Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1501
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore MARTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MAGGIO 2025

Riforma del settore cinematografico e audiovisivo per lo sviluppo culturale italiano e interventi per la promozione e valorizzazione della sua filiera economica e occupazionale

Onorevoli Senatori. – L'obiettivo del presente disegno di legge è adeguare, a distanza di nove anni dall'entrata in vigore della legge 14 novembre 2016, n. 220, la disciplina dell'intervento pubblico nazionale nel settore cinematografico e audiovisivo al mutato contesto economico e competitivo del settore.
Si intende rendere l'impianto normativo di riferimento maggiormente efficace, flessibile e rispondente alle reali dinamiche del settore, anche attraverso azioni di semplificazione amministrativa.
Obiettivi questi che possono essere raggiunti, in un'ottica di razionalizzazione, con il potenziamento e lo sviluppo delle strutture esistenti e quindi con una implementazione delle politiche pubbliche di settore già in essere.
In questa ottica, piuttosto che creare nuove strutture organizzative (ministeriali o agenzie), la cui attivazione richiederebbe tempi di implementazione incompatibili con l'esigenza di assicurare continuità e rapidità all'agere amministrativo, si è ritenuto preferibile consolidare le attribuzioni della Direzione generale cinema e audiovisivo (DGCA), potenziare il ruolo e innovare la composizione del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, semplificare e snellire i procedimenti amministrativi, introdurre misure idonee a velocizzare i tempi di erogazione dei contributi pubblici. Queste misure, fatta eccezione per l'effettiva presa di servizio del personale aggiuntivo, che richiede fisiologicamente più tempo, possono essere attuate velocemente, assicurando la continuità dell'azione amministrativa.
Le politiche pubbliche di settore, con mirate ma rilevanti modifiche, nel rispetto degli obiettivi generali definiti dalla legge, saranno attuate mediante strumenti operativi che garantiscono maggiore autonomia tecnica, flessibilità, snellezza procedurale e celerità nell'adozione degli interventi. Il coinvolgimento pieno ed effettivo del rinnovato, nella composizione e nelle attribuzioni, Consiglio superiore nel procedimento di adozione dei decreti attuativi assicura una maggiore e più strutturata partecipazione dell'intero settore ai processi decisionale.
Più in dettaglio, le modifiche strutturali si concentrano sulle seguenti aree.
Si prevede il rafforzamento della struttura e dei compiti della Direzione generale Cinema e audiovisivo (DGCA) mediante il potenziamento dell'assetto organizzativo e amministrativo della DGCA, con un incremento del personale dirigenziale e amministrativo. L'articolazione della struttura si prevede sia rimodulata con il passaggio dagli attuali 4 a un minimo di 6 e fino ad un massimo di 8 uffici dirigenziali di livello non generale e da un significativo aumento dei funzionari amministrativi (120 in più rispetto alla dotazione attuale). Uno dei nuovi uffici deve essere dedicato alla raccolta, gestione e analisi di dati, anche ai fini della valutazione d'impatto prevista dalla legge; un altro, invece, è deputato agli affari europei e internazionali nelle materie di competenza della Direzione generale. Viene inoltre prevista la semplificazione dei procedimenti: molti decreti attuativi che secondo la legge vigente vengono assunti come decreti ministeriali verranno adottati con la modalità molto più snella, e consona dal punto di vista tecnico, del decreto direttoriale: in tal modo si assicura un più elevato livello di efficienza ed efficacia nell'ideazione e implementazione delle linee di intervento, riducendo i tempi procedurali.
Si aumenta la tempestività nell'adozione dei provvedimenti amministrativi per adeguare l'azione amministrativa alla dinamicità del settore e si rivedono, nell'ottica oltre che della tempestività anche dell'autonomia tecnica, le competenze all'emanazione dei decreti attuativi: il Ministro della cultura emana i decreti in materie in precedenza assegnate a decreti della Presidenza del Consiglio dei ministri (ad esempio in materia di nazionalità delle opere); il direttore generale Cinema e audiovisivo, come detto sopra, emana i decreti in ambiti in precedenza assegnati al Ministro della cultura; in tutti i casi, è previsto il parere obbligatorio del Consiglio superiore.
Si velocizza l'erogazione dei contributi e degli incentivi prevedendo la possibilità per la DGCA di stipulare convenzioni con primari istituti di credito, incluso l'Istituto per il credito sportivo e culturale. Tali convenzioni consentiranno l'anticipo dei contributi deliberati in favore dei beneficiari con comprovate esigenze, con oneri predefiniti e concordati. I decreti attuativi potranno prevedere che una quota degli oneri connessi all'operazione di anticipazione sia sostenuta direttamente dalla DGCA, nei limiti delle risorse annualmente individuate sul Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato « Fondo per il cinema e l'audiovisivo », o sulla quota parte destinata alla specifica linea di intervento.
Il Consiglio superiore, organo già esistente, viene profondamente innovato nella sua composizione e nei suoi ruoli: 15 componenti sono nominati dal Ministro; 6 sono scelti dal Ministro medesimo fra personalità di comprovata qualificazione professionale (due designate dalla Conferenza unificata) e 9 designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del mondo del cinema e dell'audiovisivo; il Consiglio assume compiti di indirizzo e supporto all'attuazione delle politiche di settore e alla destinazione delle risorse fra i vari interventi; esprime parere obbligatorio su tutti i decreti ministeriali e direttoriali emanati in attuazione della legge. È possibile discostarsi dal parere del Consiglio solo con adeguata e articolata motivazione, considerando in particolare gli impatti e la sostenibilità finanziaria dei decreti e la loro coerenza con il quadro complessivo delle politiche pubbliche di settore.
Il Consiglio assume un ruolo rilevantissimo nell'individuazione degli esperti chiamati a valutare e scegliere i progetti meritevoli di sostegno, indicando una rosa di personalità di elevata qualificazione professionale, fra i quali la DGCA sceglie gli esperti per le specifiche sessioni di valutazione; ai componenti del Consiglio spetta un'indennità definita con decreto del Ministro, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto.
Si prevedono interventi a favore delle piccole e medie imprese e nuovi strumenti per impedire usi distorti di risorse pubbliche:

la DGCA può introdurre, in tutti i decreti attuativi, una differente intensità di aiuto agli incentivi e contributi in relazione alla dimensione d'impresa, anche su richiesta del Consiglio superiore, per favorire la dinamicità del mercato e la concorrenza nel settore. Questo criterio integra quelli previsti dall'articolo 12 della legge n. 220 del 2016;

alla DGCA vengono affidati compiti di verifica per accertare i costi ammissibili e le altre variabili economico-finanziarie su cui si basano gli incentivi, nonché procedure specifiche per la verifica della pertinenza e congruità dei costi.

Inoltre, per garantire la possibilità di programmazione alla DGCA e maggiore stabilità e certezze agli operatori del settore nella pianificazione degli investimenti, si prevede che le aliquote di riparto del Fondo vengano determinate dal Ministro su base triennale, con la possibilità di aggiornamenti annuali anche in relazione agli stanziamenti autorizzati annualmente dalla legge di bilancio. Questa previsione consente di emanare con valenza triennale anche le specifiche misure amministrative (ad esempio i bandi) con vantaggi innegabili per tutti gli operatori di settore.
La proposta rivede anche le misure in materia di credito di imposta rafforzandole con misure finalizzate a contenere la spesa nell'ambito delle risorse disponibili, salvaguardando la specificità delle esigenze connesse all'attrazione di investimenti internazionali, elemento essenziale al fine di mantenere e sviluppare una solida base industriale di settore. In particolare, in linea con l'obiettivo di fondo del credito d'imposta, che è quello di concorrere alla chiusura dei piani finanziari, le cui prime fonti di copertura dovrebbero viceversa essere reperite sul mercato, ovvero mediante l'accesso ai contributi selettivi ed automatici per le opere considerate difficili, viene specificato che la richiesta del credito può avvenire solo dopo che i costi eleggibili sono stati sostenuti e pagati. Viene innalzata l'aliquota massima del credito d'imposta alla distribuzione cinematografica in considerazione dell'evidenza che, in virtù del comma 5-bis dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, detta aliquota è già prevista da tre anni per talune opere ovvero in taluni periodi dell'anno. Trattandosi di credito d'imposta soggetto a limite annuale massimo determinato nel decreto di riparto del Fondo di cui all'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, la misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Questo meccanismo di controllo della spesa, a seguito delle modifiche proposte, sarà applicato a tutti i crediti d'imposta, fatta eccezione, come sopra riportato, per l'attrazione degli investimenti internazionali.
Viene introdotto un nuovo meccanismo per assicurare maggiori efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza tra le professionalità dei commissari e le tipologie di progetti da analizzare. Infatti, per la nomina degli esperti è previsto un ruolo attivo del Consiglio superiore che indica una rosa di personalità di elevata qualificazione professionale, fra i quali la DGCA sceglie gli esperti che valuteranno i progetti in ciascuna sessione, con possibilità di prevedere composizioni diverse della commissione in ciascuna sessione di valutazione. Tutto questo sia con riferimento alla commissione che valuta i contributi selettivi (articolo 26 della legge) sia a quella che valuta i progetti di promozione cinematografica (articolo 27 della legge).
Si prevedono misure di semplificazione per rendere più snelli gli adempimenti relativi al pubblico registro delle opere cinematografiche e audiovisive: la soppressione dell'articolo 32, comma 3, lettera b), della legge n. 220 del 2016 che riservava le previsioni di pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti d'antenna alle sole reti del servizio pubblico, peraltro mai attuate stante l'oggettiva inapplicabilità, elimina una disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato, in linea con il principio costituzionale di libertà di iniziativa economica e l'evoluzione della commercializzazione dei diritti televisivi; gli obblighi di pubblicità relativi all'assegnazione di contributi pubblici (statali, regionali, enti locali) sono già assolti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, rendendo superflue le precedenti previsioni; la definizione delle caratteristiche del Registro, delle modalità di registrazione delle opere e della tipologia e dei requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione sarà stabilita con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, previo parere del Consiglio superiore. Con decreto del Ministro si provvede a determinare le tariffe di iscrizione al registro.
Più in particolare:

All'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Definizioni », al comma 1, lettera b), è stabilito che i parametri e i requisiti per la definizione della destinazione cinematografica vengano definiti con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, sentito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura. In questo modo, la previsione di idonee garanzie procedimentali, che si concretizzano nel parere obbligatorio del Consiglio superiore è accompagnata da un meccanismo di semplificazione che rende più agevole e rapido il relativo procedimento.
All'articolo 2 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Definizioni », al comma 1, lettera m), è stabilito che i criteri per la programmazione qualificata delle sale d'essai siano definiti con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 5 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Nazionalità italiana delle opere », al comma 2, è previsto che le disposizioni attuative in materia di nazionalità italiana delle opere sono fissate con decreto del Ministro della cultura, al posto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, semplificando la relativa procedura.
All'articolo 6 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale », al comma 2, è previsto che, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere possa essere autorizzata con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura. Inoltre, al comma 3, dopo l'ultimo capoverso è stata aggiunta la possibilità di prevedere nel decreto ministeriale, di cui all'articolo 5, comma 2, ulteriori disposizioni applicative.
All'articolo 7 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale », al comma 3, è stata aggiornata la definizione del Ministero della cultura, sostituendo la precedente « Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ».
All'articolo 11 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo », al comma 3, sono ridisegnate e ampliate le competenze del Consiglio, prevedendo, in particolare, il parere obbligatorio dell'organo su tutti i decreti ministeriali e direttoriali emanati in attuazione della legge n. 220 del 2016. Dai suddetti pareri ci si potrà discostare solo con adeguata e articolata motivazione, avuto riguardo, in particolare, agli impatti e alla sostenibilità finanziaria degli stessi decreti a cui si riferisce il parere e alla loro coerenza con il quadro complessivo delle politiche pubbliche di settore. Il Consiglio superiore può proporre delle consultazioni periodiche, con adeguata e analitica motivazione, con i rappresentanti dei settori professionali del settore, ovvero partecipare alle stesse. Il Consiglio superiore si esprime altresì sui documenti d'analisi sottoposti alla DGCA e sulle questioni che la DGCA riterrà opportuno sottoporle.
Allo stesso articolo 11, al comma 4, è ridefinita la composizione e la modalità di nomina del Consiglio superiore. In particolare, i 15 componenti sono nominati con decreto del Ministro della cultura: sei componenti sono scelti dal Ministro fra esperti del settore cinematografico e audiovisivo o fra personalità in possesso di capacità professionali in grado di contribuire alla definizione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche di settore. Due di detti componenti sono nominati su designazione della Conferenza unificata; nove componenti, sono invece, sempre nominati dal Ministro, ma sono designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo. Tali nomine, inoltre, avvengono nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere.
Sempre all'articolo 11, al comma 7, è previsto che con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo siano definite le cause di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore, le modalità di funzionamento dell'organo e, nell'ambito delle designazioni operate dalle associazioni di categoria, i parametri utili per valutare il grado di rappresentatività delle stesse.
Con decreto del Ministro è invece fissata la misura dell'indennità spettante ai componenti.
All'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Obiettivi e tipologie di intervento », al 4 comma, nell'ambito delle politiche pubbliche attuate dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo, è prevista la possibilità – e non più la necessità – di stabilire ulteriori condizioni e requisiti dei soggetti richiedenti gli incentivi e i contributi e cause di esclusione di questi ultimi, oltre a quelli già previsti nelle singole lex specialis. È inoltre stata aggiunta, al fine di promuovere un'effettiva dinamicità del settore, la possibilità di graduare l'intensità degli incentivi e dei contributi concessi in relazione alla dimensione dell'impresa, o gruppo d'impresa nel quale la richiedente è inserita. Ciò consentirà una razionalizzazione delle risorse a vantaggio delle piccole e medie imprese. Nella medesima ottica è prevista la possibilità di introdurre ulteriori e adeguati meccanismi di verifica dei costi ammissibili e delle altre variabili economiche e finanziarie sulle quali sono parametrati gli incentivi nonché la congruità e pertinenza degli stessi in relazione alle opere, avuto riguardo agli standard di mercato esistenti.
All'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo », al comma 4, è stabilito che le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo siano definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al posto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, semplificando la relativa procedura.
Al comma 5, del medesimo articolo, è previsto che, con decreto del Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore, siano fissate le aliquote di riparto del Fondo dei vari incentivi e contributi disciplinati dalla legge n. 220 del 2016. La novella prevede che tale ripartizione avvenga su base triennale garantendo, agli operatori del settore, una maggiore stabilità e capacità di programmazione degli investimenti. Ciò, infatti, comporta a cascata la possibilità di emanare con valenza triennale anche le misure amministrative attuative.
Al comma 5.1, è introdotta la possibilità di aggiornare annualmente le aliquote di riparto del Fondo in base agli stanziamenti autorizzati dalla legge di bilancio.
Inoltre, è previsto che le aliquote, fissate nelle modalità descritte in precedenza, siano ulteriormente ripartite tra i vari incentivi e contributi, al fine di finalizzare le risorse del Fondo nei vari settori d'intervento.
All'articolo 14 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive », al comma 2, è previsto che i casi di esclusione di alcune tipologie di opere dagli incentivi e contributi della legge n. 220 del 2016, siano definiti con decreto direttore generale Cinema e audiovisivo, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Credito d'imposta per le imprese di distribuzione », al comma 1, è aumentata la percentuale massima del credito d'imposta riconoscibile che passa dal 40 per cento all'80 per cento.
Al comma 4 del medesimo articolo, è introdotto un nuovo parametro di determinazione delle aliquote. In particolare, nell'ottica di avvantaggiare le piccole e medie imprese, l'aliquota del credito d'imposta sarà parametrata anche alle dimensioni dell'impresa o del gruppo di impresa in cui essa è inserita.
All'articolo 21 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta », al comma 1, è stato eliminato il rinvio ai crediti d'imposta per le imprese di produzione e, pertanto, questi ultimi possono essere riconosciuti entro il limite massimo complessivo previsto nel decreto di individuazione delle aliquote di riparto del Fondo, di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge.
Al medesimo articolo, al comma 5, è previsto che le modalità di attuazione del meccanismo del credito d'imposta, distinte nelle varie tipologie d'intervento, siano fissate con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, al posto del decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, andando a semplificare la relativa procedura. Tra le varie indicazioni contenute nel decreto, sempre al comma 5, è aggiunta anche la necessità di indicare il termine entro cui i crediti d'imposta, a pena di decadenza, devono essere fruiti, il termine entro cui deve essere presentata la relativa richiesta, che in ogni caso può avvenire solo dopo che i costi eleggibili sono stati sostenuti e pagati, nonché le disposizioni e le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato ivi incluse i criteri e le procedure di individuazione delle priorità in caso di incapienza delle risorse.
Tutte le novità in materia di credito d'imposta mirano a contenere la spesa nell'ambito delle risorse disponibili e a facilitare la chiusura dei piani finanziari nel più breve tempo possibile.
All'articolo 24 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive », al comma 2, la procedura di erogazione dei contributi automatici viene semplificata apportando piccole correzioni alla disciplina esistente.
In particolare, viene espunto dai parametri utilizzati per valutare gli incassi ottenuti dalle opere cinematografiche nelle sale italiane il rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione; per le opere audiovisive, invece, viene espunto il parametro della durata dell'opera realizzata e dei relativi costi medi orari di realizzazione.
All'articolo 25 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Disposizioni di attuazione », al comma 1, si prevede che le modalità di attuazione dei contributi automatici siano stabilite con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 26 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Contributi selettivi », al comma 2, è previsto che la Commissione di esperti, incaricata di valutare le opere in concorso, sia nominata con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura mantenendo ferme le necessarie garanzie procedimentali.
Nella stessa ottica è previsto che le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione nonché il numero dei componenti della stessa siano disciplinate con decreto del direttore generale cinema e audiovisivo, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura.
È, inoltre, aggiunta la possibilità che con il suddetto decreto sia previsto un meccanismo di variazione della composizione della commissione in ciascuna sessione di valutazione e che i componenti di ciascuna commissione siano individuati nell'ambito di un rosa di nomi predisposta dal Consiglio superiore. Il medesimo decreto contiene inoltre ulteriori specificazioni finalizzate ad assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza fra le professionalità dei commissari e le tipologie di progetti da analizzare.
Inoltre, al medesimo articolo viene aggiunto il comma 3, che sostituisce e sopprime il precedente comma 2-bis, dove viene previsto che con decreto del Ministro sia stabilita la misura del compenso spettante ai componenti della Commissione, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, commisurato al numero e alla complessità dei progetti da analizzare.
Al comma 4 del medesimo articolo, è previsto che le modalità di attuazione dei contributi selettivi e la eventuale previsione di ulteriori contributi selettivi da destinare alla scrittura e allo sviluppo di opere audiovisive siano stabilite con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 27 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva », al comma 2-bis, è previsto che la Commissione di esperti, incaricata di valutare il valore culturale e l'impatto economico dei progetti, sia nominata con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
Nella stessa ottica è previsto che le modalità di costituzione e di funzionamento della Commissione nonché il numero dei componenti della stessa siano disciplinate con decreto del direttore generale cinema e audiovisivo, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro della cultura.
È inoltre, aggiunta la possibilità che con il suddetto decreto sia previsto un meccanismo di variazione della composizione della commissione in ciascuna sessione di valutazione e che i componenti di ciascuna commissione siano individuati nell'ambito di un rosa di nomi predisposta dal Consiglio superiore. Il medesimo decreto contiene inoltre ulteriori specificazioni finalizzate ad assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza fra le professionalità dei commissari e le tipologie di progetti da analizzare.
Allo stesso articolo, al comma 2-ter, è previsto che con decreto del Ministro è stabilita la misura del compenso spettante ai componenti della Commissione, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto.
Al comma 4 del medesimo articolo, è previsto che le modalità di attuazione dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva siano stabilite con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, al posto del decreto del Ministro della cultura, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 28 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali », al comma 2, è previsto che le disposizioni applicative e, in particolare, la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni necessarie per l'accesso al beneficio e la sua gestione siano adottate con decreto del direttore generale cinema e audiovisivo, previo parere del Consiglio superiore e della Conferenza unificata, al posto del decreto del Ministro, previo parere favorevole della Conferenza unificata, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 29 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo », al comma 4, è previsto che i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato, siano stabilite con decreto del direttore generale Cinema e audiovisivo, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, al posto del decreto del Ministro, acquisiti i pareri dei medesimi organi di cui prima, andando a semplificare la relativa procedura.
All'articolo 32 della legge 14 novembre 2016, n. 220, rubricato « Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive », al comma 3, sono apportate alcune semplificazioni per rendere più snelli gli adempimenti relativi al pubblico registro delle opere cinematografiche e audiovisive e, in particolare, è stata soppressa la lettera b), presente nella vecchia formulazione della legge, che riservava le previsioni di pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione dei diritti d'antenna alle sole reti del servizio pubblico, comportando una disparità di trattamento tra il settore pubblico e quello privato.
Nella stessa ottica è stato soppresso il comma 6 in quanto gli obblighi di pubblicità relativi all'assegnazione di contributi pubblici (statali, regionali, enti locali), ivi previsti, sono già correttamente assolti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato. Si è andato così ad eliminare di fatto un adempimento superfluo in quanto già assolto in diverso modo, rendendo più agevole la procedura.
Al comma 7 del medesimo articolo, è previsto che le tariffe relative alla tenuta del Registro siano fissate con decreto del Ministro, acquisito il parere del Consiglio superiore, al posto del concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, andando a semplificare la relativa procedura. È altresì previsto che con decreto del direttore generale del Cinema e audiovisivo, previo parere del Consiglio superiore siano definite le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, al posto del decreto del Ministro, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, andando a semplificare la relativa procedura.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

1. Alla legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1:

1) alla lettera b), le parole: « Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato “Ministro” » sono sostituite dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, di seguito denominato “Ministero”, sentito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di cui all'articolo 11 »;

2) alla lettera m), la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

b) all'articolo 5, comma 2, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro della cultura, di seguito denominato “Ministro” » e le parole: « su proposta del Ministro, » sono soppresse;

c) all'articolo 6:

1) al comma 2, la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero » e dopo la parola: « imprenditoriale » sono aggiunte le seguenti: « , secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 5, comma 2 »;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane, aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo 5, e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, sono definite, altresì, le ulteriori disposizioni applicative del presente comma »;

d) all'articolo 7, comma 3, le parole: « Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministero » e le parole: « , di seguito denominato “Ministero”, » sono soppresse;

e) all'articolo 11:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. In particolare, il Consiglio superiore:

a) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva;

b) esprime pareri sui decreti ministeriali e direttoriali emanati in attuazione della presente legge; i decreti adottati possono discostarsi dal parere espresso dal Consiglio superiore con adeguata e articolata motivazione, avuto riguardo in particolare agli impatti e alla sostenibilità finanziaria dei decreti da adottare e alla loro coerenza con il quadro complessivo delle politiche pubbliche di settore;

c) può proporre, con adeguata ed analitica motivazione, consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, organizzate dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, ovvero di partecipare alle stesse;

d) esprime parere sui documenti d'analisi sottoposti dalla Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero e sulle altre questioni sottoposte dalla medesima Direzione generale »;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il Consiglio superiore è nominato con decreto del Ministro ed è composto da quindici componenti. In particolare:

a) sei componenti sono scelti dal Ministro fra personalità di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità inerenti al settore cinematografico e audiovisivo, in particolare nei suoi aspetti giuridici, economici, amministrativi, manageriali e gestionali, ovvero in possesso di capacità professionali in grado di contribuire alla definizione, implementazione e valutazione delle politiche pubbliche di settore, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere; due dei componenti di cui alla presente lettera sono nominati su designazione della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

b) nove componenti, nominati dal Ministro, sono designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo »;

3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

« 7. Con decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti:

a) il regime di incompatibilità dei componenti del Consiglio superiore;

b) le modalità di funzionamento del Consiglio superiore;

c) ai fini delle designazioni di cui al comma 3, lettera b), i parametri per la valutazione del grado di rappresentatività delle associazioni di categoria.

7-bis. Con decreto del Ministro, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, è definita la misura delle indennità spettanti ai componenti del Consiglio superiore, a valere sulle risorse di cui all'articolo 13 ed entro i limiti di spesa contenuti nel medesimo decreto »;

f) all'articolo 12, comma 4:

1) la parola: « prevedono » è sostituita dalle seguenti: « possono prevedere »;

2) dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

« b-bis) congiuntamente o in alternativa alla lettera b), al fine di promuovere un'effettiva dinamicità delle condizioni di mercato e della situazione concorrenziale del settore, una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, in relazione alla dimensione d'impresa, tenuto conto anche del gruppo di imprese in cui essa è inserita;

b-ter) adeguati meccanismi e verifiche finalizzate a determinare i costi ammissibili e le altre grandezze economiche sui quali sono parametrati gli incentivi, ivi incluse specifiche procedure di verifica della pertinenza dei costi medesimi alle opere ovvero alle attività ovvero agli investimenti incentivati ed infine alla congruità dei costi medesimi, avuto riguardo agli ordinari e prevalenti standard di mercato esistenti »;

g) all'articolo 13:

1) al comma 4, le parole: « Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro » sono sostituite dalla seguente: « Ministro »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Il Ministro, con proprio decreto, acquisito il parere del Consiglio superiore, stabilisce, per il successivo triennio, le aliquote di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, individuando tali aliquote, rispettivamente, in relazione alle risorse finalizzate:

a) ai crediti d'imposta di cui agli articoli da 15 a 19;

b) ai contributi automatici di cui agli articoli da 23 a 25;

c) ai contributi selettivi di cui all'articolo 26;

d) ai contributi per la promozione di cui all'articolo 27, commi 1 e 2;

e) al Piano per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, di cui all'articolo 28;

f) al Piano per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui all'articolo 29;

g) alle finalità di cui all'articolo 30 »;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5.1. Il decreto di cui al comma 5 può essere aggiornato annualmente anche al fine di tenere conto degli stanziamenti autorizzati con la legge di bilancio. Con decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, sentito il Consiglio superiore, si provvede, in relazione ai singoli incentivi e contributi di cui al presente comma, all'ulteriore ripartizione delle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, allo scopo di finalizzare le suddette risorse nei vari settori d'intervento disciplinati dalla presente legge »;

h) all'articolo 14, comma 2, la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

i) all'articolo 16:

1) al comma 1, le parole: « al 40 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'80 per cento »;

2) al comma 4, dopo le parole: « delle tipologie di opere distribuite, » sono inserite le seguenti: « della dimensione dell'impresa o del gruppo d'impresa in cui essa è inserita, »;

l) all'articolo 21:

1) al comma 1, le parole: « , ad esclusione di quelli di cui agli articoli 15 e 19, » sono sostituite dalle seguenti: « , ad esclusione di quello di cui all'articolo 19, »;

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Con uno o più decreti del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato e il direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Ministero delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite: eventuali limiti di importo per opera ovvero per impresa o gruppi di imprese; le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero di impresa o gruppi di imprese e alle varie tipologie di sala cinematografica, nonché le eventuali differenziazioni dell'aliquota sulla base di quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, lettera b), e in relazione a determinati costi eleggibili o soglie di costo eleggibile; la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali; il termine entro cui i crediti d'imposta, a pena decadenza, devono essere fruiti. Con i medesimi decreti sono altresì disciplinate le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione e in particolare: i requisiti, anche soggettivi, dei beneficiari, tenendo conto in particolare della loro forma giuridica e continuità patrimoniale, delle attività già svolte e delle opere già realizzate e distribuite; le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito; il termine entro cui deve essere presentata la richiesta che in ogni caso può avvenire solo dopo che i costi eleggibili sono stati sostenuti e pagati; le modalità di certificazione dei costi; il regime delle responsabilità dei soggetti incaricati della certificazione dei costi; le caratteristiche delle polizze assicurative che tali soggetti sono tenuti a stipulare; fermo restando quanto previsto al comma 1, le disposizioni e le modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato ivi inclusi i criteri e le procedure di individuazione delle priorità in caso di incapienza delle risorse, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza. I decreti possono altresì prevedere, a carico dei richiedenti, il versamento in conto entrate al bilancio dello Stato di un contributo per le spese istruttorie. Le somme derivanti dal terzo periodo sono riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, di pertinenza della Direzione generale cinema e audiovisivo del medesimo Ministero. Con riferimento alle previsioni di cui all'articolo 15, il credito d'imposta massimo onnicomprensivo riferibile al compenso attribuito al singolo soggetto in qualità di regista, sceneggiatore, attore e altra figura professionale indicata nei medesimi decreti è definito prendendo a riferimento quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche avuto riguardo alla natura e alla tipologia delle prestazioni professionali e delle opere beneficiarie »;

3) al comma 5-bis, le parole: « e al limite massimo stabilito dal comma 1 del presente articolo » sono soppresse;

m) all'articolo 24, comma 2:

1) alla lettera a), le parole:« , anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, » sono soppresse e le parole: « tutte le » sono sostituite dalle seguenti: « le principali »;

2) alla lettera b), le parole: « , in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché » sono soppresse e le parole: « tutte le » sono sostituite dalle seguenti: « le principali »;

n) all'articolo 25, comma 1, la parola: « Ministro » è sostituita con le seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

o) all'articolo 26:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film di particolare qualità artistica realizzati anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di una commissione composta da esperti nominati con decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, acquisito il parere del Consiglio superiore, tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del predetto direttore generale, acquisito il parere del Consiglio superiore, si provvede altresì a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione di cui al secondo periodo nonché il numero dei suoi componenti. In particolare, il decreto di cui al terzo periodo può prevedere un meccanismo di variazione della composizione della commissione in ciascuna sessione di valutazione; i componenti di ciascuna commissione sono individuati nell'ambito di un rosa di nomi predisposta dal Consiglio superiore. Il medesimo decreto contiene ulteriori specificazioni finalizzate, tra l'altro, ad assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza fra le professionalità dei commissari e le tipologie di progetti da analizzare »;

2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Con decreto del Ministro è stabilita la misura del compenso spettante ai componenti della commissione, tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, commisurato a numero e complessità dei progetti da analizzare. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata una spesa nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Nel caso in cui i compensi spettanti superino tale importo, al maggior onere si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 13 »;

3) al comma 4, la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

p) all'articolo 27:

1) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. I contributi di cui al comma 1 sono attribuiti in relazione alla qualità artistica, al valore culturale e all'impatto economico del progetto da una commissione composta da esperti nominati dal direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, acquisito il parere del Consiglio superiore, tra personalità di comprovata qualificazione professionale nel settore. Con decreto del predetto direttore generale, acquisito il parere del Consiglio superiore, si provvede, altresì, a disciplinare le modalità di costituzione e di funzionamento della commissione di cui al primo periodo, nonché il numero dei suoi componenti. In particolare, il decreto di cui al presente comma può prevedere un meccanismo di variazione della composizione della commissione in ciascuna sessione di valutazione; i componenti presenti in ciascuna sessione sono individuati nell'ambito di un rosa di nomi predisposta dal Consiglio superiore. Il medesimo decreto contiene ulteriori specificazioni finalizzate, tra l'altro, ad assicurare efficienza, efficacia, trasparenza e coerenza fra le professionalità dei commissari e le tipologie di progetti da analizzare »;

2) al comma 2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Tenuto conto della professionalità e dell'impegno richiesto, con decreto del Ministro si provvede a determinare la misura delle indennità spettanti ai componenti della commissione di cui al comma 2-bis ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma »;

3) al comma 4, la parola: « Ministro » è sostituita dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

q) all'articolo 28, comma 2, le parole: « Ministro della cultura » sono sostituite dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero » e le parole: « previo parere della Conferenza unificata » sono sostituite dalle seguenti: « previa acquisizione dei pareri del Consiglio superiore e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 »;

r) all'articolo 29, comma 4, le parole: « Ministro della cultura » sono sostituite dalle seguenti: « direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero »;

s) all'articolo 32:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione e, nei limiti delle previsioni del decreto di cui al comma 7, quelli relativi alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive »;

2) il comma 6 è abrogato;

3) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, acquisito il parere del Consiglio superiore, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le tariffe relative alla tenuta del Registro. Con decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono definite le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, la tipologia e i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione ».

Art. 2.

(Disposizioni per la riduzione dei tempi di erogazione dei contributi)

1. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei contributi e degli incentivi riconosciuti, la Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura può stipulare convenzioni con primari istituti di credito, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo e culturale Spa, finalizzate a consentire l'anticipo degli incentivi deliberati.

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere le condizioni, anche economiche, dell'attività svolta dagli istituti di credito e prevedere altresì che gli oneri connessi all'anticipazione degli incentivi restino alternativamente o congiuntamente a carico della medesima agevolazione concessa ovvero, in parte, del Fondo di cui all'articolo 13 della legge 14 novembre 2016, n. 220, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, entro limiti annuali di spesa predefiniti nei decreti di cui al citato articolo 13, comma 5, della medesima legge n. 220 del 2016.

3. Con decreto del direttore della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, sono definite le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 3.

(Disposizioni per il rafforzamento della capacità operativa della Direzione generale cinema e audiovisivo)

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione della presente legge attraverso il rafforzamento della struttura organizzativa ed amministrativa e il potenziamento dell'efficacia gestionale della Direzione generale cinema e audiovisivo del Ministero della cultura, ivi inclusa la realizzazione indipendente di analisi, studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle politiche di settore:

a) la dotazione organica della predetta Direzione generale è incrementata di 120 funzionari amministrativi. A tal fine, il Ministero della cultura avvia le ordinarie procedure di reclutamento prevedendo le opportune modalità attraverso le quali è data priorità a figure professionali con specifiche e pregresse competenze nel settore cinematografico e audiovisivo. Il Ministero della cultura, in conformità alle previsioni legislative e ai vigenti contratti collettivi nazionali, integra i profili professionali per tenere adeguatamente conto delle specificità dell'azione amministrativa nel settore cinematografico e audiovisivo;

b) l'articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale è rimodulata prevedendo almeno sei e non più di otto uffici dirigenziali di livello non generale; nell'ambito di detti uffici, uno è destinato ad attività di raccolta e analisi di dati anche al fine della valutazione d'impatto di cui all'articolo 12 della legge 14 novembre 2016, n. 220, e uno è dedicato agli affari europei e internazionali nelle materie di competenza della Direzione generale di cui al presente comma.

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, entro il limite massimo di 6.200.000 euro annui a decorrere dal 1° gennaio 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.