Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1375
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, Claudio BORGHI, TESTOR, DREOSTO, BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, CANTÙ, CENTINAIO, GERMANÀ, MARTI, MINASI, MURELLI, PAGANELLA, PIROVANO, POTENTI, PUCCIARELLI, SPELGATTI, STEFANI e TOSATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 FEBBRAIO 2025

Disposizioni concernenti la rateizzazione a lungo termine di carichi fiscali, contributivi e di altra natura affidati all'agente della riscossione

Onorevoli Senatori. – La gestione del contenzioso tributario e il recupero dei crediti da parte dell'Agenzia delle entrate rappresentano un nodo cruciale per la sostenibilità del bilancio pubblico e per il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. I precedenti interventi di definizione agevolata delle cartelle esattoriali hanno incontrato notevole successo, sia quanto al numero delle adesioni da parte dei contribuenti sia per gli effetti di alleggerimento del carico amministrativo gravante sugli uffici. Infatti, la prima definizione agevolata delle cartelle, per i carichi affidati tra il 2000 e il 2016, è arrivata con il decreto-legge fiscale collegato alla legge di bilancio per l'anno 2017 (articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225). Successivamente, il decreto-legge collegato alla legge di bilancio per l'anno 2018 (articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha riaperto i termini per aderire alla definizione, estendendone l'operatività anche in riferimento ai carichi affidati dal 1° gennaio al 30 settembre 2017 (cosiddetta « rottamazione-bis »). Il decreto-legge fiscale collegato alla legge di bilancio per l'anno 2019 (articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136) ha ulteriormente ampliato il perimetro applicativo della disciplina, includendovi i carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 (cosiddetta « rottamazione-ter »). Infine, con l'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stata introdotta una nuova definizione agevolata (cosiddetta « rottamazione-quater ») dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, con la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell'ambito applicativo versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per i diritti di notificazione, con la novità di non dover corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.
Grazie soprattutto a quest'ultima definizione agevolata, molti contribuenti hanno quindi colto l'opportunità di saldare i propri debiti con lo Stato a condizioni semplificate, determinando altresì un aumento delle entrate straordinarie di bilancio e permettendo, al contempo, di chiudere numerosi procedimenti pendenti. Numerosi cittadini e imprese – è bene tenerlo presente – non evadono deliberatamente, ma talvolta si trovano impossibilitati a saldare le somme dovute a causa di una condizione finanziaria precaria, spesso aggravata da fattori esterni come la crisi economica, l'aumento del costo della vita e la difficoltà di realizzare la liquidità necessaria. In questi casi soprattutto, l'accumulo di interessi e sanzioni non fa altro che peggiorare la condizione di chi già si trova in difficoltà, rendendo il debito insostenibile e compromettendo qualsiasi possibilità di regolarizzazione. Per tale ragione, un aspetto critico da considerare è l'irragionevolezza dell'attuale sistema, che prevede una lievitazione automatica di interessi e sanzioni sui debiti fiscali. Questo meccanismo, pur concepito per incentivare la tempestiva regolarizzazione, finisce per colpire in modo sproporzionato contribuenti che, pur volendo adempiere ai propri obblighi, si trovano molto spesso in oggettive difficoltà economiche. Tale sistema, paradossalmente, scoraggia l'ottemperanza agli obblighi fiscali e alimenta un circolo vizioso di inadempienza che si traduce in un danno tanto per il contribuente quanto per l'amministrazione finanziaria, la quale non riesce a recuperare le somme dovute.
A supporto di ciò, secondo gli ultimi dati diffusi nel corso dell'audizione svoltasi il 27 febbraio 2024 presso la 6ª Commissione (Finanze e tesoro) del Senato della Repubblica, il direttore dell'Agenzia delle entrate ha ricordato che la definizione agevolata introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha coinvolto oltre 3 milioni di contribuenti, che hanno presentato almeno una domanda di adesione, e interessato oltre 26,6 milioni di cartelle, con incassi registrati al 31 dicembre 2023 per circa 6,8 miliardi di euro. Con riferimento all'istituto della rateizzazione delle somme dovute, nel 2023 sono state concesse circa 1,4 milioni di dilazioni, con una crescita del 12 per cento rispetto all'anno precedente. Questo dimostra che molti contribuenti non riescono a far fronte ai debiti fiscali non per volontà di evasione, ma per l'incapacità di sostenere il peso economico generato da eventi straordinari, come la difficile congiuntura economica degli ultimi due anni.
La stessa Agenzia delle entrate, il 10 maggio 2024, in un contributo presentato nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione (atto del Governo n. 152 della XIX legislatura) presso la VI Commissione (Finanze) della Camera dei deputati, ha ulteriormente ricordato che quello in atto è un percorso riformatore necessario per abbandonare un impianto normativo ormai risalente, ancora ispirato a princìpi appropriati ad un contesto di alterità tra la pubblica amministrazione e i soggetti privati incaricati dell'attività di riscossione coattiva. In quell'occasione, l'Agenzia ha inoltre presentato un quadro aggiornato del valore residuo del « magazzino » della riscossione che « alla data del 31 marzo 2024 risulta pari a 1.232,5 miliardi di euro e, per buona parte di essi, l'agente della riscossione dovrebbe continuare ad effettuare adempimenti puramente formali (essenzialmente nel tentativo di interrompere il decorso dei termini di prescrizione), senza prospettiva di effettiva riscossione. [...] L'importo dei crediti residui alla data del 31 marzo 2024 appare, per circa il 40 per cento, di difficile recuperabilità, tenuto conto delle condizioni soggettive che caratterizzano i debitori: 148,7 miliardi di euro sono dovuti, infatti, da soggetti interessati da procedure concorsuali, 207,3 miliardi di euro da persone decedute ovvero da imprese cessate, 137,9 miliardi di euro da soggetti che, in base ai dati presenti nell'Anagrafe tributaria, risultano nullatenenti. Per ulteriori 97,5 miliardi di euro, l'attività di riscossione è attualmente sospesa per effetto di specifici provvedimenti di sospensione delle attività di recupero ».
Alla luce dell'attuale situazione, appare quindi evidente la necessità di introdurre nuove misure agevolative per l'estinzione dei debiti dei contribuenti. Le precedenti iniziative di « rottamazione » fiscale, infatti, hanno rappresentato un'importante opportunità per molti contribuenti, permettendo loro di alleggerire il carico delle cartelle esattoriali accumulate nel tempo. Tuttavia, queste misure, pur significative, si sono rivelate solo parzialmente efficaci nel risolvere in maniera strutturale il problema di tantissimi cittadini e imprese alle prese con debiti fiscali derivanti da imposte regolarmente dichiarate ma non versate. È cruciale sottolineare che, nella maggior parte dei casi, tali situazioni non sono il frutto di disonestà o evasione fiscale, ma piuttosto di difficoltà economiche temporanee o eventi imprevisti che hanno impedito ai contribuenti di adempiere ai propri obblighi. Per affrontare in modo definitivo questo problema e offrire una vera soluzione a contribuenti, piccoli imprenditori, artigiani, commercianti e liberi professionisti, è necessario andare oltre le misure di emergenza e prevedere strumenti che permettano una reale sostenibilità economica. Ecco perché l'introduzione di una rateizzazione su un periodo sufficientemente lungo, per esempio dieci anni, con rate di importo fisso ed eguale, non solo semplifica la pianificazione finanziaria per i contribuenti, ma elimina anche l'incertezza – nonché il peso psicologico – derivante da importi variabili o da scadenze ravvicinate che potrebbero esporre a rischi ulteriori la stabilità di molte attività. Il successo di una misura di questo tipo sta nel riconoscere che dichiarare le imposte, ma non riuscire a pagarle, non è un segnale di irresponsabilità bensì una manifestazione di difficoltà economica che, in molti casi, è del tutto indipendente dalla volontà del contribuente. Eventi come crisi economiche, problemi di salute o altre circostanze eccezionali possono colpire chiunque, e in questi momenti lo Stato ha il dovere di intervenire non per aggravare la situazione ma per offrire supporto. Piccole e medie imprese, commercianti e professionisti rappresentano il tessuto economico fondamentale dell'Italia: permettere loro di rimettersi in bonis significa garantire occupazione, continuità produttiva e un futuro più solido per l'economia nazionale. Solo con un approccio basato su solidarietà, equità e visione a lungo termine lo Stato può dimostrare di essere realmente al fianco dei contribuenti, trasformando una crisi in un'opportunità di ripartenza. Il presente disegno di legge vuole quindi essere una risposta concreta e positiva – oltreché immediatamente attuabile – per aiutare famiglie, imprese, operatori economici, liberi professionisti e commercianti che desiderano instaurare con il fisco un rapporto più semplice, trasparente e basato sulla fiducia reciproca.
L'articolo 1, al comma 1, consente la definizione agevolata dei singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. Al comma 2 si prevede che il pagamento delle somme dovute, entro un periodo temporale più ampio rispetto alle precedenti definizioni agevolate, potrà avvenire con un piano di rateizzazione nel numero massimo di centoventi rate di eguale importo, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti all'ultimo giorno di ogni mese fino alla completa estinzione del debito. In continuità con quanto previsto dalla precedente definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi 231 e seguenti, della citata legge n. 197 del 2022, con l'adesione alla definizione agevolata prevista dal presente disegno di legge è annullato l'obbligo di pagamento dell'aggio in favore dell'agente della riscossione. Ricalcando le procedure previste per le precedenti definizioni agevolate, il comma 3 pone a carico dell'agente della riscossione l'onere di fornire ai contribuenti, in apposita area del proprio sito internet, i dati necessari a individuare i carichi definibili in via agevolata; il comma 4 stabilisce che il debitore, entro il 30 aprile 2025, deve presentare all'agente della riscossione una dichiarazione in cui manifesta la propria volontà di procedere alla definizione agevolata. Il comma 5 prevede che nella predetta dichiarazione il debitore indichi l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi in essa compresi e assuma l'impegno a rinunciare a eventuali giudizi pendenti relativi ai carichi che intende definire. Il comma 6 dispone che la dichiarazione già presentata possa essere integrata entro la stessa data del 30 aprile 2025. Il comma 7 stabilisce che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare per la definizione – a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure di notificazione della cartella di pagamento – si considerano unicamente gli importi già pagati allo stesso titolo e che il debitore, se ha già interamente versato le medesime somme con precedenti pagamenti parziali, deve comunque dichiarare la sua volontà di aderire alla definizione per beneficiare degli effetti di quest'ultima. In base al comma 8 restano comunque definitivamente acquisite, e non sono rimborsabili, le somme versate a qualunque titolo e relative ai debiti definibili. Con il comma 9 sono stabiliti gli effetti della presentazione della dichiarazione di adesione alla procedura agevolata. Il comma 10, analogamente a quanto previsto per le precedenti definizioni agevolate, affida all'agente della riscossione il compito di comunicare, entro il 30 giugno 2025, ai debitori che hanno aderito alla definizione il quantum dovuto. Il comma 11 individua le modalità di versamento delle somme dovute, che può essere effettuato mediante domiciliazione su conto corrente oppure con bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione delle somme da pagare, ovvero presso gli sportelli dell'agente della riscossione. Il comma 12 disciplina le conseguenze della domanda di definizione agevolata sulle dilazioni di pagamento già in atto. Il comma 13 riguarda l'eventualità di omesso, insufficiente o tardivo versamento. Il comma 14 definisce i casi in cui nella definizione agevolata, analogamente a quanto disposto per il passato, sono compresi anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti avviati a seguito di istanze presentate dai debitori per l'accordo di composizione della crisi e il piano del consumatore (ai sensi del capo II, sezione I, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di crisi da sovraindebitamento) e nei procedimenti instaurati nell'ambito della ristrutturazione dei debiti del consumatore e del cosiddetto « concordato minore », ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. Il comma 15 prevede che alle somme occorrenti per aderire alla definizione agevolata che sono oggetto di procedura concorsuale o delle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa si applichi la disciplina dei crediti prededucibili. Il comma 16 consente di estinguere con le procedure in esame anche i debiti relativi a precedenti istituti di « pace fiscale » (definizioni agevolate) e, in particolare, i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della definizione, purché oggetto di dichiarazioni rese nei termini di legge. Il comma 17 stabilisce che, per effetto del pagamento delle somme dovute per la definizione, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo contenuto nei carichi definiti. Il comma 18 estende la definizione agevolata anche ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di previdenza privati, previe apposite delibere dei medesimi enti pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025, se comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata. Il comma 19, infine, specifica che le illustrate disposizioni si applicano anche ai crediti che siano stati oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale favorevole all'ente creditore, ancorché riferiti a ruoli riportati a zero, ai carichi, ai ruoli, alle cartelle e alle comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controlli delle dichiarazioni fiscali (cosiddetti « avvisi bonari »), ovvero per le somme a qualsivoglia titolo ancora dovute sui carichi medesimi.
L'articolo 2, comma 1, consente alle regioni e agli altri enti territoriali di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2018 al 2023, mediante l'esclusione delle sanzioni. Ai sensi del comma 2, il provvedimento con cui è disposta la definizione agevolata deve disciplinare i seguenti aspetti:

a) il numero massimo delle rate e la relativa scadenza, fermo restando che in ogni caso il pagamento deve essere completato entro il 31 dicembre 2026;

b) le modalità attraverso le quali il debitore può presentare l'istanza di avvalersi della definizione agevolata;

c) il termine entro cui l'interessato è tenuto a presentare tale istanza, prevedendo che detta istanza debba specificare il numero di rate in cui il debitore intende articolare il pagamento, l'eventuale sussistenza di giudizi riguardanti i debiti interessati dalla definizione agevolata nonché la dichiarazione con cui il debitore assume l'impegno di rinunciare ai giudizi instaurati;

d) il termine entro il quale l'ente impositore o il concessionario della riscossione sono tenuti a fornire riscontro all'istanza del debitore, comunicando a quest'ultimo l'ammontare complessivo delle entrate non riscosse, al netto dei benefìci concessi dal provvedimento di definizione agevolata, l'ammontare delle singole rate e la scadenza delle stesse.

Il comma 3 disciplina gli effetti della presentazione dell'istanza di attivazione della definizione agevolata delle entrate da parte dell'interessato, che consistono nell'immediata sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza stessa. Ai sensi del comma 4, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme dovute, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. I versamenti eventualmente già effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

1. I debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 possono essere estinti, secondo le disposizioni del presente articolo, senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento.

2. Il pagamento delle somme di cui al comma 1 è effettuato nel numero di rate di eguale importo individuato dal debitore, nel limite massimo di centoventi rate, la prima con scadenza al 31 luglio 2025 e le restanti con scadenza all'ultimo giorno di ogni mese fino all'estinzione del debito.

3. L'agente della riscossione rende disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale, i dati necessari per individuare i carichi definibili ai sensi del presente articolo.

4. Il debitore manifesta all'agente della riscossione la propria volontà di procedere alla definizione ai sensi del comma 1 rendendo, entro il 30 aprile 2025, apposita dichiarazione con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente rende note mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. Nella dichiarazione di cui al comma 4 il debitore indica l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i carichi in essa compresi e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi, che sono sospesi dal giudice, previa presentazione di copia della dichiarazione medesima, nelle more del pagamento delle somme dovute. L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti.

6. Entro il 30 aprile 2025 il debitore può integrare, con le modalità previste dal comma 4, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.

7. Ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale compreso nei carichi affidati e a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Se il debitore, per effetto di precedenti pagamenti parziali, ha già integralmente corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la propria volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 4.

8. Le somme relative ai debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

9. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 4, relativamente ai carichi definibili che ne costituiscono oggetto:

a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;

b) sono sospesi, fino alla scadenza della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni operanti alla data di presentazione della dichiarazione;

c) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione;

d) non possono essere avviate nuove procedure esecutive;

e) non possono essere proseguite le procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo;

f) il debitore non è considerato inadempiente ai fini di cui agli articoli 28-ter e 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

g) si applica l'articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.

10. Entro il 30 giugno 2025, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 4 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell'area riservata del sito internet istituzionale dell'agente della riscossione.

11. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore con le modalità determinate dall'agente della riscossione nella comunicazione di cui al comma 10;

b) mediante modelli di pagamento precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 10;

c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.

12. Limitatamente ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui al comma 4:

a) le dilazioni sospese ai sensi del comma 9, lettera b), sono automaticamente revocate alla data del 31 luglio 2025;

b) il pagamento della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, salvo che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo.

13. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di otto rate, anche non consecutive, tra quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tale caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero.

14. Possono essere compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 anche i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano in procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, o della parte prima, titolo IV, capo II, sezioni II e III, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con la possibilità di effettuare il pagamento del debito, anche falcidiato, con le modalità e nei tempi eventualmente previsti dal decreto di omologazione.

15. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1 che sono oggetto di procedura concorsuale nonché di tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applica la disciplina dei crediti prededucibili.

16. Possono essere estinti, secondo le disposizioni del presente articolo, anche se con riferimento a essi si è determinata l'inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2022 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi:

a) dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225;

b) dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172;

c) dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

d) dell'articolo 1, comma 189, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

e) dell'articolo 16-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

f) dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

17. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 31 dicembre 2030, l'elenco dei debitori che si sono avvalsi delle disposizioni del presente articolo e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.

18. Le disposizioni dei commi da 1 a 17 si applicano altresì ai debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, previe apposite delibere dei medesimi enti approvate ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, pubblicate nei rispettivi siti internet istituzionali entro il 31 gennaio 2025 e comunicate entro la medesima data all'agente della riscossione mediante posta elettronica certificata.

19. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione anche quando i relativi ruoli, cartelle e avvisi di addebito siano stati successivamente oggetto di provvedimento amministrativo di rideterminazione o di provvedimento giurisdizionale di accertamento e di condanna al pagamento in favore dell'ente creditore, ovvero per cifre inferiori a quelle originariamente affidate e iscritte a ruolo. Le stesse disposizioni si applicano anche qualora l'ente creditore abbia proceduto ad azzerare il debito iscritto a ruolo, con o senza reiscrizione a ruolo, per le somme accertate come dovute alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque alle comunicazioni di irregolarità e agli avvisi telematici notificati fino al 31 dicembre 2024 a seguito di controlli delle dichiarazioni fiscali.

Art. 2.

(Estensione della facoltà di definizione agevolata alle entrate delle regioni e degli enti locali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni, con riferimento alle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2018 al 2023, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere, con le forme prescritte dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, la definizione agevolata, su istanza del debitore, senza corresponsione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali di cui al primo periodo, entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto di cui al medesimo periodo, ferme restando le forme di pubblicità legale per esso previste, ne danno notizia mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con gli atti adottati ai sensi del comma 1, gli enti territoriali ivi indicati stabiliscono anche:

a) il numero massimo delle rate in cui può essere ripartito il pagamento e la relativa scadenza, che non può superare il 31 dicembre 2026;

b) le forme e le modalità con cui il debitore presenta l'istanza con la quale manifesta la propria volontà di avvalersi della definizione agevolata;

c) i termini per la presentazione dell'istanza di cui alla lettera b), in cui il debitore indica il numero delle rate in cui intende ripartire il pagamento nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;

d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata ed eventualmente quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al comma 2, lettere b) e c), sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, la definizione di cui al comma 1 non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti dall'ente territoriale a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.