Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2024
Disposizioni per il riconoscimento del cane da assistenza
Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge si intende ampliare, attraverso l'introduzione della definizione normativa di cane da assistenza, il diritto delle persone con disabilità ma anche con patologie sanitarie di potersi avvalere, durante gli spostamenti e in caso di ingresso in qualunque luogo pubblico o aperto al pubblico, di un cane da accompagnamento che svolga funzioni di assistenza.
Per cani da assistenza si intendono tutti i cani, compresi i cani guida per non vedenti e ipovedenti, che assistono persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali, svolgendo alcune funzioni e compiti che l'individuo con disabilità non può eseguire autonomamente, ma non solo.
Tali cani, oltre ad essere inseparabili compagni di vita, consentono, infatti, di rendere più agevoli alcuni aspetti della vita quotidiana dei loro proprietari, aiutandoli a superare in alcuni casi ansie, paure, problemi fisici e psicologici e ad « abbattere » le barriere causate dall'ambiente.
La legge 14 febbraio 1974, n. 37, recante « Gratuità del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico », ha provveduto a dare risposta ad un grave problema relativo alla possibilità di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei propri viaggi e su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa.
Il presente disegno di legge, all'articolo 1, definisce cosa si intenda per cane da assistenza e ne rimette l'individuazione dei criteri per la qualificazione dell'operato e della riconoscibilità ad un apposito decreto del Ministro della salute. Viene stabilito, inoltre, che ai soggetti accompagnati dal proprio cane da assistenza si applichino le previsioni di cui all'articolo 1 della legge n. 37 del 1974, ai sensi delle quali i responsabili della gestione dei trasporti che impediscano od ostacolino, direttamente o indirettamente, l'accesso ai privi di vista accompagnati dal proprio cane guida sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500.
Si prevede inoltre all'articolo 2 il diritto di farsi accompagnare dal proprio cane da assistenza anche negli esercizi aperti al pubblico, con previsione di sanzione pecuniaria amministrativa per chiunque ne impedisca l'accesso. Il disegno di legge si chiude con un articolo recante l'invarianza finanziaria.
La presente proposta è motivata dal fatto che oggi si sta assistendo ad un eccezionale nuovo utilizzo del cane, ad esempio anche per chi è affetto da diabete, e si prevedono altri impieghi. Secondo una recente applicazione, che era già stata oggetto di uno studio dell'Università di Bristol, infatti, il fiuto di cani appositamente addestrati sarebbe in grado di percepire eventuali crisi ipo o iperglicemiche imminenti e di comunicarlo tempestivamente al padrone, rendendo così più semplice la vita quotidiana di quei pazienti che convivono con la patologia del diabete.
Lo studio, pubblicato sulla rivista scientifica « Plos One », ha evidenziato che i cani addestrati per percepire le variazioni di glicemia del sangue sono riusciti ad avvisare, nell'83 per cento dei casi, i loro padroni col diabete di tipo 1 di un episodio di ipoglicemia in atto (su un totale di circa 4.000 casi). Nonostante la terapia insulinica, infatti, se si ha il diabete di tipo 1 è possibile che si verifichino comunque episodi ipoglicemici inaspettati. In queste situazioni è sempre fondamentale un intervento tempestivo per ristabilire quanto prima il livello corretto di zuccheri nel sangue e scongiurare eventuali problematiche.
Come spiegato dal dottor Nicola Rooney, coordinatore dello studio, « Sapevamo già da altri studi che la qualità di vita dei pazienti migliora parecchio grazie agli avvertimenti dei cani. Finora però si trattava di risultati ottenuti su piccola scala, mentre la nostra ricerca è la prima di vasta portata sull'uso dei cani per rilevare l'ipoglicemia ». La ricerca ha infatti considerato ben ventisette cani da allerta diabete, addestrati a percepire i livelli di glicemia nel sangue in base all'odore del proprio padrone: per un lasso di tempo di sei/dodici settimane, ogni volta che il cane dava il « segnale d'allarme » il padrone doveva sottoporsi a un prelievo di sangue, per verificare i valori effettivi della glicemia. A questo punto, se necessario, doveva procedere ristabilendo il normale livello dei valori glicemici nel sangue, assumendo insulina o mangiando qualcosa per innalzare i livelli di zucchero.
Tale concreta applicazione innesca una necessaria valutazione dell'attualità della normativa oggi in vigore che andrebbe ad escludere i « cani da assistenza » dalle opportunità di essere presenti al fianco del proprio assistito durante ogni fase della giornata. Occorre quindi aggiornare il novero degli animali in grado di assistere pazienti che siano in possesso di idonee qualifiche. In questo senso ci è sembrato utile proporre il presente disegno di legge, in grado di colmare quella che appare una concreta lacuna normativa.
Da tenere presente come il Ministero della salute abbia validato il manuale della FIPE (Federazione italiana pubblici esercizi), nel quale si legge che è consentito l'accesso ai cani nelle zone aperte al pubblico di bar e ristoranti, a condizione che siano muniti di guinzaglio e museruola. Il cane non deve entrare a contatto con gli alimenti: resta, dunque, il divieto di introdurre cani o altri animali domestici nei locali dove si preparano, manipolano, trattano e conservano gli alimenti (ad esempio nelle cucine), come stabilito anche dal regolamento (CE) n. 852/2004, che vuole impedire le contaminazioni degli alimenti stessi. A questo proposito, sempre il Ministero ha specificato, con due note successive (n. 11359/2017 e n. 23712/2017), che all'interno o all'esterno degli esercizi di vendita al dettaglio di alimenti possono essere predisposti appositi locali o spazi in cui accogliere gli animali. Inoltre, nel caso in cui esistano regolamenti locali che autorizzano l'ingresso degli animali negli spazi di vendita, l'esercente deve garantire che gli animali non possano entrare in contatto diretto o indiretto con gli alimenti, sia sfusi che confezionati, dei quali devono sempre essere garantite igiene e sicurezza.
Art. 1.
(Princìpi e definizione)
1. Ha diritto di avvalersi dell'accompagnamento del proprio cane da assistenza nei suoi spostamenti il soggetto per il quale l'animale abbia funzione di assistenza per disabilità o per allerta di patologie mediche certificate.
2. Con il termine « cani da assistenza » si intendono tutti i cani addestrati ad assistere persone con disabilità fisiche, cognitive o mentali o con patologie mediche certificate, i quali svolgono alcune funzioni e compiti che l'individuo con disabilità o patologie non può eseguire autonomamente o senza l'ausilio di strumentazioni mediche.
3. Per i viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico da parte del soggetto di cui al comma 1 si applica l'articolo 1 della legge 14 febbraio 1974, n. 37.
4. Al soggetto di cui al comma 1, fatti salvi espressi divieti, è riconosciuto altresì il diritto di accedere agli esercizi aperti al pubblico con il proprio cane da assistenza. Chiunque, in mancanza di espressi divieti normativi o regolamentari, impedisca al soggetto di cui al comma 1 accompagnato dal proprio cane da assistenza l'accesso a esercizi aperti al pubblico è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 200 a euro 1.500. Negli esercizi aperti al pubblico, ove richiesto esplicitamente dal gestore, il soggetto assistito è tenuto a munire di museruola il proprio cane.
Art. 2.
(Disposizioni attuative)
1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni di attuazione della presente legge in particolare in ordine all'individuazione delle linee guida per l'attribuzione della funzione di cane da assistenza.
Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.