Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1392
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del senatore MATERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2025

Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti

Onorevoli Senatori. – L'articolo 77 della Costituzione conferisce al Governo il potere di adottare, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti provvisori con forza di legge. In base alle disposizioni del richiamato articolo, i decreti-legge devono essere presentati alle Camere per la conversione in legge il giorno stesso della loro adozione e devono essere convertiti entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione, a pena di decadenza.
Il termine di conversione è stato previsto per garantire il controllo parlamentare sui provvedimenti con forza di legge adottati dal Governo in via d'urgenza, evitando che questi si trasformino in una fonte ordinaria di legislazione sottratta al confronto democratico. Tuttavia, l'esperienza applicativa dell'articolo 77 ha evidenziato alcune distorsioni nel funzionamento del bicameralismo paritario delineato dalla Costituzione. Nella prassi recente, il termine di sessanta giorni si è spesso rivelato eccessivamente ristretto per consentire l'esame nel merito dei decreti-legge da parte di entrambi i rami del Parlamento e ha concorso a determinare quel fenomeno del monocameralismo alternato nel quale di fatto l'esercizio della facoltà di emendare i decreti-legge in sede di conversione è riservato a una sola delle due Camere, mentre l'altra si limita a « ratificare » l'operato della prima, rinunciando, di fatto, alle proprie prerogative costituzionali.
Finalità del presente disegno di legge, che modifica l'articolo 77 della Costituzione con l'introduzione di un comma, è di estendere il termine per la conversione in legge dei decreti-legge da sessanta a novanta giorni, senza che il decreto stesso perda la sua efficacia. È doveroso precisare che la finalità della disposizione non è quella di aumentare, strutturalmente, i tempi di conversione in legge dei decreti-legge ma, qualora si ravvisi la necessità, di permettere un esercizio più equilibrato della funzione legislativa tra le due Camere riducendo il rischio che una delle due sia costretta a causa di tempi ristretti per il suo esame a confermare il testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento senza possibilità di esaminarlo con attenzione e, eventualmente, apportare modifiche, pena la sua decadenza.
Per evitare appunto che la proroga del termine venga disposta da ciascuna Camera in modo sistematico e determini un'alterazione del disegno costituzionale, essa è subordinata alla presentazione di una esplicita richiesta da parte di almeno un decimo dei componenti. La disposizione nel preservare le prerogative del Governo e del Parlamento garantisce l'efficacia e l'effettività dell'esame dei disegni di legge di conversione dei decreti-legge e rafforza la centralità del Parlamento nel procedimento legislativo.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Nel caso in cui si renda necessario al fine di garantire l'esercizio collettivo della funzione legislativa delle Camere e qualora ne facciano domanda un decimo dei componenti di una Camera, il decreto, senza perdere la sua efficacia, può essere convertito in legge entro novanta giorni dalla sua pubblicazione ».