Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1394
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa popolare, a norma dell'articolo 71, secondo comma, della Costituzione e degli articoli 48 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 FEBBRAIO 2025

Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale in tutte le scuole di ogni ordine e grado, statali, private e paritarie

Onorevoli Senatori. – Premesso che il sistema dei diritti fondamentali trova fondamento nella norma di principio, contenuta nell'articolo 2 della Costituzione, per la quale « la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità( ... ) »;
che la Corte costituzionale ha poi riconosciuto, con consolidata giurisprudenza, che i diritti inviolabili dell'uomo, a cui la Costituzione fa riferimento all'articolo 2, sono una disposizione « a fattispecie aperta » e che a partire dalla sentenza n. 561 del 1987 ha man mano riconosciuto una tutela costituzionale a diritti « inviolabili » quali il « diritto alla vita » (sentenze n. 27 del 1975; n. 35 del 1997; n. 223 del 1996), il diritto « all'identità personale » definito come « diritto ad essere sé stessi » (sentenza n. 13 del 1994), la libertà personale, intesa non solo come garanzia da forme di coercizione fisica della persona, ma che comprende anche la libertà di autodeterminazione del soggetto (sentenza n. 30 del 1 962);
che l'articolo 6, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea (TUE) riconosce come principi generali del diritto dell'Unione europea « i diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri »;
che l'articolo 6, paragrafo 1, del TUE riconosce alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea lo stesso valore giuridico dei trattati. In base all'articolo 2 del TUE gli Stati membri hanno inoltre espressamente riconosciuto ed affermato alcuni « valori fondanti comuni », quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, prevedendo apposite procedure e sanzioni in caso di loro violazione;
che l'Agenda 2030 dell'ONU ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. Gli obiettivi non riguardano solo la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse naturali, ma anche la costruzione di ambienti di vita, di città, la scelta di modi di vivere inclusivi e rispettosi dei diritti fondamentali delle persone, primi fra tutti la salute, il benessere psico-fisico, l'uguaglianza tra soggetti, il lavoro dignitoso, un'istruzione di qualità, la tutela dei patrimoni materiali e immateriali delle comunità. In questo nucleo, che trova comunque previsione e tutela in molti articoli della Costituzione, possono rientrare i temi riguardanti l'educazione alla salute e il rispetto per gli esseri umani;
che la Convenzione sui diritti dell'infanzia rappresenta lo strumento normativo internazionale più importante e completo in materia di promozione e tutela dei diritti dell'infanzia. È stata approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 1990. L'Italia ha ratificato il documento con la legge 27 maggio 1991, n. 176, e a tutt'oggi 193 Stati ne fanno parte.
La Convenzione obbliga gli Stati che l'hanno ratificata a uniformare le norme di diritto interno a quelle della Convenzione e ad attuare tutti i provvedimenti necessari ad assistere i genitori e le istituzioni nell'adempimento dei loro obblighi nei confronti dei minori.
Secondo la definizione della Convenzione sono « bambini » (il termine inglese « children », in realtà, andrebbe tradotto in « bambini e adolescenti ») gli individui di età inferiore ai 18 anni (articolo 1), il cui interesse deve essere tenuto in primaria considerazione in ogni circostanza (articolo 3).
La Convenzione tutela:

il diritto alla vita (articolo 6);

il diritto alla salute e alla possibilità di beneficiare del servizio sanitario (articolo 24);

il diritto di esprimere la propria opinione (articolo 12) e a essere informati (articolo 13).

I bambini hanno diritto al nome, con la registrazione all'anagrafe subito dopo la nascita, alla nazionalità (articolo 7), hanno il diritto di avere un'istruzione (articoli 28 e 29), di giocare (articolo 31) e di essere tutelati da tutte le forme di sfruttamento e di abuso (articolo 34). La Convenzione sollecita i Governi ad impegnarsi per rendere i diritti enunciati prioritari e per assicurarli nella misura massima consentita dalle risorse disponibili.
Alla Convenzione sui diritti dell'infanzia si accompagnano due protocolli opzionali che l'Italia ha ratificato con la legge 11 marzo 2002, n. 46.
Tutto ciò premesso, si considera non più procrastinabile l'introduzione dell'insegnamento scolastico della disciplina di educazione sentimentale in tutte le scuole del territorio italiano, pubbliche, private e parificate, di ogni ordine e grado, che favorisca la sana crescita delle studentesse e degli studenti all'interno della società, della famiglia, delle relazioni interpersonali di ogni genere e del mondo del lavoro. Che sia loro insegnato ad affrontare i momenti difficili, a gestire la rabbia nelle situazioni negative che inesorabilmente la vita presenta e che dia loro il supporto emotivo necessario per affrontare, senza il ricorso alla violenza sugli altri o su sé stessi, tutte le situazioni non piacevoli.
In Danimarca, Finlandia e Francia già vengono impartite lezioni di empatia.
La Danimarca ha introdotto in tutte le scuole la Klassens tid, ovvero ora della classe, prevista dal curricolo nazionale già dal 1991, che mira a migliorare le relazioni all'interno della classe e a fornire agli studenti (fin dalla più tenera età) gli strumenti relazionali che permettono di esprimere le proprie emozioni, comprendere l'altro, sentirsi accolti a scuola.
Nel 2009 la Finlandia ha avviato anche il programma KiVa, sviluppato dall'università di Turku, che – partendo dalle ricerche sui meccanismi che portano al conflitto – porta gli studenti a mettersi nei panni delle vittime delle aggressioni, degli aggressori o dei testimoni, attraverso un gioco di ruolo che mira a sviluppare l'interesse per le emozioni altrui.
Il metodo danese è stato introdotto anche in Francia e messo in pratica anche con studenti più piccoli, dall'asilo alle elementari. Grazie all'utilizzo di peluche, immagini da interpretare e tecniche di « auto-massaggio », i piccoli imparano a immedesimarsi nelle situazioni altrui, a esprimere le proprie emozioni, a risolvere i conflitti e ad aumentare la propria autostima.
Sviluppare le competenze psico-sociali fin da piccoli, per continuare a farlo poi dopo, anche da adulti. Perché il programma funzioni al meglio, infatti, sono coinvolte anche le famiglie, i genitori dei piccoli alunni.
Alla luce di tutto ciò e vista la cultura della sopraffazione e della violenza a discapito delle donne, in particolare, e comunque dei soggetti più deboli della società.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e introduzione dell'insegnamento dell'educazione sentimentale)

1. La presente legge introduce, nelle ore curricolari e come materia obbligatoria, in tutte le scuole di ogni ordine e grado, infanzia, primaria e secondaria, statali, private e paritarie, l'insegnamento scolastico dell'educazione sentimentale.

2. In attuazione del comma 1 del presente articolo ogni scuola deve raggiungere specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le indicazioni nazionali per curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, per i licei e le linee guida per gli istituti tecnici e professionali vigenti, assumendo obbligatoriamente a riferimento le seguenti tematiche:

a) imparare a conoscere le proprie emozioni, comprendere e sviluppare le relazioni affettive attraverso lo sviluppo delle capacità riflessive ed empatiche;

b) rafforzare la consapevolezza delle proprie emozioni, delle proprie azioni e le relative conseguenze attraverso un ragionamento empatico che faciliti la libera espressione dei sentimenti per imparare a esprimerli e condividerli con gli altri;

c) imparare a comprendere le emozioni e i sentimenti altrui e ad accettarli, anche se diversi e distanti dai propri;

d) sviluppare un'intelligenza emotiva ed empatica in ogni forma di affettività, ovvero l'amicizia, l'amore, la fratellanza e la sorellanza e il rapporto con i propri genitori;

e) sviluppare una sensibilità alle differenze nel rispetto della pluralità di espressioni che comprenda le differenze di genere, le differenze di orientamento sessuale, l'unicità del singolo e del proprio sentire e quella di identificarsi;

f) smantellare le rappresentazioni, i ruoli sociali, le consuetudini e i modelli normativi e sociali che impongono un'idea di relazioni affettive rigide e stereotipate, minate dalla prevaricazione e dalla violenza in ogni sua forma: fisica, psicologica, economica, sociale;

g) acquisire un punto di vista sulla sessualità e sulle relazioni sessuali, scevro da discriminazioni, coercizioni e violenze, basato su consapevolezza e rispetto;

h) conoscere le differenze, per comprenderle e accettarle, tra identità di genere, orientamento sessuale e stereotipi culturali come prevenzione della violenza di genere e di ogni forma di discriminazione sessuale e di libertà personale;

i) imparare a sviluppare tutte le competenze di cui al presente comma anche all'interno della propria famiglia di origine.

Art. 2.

(Insegnamento curricolare)

1. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo di istituto l'insegnamento dell'educazione sentimentale, specificandone anche, per ciascun anno di corso, l'orario che non può essere inferiore a 33 ore annue, da svolgere nell'ambito del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per raggiungere il predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota di autonomia utile per modificare il curricolo. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento dell'educazione sentimentale è affidato ai docenti sulla base del curricolo.

2. Le istituzioni scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle scuole del secondo ciclo, l'insegnamento è affidato ai docenti abilitati all'insegnamento delle discipline psico-pedagogiche ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia.

3. Il dirigente scolastico verifica la piena attuazione e la coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. Nelle scuole del primo ciclo, l'insegnamento trasversale dell'educazione sentimentale è affidato, in contitolarità, a docenti sulla base del curricolo di cui al comma 1 del presente articolo.

4. Per ciascuna classe è individuato, tra i docenti a cui è affidato l'insegnamento dell'educazione sentimentale, un docente con compiti di coordinamento.

Art. 3.

(Invariabilità dell'organico
del personale scolastico)

1. Dall'attuazione dell'articolo 2 non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di coordinamento di cui all'articolo 2 non sono dovuti compensi, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, salvo che la contrattazione d'istituto stabilisca diversamente con oneri a carico del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.

Art. 4.

(Formazione dei docenti)

1. Le risorse di cui all'articolo 1, commi 125 e 126, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione sentimentale. Il Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è aggiornato al fine di comprendervi le attività di cui al primo periodo.

2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 5.

(Scuola e famiglia)

1. Al fine di valorizzare l'insegnamento dell'educazione sentimentale e di sensibilizzare gli studenti alla cittadinanza responsabile, la scuola rafforza la collaborazione con le famiglie, anche integrando il Patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, estendendolo alla scuola primaria e dell'infanzia. Sono previsti anche incontri di approfondimento con le famiglie.

Art. 6.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.