Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2025
Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime
Onorevoli Senatori. –
Relazione Tecnica
Art. 1.
(Modifiche al codice penale)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:
« Articolo 577-bis. - (Femminicidio) - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici »;
b) all'articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;
c) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà »;
d) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
« Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;
e) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:
« 5-ter.1) come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;
f) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;
g) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità ».
Art. 2.
(Modifiche al codice di procedura penale)
1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 90-bis, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
« d-bis) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-ter, comma 2 »;
b) dopo l'articolo 90-bis.1 è inserito in seguente:
« Articolo 90-bis.2 - (Ulteriori informazioni alla persona offesa). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-bis, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater. »;
c) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:
1) dopo le parole: « nella forma tentata, » sono inserite le seguenti: « aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, » e, dopo le parole: « articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
2) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;
3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, »;
4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;
d) all'articolo 275:
1) al comma 2-bis, al secondo periodo, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando » sono sostituite dalla seguente: « Ferma », al terzo periodo le parole: « di cui agli articoli 423-bis, 572, 612-bis, 612-ter » sono sostituite dalle seguenti: « indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-bis, 423-bis, 612-bis, primo comma, 612-ter, primo e secondo comma, » e l'ultimo periodo è soppresso;
2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
« 3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-bis, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, 585, quarto comma, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-bis, secondo, terzo e quarto comma, e 612-ter, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari »;
e) all'articolo 299, comma 2-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione ».
f) all'articolo 362, comma 1-ter:
1) le parole: « tentata, o » sono sostituite dalle seguenti: « tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché »;
2) dopo le parole: « articoli 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
3) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;
4) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;
5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero provvede personalmente alla audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso »;
g) all'articolo 362-bis, comma 1:
1) le parole: « , nell'ipotesi di delitto tentato, o » sono sostituite dalle seguenti: « del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché »;
2) dopo le parole: « articoli 558-bis, 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;
3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;
h) all'articolo 444:
1) dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:
« 1-quater. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-quinquies, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio »;
2) al comma 2, dopo le parole: « le pene indicate, » sono inserite le seguenti: « e sentita, nei casi di cui al comma 1-quater, la persona offesa ove comparsa, » e dopo il primo periodo è inserito in seguente: « Quando, nei casi di cui al comma 1-quater, la persona offesa ha presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata ai sensi del periodo precedente contiene l'esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime »;
i) all'articolo 447:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'altra parte, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-quater, » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni »;
2) al comma 2, dopo le parole: « il difensore » sono inserite le seguenti: « nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-quater, la persona offesa o il suo difensore »;
l) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: « 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma, » sono soppresse.
Art. 3.
(Modifiche in materia di ordinamento
penitenziario)
1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis, comma 1-quater, primo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, », e le parole « e 609-undecies del codice penale solo sulla base » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza »;
b) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-quinquies è aggiunto il seguente:
« Articolo 58-sexies. - (Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa).-1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicati misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione. Se ne hanno fatto richiesta con le medesime modalità, la comunicazione è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto ».
Art. 4.
(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)
1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « Tale formazione può svolgersi anche in sede decentrata. Essa ha ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica »;
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
« 2-bis. La partecipazione ad almeno una delle iniziative formative specifiche di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica ».
Art. 5.
(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)
1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale »;
b) all'articolo 6, comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ».
Art. 6.
(Disposizioni sulla registrazione a debito)
1. All'articolo 59, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « costituenti reato » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-bis del codice penale ».
2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.
4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Art. 7.
(Disposizioni di coordinamento)
1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.
Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.