Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
(v. stampato Camera n. 741)
approvato dalla Camera dei deputati il 7 maggio 2025
Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 9 maggio 2025
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità
Art. 1.
(Princìpi e finalità)
1. La presente legge detta i princìpi fondamentali in materia di prevenzione e di cura dell'obesità, al fine di garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti affetti da obesità.
2. L'obesità, correlata ad altre patologie di interesse sociale, è una malattia progressiva e recidivante.
Art. 2.
(Livelli essenziali di assistenza per i soggetti affetti da obesità)
1. Al fine di assicurare l'equità e l'accesso alle cure, i soggetti affetti da obesità usufruiscono delle prestazioni contenute nei livelli essenziali di assistenza erogati dal Servizio sanitario nazionale.
Art. 3.
(Interventi per la prevenzione e la cura dell'obesità)
1. Per il finanziamento di un programma nazionale per la prevenzione e la cura dell'obesità è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2025, di 800.000 euro per l'anno 2026 e di 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'adozione di iniziative rivolte:
a) alla prevenzione dello stato di sovrappeso e dell'obesità, in particolare infantile, e delle relative complicanze nonché al miglioramento della cura delle persone con obesità;
b) al sostegno e alla promozione dell'allattamento al seno quale nutrimento necessario a prevenire l'obesità infantile, sostenendone la continuità almeno fino al sesto mese di età, come indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, anche nei luoghi di lavoro e negli asili nido;
c) alla responsabilizzazione dei genitori nella scelta di un'alimentazione equilibrata per i propri figli e sull'importanza di limitare il consumo giornaliero di alimenti e di bevande con un elevato apporto energetico e con scarse qualità nutrizionali;
d) ad agevolare l'inserimento delle persone con obesità nelle attività scolastiche, lavorative e sportivo-ricreative;
e) alla promozione delle attività sportive e della conoscenza delle principali regole alimentari nelle scuole primaria e secondaria di primo e di secondo grado finalizzate a migliorare lo stile di vita degli studenti;
f) alla promozione, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche di cui alla lettera e), di iniziative didattiche extracurricolari per lo svolgimento di attività sportive e per rendere gli studenti consapevoli dell'importanza di un corretto stile di vita;
g) alla diffusione, mediante campagne di informazione, tramite i mass media e le reti di prossimità, in collaborazione con gli enti locali, le farmacie, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di regole semplici ed efficaci per un corretto stile di vita;
h) all'educazione sulla corretta profilassi dell'obesità e dello stato di sovrappeso;
i) a promuovere la più ampia conoscenza dei centri per i disturbi alimentari e per l'assistenza alle persone con obesità esistenti, in modo da favorire l'accesso a tali strutture anche in una prospettiva di prevenzione delle malattie connesse all'obesità.
3. Al fine di promuovere la formazione e l'aggiornamento, in materia di obesità e di sovrappeso, degli studenti universitari, dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta e del personale del Servizio sanitario nazionale che intervengono nei processi di prevenzione, diagnosi e cura dell'obesità, è autorizzata la spesa di 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le misure volte a dare attuazione al presente comma, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Art. 4.
(Istituzione dell'Osservatorio per lo studio dell'obesità)
1. È istituito, presso il Ministero della salute, l'Osservatorio per lo studio dell'obesità (OSO).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce la composizione dell'OSO, prevedendo la partecipazione di rappresentanti del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione e del merito nonché delle società scientifiche maggiormente rappresentative nelle discipline della nutrizione e dell'alimentazione. Ai componenti dell'OSO non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L'OSO contribuisce alla redazione del programma nazionale di cui all'articolo 3, verifica l'attuazione degli obiettivi e delle azioni previsti nel programma stesso da parte delle regioni e delle province autonome e svolge compiti di monitoraggio, studio e diffusione di stili di vita corretti. L'Osservatorio opera con strutture, mezzi e personale in dotazione al Ministero della salute, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministro della salute presenta annualmente alle Camere una relazione aggiornata sui dati epidemiologici e diagnostico-terapeutici acquisiti dall'OSO e sulle nuove conoscenze scientifiche in materia di obesità.
Art. 5.
(Informazione)
1. Il Ministero della salute individua, promuove e coordina azioni di informazione, di sensibilizzazione e di educazione rivolte alla popolazione e finalizzate a sviluppare la conoscenza di un corretto stile di alimentazione e di nutrizione nonché a favorire la pratica dell'attività fisica e la lotta contro la sedentarietà, anche mediante le amministrazioni locali, gli istituti scolastici, le farmacie, i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e le reti socio-sanitarie di prossimità. Ai fini dell'attuazione del primo periodo è autorizzata la spesa di 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.
Art. 6.
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 3, e 5, comma 1, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.
2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.