Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00423
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Atto n. 1-00423
Pubblicato il 12 ottobre 2021, nella seduta n. 366
DE PETRIS , SEGRE , BUCCARELLA , ERRANI , GRASSO , LAFORGIA , RUOTOLO , NUGNES , LA MURA , FATTORI , MANTERO
Il Senato,
premesso che:
la Costituzione della Repubblica, come risposta agli orrori del ventennio fascista, venne costruita con un impianto dichiaratamente antifascista. La XII disposizione transitoria e finale vieta infatti esplicitamente "la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista";
tale principio di carattere generale è stato successivamente richiamato da numerose disposizioni dell'ordinamento italiano, su tutte la legge 20 giugno 1952, n. 645, detta "legge Scelba", e la legge 25 giugno 1993, n. 205, detta "legge Mancino";
si ricorda come il 25 ottobre 2018 anche il Parlamento europeo abbia approvato uno specifico orientamento in merito, attraverso la risoluzione 2018/2869 (RSP). Tale documento, riconoscendo nell'impunità di cui godono tali gruppi una delle principali ragioni dell'aumento delle azioni violente da parte degli stessi, richiedeva all'Unione europea e agli Stati membri di garantire che fossero effettivamente bandite le organizzazioni neonaziste e neofasciste e qualsiasi tipo di fondazione e associazione che glorifichi il fascismo e il nazismo;
per troppo tempo, infatti, nel nostro Paese numerosi gruppi di estrema destra, organizzati in partiti e movimenti politici dichiaratamente fascisti, hanno avuto un'eccessiva libertà di manovra e di azione. Ne è la dimostrazione quanto avvenuto sabato 9 ottobre 2021, quando alcuni gruppi organizzati hanno messo a ferro e fuoco il centro di Roma e devastato la sede nazionale della CGIL. Tali movimenti di estrema destra da mesi si organizzano sul web per infiltrarsi nelle manifestazioni organizzate dalle categorie colpite dalla crisi determinata dal COVID-19, nonché per porsi alla guida delle proteste contro i provvedimenti del Governo. Una precisa strategia che va combattuta con ogni mezzo;
le violenze e le intimidazioni del 9 ottobre configurano un intollerabile attacco a valori e principi costituzionali come la tutela della salute, i diritti sindacali, la libertà di pensiero e manifestazione del dissenso;
tale attacco squadrista, oltre a meritare la condanna delle forze politiche, impone un aumento del livello di guardia da parte delle istituzioni circa i provvedimenti necessari ad evitare il ripetersi di situazioni simili;
si ricorda come la legge italiana configuri quale apologia di fascismo i gruppi che perseguano "finalità antidemocratiche proprie del partito fascista, esaltando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la democrazia". A tal riguardo è intervenuta in più occasioni anche la Corte costituzionale, chiarendo con le sentenze n. 1 del 1957 e n. 74 del 1958 come l'apologia del fascismo sia rintracciabile anche nella "esaltazione convinta e capace di condurre a una riorganizzazione effettiva del partito fascista, o sufficiente a indurre a commettere un fatto finalizzato alla riorganizzazione dello stesso";
in passato lo Stato è già intervenuto per limitare le azioni di gruppi simili, pervenendo allo scioglimento di organizzazioni come "Ordine nuovo" (nel 1973) e "Avanguardia Nazionale" (nel 1976),
impegna il Governo ad applicare le disposizioni costituzionali e di legge citate al fine di rispettare il carattere antifascista della nostra Costituzione, intervenendo per sciogliere i partiti, i movimenti e le organizzazioni di matrice fascista, tra cui "Forza Nuova", "Casapound", "Lealtà azione", nonché tutti i movimenti politici di chiara ispirazione neofascista artefici di condotte punibili ai sensi delle leggi attuative della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione repubblicana.