Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 APRILE 2025
Disposizioni concernenti l'etichettatura di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda
Onorevoli Senatori. – La sicurezza alimentare costituisce una priorità inderogabile per la tutela della salute pubblica, con particolare riguardo alle fasce più vulnerabili della popolazione tra cui i bambini, i soggetti immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. Recenti evidenze scientifiche e dati epidemiologici hanno dimostrato in modo inequivocabile come il consumo di alimenti contenenti latte crudo, ovvero non sottoposto a trattamenti termici almeno equivalenti alla pastorizzazione, possa rappresentare un grave rischio per queste categorie, a causa della possibile presenza di batteri patogeni come Escherichia coli, produttori di Shiga tossine (STEC) e responsabili di patologie severe quali la sindrome emolitico-uremica (SEU).
Nel contesto nazionale, le produzioni lattiero-casearie a latte crudo rappresentano un patrimonio di inestimabile valore culturale ed economico, contribuendo alla valorizzazione delle tradizioni locali e allo sviluppo sostenibile delle comunità rurali. Tuttavia, è necessario riconoscere che tali produzioni, sebbene di altissima qualità, presentano rischi microbiologici intrinseci legati all'assenza di pastorizzazione del latte. L'attuale normativa, pur disciplinando la vendita diretta di latte crudo attraverso l'obbligo di avvertenze circa la necessità di bollitura, non prevede disposizioni specifiche per i prodotti trasformati né misure di protezione per contesti sensibili come le mense scolastiche.
Questa lacuna normativa appare particolarmente grave considerando i dati epidemiologici disponibili. In Italia, secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 sono stati registrati 57 casi di SEU, il 94,7 per cento dei quali (54 casi) sono riferibili alla popolazione pediatrica (≤15 anni di età), in pazienti provenienti da 16 regioni, spesso associati al consumo di prodotti caseari a latte crudo. L'assenza di etichette chiare sui rischi specifici per i soggetti vulnerabili crea un pericoloso vuoto informativo che può tradursi in scelte alimentari inconsapevolmente rischiose. Allo stesso modo, la mancanza di specifiche limitazioni nell'ambito dei servizi di ristorazione collettiva, in particolare nelle scuole, rappresenta un'evidente criticità del sistema.
Il presente disegno di legge si propone quindi di intervenire su molteplici fronti. In primo luogo, si intende rafforzare il sistema di etichettatura per tutti i prodotti contenenti latte crudo, imponendo diciture chiare e standardizzate che segnalino esplicitamente i rischi per le categorie vulnerabili. Parallelamente, si estenderanno gli obblighi informativi già previsti per il latte crudo anche ai formaggi a latte crudo e pasta cruda, ovvero ottenuti con latte e cagliata (detta anche « pasta ») che non hanno subito un trattamento termico capace di inattivare i batteri patogeni, garantendo così una necessaria coerenza normativa. Particolarmente rilevante è l'introduzione del divieto di somministrazione di tali prodotti nelle mense di asili nido, scuole dell'infanzia e primarie, misura che risponde all'esigenza di proteggere i bambini nel contesto scolastico, così come nelle case di riposo a tutela degli anziani. Completa il quadro la previsione di specifiche campagne formative per gli operatori del settore e informative per i consumatori, sul modello delle migliori pratiche già sperimentate a livello territoriale.
Il presente provvedimento, ispirato ai princìpi di precauzione e trasparenza, mira a trovare un equilibrato punto di incontro tra la tutela della salute pubblica e il rispetto delle produzioni tradizionali, in conformità alle indicazioni europee in materia di sicurezza alimentare. L'obiettivo finale è garantire che il patrimonio delle produzioni casearie italiane possa essere valorizzato e fruito in condizioni di massima sicurezza per tutti i consumatori, con particolare attenzione a coloro che risultano maggiormente esposti a potenziali rischi. Da non dimenticare, inoltre, che una corretta informazione sui pericoli per le categorie più fragili tutela anche il produttore stesso.
Art. 1.
(Disposizioni in materia di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda)
1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
« 6-bis. Le confezioni di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda devono riportare in etichetta, in modo chiaro, visibile e indelebile, l'informazione relativa al rischio per la salute per i bambini sotto i dieci anni, gli immunodepressi, le donne in gravidanza e gli anziani. L'etichetta deve essere apposta sulla confezione dei prodotti porzionati e riconfezionati all'interno degli esercizi di vendita o, per prodotti venduti sfusi, su appositi cartelli ben visibili all'acquirente.
6-ter. È vietata la somministrazione di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda nelle mense scolastiche degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle scuole primarie e delle residenze sanitarie assistenziali (RSA).
6-quater. I bandi di gara per i servizi di ristorazione collettiva devono contenere le informazioni previste dal comma 6-bis.
6-quinquies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata apposizione delle indicazioni di cui al comma 6-bis, al fabbricante e all'importatore di prodotti caseari a latte crudo non pastorizzato e a pasta cruda si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 a 40.000 euro.
6-sexies. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 6-ter, agli enti di gestione di servizi di ristorazione collettiva di cui al medesimo comma 6-ter, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 4.000 a 30.000 euro ».
2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le specifiche tecniche, i caratteri grafici, la posizione e gli eventuali simboli per l'esposizione, nei punti vendita, delle informazioni sui prodotti di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotti dal comma 1 del presente articolo e delle relative modalità di controllo.
Art. 2.
(Campagne informative e formazione)
1. Il Ministero della salute, in collaborazione con le regioni e l'Istituto superiore di sanità, promuove campagne nazionali di informazione sui rischi legati al consumo di latte crudo e derivati, con particolare attenzione alle categorie vulnerabili, nonché programmi di formazione per gli operatori del settore alimentare, con approfondimenti sulle buone pratiche igieniche e sulla gestione del rischio microbiologico.
2. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, incentivano progetti educativi nelle scuole, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie e finali)
1. I prodotti immessi in commercio prima della data di entrata in vigore della presente legge, privi delle informazioni di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte, purché conformi normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore tre mesi dopo la data della notifica di cui al paragrafo 1 dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, di cui è data comunicazione con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni di cui al comma 6-ter dell'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, si applicano a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.