Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1381
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori IANNONE, MATERA, SALVITTI, CALANDRINI e SIGISMONDI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 FEBBRAIO 2025

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di pianificazione paesaggistica

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge modifica il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. L'articolo 142 indica tra le aree tutelate per legge con vincolo paesaggistico i parchi e le riserve regionali; chi intende intervenire su tali beni necessita dell'autorizzazione paesaggistica, emessa dallo sportello unico edilizia del comune, previo parere della soprintendenza. Il disegno di legge intende eliminare il suddetto parere: ciò non è da intendersi come diminuzione di tutela e garanzia per l'integrità dei territori e delle aree esponendole a rischi di varia natura, ma come tentativo volto alla responsabilizzazione dell'ente parco nella gestione del suo territorio di pertinenza, di per sé già vincolato, e alla velocizzazione e al miglioramento della procedura amministrativa stessa, con un notevole risparmio di tempo e costi per i cittadini richiedenti. In particolare, si stabilisce che nelle more della formazione del piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette di interesse paesaggistico, per i quali sia vigente il piano per il parco o il piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica sono esercitate sulla base del piano per il parco o del piano di gestione. Il disegno di legge stabilisce che, per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ed incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. Infine, si prevede che nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco e in conformità alle previsioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 135, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nelle aree naturali protette di interesse paesaggistico, la pianificazione paesaggistica di cui all'articolo 143 è condotta in modo integrato e in forme di copianificazione con la partecipazione dei soggetti istituzionali responsabili delle aree medesime. I piani territoriali delle aree protette, in applicazione dell'articolo 145, adeguano le loro disposizioni entro centottanta giorni dalla data di approvazione del piano paesaggistico. Tutte le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate in conformità al piano paesaggistico. Nelle more della formazione del piano paesaggistico, nei territori delle aree naturali protette di interesse paesaggistico, per i quali sia vigente il piano per il parco o il piano di gestione, le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 sono esercitate sulla base del piano per il parco o del piano di gestione »;

2. All'articolo 145, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: « , ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette » sono sostituite dalle seguenti: « , esclusi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette »;

3. All'articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso di interventi da realizzare all'interno di parchi nazionali, all'esito dell'approvazione del piano per il parco dotato almeno dei contenuti di cui all'articolo 143, comma 1, in conformità alle previsioni dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'ente parco comunica al soprintendente l'atto di assenso in base alla competenza di cui al comma 6 del presente articolo attestando la conformità del progetto alle previsioni e prescrizioni paesaggistiche »;

b) al comma 6, al secondo periodo, le parole: « enti parco » sono sostituite dalle seguenti: « enti gestori di aree naturali protette regionali » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « La funzione autorizzatoria in materia di paesaggio per gli interventi da realizzare nei parchi nazionali di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è attribuita agli enti parco. Gli enti parco provvedono con un unico atto sia sulla domanda di nulla osta, di cui all'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sia, secondo la procedura disciplinata dal presente articolo, sulla domanda di autorizzazione paesaggistica ».