che la prestazione sia compiuta da un medico è un elemento necessario, ma non sufficiente ad attribuire il fine curativo dello stesso;

ma è di tutta evidenza che qualsiasi atto medico, sia esso curativo per patologia, sia esso curativo per disagio psicofisico, è sempre preceduto da un approccio diagnostico al paziente o in qualsiasi specialità medica o chirurgica, anche in medicina estetica, qualsiasi programma terapeutico è sempre il risultato di una diagnosi che viene realizzata dal medico estetico dopo una visita specifica che prevede una serie di valutazioni strumentali (morfoantropometrica, ecografica dell'ipoderma, psicologica, posturale, angiologica degli arti inferiori, cutanea), che hanno lo stesso valore di quello che per un cardiologo può avere un elettrocardiogramma;

sarebbe opportuno quindi che l'Agenzia delle entrate emanasse un'apposita circolare che chiarisse l'equiparazione agli interventi medici generali, e la conseguente esenzione dall'applicazione dell'IVA, per tutti gli interventi medico-estetici effettuati, a patto che siano effettuati da medici professionisti regolarmente iscritti all'albo,

si chiede di sapere quale sia l'orientamento dei Ministri in indirizzo in merito alla questione e quali iniziative intendano intraprendere al fine di chiarire l'equiparazione agli interventi medici generali, e la conseguente esenzione dall'applicazione dell'IVA, per tutti gli interventi medico-estetici effettuati.