Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2024
Delega al Governo in materia di revisione del sistema di vigilanza sulle cooperative
Onorevoli Senatori. – Il mondo cooperativo rappresenta un settore di rilevante interesse sotto il profilo socioeconomico nazionale e territoriale, in particolar modo nell'attuale contesto di post crisi pandemica e di conflitti russo-ucraino e medio-orientale. Gli enti cooperativi rappresentano, difatti, una componente importante del sistema produttivo, che produce e crea occupazione e reddito, misurati da percentuali rilevanti sia del prodotto interno lordo (8 per cento) e sia degli occupati (circa il 7,5 per cento) e che, coniugando redditività e solidarietà, rafforza la coesione sociale, economica, regionale e locale, generando altresì capitale sociale.
Secondo i dati contenuti nella relazione al Parlamento sulla cooperazione 2018 – 2021, le cooperative iscritte all'albo al 31 dicembre 2021 sono 110.445, tuttavia si sta registrando sempre più una flessione nella consistenza numerica: al 7 aprile 2022 il numero di cooperative iscritte all'albo online erano 109.753; al 7 luglio 2022 erano iscritte 109.558; al 7 novembre 2022 risultavano iscritte 109.328. Al 18 gennaio 2024 continua la flessione registrata negli anni precedenti; infatti, il totale delle cooperative iscritte è pari a 104.807 (dato albo online del Ministro delle imprese e del made in Italy), così ripartite: 33.190 cooperative al Nord, 24.081 al Centro e 110.445 al Sud.
Delle 110.445 cooperative iscritte all'Albo, 39.224 risultano associate (35,5 per cento) e 71.221 non associate (64,5 per cento); 8.483 cooperative (pari al 7,7 per cento) hanno almeno una procedura « concorsuale » in corso (liquidazione coatta amministrativa, fallimento, scioglimento per atto di autorità e amministrazione straordinaria), mentre 101.962 (il 92,3 per cento) non ne hanno nessuna.
Guardando alla tabella di seguito riportante i principali dati sugli incarichi di revisione e ispezione conclusi annualmente nel quadriennio 2018-2021, si rileva come il fenomeno delle « mancate revisioni e ispezioni » è dovuto principalmente all'impossibilità di svolgere l'incarico, per irreperibilità della cooperativa o mancanza di collaborazione dei suoi organi:
ANNO | Revisioni ordinarie | Ispezioni straordinarie | Totali revisioni + ispezioni | |||||||
Concluse | Mancate | Svolte | Concluse | Mancate | Svolte | Concluse | Mancate | Svolte | % Svolte | |
2018 | 13.873 | 2.194 | 11.679 | 332 | 40 | 292 | 14.205 | 2.234 | 11.971 | 84,3 |
2019 | 13.919 | 2.560 | 11.359 | 497 | 75 | 422 | 14.416 | 2.635 | 11.781 | 81,7 |
2020 | 2.789 | 452 | 2.337 | 197 | 32 | 165 | 2.986 | 484 | 2.502 | 83,8 |
2021 | 11.518 | 2.087 | 9.431 | 515 | 87 | 428 | 12.033 | 2.174 | 9.859 | 81,9 |
La necessità di riformare la vigilanza del sistema cooperativo scaturisce dall'aumento negli ultimi anni del fenomeno delle cosiddette « false cooperative » o « cooperative spurie », realtà pseudo-imprenditoriali che, lungi dal perseguire scopi mutualistici, utilizzano questa veste per massimizzare il profitto attraverso pratiche, comportamenti, scelte organizzative, gestione dei rapporti sociali e instaurazione di rapporti di lavoro che eludono, anche in modo illegittimo, i presupposti del modello cooperativo tutelato dall'articolo 45 delle Costituzione. Il presente disegno di legge delega vuole puntare non soltanto sull'importanza delle ispezioni, bensì anche sul valore della figura e del ruolo del revisore nell'accompagnare e supportare le cooperative al rispetto della natura mutualistica. L'esigenza di una riforma della vigilanza nasce da un lato per uniformare e omogenizzare il sistema della revisione (stante la sostanziale disparità di gestione tra quella in capo al Ministro delle imprese e del made in Italy e quella delle associazioni di rappresentanza) dall'altro, per dare una maggiore trasparenza, imparzialità e rotazione nell'affidamento degli incarichi e per garantire un maggiore riconoscimento delle professionalità sia esterne sia interne.
L'articolo 1 definisce l'oggetto e le finalità della delega, mentre l'articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, prevedendo, tra l'altro, l'istituzione di un unico albo dei revisori, cui far confluire sia quelli già iscritti presso il Ministro delle imprese e del made in Italy che quelli espressi dalle associazioni di categoria, ampliandone l'iscrizione anche a nuove figure professionali quali i commercialisti, gli avvocati, i consulenti del lavoro ed i revisori legali. L'articolo 3 norma il procedimento per l'adozione dei decreti legislativi e l'articolo 4 contempla la clausola di salvaguardia dalle disposizioni recate dal presente disegno di legge per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 1.
(Oggetto e finalità della delega)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino e alla revisione del sistema di vigilanza delle cooperative, nell'ottica di migliorare le ispezioni, gestire l'individuazione dei revisori e poter intervenire anticipatamente su situazioni complesse, nonché evitare la mancata revisione di cooperative nell'arco temporale previsto a normativa vigente.
Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi
per l'esercizio della delega)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) istituire un elenco unico dei revisori tenuto dal Ministero delle imprese e del made in Italy;
b) prevedere che l'attività di revisione nei confronti delle cooperative, aderenti e non aderenti alle associazioni, sia svolta esclusivamente dai revisori iscritti nell'elenco di cui alla lettera a);
c) rivedere l'assegnazione degli incarichi di revisione conferiti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, secondo criteri di rotazione, trasparenza, complessità e proporzionalità e limite massimo di assegnazione di incarichi di revisione;
d) definire una disciplina univoca per i corsi di abilitazione alla vigilanza ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui alla lettera a);
e) prevedere corsi di formazione continua obbligatoria per i revisori iscritti nell'elenco di cui alla lettera a), finalizzati all'adeguamento e all'accrescimento delle competenze professionali;
f) prevedere che i corrispettivi spettanti per l'attività di revisione siano compensati con il contributo di vigilanza dovuto dalle società cooperative;
g) semplificare e ottimizzare le procedure amministrative di revisione, nell'ottica di accelerare il processo di digitalizzazione.
2. All'elenco di cui al comma 1, lettera a), possono essere iscritti:
a) i revisori già iscritti nell'apposito albo e incaricati dal Ministero delle imprese e del made in Italy o dalle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;
b) i professionisti iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, al Consiglio nazionale forense, all'ordine dei consulenti del lavoro e al registro dei revisori legali.
Art. 3.
(Procedimento per l'adozione
dei decreti legislativi)
1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
2. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal comma 1 del presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi decreti legislativi.
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi adottati in attuazione della stessa sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.