Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2025
Disposizioni per il sostegno alle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, mediante agevolazioni fiscali e contributive, riduzioni dei tributi locali, nonché misure di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie
Onorevoli Senatori. – Negli ultimi quindici anni si sta assistendo ad una progressiva crisi dell'industria editoriale, in particolare per quanto riguarda la vendita della carta stampata. Una crisi dovuta a vari fattori, come i cambiamenti introdotti dalle nuove tecnologie che influenzano le modalità di fruizione dei giornali, il mutamento dei gusti e le abitudini dei lettori, o le criticità legate alla sostenibilità dei modelli di gestione delle varie testate.
Di fronte a questa situazione, un segmento della filiera distributiva risulta colpito in particolar modo, ovvero quello delle edicole. I recenti dati sul settore dell'editoria indicano il perdurare di una profonda crisi che sta attraversando l'editoria quotidiana e periodica, e una riduzione progressiva delle vendite che ha portato alla chiusura di migliaia di edicole negli ultimi anni.
Il ridimensionamento numerico della rete di vendita tradizionale e la criticità economica delle edicole ancora attive è un dato molto evidente. Le edicole svolgono un ruolo molto importante all'interno delle nostre città, non solo economico ma anche sociale, quale strumento di socializzazione, soprattutto nei piccoli centri e in quelli interni.
Le edicole svolgono anche una funzione molto importante per il regolare funzionamento del sistema democratico. Sono loro che con la capillare presenza sul territorio assicurano la più ampia diffusione dei quotidiani, ovvero assicurano quel pluralismo dell'informazione garantito dall'articolo 21 della nostra Costituzione.
La crisi ormai evidente del sistema delle edicole si traduce in una crisi della società nei suoi elementi costitutivi.
Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di introdurre un sistema di norme volto a favorire la ripresa del sistema delle edicole e a rilanciare il loro ruolo all'interno della società italiana.
L'articolo 1 individua le finalità perseguite dal disegno di legge. Il comma 1 introduce misure volte a preservare e valorizzare il ruolo delle edicole nella nostra società. Le edicole non rappresentano soltanto dei luoghi di vendita delle riviste, ma si configurano come un vero e proprio presidio sociale e culturale sul territorio, e questo ruolo deve essere rafforzato per rilanciare queste importanti attività economiche. Il comma 1 precisa che le misure introdotte dal disegno di legge perseguono l'obiettivo di garantire il diritto all'informazione dei cittadini sancito dall'articolo 21 della Costituzione.
Il comma 2 consente alle amministrazioni locali di riconoscere i « punti vendita esclusivi » e i « punti vendita non esclusivi », ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, come beni comuni la cui presenza sul territorio comunale è funzionale al perseguimento del benessere collettivo.
L'articolo 2 disciplina le agevolazioni fiscali e contributive. Il comma 1 prevede, per le persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali e periodici e hanno optato per il regime forfetario, la riduzione del 50 per cento dell'aliquota dell'imposta sostitutiva.
Ai sensi del comma 2, ai medesimi soggetti si applica la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali dovuti.
Ai sensi del comma 3, ai contribuenti persone fisiche diverse da quelli di cui al comma 1 si riconoscono due tipologie di agevolazioni: una deduzione dal reddito imponibile IRPEF pari a euro 10.000, e un incremento del 50 per cento delle deduzioni forfettarie ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
Il comma 4 disciplina le agevolazioni spettanti ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, introducendo una deduzione forfettario dalla base imponibile di euro 10.000.
L'articolo 3 stabilisce che le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa, possono riconoscere, ai sensi del comma 1, riduzioni, esenzioni o esclusioni dall'addizionale regionale IRPEF in favore dei soggetti titolari dei punti vendita esclusivi e dei punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 1, comma 2. Tali riduzioni, esenzioni o esclusioni possono essere differenziate dalla regione tenendo conto della dislocazione delle attività sul territorio e al fine di contrastare il fenomeno dello spopolamento delle aree interne.
L'articolo 4 introduce disposizioni agevolative in materia di tributi e canoni locali, prevedendo al comma 1 la possibilità per i comuni di introdurre, nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riduzioni, esenzioni o esclusioni dalle seguenti imposte, tributi e canoni comunque denominati:
a) l'imposta municipale propria (IMU);
b) il canone unico patrimoniale;
c) la tassa sui rifiuti (TARI);
d) l'addizionale comunale IRPEF.
L'articolo 5 regolamenta le attività economiche accessorie. Ai sensi del comma 1, al fine di predisporre gli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le amministrazioni comunali possono svolgere, sentite le associazioni maggiormente rappresentative, una preventiva analisi della presenza sul proprio territorio di attività economiche e commerciali, al fine di individuare le attività economiche e i servizi di natura pubblica o non pubblica assenti sul proprio territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente. Ai sensi del comma 2, nella predisposizione degli strumenti di cui al comma 1 le amministrazioni comunali possono prevedere per i punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, la possibilità di ampliare, su richiesta del titolare, l'attività commerciale ad altre categorie merceologiche o servizi di natura pubblica o privata, purché assenti nel territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
Il comma 3 prevede che, con riferimento ai servizi accessori di natura non pubblica di cui al comma 2, l'ampliamento può riguardare anche l'installazione di distributori automatici per la vendita di beni e servizi, fermo restando il rispetto della normativa vigente.
Ai sensi del comma 4 viene previsto, con riferimento alle attività accessorie di natura pubblica, che le amministrazioni comunali possano individuare i servizi pubblici che possono essere erogati in concessione dai soggetti titolari dei suddetti punti vendita esclusivi e non esclusivi. Particolare attenzione deve essere prestata ai servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, ai servizi di pagamento dei tributi locali e di comunicazione istituzionale.
Il comma 5 prevede che gli strumenti di cui al comma 2 debbano contenere una sezione dedicata agli immobili e agli spazi comunali che possono essere concessi in comodato d'uso per l'esercizio e l'avvio dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170.
L'articolo 6 introduce agevolazioni fiscali per gli interventi realizzati in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5. In particolare, il comma 1 prevede che alle imprese esercenti le attività dei punti vendita esclusivi e non esclusivi, in conformità alle disposizioni introdotte dagli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1, è riconosciuto un credito d'imposta, nella misura del 75 per cento della spesa effettivamente sostenuta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e non oltre i dodici mesi successivi.
Ai sensi del comma 3, sono ammissibili le spese riguardanti la digitalizzazione e l'adeguamento tecnologico, la rigenerazione dei punti vendita con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, il restauro, la sostenibilità ambientale e l'adeguamento strutturale, di sicurezza e di efficientamento energetico.
Il comma 4 precisa che le spese devono riguardare beni immobili strumentali posseduti o detenuti dall'impresa sulla base di un titolo idoneo e nei limiti di un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per unità immobiliare.
Il credito di imposta, ai sensi del comma 5, è ripartito in cinque quote annuali costanti e di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Ai sensi del comma 6, in caso di vendita dell'unità immobiliare non residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 2, il credito di imposta residuo è trasferito per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente, salvo diverso accordo delle parti.
Ai sensi del comma 7, il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale esso è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Ai sensi del comma 8, il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 9.
L'articolo 7 introduce ulteriori disposizioni agevolative, riconoscendo alle imprese titolari dei punti vendita esclusivi e non esclusivi di cui all'articolo 1, comma 2, un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Il comma 2 stabilisce che il credito d'imposta spetta anche se le transazioni sono effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, e il comma 3 prevede che al credito di imposta di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
L'articolo 8 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare il fenomeno della desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne. Una quota pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 è destinato, previa relazione sullo stato di tali attività nel loro territorio, alle iniziative delle amministrazioni locali volte a contrastare il fenomeno di « desertificazione » in corso che può recare disagio alla popolazione residente. L'altra quota, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata alla concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese di distribuzione per la copertura delle spese sostenute per la consegna di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.
L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria, disponendo che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede attraverso l'aumento delle aliquote del prelievo erariale unico.
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge è finalizzata a sostenere le attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, attraverso misure di agevolazione fiscale, contributiva e di riduzione dei tributi locali, nonché di semplificazione per lo svolgimento di attività economiche accessorie, allo scopo di preservare e rilanciare tali attività sul territorio e nelle aree a maggiore rischio di spopolamento quali fondamentali presidi economici ed occupazionali, di natura sociale, culturale e di garanzia per il diritto all'informazione dei cittadini, ai sensi dell'articolo 21 della Costituzione.
2. Le amministrazioni locali possono riconoscere i punti vendita esclusivi e i punti vendita non esclusivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, quali beni comuni la cui presenza sul territorio è funzionale al raggiungimento del benessere collettivo e all'integrazione sociale, quali infrastrutture necessarie per progetti di rilancio e di riqualificazione urbana.
Art. 2.
(Agevolazioni fiscali e contributive)
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i contribuenti persone fisiche che esercitano l'attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e che hanno optato per il regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, l'aliquota dell'imposta sostitutiva dell'imposta personale sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è ridotta del 50 per cento.
2. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per i soggetti di cui al comma 1, la contribuzione dovuta ai fini previdenziali di cui all'articolo 1, commi da 74 a 78, della legge n. 190 del 2014 è ridotta del 50 per cento.
3. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai contribuenti persone fisiche diverse da quelle di cui al comma 1 si applicano le seguenti disposizioni:
a) dal reddito complessivo si deduce una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917;
b) la deduzione forfettaria di cui all'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo n. 446 del 1997 è incrementata del 50 per cento.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società di cui al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, possono dedurre dal reddito complessivo d'impresa una somma forfettaria di euro 10.000, secondo le disposizioni di cui all'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
Art. 3.
(Agevolazioni in materia
di addizionale regionale IRPEF)
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, le regioni possono riconoscere in favore dei titolari dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della legge medesima, riduzioni, esenzioni o esclusioni relative al pagamento dell'addizionale regionale IRPEF di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 446 del 1997. Tali agevolazioni possono essere riconosciute dalle regioni tenendo conto della dislocazione delle attività sul territorio.
Art. 4.
(Agevolazioni in materia di imposte,
tributi e canoni locali)
1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 117 della Costituzione e dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, i comuni possono riconoscere, in favore dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, riduzioni, esenzioni o esclusioni riguardanti:
a) l'addizionale comunale IRPEF di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
b) l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
c) la tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
d) il canone unico patrimoniale di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge n. 160 del 2019.
2. Al fine di compensare gli effetti derivanti dalle riduzioni, esenzioni o esclusioni di cui al comma 1 del presente articolo, agli enti locali che le adottano è riconosciuta, fino all'anno 2028, una riduzione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 788, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in misura equivalente alle minori entrate effettivamente accertate.
Art. 5.
(Attività economiche accessorie)
1. Ai fini dell'elaborazione degli strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le amministrazioni comunali possono svolgere, sentite le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori economici presenti sul territorio, una preventiva ricognizione delle attività economiche e commerciali e dei servizi pubblici o privati presenti sul territorio, al fine di individuare quelli assenti o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
2. Nella predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 del presente articolo, le amministrazioni comunali, tenendo conto dei risultati della ricognizione di cui al medesimo comma 1, possono prevedere per i punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, la possibilità di ampliare, su richiesta del titolare, l'attività commerciale ad altre categorie merceologiche o a servizi di natura pubblica o privata, purché assenti nel territorio o insufficienti in rapporto alle esigenze della popolazione residente.
3. L'ampliamento dei servizi accessori di natura non pubblica di cui al comma 2 può comprendere anche la vendita di beni e servizi tramite distributori automatici, fermo restando il rispetto dei requisiti e delle certificazioni previste dalla normativa vigente.
4. Le amministrazioni comunali possono individuare i servizi pubblici di cui al comma 1 che possono essere affidati in concessione ai soggetti titolari dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, con particolare riferimento ai servizi anagrafici decentrati per il rilascio di certificati comunali, ai servizi di pagamento dei tributi locali e alla comunicazione istituzionale.
5. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1 prevedono, altresì, una sezione dedicata agli immobili e agli spazi comunali che possono essere concessi in comodato d'uso per l'esercizio o l'avvio dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2.
Art. 6.
(Agevolazioni per le spese di ampliamento e ammodernamento dell'attività)
1. Ai fini di cui all'articolo 5 della presente legge, alle imprese esercenti le attività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento delle spese effettivamente sostenute per gli interventi di cui al comma 3, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino ai dodici mesi successivi.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto a condizione che gli interventi siano realizzati in conformità alle disposizioni contenute negli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 5, comma 1.
3. Sono ammissibili al beneficio di cui al comma 1 le spese relative a:
a) interventi di digitalizzazione e adeguamento tecnologico;
b) rinnovamento dei punti vendita mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione, restauro e adeguamento strutturale:
c) interventi di messa in sicurezza, efficientamento energetico e sostenibilità ambientale.
4. Le spese di cui al comma 3 devono riguardare beni immobili strumentali posseduti o detenuti dall'impresa in base a un titolo idoneo e non possono superare, complessivamente, l'importo di a 100.000 euro per unità immobiliare.
5. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed è ripartito in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese.
6. In caso di vendita dell'unità immobiliare non residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 3, il credito di imposta residuo è trasferito per i rimanenti periodi d'imposta, all'acquirente, salvo diverso accordo tra le parti.
7. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 8.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 7.
(Ulteriori disposizioni agevolative)
1. Alle imprese esercenti i punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Il credito di imposta di cui al comma 1 spetta altresì per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
3. Al credito di imposta di cui al comma 1 della presente legge si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 22 del decreto-legge del 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.
Art. 8.
(Misure per contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, finalizzato a contrastare la desertificazione delle attività di vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nei comuni delle aree interne.
2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, è destinata alle iniziative dei comuni delle aree interne volte a contrastare la chiusura delle attività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Ai fini dell'accesso alle risorse di cui al comma 2, le amministrazioni locali interessate, anche tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), predispongono una relazione dettagliata sullo stato di operatività dei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, presenti sul territorio comunale, evidenziando altresì le criticità e la presenza di fenomeni di desertificazione in corso tali da determinare il rischio di chiusura dei punti vendita stessi.
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuati i comuni a più alto rischio di desertificazione delle attività di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità per l'accesso e l'erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
5. I titolari delle attività presenti nei comuni individuati ai sensi del comma 4, possono presentare domanda per la concessione, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, di un contributo economico una tantum finalizzato a garantire la continuità operativa dell'attività. Una quota non inferiore al 50 per cento del contributo deve essere utilizzata per sostenere spese documentate volte all'ammodernamento tecnologico e strutturale dell'attività.
6. A decorrere dall'anno 2026 una quota pari a 100 milioni di euro annui del fondo di cui al comma 1 è destinata al riconoscimento, in favore delle imprese di distribuzione, di un credito d'imposta pari al 75 per cento delle spese sostenute per la consegna di giornali, riviste e periodici nei punti vendita di cui all'articolo 1, comma 2, presenti nei comuni delle aree interne individuati ai sensi del comma 4 del presente articolo.
7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è maturato. Esso non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
8. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite dell'Agenzia delle entrate, effettua i controlli sulla corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 6 secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 9.
9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la ripartizione territoriale delle risorse e per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 6.
Art. 9.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 2.
2. A decorrere dall'anno 2026:
a) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata nella misura del 25 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
b) la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931 è fissata nella misura del 9,6 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
c) la ritenuta sulle vincite del gioco del lotto, di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è fissata nella misura del 8,55 per cento;
d) il prelievo sulla parte della vincita eccedente euro 500, di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017 è fissato nella misura del 12,55 per cento.