Legislatura 18 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02068

Atto n. 4-02068

Pubblicato il 5 agosto 2019, nella seduta n. 142

BALBONI , CIRIANI , CALIENDO - Al Ministro della giustizia. -

Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

la Banca Popolare di Spoleto SpA (BPS) è stata sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 febbraio 2013, su proposta della Banca d'Italia, per gravi irregolarità nell'amministrazione e gravi perdite, ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 385 del 1993 (testo unico bancario);

in pari data, era stata disposta la sottoposizione ad amministrazione straordinaria anche per la controllante Spoleto Crediti e Servizi società cooperativa, per gravi perdite, ai sensi degli articoli 70, comma 1, lettera b), e in base all'articolo 98, comma 2, lettera b), e 105 del citato decreto legislativo, essendo stata accertata la sussistenza di un gruppo bancario di fatto diretto dalla medesima cooperativa, che svolgeva attività di direzione e coordinamento nei confronti della banca controllata;

gli accertamenti ispettivi di vigilanza, svolti su entrambi gli intermediari nel secondo semestre del 2012, avevano messo in luce l'esistenza di una situazione di ingovernabilità attestata dall'aspra contrapposizione creatasi tra la controllante Spoleto Crediti e Servizi società cooperativa (51 per cento) e l'altro socio di riferimento, Banca Monte dei Paschi di Siena (26 per cento), nonché dall'accesa conflittualità negli organi aziendali;

con provvedimento dell'8 febbraio 2013 erano stati nominati, per entrambe le procedure, gli organi straordinari (ingegner G. Boccolini, professor avvocato G. Brancadoro, dottor N. Stabile, commissari straordinari, e professor S. Corbella, professor avvocato G. Domenichini, professoressa avvocato G. Scognamiglio, componenti del comitato di sorveglianza);

terminata la fase di accertamento su BPS, il complessivo fabbisogno patrimoniale della banca era stato quantificato dagli organi straordinari in almeno 130 milioni di euro;

in tale contesto, con la consulenza di un advisor, era stata avviata la ricerca di idonee controparti interessate a un intervento; erano pervenute alla procedura due offerte formali, da parte del Banco di Desio e della Brianza e della cordata di imprenditori umbra "Clitumnus";

la soluzione prescelta dai commissari, con il benestare della Banca d'Italia, era stata quella basata sull'operazione prospettata dal Banco di Desio. Per consentire la definizione della soluzione alla crisi aziendale e, in particolare, per attuare l'aumento di capitale di BPS, la procedura di amministrazione straordinaria era stata prorogata, anche per la controllante SCS, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 31 gennaio 2014 nei termini massimi consentiti dal testo unico bancario;

al fine di realizzare il piano predisposto dai commissari, il 17 giugno 2014, l'assemblea di BPS, autorizzata dalla Banca d'Italia, aveva deliberato un aumento di capitale sociale per 140 milioni di euro riservato al Banco di Desio, che è stato integralmente sottoscritto dall'intermediario brianzolo;

il 31 luglio 2014, previa nomina dei nuovi organi, l'azienda è stata riconsegnata alla gestione ordinaria. È all'interno della suddetta vicenda che si incardina quella, a tutt'oggi insoluta, di un ex amministratore, all'epoca vice presidente della controllante Credito e Servizi, le cui denunce e prese di posizione assembleari avevano contribuito a far emergere i comportamenti e le irregolarità poi sfociate nel commissariamento della BPS;

in particolare va evidenziato che all'epoca dei fatti, per effetto delle menzionate denunce, l'ex amministratore aveva ricevuto da parte di BPS un decreto ingiuntivo che comprometteva irrimediabilmente tutti i suoi rapporti bancari in essere, decreto che veniva poi riconosciuto ritorsivo, e quindi annullato, dal giudice di Spoleto. Anche a seguito di tale annullamento, i commissari della Banca d'Italia riabilitavano la posizione dell'ex amministratore e al fine di scongiurare, da parte dello stesso, azioni di risarcimento del danno contro BPS, deliberavano i termini di una transazione economica che prevedeva la rinuncia, da parte dell'ex amministratore, a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di BPS;

in seguito all'ingresso di Banco di Desio nella compagine di BPS, la transazione già deliberata dai commissari straordinari Banca d'Italia veniva unilateralmente modificata ad opera di Desio e in danno dell'ex amministratore, con un'operazione che appare peraltro illegittima poiché, avendo Desio rilevato lo status quo di BPS, ossia essendo subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi già consolidati all'atto d'acquisto, non poteva di fatto rimettere in discussione quanto già deliberato dai commissari;

ad ogni modo, il nuovo accordo veniva sottoposto all'ex amministratore a ridosso dalla scadenza del termine ultimo per la sua firma, costringendo di fatto l'interessato a scegliere fra firmare o perdere tutto;

l'interessato ex amministratore accettava i termini della nuova transazione, ma immediatamente depositava presso la Procura della Repubblica di Perugia una denuncia-querela per violenza e per estorsione subita e subenda;

dopo circa 8 mesi, il pubblico ministero di Perugia disponeva, senza che nessuna indagine fosse stata eseguita, l'archiviazione del procedimento n. 2311/2015, perché quanto denunciato si doveva perseguire in altra sede (civile);

l'ex amministratore proponeva ricorso al giudice per le indagini preliminari avverso l'archiviazione, ma il giudice per le indagini preliminari, in data 7 giugno 2017, archiviava dichiarando il ricorso n. 2311/2015 inammissibile;

l'interessato proponeva quindi ricorso per Cassazione, lamentando alla suprema Corte che nessuna indagine era stata eseguita, nonostante l'analitica richiesta e circostanziata ricostruzione dei fatti. È chiaro che, trattandosi di materia bancaria, solo un'approfondita indagine tecnico-giuridica avrebbe potuto far emergere l'anomalo comportamento di una banca, tanto più in presenza di delibere commissariali;

la suprema Corte, in data 26 ottobre 2018, con sentenza n. 53984 annullava senza rinvio il provvedimento impugnato e trasmetteva gli atti al Tribunale di Perugia per l'ulteriore corso. La suprema Corte in particolare, accogliendo in pieno le obiezioni dell'attore, ex amministratore, dichiarava che, nel caso di specie, si richiedeva un analitico approfondimento delle relazioni tra la presunta vittima ed il presunto autore del reato;

all'udienza del 28 giugno 2019 un altro giudice per le indagini preliminari di Perugia, a sua volta, non solo non dava corso a quanto inequivocabilmente disposto dalla Cassazione, che chiedeva approfondite indagini, ma inopinatamente archiviava il procedimento nel giro di 24 ore,

si chiede di sapere se, vista la gravità dei fatti esposti, specie per quanto attiene alla possibile omessa ottemperanza al disposto della sentenza della suprema Corte, il Ministro in indirizzo non ravvisi la necessità di verifiche sulla regolarità del funzionamento degli uffici giudiziari di Perugia coinvolti, anche con l'attivazione dei poteri ispettivi previsti dalla legge.