Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1462
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)e dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2025

Disposizioni in materia di sicurezza delle attività subacquee

Onorevoli Senatori. –

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Relazione tecnica

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Analisi tecnico-normativa (ATN)

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Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

POLITICHE DELLA DIMENSIONE
SUBACQUEA

Art. 1.

(Ambito di applicazione delle attività
della dimensione subacquea)

1. Le disposizioni della presente legge disciplinano le attività destinate a svolgersi nella dimensione subacquea in aree sottoposte alla sovranità o comunque alla giurisdizione nazionale e, limitatamente alle infrastrutture di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera l), nell'alto mare. Restano fermi gli obblighi internazionali e i vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività militari, di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, alle attività svolte dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla pesca, alle attività di cui all'articolo 32, alle attività in materia di sicurezza nazionale anche cibernetica, alle attività turistico-ricreative e a quelle svolte per fini sportivi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le competenze comunque attribuite dalla disciplina vigente, che continuano ad essere svolte dalle amministrazioni pubbliche titolari.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si intendono per:

a) « attività della dimensione subacquea »: ogni attività, svolta sul fondo del mare, delle acque di transizione e delle acque interne marine, nel relativo sottosuolo e nelle acque sovrastanti il fondo del mare, le acque di transizione e le acque interne marine, che, salvo quanto previsto dagli articoli 19 e 21, si svolge almeno in parte ad una profondità pari o superiore a 40 metri dal livello medio del mare. Si considerano attività della dimensione subacquea, al ricorrere delle condizioni di cui al primo periodo, anche il rilascio e la messa in mare di operatori o veicoli subacquei con o senza equipaggio o a controllo remoto;

b) « zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale »: le acque interne nazionali e il mare territoriale nazionale, nonché, in relazione ai diritti e alla giurisdizione attribuiti dalle norme internazionali vigenti, la zona contigua nazionale, la zona economica esclusiva nazionale e la piattaforma continentale nazionale di cui all'articolo 1 della legge 21 luglio 1967, n. 613;

c) « attività subacquee e iperbariche »: le attività svolte, con sistemi di ausilio alla respirazione, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso;

d) « operatori subacquei e tecnici iperbarici professionali »: coloro che compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi;

e) « imprese subacquee e iperbariche »: le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici;

f) « operatore tecnico subacqueo (OTS) »: colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione ambientale e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi;

g) « tecnico iperbarico (TI) »: colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche;

h) « Comitato interministeriale per le politiche del mare »: il Comitato interministeriale istituito ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204;

i) « Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »: l'Agenzia di cui all'articolo 4;

j) « Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) »: Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689;

k) « passaggio inoffensivo »: il passaggio nel mare territoriale eseguito da navi battenti bandiera diversa da quella italiana conformemente alle norme internazionali vigenti;

l) « infrastrutture subacquee di interesse nazionale »: le infrastrutture subacquee che possiedono uno o più requisiti tra quelli di seguito indicati, individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare e, per i profili di competenza, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della difesa, del Ministro dell'università e della ricerca, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, secondo le rispettive competenze:

1) essere di proprietà di soggetti di nazionalità italiana o di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovunque localizzate;

2) essere rilevanti per la connessione, le comunicazioni e i servizi digitali o il rifornimento del territorio nazionale o di installazioni nazionali situate nella zona economica esclusiva nazionale o nella piattaforma continentale;

3) presentare potenziali rischi di carattere ambientale per il territorio nazionale o per le zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale;

m) « area di ricerca e di soccorso »: area marittima di dimensioni determinate abbinata ad un centro di coordinamento di soccorso, entro i limiti della quale sono forniti servizi di ricerca e di soccorso;

n) « mezzi subacquei »: mezzi subacquei idonei alla navigazione subacquea, anche operanti in autonomia o a controllo remoto con o senza equipaggio a bordo;

o) « Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) »: Polo nazionale, istituito e disciplinato ai sensi dell'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, competente nella promozione delle attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale;

p) « medico subacqueo »: medico dipendente del Ministero della salute in servizio presso gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i Servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), medico in servizio presso un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, ufficiale medico militare che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica;

q) « libretto personale informatico »: il documento in formato digitale attestante la sussistenza dei requisiti di iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali nonché la persistenza dei requisiti di svolgimento del lavoro subacqueo o iperbarico;

r) « registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali »: registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, così denominato ai sensi dell'articolo 20 della presente legge;

s) « attività di ricerca subacquea »: le attività volte allo sviluppo di conoscenze specifiche:

1) della colonna d'acqua e delle sue dinamiche di circolazione tridimensionale;

2) del fondale marino e delle sue morfologie ad alta risoluzione, incluse indagini che riguardano l'ambito delle ricerche di elementi e minerali;

3) della biologia, della biodiversità marina e della tutela degli ecosistemi;

4) delle tecnologie nell'ambito dei sistemi di comunicazione subacquea, della fisiologia umana in ambiente iperbarico, della mobilità multi-funzionale per l'esplorazione subacquea, delle tecnologie di internet delle cose (Internet of Things - IoT) e di intelligenza artificiale (IA) che permettano lo sviluppo di sistemi autonomi di nuova generazione, di flotte di sistemi osservativi e di esplorazione multi-matrice e dell'archeologia marina.

Art. 3.

(Competenze del Presidente
del Consiglio dei ministri)

1. Al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata sono attribuite in via esclusiva l'alta direzione, la responsabilità generale, gli indirizzi e il coordinamento delle politiche della dimensione subacquea.

2. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata promuove, altresì, l'adozione delle iniziative necessarie per favorire l'efficace collaborazione, a livello nazionale e internazionale, tra i soggetti istituzionali e gli operatori privati interessati alla dimensione subacquea, nonché, ferma restando la titolarità dei dati in capo alle singole amministrazioni, per la condivisione delle informazioni e per l'adozione di migliori pratiche e di misure rivolte allo sviluppo, tecnologico e scientifico in materia di attività subacquee.

3. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, sentito il Comitato interministeriale per le politiche del mare, impartisce le direttive per assicurare l'indirizzo unitario delle politiche della dimensione subacquea.

Capo II

AGENZIA PER LA SICUREZZA
DELLE ATTIVITÀ SUBACQUEE

Art. 4.

(Agenzia per la sicurezza delle
attività subacquee)

1. È istituita, a tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee, l'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, di seguito denominata « Agenzia », con sede in Roma.

2. L'Agenzia ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, nei limiti di quanto previsto dalla presente legge. Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata si avvale dell'Agenzia per l'attuazione tecnico-operativa delle funzioni di cui all'articolo 3.

3. Il direttore generale dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentita l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, scelto tra soggetti in possesso di adeguata e specifica esperienza e preparazione sulle tematiche proprie della dimensione subacquea e nella gestione dei processi di innovazione. L'incarico del direttore generale ha la durata massima di quattro anni ed è rinnovabile, con successivi provvedimenti, per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni. Il direttore generale, ove proveniente da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione, secondo gli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica, utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. Alla data del rientro in servizio dell'unità di personale, già collocata fuori ruolo, presso l'Amministrazione di appartenenza, cessa automaticamente il rapporto di lavoro e ogni effetto giuridico derivante dal contratto di lavoro stipulato per la copertura temporanea del posto di cui al periodo precedente. Per quanto previsto dalla presente legge, il direttore generale dell'Agenzia è il diretto referente del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata ed è gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale dell'Agenzia. Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Agenzia.

4. L'attività dell'Agenzia è regolata dalla presente legge e dalle disposizioni la cui adozione è prevista dalla stessa.

5. L'Agenzia può chiedere, anche sulla base di apposite convenzioni e nel rispetto degli ambiti di precipua competenza, la collaborazione di altri organi dello Stato, di altre amministrazioni, delle Forze armate, delle Forze di polizia o di enti pubblici per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Agenzia può, altresì, avvalersi di apposite articolazioni della Marina militare, delle Capitanerie di porto–Guardia costiera e della Guardia di finanza, individuate sulla base di convenzioni non onerose concluse, a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, tra il direttore generale e, rispettivamente, il Capo di stato maggiore della Marina militare, il Comandante generale delle Capitanerie di porto–Guardia costiera e il Comandante generale della Guardia di finanza.

6. L'Agenzia si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.

Art. 5.

(Organizzazione dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee)

1. L'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia sono definiti da un apposito regolamento che ne prevede, in particolare, l'articolazione fino ad un numero massimo di due uffici di livello dirigenziale generale, nonché fino ad un numero massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34.

2. Sono organi dell'Agenzia il direttore generale e il Collegio dei revisori dei conti. Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinati altresì:

a) le funzioni del direttore generale dell'Agenzia;

b) la composizione e il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti;

c) l'istituzione di eventuali sedi secondarie.

3. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione del relativo provvedimento. Con il medesimo regolamento sono definiti i termini e le modalità per assicurare la prima operatività dell'Agenzia, mediante l'individuazione di appositi spazi, in via transitoria e per un massimo di ventiquattro mesi, secondo opportune intese economiche con le amministrazioni interessate, da utilizzare per l'attuazione delle disposizioni della presente legge. Con il regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti, altresì, i compensi dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, nel limite complessivo di 60.000 euro annui, che sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia.

Art. 6.

(Funzioni dell'Agenzia per la sicurezza
delle attività subacquee)

1. L'Agenzia, in particolare:

a) coordina, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la cooperazione internazionale ed europea nella materia subacquea. Ferme restando le competenze dei predetti Ministeri, cura i rapporti con i competenti organismi, istituzioni ed enti europei e internazionali, nonché segue nelle competenti sedi istituzionali le tematiche della dimensione subacquea in relazione ai compiti ad essa assegnati, fatta eccezione per gli ambiti in cui la legge attribuisce specifiche competenze ad altre amministrazioni. In tali casi, è comunque assicurato il raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni nazionali unitarie e coerenti con le politiche della subacquea, come definite dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3;

b) coordina e controlla le attività subacquee civili, al fine di evitare interferenze tra attività subacquee militari, di polizia e civili ai sensi di quanto previsto dagli articoli 10 e 12;

c) autorizza la navigazione in immersione dei sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei ai sensi di quanto previsto dall'articolo 10;

d) segnala alle competenti amministrazioni le situazioni di interferenza tra attività subacquee, rilevate nello svolgimento degli altri compiti istituzionali;

e) definisce, in conformità agli standard internazionali, le misure necessarie per prevenire, attenuare o eliminare pericoli gravi e imminenti al territorio nazionale e alle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale, imputabili ad attività antropica rischiosa svolta nella dimensione subacquea, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, fatto salvo quanto previsto dal codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

f) promuove l'analisi e lo studio dei rischi connessi alla presenza nella dimensione subacquea di manufatti, relitti e infrastrutture pericolose per la sicurezza della navigazione subacquea, adottando linee guida non vincolanti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;

g) definisce la regolamentazione tecnica, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 15, 16 e 21, dei requisiti per l'abilitazione al comando e alla conduzione di mezzi subacquei, delle caratteristiche e delle dotazioni minime di sicurezza dei mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, nonché, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 21, del percorso di formazione per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e professionali e delle modalità di accertamento dello stato di buona salute ai fini dell'iscrizione nel medesimo registro;

h) promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14;

i) concorre alla promozione, perseguendo obiettivi di eccellenza negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del Ministero dell'università e della ricerca e del sistema dell'università e della ricerca, della Marina militare, del Servizio nazionale della protezione civile, del Ministero della cultura, del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché del sistema produttivo nazionale, dello sviluppo di competenze e capacità, tecnologiche e scientifiche in materia subacquea, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 17;

l) promuove, in collaborazione con l'Istituto idrografico della Marina militare nonché con le università e gli enti pubblici di ricerca, la conoscenza multidisciplinare dell'ambiente subacqueo, dal punto di vista idrografico, oceanografico e geofisico, raccordando tutte le conoscenze tecnologiche e scientifiche e le attività di rilievo opportunamente validate;

m) promuove la cultura della sicurezza in relazione alla navigazione e alle attività subacquee attraverso l'organizzazione di eventi, convegni, giornate di studio e attività divulgativa nelle scuole e nelle università;

n) promuove accordi internazionali, nonché stipula in nome proprio intese tecniche, anche con il coinvolgimento del settore privato, con istituzioni, enti e organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi sulla dimensione subacquea, assicurando il necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze in materia subacquea, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

o) valorizza i risultati dell'attività di ricerca e innovazione condotta nell'ambito di iniziative nazionali, europee e internazionali alle quali partecipano gli enti pubblici di ricerca e le università;

p) svolge attività di comunicazione e promozione della consapevolezza in materia subacquea, al fine di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in materia;

q) promuove, in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e con le università e gli enti pubblici di ricerca, la formazione, la crescita tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse umane in ambito subacqueo, in particolare favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di studio, di dottorato e contratti di collaborazione alla ricerca, sulla base di apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati;

r) può predisporre attività di formazione specifica, in collaborazione con le università e gli enti pubblici di ricerca, riservate ai giovani che aderiscono al servizio civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni caso, il servizio prestato è, a tutti gli effetti, riconosciuto come servizio civile;

s) concorre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, nella regolazione delle attività subacquee e iperbariche di protezione civile di cui all'articolo 18, comma 3;

t) può prescrivere, per ragioni di interesse pubblico, l'installazione su infrastrutture e mezzi che afferiscono alla dimensione subacquea, di apparati, strumenti di misura e sensori, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili, per il monitoraggio sismico, ambientale, di sicurezza e la rilevazione di eventuali minacce, nonché la condivisione di dati e informazioni in tal modo acquisiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, prevedendo forme di coinvolgimento con il Ministero della cultura in relazione all'individuazione di possibili interferenze con il patrimonio culturale;

u) accerta il carattere temporaneo e occasionale della prestazione professionale e si pronuncia sulle domande di riconoscimento della relativa qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22;

v) concorre nella regolazione del libretto personale informatico degli operatori subacquei e iperbarici ai sensi di quanto previsto dall'articolo 24.

Art. 7.

(Norme di contabilità)

1. Le entrate dell'Agenzia sono costituite da:

a) contributo statale di cui all'articolo 34;

b) corrispettivi per i servizi prestati a soggetti pubblici o privati;

c) proventi derivanti dallo sfruttamento della proprietà industriale, dei prodotti dell'ingegno e delle invenzioni dell'Agenzia;

d) altri proventi patrimoniali e di gestione;

e) contributi dell'Unione europea o di organismi internazionali, anche a seguito della partecipazione a specifici bandi, progetti e programmi di collaborazione;

f) gli introiti eventualmente derivanti dalla riassegnazione, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, delle sanzioni di cui agli articoli 26 e 27.

2. Il regolamento di contabilità dell'Agenzia, che ne assicura l'autonomia gestionale e contabile, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e alle norme di contabilità generale dello Stato, nel rispetto dei princìpi fondamentali da esse stabiliti, nonché delle seguenti disposizioni:

a) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo adottati dal direttore generale dell'Agenzia sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, previo parere del Comitato interministeriale per le politiche del mare, e sono trasmessi alla Corte dei conti che esercita il controllo previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

b) il bilancio consuntivo e la relazione della Corte dei conti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

Art. 8.

(Personale)

1. Con apposito regolamento è dettata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nel rispetto dei criteri di cui alla presente legge, la disciplina del contingente di personale addetto all'Agenzia, tenuto conto delle funzioni volte alla tutela degli interessi nazionali nel campo della sicurezza delle attività subacquee di cui alla presente legge. Il regolamento definisce l'ordinamento e il reclutamento del personale, prevedendo, in particolare, per il personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), l'applicazione delle disposizioni sullo stato giuridico ed economico del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, comprese quelle di cui alla vigente contrattazione collettiva.

2. Il regolamento determina, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate all'Agenzia ai sensi dell'articolo 34, comma 1, in particolare:

a) l'istituzione di un ruolo del personale e la disciplina generale del rapporto d'impiego alle dipendenze dell'Agenzia;

b) la possibilità di procedere, oltre che ad assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, ad assunzioni a tempo determinato, con contratti di diritto privato, di soggetti in possesso di alta e particolare specializzazione debitamente documentata, individuati attraverso adeguate modalità selettive, per lo svolgimento di attività assolutamente necessarie all'operatività dell'Agenzia o per specifiche progettualità da portare a termine in un arco di tempo prefissato;

c) la determinazione della percentuale massima dei dipendenti che è possibile assumere a tempo determinato;

d) la possibilità di impiegare personale del Ministero della difesa, secondo termini e modalità da definire con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata;

e) le ipotesi di incompatibilità;

f) le modalità applicative delle disposizioni del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, ai prodotti dell'ingegno e alle invenzioni dei dipendenti dell'Agenzia.

3. Ferma restando la posizione del direttore generale di cui all'articolo 5, comma 2, il numero di posti previsti dalla dotazione organica dell'Agenzia è individuato nella misura complessiva di trentanove unità, di cui due di livello dirigenziale generale, sei di livello dirigenziale non generale e trentuno unità di personale non dirigenziale, di cui ventidue di categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e nove di categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale.

4. Le assunzioni effettuate in violazione delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui al presente articolo sono nulle, ferma restando la responsabilità personale, patrimoniale e disciplinare di chi le ha disposte.

5. Il personale che presta comunque la propria opera alle dipendenze o in favore dell'Agenzia è tenuto, anche dopo la cessazione di tale attività, al rispetto del segreto su ciò di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.

6. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla trasmissione del relativo schema di decreto, decorso il quale il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata può comunque procedere all'adozione dello stesso.

Art. 9.

(Relazione annuale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata trasmette al Parlamento una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente in materia di sicurezza delle attività subacquee.

Capo III

NAVIGAZIONE SUBACQUEA, MEZZI E INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Sezione I

AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

Art. 10.

(Gestione delle interferenze nella dimensione subacquea)

1. Fatti salvi le libertà del mare e i limiti alla giurisdizione dello Stato costiero previsti dalle norme internazionali vigenti, chiunque intenda svolgere attività della dimensione subacquea nelle acque marine interne o nel mare territoriale, ovvero, in relazione alla piattaforma continentale o alla zona economica esclusiva, attività della dimensione subacquea relative a diritti o poteri giurisdizionali attribuiti allo Stato costiero dalle norme internazionali vigenti, comunica all'Agenzia, con un preavviso minimo di quindici giorni, fatti salvi i casi di urgenza e le operazioni di soccorso e protezione civile, le attività da svolgere, il giorno o i giorni in cui le stesse saranno svolte, con l'indicazione dell'ora della programmata attività, nonché gli eventuali titoli amministrativi abilitativi, rilasciati dalle competenti amministrazioni pubbliche, sulla base dei quali le attività saranno svolte.

2. L'Agenzia trasmette senza indugio la comunicazione di cui al comma 1 alle competenti autorità militari, marittime, di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria nonché, entro dieci giorni dalla medesima comunicazione, adotta le misure di cui al comma 3 qualora le attività di cui al comma 1:

a) interferiscano con attività subacquee civili precedentemente comunicate ai sensi del comma 1 o autorizzate ai sensi del comma 4;

b) interferiscano con altre attività civili che si svolgono in superficie precedentemente comunicate o autorizzate dall'autorità marittima competente ai sensi della disciplina vigente;

c) interferiscano con attività subacquee o di superficie militari o civili segnalate all'Agenzia dall'autorità competente entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al primo periodo presente comma;

d) siano idonee a determinare la manomissione, il danneggiamento o la distruzione di cavi, condotte sottomarine, isole artificiali, installazioni o altre strutture.

3. Al ricorrere delle condizioni previste dalle lettere da a) a d) del comma 2, l'Agenzia, con proprio provvedimento, adotta le misure di mitigazione dei rischi di interferenza necessarie per permettere lo svolgimento in sicurezza dell'attività comunicata. A tali fini, l'Agenzia può, altresì, ordinare il rispetto di apposite zone di sicurezza o individuare un diverso contesto spaziale o temporale in cui può essere svolta l'attività comunicata. Il provvedimento di cui al primo periodo del presente comma è immediatamente trasmesso al soggetto che ha effettuato la comunicazione e alle autorità di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Qualora non ricorrano le condizioni di cui al comma 2, lettere da a) a d), l'Agenzia, con proprio provvedimento, fatte salve le ordinarie condizioni di esercizio del passaggio inoffensivo in emersione, può autorizzare la navigazione in immersione di sommergibili civili battenti bandiera diversa da quella italiana o la messa a mare da navi battenti bandiera diversa da quella italiana di veicoli subacquei durante il passaggio inoffensivo nelle acque territoriali, per ragioni economiche, turistiche o logistiche documentate dall'istante, anche stabilendo, conformemente all'articolo 15, i requisiti e le dotazioni tecnologiche necessarie a garantire l'identificazione e il tracciamento delle attività in immersione per finalità di sicurezza.

5. Le attività autorizzate ai sensi del comma 4 o per le quali non sono adottati i provvedimenti di cui al comma 3 sono comunicate senza indugio dall'Agenzia alla competente autorità marittima per l'adozione delle ordinanze ai sensi dell'articolo 59 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o degli avvisi ai naviganti di cui all'articolo 124 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'articolo 222 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, ove necessari per consentire lo svolgimento di attività della dimensione subacquea.

6. Nel bilanciamento degli interessi sottesi a più istanze ai sensi del comma 4, riferite al medesimo contesto spaziale e temporale, è accordata priorità alle attività maggiormente idonee ad assicurare l'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza nazionale e all'installazione e alla protezione delle infrastrutture di interesse nazionale. Ai fini della decisione sulle istanze di autorizzazione di cui al comma 4, l'Agenzia tiene conto, altresì, della presenza di titoli abilitativi già rilasciati dalle competenti amministrazioni di settore nonché della possibilità di svolgere l'attività in altro contesto spaziale o temporale allo scopo individuato.

7. Le istanze di autorizzazione di cui al comma 4 sono presentate, corredate dai titoli abilitativi rilasciati dalle amministrazioni competenti ove prescritti, nei limiti spaziali e temporali strettamente necessari all'esecuzione delle attività subacquee programmate, con un preavviso di almeno trenta giorni rispetto alla data di svolgimento della stessa attività salvi i casi di urgenza in cui il preavviso non può comunque essere inferiore a quindici giorni. L'Agenzia conclude il procedimento con provvedimento espresso entro il termine di dieci giorni dalla presentazione dell'istanza. Il silenzio equivale all'accoglimento dell'istanza.

8. Le comunicazioni di cui al comma 1 e le autorizzazioni di cui al comma 4 possono avere ad oggetto una singola attività subacquea o una serie di attività subacquee dello stesso tipo ovvero tra di esse interconnesse.

9. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita un'attività subacquea senza aver effettuato la comunicazione di cui al comma 1 o aver conseguito le autorizzazioni di cui al comma 4 ovvero esercita un'attività subacquea in violazione delle misure di mitigazione dei rischi di interferenza di cui al comma 3 è punito con la reclusione fino a due anni.

10. Con uno o più provvedimenti dell'Agenzia, di concerto con il Ministero della difesa, sono definiti gli elementi, i documenti e le modalità della presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 4.

11. Resta salva la facoltà per le autorità competenti di segnalare all'Agenzia, anche una volta decorso il termine di cui al comma 2, lettera c), le attività subacquee o di superficie necessarie in conseguenza di circostanze sopravvenute per la tutela di interessi pubblici prevalenti. Nei cinque giorni successivi alla segnalazione di cui al periodo precedente, l'Agenzia può adottare le misure di cui al comma 3 o revocare le autorizzazioni di cui al comma 4, anche in deroga ai termini previsti dai commi 2, 4 e 7.

Art. 11.

(Comunicazione dei titoli abilitativi relativi alla dimensione subacquea)

1. Al fine di consentire all'Agenzia di avere un quadro conoscitivo completo delle attività subacquee per svolgere le funzioni di prevenzione delle interferenze di cui all'articolo 10, le amministrazioni competenti trasmettono all'Agenzia immediatamente e, comunque, entro il termine di cinque giorni dalla loro adozione, i provvedimenti abilitativi e regolatori relativi allo svolgimento delle attività di superficie e della dimensione subacquea di propria competenza.

Art. 12.

(Cooperazione informativa)

1. Nello svolgimento dei compiti previsti dalla presente legge è assicurata la condivisione delle informazioni tra l'Agenzia, la Marina militare, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

2. Al fine di concorrere alla prevenzione delle interferenze tra attività militari e tra attività militari e civili svolte nella dimensione subacquea, l'Agenzia elabora le informazioni relative alle attività militari fornite dalle autorità militari competenti nonché restituisce alle predette autorità il quadro completo delle informazioni disponibili, nel rispetto delle classificazioni di sicurezza.

3. L'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee rende disponibili agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, i dati e le informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sezione II

INFRASTRUTTURE SUBACQUEE

Art. 13.

(Sicurezza delle infrastrutture subacquee)

1. Ferme restando le discipline nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relative a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910 del 2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 nonché della direttiva (UE) 2022/2557 relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio e in raccordo con le autorità competenti ai sensi delle rispettive discipline attuative, l'Agenzia, nel rispetto delle direttive adottate dal Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della presente legge definisce le misure di cui al comma 2, necessarie per evitare rischi di interferenza in danno delle infrastrutture subacquee nelle zone marittime sottoposte alla giurisdizione nazionale e, limitatamente a quelle di interesse nazionale appartenenti a soggetti di nazionalità italiana, anche nell'alto mare.

2. L'Agenzia, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, può:

a) individuare e monitorare, avvalendosi della Centrale operativa e degli assetti della Marina militare, le attività subacquee che possono determinare, per tipologia, prossimità o quota, un rischio per piattaforme, isole artificiali, infrastrutture e strumentazione di ricerca, cavi e condotte in aree soggette alla giurisdizione nazionale;

b) concorrere a definire le misure per la verifica, la ricognizione e il monitoraggio dell'intera rete delle infrastrutture subacquee di interesse nazionale, promuovendo l'impiego sinergico dei rispettivi mezzi e la condivisione delle informazioni ottenute;

c) concorrere a definire i piani di emergenza per il ripristino della funzionalità di cavi e condotte oggetto di rottura, la prevenzione, la mitigazione e il contrasto degli inquinamenti anche in adempimento alla normativa europea e procedure per interventi di necessità e urgenza di manutenzione e riparazione di cavi e condutture posizionati sulla piattaforma continentale nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

d) promuovere il coordinamento tra le amministrazioni competenti, per definire le misure idonee a consentire il recupero di eccedenze di banda o di flusso tra i differenti utilizzatori per sopperire a situazioni di interruzione o rottura di cavi e condutture;

e) concorrere a definire, in merito ad aspetti di sicurezza afferenti alle attività subacquee, il percorso dei cavi e delle condutture da posare sulla piattaforma continentale nazionale.

Sezione III

MEZZI SUBACQUEI

Art. 14.

(Soccorso a mezzi subacquei civili sinistrati)

1. Ferme restando le competenze stabilite dalla normativa vigente per il coordinamento della ricerca e il soccorso in mare e le specifiche capacità per il soccorso ai sommergibili militari sinistrati, l'Agenzia, avvalendosi della Marina militare, del Comando generale delle Capitanerie di porto, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando generale della Guardia di finanza sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, promuove lo sviluppo della capacità nazionale di soccorso ed estrazione di persone da mezzi subacquei civili sinistrati.

Art. 15.

(Caratteristiche dei mezzi subacquei)

1. L'Agenzia, con provvedimento adottato di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, definisce gli standard minimi di sicurezza, con riferimento in particolare ai sistemi di estrazione di emergenza di persone da mezzi pilotati, nonché all'installazione di un transponder e di sistemi di localizzazione subacquea, che devono possedere i mezzi subacquei non militari, operanti nelle acque interne, nel mare territoriale, nella piattaforma continentale e nella zona economica esclusiva. Con le medesime modalità di cui al precedente periodo sono definite anche le relative procedure di verifica.

2. Sono in ogni caso considerati idonei all'utilizzo i mezzi subacquei non militari che rispettano standard internazionali di riferimento compatibili rispetto a quelli definiti ai sensi del comma 1. L'Agenzia, con provvedimento adottato ai sensi del comma 1, definisce le procedure di verifica della idoneità all'utilizzo di cui al precedente periodo.

Art. 16.

(Comando e conduzione
dei mezzi subacquei)

1. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, il comandante dei mezzi subacquei non militari battenti bandiera italiana destinati al trasporto di persone o merci o con equipaggio a bordo deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale, riferita al comando di mezzi subacquei, aggiuntiva rispetto a quella richiesta per il comando di navi battenti bandiera italiana.

2. Fermi restando gli ulteriori requisiti previsti dalla disciplina vigente in materia, colui che conduce o, comunque, controlla mezzi subacquei non militari senza equipaggio, anche autonomi, dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana deve essere in possesso di una speciale qualificazione professionale.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, di concerto con il Ministero della difesa, il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono determinati:

a) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale di cui al comma 1;

b) i programmi di qualificazione professionale e le procedure di verifica dei requisiti occorrenti per il conseguimento della speciale qualificazione professionale per la conduzione dal territorio dello Stato o da navi battenti bandiera italiana di mezzi subacquei senza equipaggio anche autonomi.

4. Chiunque assume o ritiene il comando, la condotta o il controllo di mezzi subacquei in assenza della speciale qualificazione professionale prevista dal presente articolo è assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 12.000 euro. All'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al precedente periodo si provvede ai sensi dell'articolo 26 della presente legge.

5. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle sanzioni di cui al comma 4, si applicano i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione IV

LINEE GUIDA

Art. 17.

(Sviluppo di tecnologie subacquee)

1. L'Agenzia, sulla base di convenzioni non onerose concluse a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, può collaborare con il Polo nazionale della dimensione subacquea (PNS) e gli enti pubblici di ricerca preposti sul territorio nazionale per adottare linee guida non vincolanti per lo sviluppo di tecnologie subacquee e per l'individuazione e lo sviluppo di soluzioni tecniche avanzate.

2. Ferma restando la necessità di coordinamento con iniziative di ricerca internazionali o europee a cui partecipano le università e gli enti pubblici di ricerca, nell'esercizio dei compiti di cui al comma 1 l'Agenzia può, altresì, individuare e sviluppare tecnologie e soluzioni tecniche avanzate per:

a) l'incremento dei livelli di sicurezza dei mezzi subacquei, il loro tracciamento, la prevenzione delle collisioni e i sistemi di recupero;

b) il monitoraggio del fondale marino ai fini di protezione dell'ambiente, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Servizio nazionale della protezione civile;

c) l'individuazione e la localizzazione dei rischi relativi alla dimensione subacquea e dei relativi sistemi di gestione e allertamento, in coordinamento con il Ministero dell'università e della ricerca e il Servizio nazionale della protezione civile;

d) la mappatura dei fondali in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca per quanto attiene all'acquisizione e alla condivisione di dati;

e) la resilienza fisica e la protezione delle infrastrutture subacquee;

f) la definizione di soluzioni per la riduzione dell'impatto da attività mineraria abissale tenendo conto delle attività svolte a livello europeo e internazionale da enti pubblici di ricerca;

g) la definizione di metodologie per il ripristino e la riparazione di cavi e condutture;

h) la standardizzazione di componenti e apparati dei mezzi subacquei;

i) le tecniche di soccorso ai sommergibili civili sinistrati, in coordinamento con il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la Marina militare, le Capitanerie di porto–Guardia costiera e la Guardia di finanza.

Capo IV

ATTIVITÀ SUBACQUEE E IPERBARICHE

Sezione I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 18.

(Lavori subacquei e iperbarici
e attività escluse)

1. Le disposizioni del presente capo stabiliscono i princìpi fondamentali in materia di lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche.

2. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle attività di cui al comma 1, svolte dalle Forze armate, compreso il Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera, e di polizia e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni di settore, anche con riferimento al previo rilascio del brevetto militare di operatore subacqueo da parte del Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare ove richiesto.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il direttore dell'Agenzia, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 42 del codice della protezione civile, di cui al del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono regolate le attività subacquee e iperbariche di protezione civile effettuate dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nel rispetto delle disposizioni di cui al medesimo decreto legislativo e degli ambiti di autonomia regolatoria riconosciuti dalla disciplina vigente.

Sezione II

OPERATORI SUBACQUEI E IPERBARICI

Art. 19.

(Qualifiche professionali e ambiti operativi)

1. Per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 18, comma 1, svolte nelle acque interne e nel mare territoriale nonché, limitatamente ai lavoratori italiani dipendenti dei soggetti con sede legale o stabile organizzazione nel territorio nazionale o di nazionalità italiana, nella zona economica esclusiva nazionale, nelle acque soprastanti la piattaforma continentale nazionale e nell'alto mare è obbligatoria l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, che avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 15 metri;

b) operatore di medio fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

d) tecnico iperbarico.

2. Per esigenze particolari e motivate legate al monitoraggio, all'osservazione diretta, alla valutazione specialistica e allo studio di ambienti, strutture, opere e attrezzature subacquee durante attività comprese entro gli ambiti di cui al comma 1, è consentita l'immersione a personale tecnico o scientifico non in possesso della qualifica professionale di OTS previa autorizzazione del responsabile dell'attività e al ricorrere delle seguenti inderogabili condizioni:

a) il personale tecnico o scientifico sia in possesso di brevetto subacqueo sportivo-ricreativo in corso di validità rilasciato da organizzazione nazionale o internazionale riconosciuta e della relativa idoneità sanitaria;

b) il personale tecnico o scientifico abbia frequentato con esito positivo e documentato apposito corso di indottrinamento teorico-pratico sulla specifica attività e sulle procedure tecniche e di sicurezza applicate;

c) l'immersione avvenga entro i limiti del brevetto posseduto e in coppia con OTS.

Art. 20.

(Registro degli operatori subacquei
e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.

Art. 21.

(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 20 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea ovvero, per cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, il possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado o di un titolo di studio professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) fermo restando quanto previsto all'articolo 22, comma 2, possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti, all'esito di un percorso di formazione disciplinato con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della difesa e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri derivanti dai corsi in esame sono posti a carico degli operatori cui viene rilasciato l'attestato professionale;

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso del brevetto di operatore subacqueo militare rilasciato dal Comando raggruppamento subacquei e incursori della Marina militare;

f) stato di buona salute, accertato da un medico subacqueo all'esito di visita a carico dell'istante o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, conforme ai requisiti specificamente definiti, per le differenti qualifiche di cui all'articolo 19, comma 1, con provvedimento dell'Agenzia, su proposta del Ministero della salute;

g) assenza di condanne per un delitto non colposo punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che sia intervenuta la riabilitazione.

2. Le modalità di accertamento dei requisiti di iscrizione, di organizzazione e tenuta del registro di cui all'articolo 20 sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto di concerto con l'Agenzia.

Art. 22.

(Esercizio della professione sulla base
di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento delle professioni di cui all'articolo 19, in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera, hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 e seguenti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o in Svizzera in applicazione del titolo III del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

2. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, nel registro di cui all'articolo 20, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b), f) e g).

3. L'Agenzia è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero.

Art. 23.

(Sorveglianza sanitaria)

1. Ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico è sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica per cui svolge attività lavorativa, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata dal medico competente ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.

2. La violazione di quanto disposto dal comma 1 comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 24 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 24.

(Libretto personale informatico degli operatori tecnici subacquei e dei tecnici iperbarici)

1. Ciascun operatore tecnico subacqueo e tecnico iperbarico, iscritto nel registro di cui all'articolo 20, è dotato di un libretto personale informatico, in cui devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:

a) il titolo di studio;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

c) l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;

d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 19, comma 1;

e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;

f) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine immersione nel caso che queste superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

g) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, i periodi di compressione in camera iperbarica;

h) la vidimazione da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;

i) limitatamente agli operatori tecnici subacquei, la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

l) gli eventuali infortuni subiti.

2. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Agenzia, è vidimato digitalmente, per gli operatori tecnici subacquei e per i tecnici iperbarici, dall'ufficio di compartimento marittimo competente.

3. L'operatore tecnico subacqueo e il tecnico iperbarico, quando richiesto, sono tenuti a comunicare gli estremi identificativi del libretto informatico ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.

4. Il libretto personale deve essere vidimato, su richiesta dell'interessato, con cadenza annuale dall'ufficio di compartimento marittimo competente, previo superamento di apposito esame di idoneità psicofisica, come disciplinato con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f).

5. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, il datore di lavoro provvede, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione sul libretto informatico dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo.

6. Allo scadere del periodo di efficacia del certificato di stato di buona salute di cui all'articolo 21, comma 1, lettera f), l'efficacia del libretto personale è sospesa. La sospensione cessa con la presentazione, a cura dell'operatore subacqueo o iperbarico della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa, e la conseguente annotazione sul medesimo libretto della rinnovata idoneità medica ai sensi del comma 1, lettera c).

7. Le modalità di tenuta, rinnovazione, sospensione e riattivazione dell'efficacia del libretto personale informatico sono definite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Comandante generale delle Capitanerie di porto, di concerto con l'Agenzia, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Sezione III

IMPRESE SUBACQUEE E IPERBARICHE

Art. 25.

(Regolamentazione tecnica)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con l'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata e con i Ministri della difesa, dell'interno, delle imprese e del made in Italy, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della salute, della cultura, dell'ambiente e della sicurezza energetica e del lavoro e delle politiche sociali, ciascuno limitatamente agli ambiti e alle attività di competenza, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle pertinenti norme dell'Ente italiano di normazione (UNI), del Comitato elettrotecnico italiano (CEI) o di altri enti di normazione appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea intervenute in materia di sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee e iperbariche, sono definite le regole tecniche concernenti:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;

f) la medicina subacquea e iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.

Capo V

SANZIONI

Art. 26.

(Operatori tecnici subacquei
e tecnici iperbarici)

1. Al tecnico iperbarico e all'operatore tecnico subacqueo che, omettono di comunicare i dati identificativi del libretto personale informatico, di cui all'articolo 24, comma 3, è fatto divieto di svolgere qualsiasi lavoro subacqueo e iperbarico fino all'avvenuta regolarizzazione della propria posizione.

2. Il tecnico iperbarico e l'operatore tecnico subacqueo che svolge lavori subacquei e iperbarici senza iscrizione nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero senza libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informativo non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 50 euro a 300 euro.

3. Il datore di lavoro o il committente che impiega tecnici iperbarici o operatori tecnici subacquei non iscritti nel registro di cui all'articolo 20, nei casi in cui tale iscrizione è obbligatoria ai sensi dell'articolo 19, ovvero non dotati di libretto personale informatico di cui all'articolo 24 o con libretto personale informatico non vidimato, sospeso o non rinnovato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 700 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.

4. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dall'articolo 16 e dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

5. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

Art. 27.

(Imprese subacquee e iperbariche)

1. Le imprese subacquee o iperbariche che svolgono attività subacquee e iperbariche in violazione delle regole tecniche di cui all'articolo 25 sono sottoposte alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 1.500 euro.

2. I funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza provvedono all'accertamento delle violazioni previste dal presente articolo ai sensi di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689. L'autorità marittima è competente nell'irrogazione delle relative sanzioni ai sensi di quanto previsto dalla citata legge n. 689 del 1981.

3. Le sanzioni previste dal presente articolo non trovano applicazione qualora il fatto costituisca reato o dia luogo a più grave sanzione amministrativa.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

(Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e compiti della Guardia di finanza)

1. All'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al comma 1, dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti:

« d-bis) la regolamentazione tecnica della navigazione subacquea militare e, nel rispetto delle direttive in materia di politiche della dimensione subacquea del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ove nominata, dei titoli abilitanti alla conduzione o al controllo di mezzi subacquei militari con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto;

d-ter) la protezione dell'infrastruttura subacquea nazionale mediante uso della forza, nel rispetto della normativa vigente e in caso di violazione dei limiti posti dalla legge alla navigazione subacquea. A tale fine, ferme restando le competenze del Corpo della Guardia di finanza ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la Marina militare può ordinare ed eseguire l'ingaggio, la disabilitazione, la distruzione, il sequestro o il dirottamento in un porto dello Stato di qualsiasi mezzo intento alla distruzione, danneggiamento o manomissione di condutture e cavi sottomarini che approdano nel territorio nazionale o sono di interesse nazionale ai sensi della normativa vigente;

d-quater) il controllo nelle acque interne nazionali, nel mare territoriale nazionale e nella piattaforma continentale nazionale, per fini di difesa militare dello Stato e, per le medesime finalità, la prevenzione della navigazione subacquea non autorizzata;

d-quinquies) la cooperazione con le marine militari di Stati alleati o confinanti, nel rispetto delle direttive del Ministro della difesa, per la vigilanza delle infrastrutture subacquee. ».

2. All'articolo 111, comma 1-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: « e dell'università e della ricerca » sono sostituite dalle seguenti: « , dell'università e della ricerca e dell'Autorità politica delegata per le politiche del mare ». Il comma 1-bis dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal precedente periodo, si applica per l'adozione delle modifiche al decreto del Ministro della difesa adottato ai sensi del medesimo comma 1-bis a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alle attività di cui alle lettere d-ter) e d-quater) del comma 1 dell'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotte dal comma 1 del presente articolo, concorre la Guardia di finanza in relazione alle competenze ad essa attribuite a legislazione vigente.

Art. 29.

(Modifiche al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327)

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 69, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « L'avviso di cui al precedente periodo deve, in ogni caso, essere tempestivamente comunicato all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee, quando il pericolo, il naufragio o altro sinistro riguardino un mezzo subacqueo »;

b) all'articolo 73, al primo comma, dopo le parole: « fissando il termine per l'esecuzione » sono aggiunte le seguenti: « e dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

c) all'articolo 501, al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Fermo quanto previsto dal precedente periodo la denuncia di identificazione del relitto è tempestivamente comunicata anche all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

d) all'articolo 506, al primo comma, dopo le parole: « assume il ricupero » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « dandone tempestivo avviso all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

e) all'articolo 578, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, gli esiti dell'inchiesta sommaria sono comunicati all'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee »;

f) all'articolo 579, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« Quando nel sinistro siano coinvolti mezzi subacquei con equipaggio, autonomi o a pilotaggio remoto, all'inchiesta formale partecipa, in qualità di membro della commissione, un funzionario dell'Agenzia per la sicurezza delle attività subacquee ».

Art. 30.

(Principio di specialità)

1. Le disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si applicano, in quanto compatibili, anche ai mezzi subacquei non militari idonei alla navigazione subacquea, con equipaggio, autonomi o a controllo remoto, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.

Art. 31.

(Modifica della composizione di organi collegiali in materia di politiche del mare)

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, secondo periodo, dopo le parole: « della Marina Militare » sono aggiunte le seguenti: « , dal capo del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

2. All'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190, le parole: « e Dipartimento per gli affari regionali » sono sostituite dalle seguenti: « , Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri ».

3. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2016, n. 201, dopo le parole: « dell'economia e delle finanze, » sono inserite le seguenti: « del Dipartimento per le politiche del mare della Presidenza del Consiglio dei ministri, ».

4. All'articolo 57-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo periodo, dopo le parole: « dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste » sono aggiunte le seguenti: « e dall'Autorità politica delegata per le politiche del mare ».

5. La composizione degli organi collegiali, come disciplinata dai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo, è integrata secondo quanto ivi previsto entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 32.

(Clausola di salvaguardia)

1. La presente legge non pregiudica le competenze in materia di protezione civile, sicurezza e controllo attribuite:

a) alla Marina militare, ivi comprese quelle finalizzate alla difesa dalle minacce esterne e della cybersecurity di cui all'articolo 111 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

b) al Corpo della Guardia di finanza, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e di polizia economico-finanziaria, di cui alla legge 23 aprile 1959, n. 189, all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 e all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

c) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Corpo delle capitanerie di porto–Guardia costiera, ivi comprese quelle finalizzate al controllo in materia di tutela dell'ambiente marino, alla sicurezza della navigazione e della marittime security di cui alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, fatta ad Amburgo il 27 aprile 1979, ratificata ai sensi della legge 3 aprile 1989, n. 147, alla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), fatta a Londra il 1° novembre 1974, ratificata ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 313, all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla legge 31 dicembre 1982, n. 979, all'articolo 4 della legge 21 luglio 1967, n. 613, e alla legge 23 ottobre 2009, n. 157;

d) all'Arma dei carabinieri, ivi comprese quelle finalizzate alla sicurezza del patrimonio storico, archeologico, artistico e culturale nazionale, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 177 del 2016;

e) alla Polizia di Stato, ivi comprese quelle finalizzate al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, di soccorso in caso di calamità e infortuni, nonché quelle regolanti le attività di polizia giudiziaria e quelle di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 177 del 2016;

f) al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ivi comprese quelle finalizzate al soccorso pubblico e della difesa civile, di cui agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e all'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

g) al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

h) agli uffici consolari della Repubblica, ai sensi dell'articolo 20 del codice della navigazione, di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, titolo II, capo VII, e delle vigenti disposizioni internazionali;

i) all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale relativamente alle funzioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109;

l) agli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124.

Art. 33.

(Disposizioni transitorie)

1. Al fine di assicurare la prima operatività dell'Agenzia, dalla data della nomina del direttore generale dell'Agenzia e nel limite del 30 per cento della dotazione organica complessiva di cui all'articolo 8, comma 3, l'Agenzia si avvale di unità di personale appartenenti a pubbliche amministrazioni, per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile una sola volta per un massimo di ulteriori dodici mesi, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate mediante intese con le rispettive amministrazioni di appartenenza. Il personale di cui si avvale l'Agenzia è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza. Fino alla cessazione del periodo del collocamento fuori ruolo, l'Amministrazione di provenienza può ricoprire temporaneamente il posto resosi vacante nella dotazione organica utilizzando le corrispondenti risorse finanziarie. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. Il personale di cui al primo periodo, già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere inquadrato, senza effetti retroattivi, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, nel ruolo del personale di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.

Art. 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione degli articoli da 4 a 8 e 10, è autorizzata la spesa di 8.671.449 euro per l'anno 2026, di cui fino ad un massimo di 2.000.000 euro per oneri in conto capitale per l'informatica, di 6.531.449 euro per l'anno 2027 e di 6.458.508 euro annui a decorrere dall'anno 2028. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 35.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.