Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2025
Modifica alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di identificazione di cani e gatti
Onorevoli Senatori. – La legge quadro 14 agosto 1991, n. 281 in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, precisa che lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, e contiene disposizioni di carattere generale sulle modalità di gestione di cani e di gatti che non hanno un proprietario.
Con riferimento ai gatti la summenzionata legge prevede che: « È vietato a chiunque maltrattare i gatti che vivono in libertà » (articolo 2, comma 7); « I gatti che vivono in libertà sono sterilizzati dall'autorità sanitaria competente per territorio e riammessi nel loro gruppo » (articolo 2, comma 8); « I gatti in libertà possono essere soppressi soltanto se gravemente malati o incurabili » (articolo 2, comma 9); « Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d'intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza » (articolo 2, comma 10).
Le suddette disposizioni assicurano ai gatti liberi (per i cani il termine utilizzato è « vaganti », e quindi non condividono la stanzialità riconosciuta ai gatti) e alle colonie feline una grande attenzione, una tutela speciale dovuta alla peculiarità della loro natura. In quanto animale sia indipendente che territoriale, il gatto non può essere allontanato dai luoghi che frequenta, anche nel caso di giardini condominiali o privati, e non può essere sottoposto ad abusi e maltrattamenti. Tutele speciali che si estendono ai gatti non liberi: la legge non vieta al proprietario di fare uscire liberamente e autonomamente l'animale di casa, per assicurare ad esso la sua indipendenza, ma considera il proprietario medesimo responsabile del comportamento del felino qualora esso arrechi disturbo o procuri danni, sia a persone che alle loro proprietà. Il proprietario ha anche il dovere di assicurare il benessere del gatto, che viene garantito anche con le vaccinazioni, e di custodire il libretto sanitario fornito dal medico veterinario.
Con riferimento al ruolo del comune nella gestione delle colonie feline, queste sono da considerarsi punti di aggregazione di gatti liberi, più o meno numerosi, che convivono e frequentano abitualmente una determinata area, pubblica o privata. Possono essere registrate presso il comune ove si trovano, e sono da esso monitorate con l'ausilio dell'azienda sanitaria locale nel cui territorio esse si trovano, al fine di controllare la loro salute e le nascite. Le spese veterinarie rimangono a carico del comune. Le colonie feline possono essere spostate dalla zona abitualmente frequentata ad altra zona preventivamente individuata solo per gravi e documentate necessità, e lo spostamento ad altro sito idoneo all'accoglienza dei gatti è autorizzato dal comune, previo parere del servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale. A differenza di quanto previsto per il cane, non vi è un obbligo di legge di apporre al gatto un timbro o di inserire un microchip sottocutaneo che lo identifichi e lo riconduca al proprietario.
Considerate le finalità della legge 14 agosto 1991, n. 281, condividendo l'attenzione che essa rivolge ai gatti, sia domestici che cresciuti liberi, e volendo rafforzare le sue finalità di assicurare il benessere di questi animali, di verificare la loro presenza sul territorio, di contrastare il loro abbandono, favorendone il ritorno ai proprietari, e l'aumento delle colonie feline (si evidenzia che ci sono città con meno di 100.000 abitanti che ospitano nel loro territorio oltre 2000 gatti in libertà e oltre 200 colonie feline), il presente disegno di legge prevede per i gatti, analogamente a quanto accade per i cani, l'obbligo, valevole su tutto il territorio nazionale, di applicazione di un microchip identificativo con oneri di spesa a carico del proprietario. Un onere di spesa contenuto, che oggigiorno oscilla, non essendo il valore unico per tutti gli ambulatori veterinari, da un minimo di 20 euro a un massimo di 50 euro. La mancata applicazione del microchip è soggetta a una sanzione amministrativa di euro 150.
Art. 1.
1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 3 è sostituito dal seguente:
« 3. I proprietari di cani e gatti sono tenuti a far applicare ai propri animali un microchip identificativo entro il secondo mese di vita. Chiunque acquisisca la proprietà o la detenzione di un cane o di un gatto privo di microchip è tenuto a provvedere all'applicazione dello stesso entro quindici giorni dalla data di acquisizione. L'avvenuta applicazione del microchip deve essere registrata nell'anagrafe degli animali di affezione, indicando il nominativo del medico veterinario che vi ha provveduto. L'inosservanza dei suddetti obblighi da parte del proprietario o del detentore comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 150 ».
2. La disposizione sanzionatoria di cui comma 3 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applica a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.