Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2025
Disposizioni in materia di cittadinanza
Onorevoli Senatori. – La legge sulla cittadinanza è il pilastro fondamentale che edifica il legame di appartenenza e di partecipazione delle persone alla vita democratica e sociale della nostra Repubblica.
La vigente normativa nazionale risale alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, che prevede come l'acquisto della cittadinanza italiana sia basata principalmente sullo « ius sanguinis » (diritto di sangue) per il quale chi nasce da padre italiano o da madre italiana è italiano.
Tale normativa risulta però vetusta e presenta talune criticità sotto diversi punti di vista.
In primo luogo, bisogna tenere conto che l'istituzione della cittadinanza europea prevista dal Trattato sull'Unione europea stabilisce che l'acquisizione della cittadinanza nazionale comporti l'acquisizione dei diritti e dei doveri della cittadinanza europea.
La disciplina sulle modalità di acquisizione e perdita della cittadinanza nazionale rimane di competenza esclusiva degli Stati membri.
Tuttavia, poiché l'acquisizione della cittadinanza nazionale comporta automaticamente l'acquisizione della cittadinanza europea, la normativa europea e la giurisprudenza della Corte di giustizia hanno spinto le legislazioni nazionali verso un'armonizzazione indiretta, fondata sulla residenza legale, continuativa ed ininterrotta. In tal modo, nessuno Stato membro dell'Unione europea ha oggi una normativa nazionale che fondi l'acquisto della cittadinanza sullo « ius soli » puro.
Poiché l'ordinamento giuridico nazionale è integrato con l'ordinamento europeo, la legislazione italiana che prevede la necessità di attendere il compimento del diciottesimo anno di età per l'acquisizione di cittadinanza risulta non più in linea con le normative nazionali degli altri Stati membri.
In secondo luogo, la crisi demografica che ha pesantemente inciso nella struttura della popolazione Italiana rende urgente e necessario provvedere a riconoscere lo statuto dei diritti e dei doveri della cittadinanza nazionale ed europea a più di un milione di minori nati in Italia da genitori stranieri.
In terzo luogo, una ragione di giustizia sociale impone di evitare ogni forma di discriminazione nei confronti dei minori stranieri che risiedono legalmente nel nostro territorio e frequentano in Italia un ciclo di istruzione scolastica o di formazione universitaria o professionale.
Queste ragioni richiedono di modificare la vigente normativa nazionale sull'acquisizione della cittadinanza italiana ed europea introducendo un regime più favorevole per chi nasce, vive, studia e lavora nel territorio della Repubblica, avendo genitori stranieri.
La presente legge fonda l'elezione della cittadinanza sullo « ius sanguinis » integrandolo per chi nasce in Italia da genitori stranieri con lo « ius soli » temperato, lo « ius scholae » e lo « ius culturae ».
Non è più solo il vincolo di sangue, ma sono la residenza legale e continuativa, l'istruzione e la formazione le frontiere della nuova cittadinanza che costruiscono un legame di appartenenza e di partecipazione democratica con la Repubblica italiana. Un disegno di legge che fonda su « ius soli temperato » (la residenza legale, continuata ed ininterrotta per cinque anni), « ius scholae » (la conclusione di un ciclo di studio di cinque anni per i minorenni), « ius culturae » (la conclusione di un ciclo di studi universitario di cinque anni per i maggiorenni) la determinazione dell'acquisizione dello statuto dei diritti e dei doveri di cittadinanza italiana.
L'elezione della cittadinanza da parte dei genitori per i figli minorenni è accompagnata da una dichiarazione di impegno di educarli nel rispetto dei valori e dei princìpi fondamentali dell'ordinamento costituzionale italiano.
La previsione di un tetto di dodici anni è stato individuato al fine di evitare che, nella prospettiva di poter ottenere la cittadinanza, minori stranieri che abbiano un'età tale da consentire loro di affrontare il viaggio senza i genitori, siano inviati « clandestinamente » nel nostro Paese, in considerazione dell'impossibilità di procedere all'espulsione di minori stranieri non accompagnati. La previsione del tetto di dodici anni è finalizzata ad evitare che minori stranieri non accompagnati vengano esposti al rischio di incolumità per la loro sicurezza e la loro salute.
Una riforma necessaria per affrontare l'emergenza demografica, l'adeguamento alle normative nazionali degli Stati membri dell'Unione europea, rafforzare la competitività economica (e sportiva) del nostro Paese, ma soprattutto una riforma giusta perché ci aiuta a combattere ogni forma di discriminazione razziale, ridisegnare i canali di immigrazione legale e tornare ad attribuire alla scuola, all'università ed al mondo della formazione il suo compito che non è solo quello di istruire, ma di educare e formare cittadini.
In questa prospettiva, l'articolo 1 del presente disegno di legge, composto da un unico comma, reca una serie di modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante le norme sulla cittadinanza. Alla lettera a), in particolare, si prevede che sia cittadino per nascita chi nasce nel territorio nazionale da genitori stranieri, a condizione che almeno uno di loro sia titolare di permesso di soggiorno permanente o di lungo periodo. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza, tuttavia, il genitore o chi ne fa le veci deve dichiarare la volontà di far acquisire la cittadinanza al proprio figlio entro il compimento della maggiore età da parte del medesimo. I medesimi soggetti sono avvisati di tale facoltà dalla direzione sanitaria del punto nascita, oppure dall'ufficiale dello stato civile. Resta tuttavia fermo che la persona nata nelle predette circostanze possa richiedere, autonomamente, di acquistare la cittadinanza entro due anni dalla maggiore età.
Le successive lettere, oltre a recare modifiche di coordinamento, prevedono che il minore straniero nato in Italia o che vi abbia fatto ingresso entro i dodici anni e abbia frequentato per almeno cinque anni uno o più cicli scolastici o percorsi di istruzione e formazione, conseguendo un titolo di studio o una qualifica professionale, acquisti la cittadinanza. Si prevede, inoltre, che lo straniero che abbia fatto ingresso e vi risieda legalmente senza interruzioni per cinque anni frequentando un ciclo di studi universitario conseguendo la laurea specialistica o magistrale, allo stesso modo, acquisti la cittadinanza.
La lettera e) del medesimo comma dispone che la cittadinanza italiana possa essere concessa dal Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno, anche allo straniero che abbia fatto ingresso in Italia prima della maggiore età, risiedendovi per almeno cinque anni e frequentando un ciclo scolastico, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale conseguendo una qualifica professionale. La lettera f), al fine di rimuovere ostacoli di ordine economico a uno status civitatis, esenta le istanze o dichiarazioni concernenti i minori per l'elezione, l'acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza.
La lettera g) dispone che i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana possano acquistare la cittadinanza una volta divenuti maggiorenni, a condizione che il genitore che abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale. Tale requisito viene introdotto in luogo di quello previsto dalla disciplina vigente, che richiede la convivenza del figlio con il genitore interessato. La lettera h), infine, reca una serie di modifiche volte a stabilire che il requisito della minore età debba essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale, nonché le condizioni in cui la residenza sul territorio nazionale si considera legittima.
Gli articoli 2 e 3 si preoccupano di disciplinare l'ambito di applicazione e la disciplina transitoria da applicare agli stranieri che abbiano maturato i diritti previsti dalle novelle introdotte prima della data di entrata in vigore della legge e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età, mentre l'articolo 2 reca le necessarie disposizioni legislative di coordinamento e finali rispetto alle novità introdotto dall'articolo 1.
Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza)
1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 »;
b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del punto nascita ovvero l'ufficiale dello stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;
c) all'articolo 4, comma 2, le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni »;
d) all'articolo 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
« 2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale e ha conseguito il relativo diploma o la relativa qualifica, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
2-ter. Lo straniero che ha fatto ingresso in Italia e che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni per cinque anni frequentando regolarmente, nel territorio nazionale, un ciclo di studi universitari presso università appartenenti al sistema universitario nazionale, conseguendo la laurea specialistica o magistrale, acquista la cittadinanza italiana. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro due anni dal conseguimento del predetto titolo, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile.
2-quater. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale dello stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età »;
e) all'articolo 9:
1) al comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
« f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio della Repubblica prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno cinque anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale »;
2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
« 1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare ».
f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori »;
g) all'articolo 14, comma 1, le parole: « se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana » sono sostituite dalle seguenti: « che non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica »;
h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
« Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio della Repubblica chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati. L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi, a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
5. Gli ufficiali di anagrafe, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, comunicano ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
6. Nel caso di persona interdetta in via giudiziale, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini ».
Art. 2.
(Disposizione sull'ambito di applicazione)
1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della data della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
Art. 3.
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter, della citata legge n. 91 del 1992, introdotto dal medesimo articolo 1, comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'ufficiale dello stato civile che riceve la richiesta, verificati i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della presente legge, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
3. Le richieste di cui al comma 2 del presente articolo sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), della presente legge.
Art. 4.
(Disposizioni di coordinamento e finali)
1. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
2. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole: « carattere temporaneo » sono inserite le seguenti: « , per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile ».
3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a coordinare, a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.
4. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.