Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1402
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMEO, TESTOR, BERGESIO, BIZZOTTO, Claudio BORGHI, CANTÙ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2025

Misure per l'esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le donne vittime di violenza domestica e di genere e per le vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso

Onorevoli Senatori. – La violenza contro le donne risulta essere uno dei principali problemi di salute pubblica: nel mondo una donna su tre ha subìto violenza sessuale o fisica nel corso della propria vita. In Italia le donne che arrivano in pronto soccorso dopo aver subito una violenza possono trovare un percorso protetto che garantisce cura, sicurezza e orientamento ai servizi antiviolenza per se stesse e i figli minori, e si stima che circa l'8,6 per cento delle donne vittime di violenza che si rivolge al pronto soccorso, vi acceda più di una volta.
La normativa italiana a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica trae origine dall'approvazione della legge 27 giugno 2013, n. 77, di ratifica della convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, cosiddetta « convenzione di Istanbul ». Tale convenzione ha definito come « violenza domestica » tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o tra attuali o precedenti coniugi, e come « violenza di genere » la violenza diretta contro una donna in quanto tale. A seguito della ratifica della convenzione di Istanbul, l'Italia ha provveduto ad adottare una serie di misure volte a contrastare tali tipi di violenza, sia di carattere penale e processuale, sia di carattere preventivo.
Si richiamano a tal fine la legge 19 luglio 2019, n. 69, cosiddetta « Codice rosso », che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti, e la legge 27 settembre 2021, n. 134, che ne ha esteso le tutele; ancora, la legge 7 luglio 2016, n. 122, che ha riconosciuto il diritto a un indennizzo alle vittime di reati violenti. Nell'ambito delle norme contenute nel « Codice rosso » rileva il nuovo reato di cui l'articolo 583-quinquies del codice penale, rubricato « Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso », in base al quale « Chiunque cagiona ad alcuno lesione personale dalla quale derivano la deformazione o lo sfregio permanente del viso è punito con la reclusione da otto a quattordici anni ».
Inoltre, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di favorire percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di povertà ha incrementato il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Da ultimo, la legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio per il 2024) all'articolo 1, commi da 191 a 193, ha previsto lo sgravio contributivo per l'assunzione delle vittime di violenza nel settore privato, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro.
Inoltre, sul piano dell'assistenza medica, dal 2017 sono in vigore le Linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittima di violenza, introdotte dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2018, che forniscono alle aziende sanitarie e ospedaliere strumenti operativi per riconoscere e identificare la violenza in tutti i suoi aspetti e protagonisti, supportare la vittima, stimare il rischio per la sua tutela, documentare con precisione la violenza, informare e indirizzare la vittima ai servizi della rete.
I dati dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) evidenziano che nel 2023 si sono registrati 16.947 casi di accessi di donne ai pronto soccorso con indicazione di violenza, rispetto ai 14.448 casi del 2022 (+17,3 per cento). con un aumento del 13 per cento rispetto al 2021.
Nonostante le citate misure per la prevenzione e la lotta contro la violenza di genere, risultano ancora insufficienti le disposizioni a sostegno delle donne già vittime di violenza nel loro percorso di guarigione a lungo termine, sotto il profilo medico e psicologico. Pertanto è necessario che le istituzioni adottino tutte le misure necessarie e opportune affinché ogni donna si senta tutelata, assistita e supportata nel percorso di guarigione sia fisica che psicologica, nonché accompagnata nel graduale ritorno alla propria vita sociale e familiare.
È dunque fondamentale garantire a lungo termine percorsi adeguati di assistenza medica, oltreché sociale, rivolti alle donne vittime di violenza che hanno avuto accesso al pronto soccorso a seguito delle violenze subite.
Per tali ragioni, il presente disegno di legge ha la finalità di favorire il superamento delle conseguenze fisiche e psicologiche della violenza e di favorire la reintegrazione e la ripresa della vita sociale e familiare delle vittime di violenza di genere e domestica e delle vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso, attraverso l'esenzione dal pagamento delle prestazioni sanitarie necessarie a seguito della violenza subita. Assicurando, così, su tutto il territorio nazionale, misure già adottate dalle regioni Veneto e Piemonte e dalla provincia autonoma di Bolzano.
L'articolo 1 prevede l'esenzione dalla compartecipazione dalla spesa sanitaria per le donne vittime di violenza, demandando ai Ministeri competenti l'adozione dei relativi decreti attuativi.
L'articolo 2 individua la copertura finanziaria della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per le donne vittime di violenza domestica e di genere e per le vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso)

1. Al fine di agevolare il superamento delle conseguenze fisiche e psicologiche derivanti da atti di violenza di genere, le donne vittime di violenza domestica e di genere e le vittime di violenza con deformazione o sfregio permanente del viso sono esentate dalla compartecipazione alla spesa sanitaria per tutte le prestazioni fruite nel periodo successivo alle dimissioni dal pronto soccorso, incluse le prestazioni psicologiche e le prestazioni di specialistica ambulatoriale connesse alla violenza subita.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è conseguentemente incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto. Tali risorse sono trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso al finanziamento sanitario corrente.