Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1364
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori ZAFFINI e ZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 2025

Norme in materia di formazione specialistica dei medici veterinari e delega al Governo per il riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria

Onorevoli Senatori. – Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006 ha disciplinato il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria, in considerazione della necessità di adeguare gli ordinamenti didattici di dette scuole alla riforma generale degli studi universitari, e, come richiamato nelle premesse del decreto « considerata l'opportunità di consentire una razionalizzazione complessiva dell'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria in stretta connessione con le esigenze del Servizio sanitario nazionale ».
Le scuole sono suddivise in 3 classi: classe della sanità animale; classe dell'igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati; classe dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche.
Dalla valutazione delle scuole emerge un quadro frammentario, comunque ad oggi funzionale alla preparazione di specialisti in medicina veterinaria che possano, attraverso il conseguimento del titolo, partecipare ai concorsi del Servizio sanitario nazionale. Tuttavia, ulteriori e aggiornate funzioni del medico veterinario sono state introdotte dal quadro normativo, con particolare riferimento al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (« normativa in materia di sanità animale »), relativo alle malattie degli animali trasmissibili agli animali o all'uomo, applicando la strategia della Commissione sulla sanità animale attraverso un approccio basato sul rischio e sul comportamento proattivo. Nel regolamento è ben esplicitato come l'impatto delle malattie animali trasmissibili e delle misure necessarie a combatterle può essere devastante per i singoli animali, le popolazioni animali, i detentori di animali e l'economia stessa. Il regolamento tiene infatti conto dei contenuti e delle finalità della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM (2007) 539 definitivo, del 19 settembre 2007, su una nuova strategia di salute degli animali per l'Unione europea (2007-2013) che si presenta con il motto « Meglio prevenire che curare » e che mira a promuovere la sanità animale, ponendo l'accento sulle misure preventive, sulla sorveglianza e sul controllo delle malattie nonché sulla ricerca, al fine di ridurre l'incidenza delle malattie degli animali e di minimizzare l'impatto dell'insorgenza di focolai. La citata comunicazione propone l'adozione di un quadro normativo unico e semplificato in materia di sanità animale, perseguendo la convergenza con le norme internazionali e un risoluto impegno a favore di criteri rigorosi nel campo della sanità animale. A tal fine, l'obiettivo comune dell'Unione europea è quello di realizzare le idee della strategia per la salute degli animali, compreso il principio « one health », e di consolidare il quadro giuridico per una politica comune dell'Unione europea in materia di sanità animale, attraverso un unico quadro normativo semplificato e flessibile. I medici veterinari svolgono un ruolo fondamentale in tutti gli aspetti della gestione della sanità animale e il citato regolamento (UE) 2016/429 richiama tra i suoi considerata l'importanza di stabilire e aggiornare il loro ruolo e le loro responsabilità.
La formazione specialistica del medico veterinario deve quindi seguire il passo di nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale (che vede come nuovi paradigmi i concetti di one health, multidisciplinarietà, complessità), al progredire delle conoscenze scientifiche e tecnologiche e al continuo aggiornamento dei metodi (e conseguentemente della legislazione) di prevenzione e controllo in salute animale e sicurezza alimentare.
Questo porta a considerare la necessità di ulteriori scuole di specializzazione di area veterinaria anche di durata maggiore in termini temporali che si integrino con quelle già individuate nel decreto del Ministro dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006. In particolare, la branca della sanità pubblica veterinaria, considerando il termine individuato dall'Istituto superiore di sanità, il quale definisce la sanità pubblica come « il complesso rapporto tra salute dell'uomo, delle popolazioni animali e dei contesti ambientali attraverso i quali esso si articola, direttamente o per il tramite della catena alimentare, che contribuisce maggiormente alla salute e benessere dell'uomo ». Essa copre molteplici aspetti del rapporto uomo/animale, quali: la salute e il benessere degli animali, lo sviluppo e la gestione del farmaco veterinario, l'intervento veterinario in corso di catastrofi, l'igiene urbana veterinaria, la gestione sanitaria della fauna selvatica.
Pertanto, la sanità pubblica veterinaria è componente determinante della visione unitaria del concetto di salute che prende il nome di one health, moderna concezione dei rapporti fra salute dell'uomo, degli animali e dell'ambiente. Anche gli alimenti per gli animali e per l'uomo sono parte integrante di questa concezione. Il Ministero della salute raccomanda che « i controlli non devono essere più concentrati sul prodotto finale, ma distribuiti lungo tutto il processo di produzione, con una visione complessiva “dai campi alla tavola” ». Dalla produzione alla distribuzione dell'alimento, il medico veterinario è coinvolto, anche in senso giuridico, nella garanzia di sicurezza del prodotto e deve essere consapevole della necessità di armonizzare le esigenze del mercato globale e le strategie finalizzate a garantire la salute e il benessere degli animali e dell'uomo.
L'articolo 1 esplicita l'obiettivo del presente disegno di legge di avviare una riforma del sistema di formazione specialistica dei medici veterinari e delega il Governo ad adottare, entro novanta giorni, uno o più decreti legislativi volti al riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, recante « Riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare complessivamente l'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria;

b) prevedere che la formazione specialistica del medico veterinario si conformi alle nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale;

c) prevedere la possibilità di istituire ulteriori scuole di specializzazione rispetto a quelle individuate nelle classi omogenee, in base alle necessità formative connesse agli aspetti professionali introdotti dalla normativa europea o nazionale;

d) prevedere che il conseguimento del titolo di specializzazione di area veterinaria sia subordinato all'acquisizione, da parte dello specialista in formazione, di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in almeno tre anni di corso;

e) garantire, per le attività formative professionalizzanti, che in caso di conseguimento di un numero complessivo di CFU superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, sia attribuita in ogni caso la percentuale del 70 per cento dell'intero complesso dei CFU ad attività pratiche e di tirocinio;

f) stabilire che, tra le attività caratterizzanti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, almeno 48 CFU siano dedicati all'ambito denominato « tronco comune », e che almeno 112 CFU siano dedicati all'ambito identificato da uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione è destinato il corso di specializzazione;

g) prevedere, per le scuole di specializzazione disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, che il riferimento alle facoltà di medicina veterinaria sia rivolto ai dipartimenti di medicina veterinaria.

L'articolo 2 provvede all'istituzione delle scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria. La creazione di un percorso formativo specialistico in sanità pubblica veterinaria per i futuri medici veterinari che parteciperanno ai concorsi per accedere al Servizio sanitario nazionale si realizzerà in analogia con quanto avviene per i medici chirurghi, mediante la stipula di un contratto con l'ateneo delle scuole di specializzazione, ai fini dello svolgimento di attività lavorativa assistenziale presso gli enti o le aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito della convenzione stipulata dall'ateneo con gli enti e le aziende sanitarie della medesima rete, in analogia a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per i professori e i ricercatori universitari. Tale percorso permetterà di ottenere professionisti che partecipano, già durante le loro formazione e in modo attivo, alle attività del Servizio sanitario nazionale convenzionate dove svolgono la loro attività formativa, integrandosi con il personale operante e partecipando alle funzioni svolte dai dirigenti. Inoltre gli specializzandi avranno una progressiva autonomia gestionale e decisionale nelle attività pratiche individuali assegnate dal tutor, che permetterà di colmare parte delle carenze di organico denunciate a integrazione delle assunzioni previste e auspicate.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo per il riassetto delle scuole di specializzazione di area veterinaria)

1. In armonia con le esigenze del Servizio sanitario nazionale e al fine di avviare una riforma del sistema di formazione specialistica dei medici veterinari, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riordino delle scuole di specializzazione di area veterinaria di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2006, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare complessivamente l'offerta formativa delle scuole di specializzazione dell'area veterinaria;

b) prevedere che la formazione specialistica del medico veterinario si conformi alle nuove esigenze professionali legate ad approcci innovativi di tutela della salute pubblica, attraverso quella animale, alimentare e ambientale;

c) prevedere la possibilità di istituire ulteriori scuole di specializzazione rispetto a quelle individuate nelle classi omogenee, in base alle necessità formative connesse agli aspetti professionali introdotti dalla normativa europea o nazionale;

d) prevedere che il conseguimento del titolo di specializzazione di area veterinaria sia subordinato all'acquisizione, da parte dello specialista in formazione, di almeno 180 crediti formativi universitari (CFU) complessivi, articolati in almeno tre anni di corso;

e) garantire, per le attività formative professionalizzanti, che in caso di conseguimento di un numero complessivo di CFU superiore a quello indicato all'articolo 2, comma 5, del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, sia attribuita in ogni caso la percentuale del 70 per cento dell'intero complesso dei CFU ad attività pratiche e di tirocinio;

f) stabilire che, tra le attività caratterizzanti di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, almeno 48 CFU siano dedicati all'ambito denominato « tronco comune », e che almeno 112 CFU siano dedicati all'ambito identificato da uno o più settori scientifico-disciplinari specifici della figura professionale alla cui formazione è destinato il corso di specializzazione;

g) prevedere, per le scuole di specializzazione disciplinate dal citato decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2006, che il riferimento alle facoltà di medicina veterinaria sia rivolto ai dipartimenti di medicina veterinaria.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi al Consiglio di Stato per l'espressione del parere, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il Governo può comunque procedere.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono quindi trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

4. In mancanza dell'intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera approvando una relazione che è trasmessa alle Camere, contestualmente alla trasmissione degli schemi dei decreti legislativi, nella quale sono indicati gli specifici motivi per cui l'intesa non è stata raggiunta.

5. Qualora il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Il Governo, qualora a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata, trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione nella quale sono indicate le specifiche motivazioni della volontà di non conformarsi all'intesa. La Conferenza unificata assume le conseguenti determinazioni entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione, decorso il quale i decreti possono essere comunque adottati.

7. Qualora, anche a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata di cui al periodo precedente, il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

8. I decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti, apportando ad esse le opportune modificazioni volte a garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa vigente, all'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, nonché all'adeguamento e alla semplificazione del linguaggio normativo.

9. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 2.

(Istituzione delle scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria)

1. Presso i dipartimenti di medicina veterinaria delle università sono istituite le scuole di specializzazione in sanità pubblica veterinaria, di seguito denominate « SPV », della durata di quattro anni, ai fini del conseguimento del titolo universitario di specialista in sanità pubblica veterinaria per il quale è prevista l'acquisizione di 240 CFU.

2. All'atto dell'iscrizione alla SPV il medico veterinario in formazione stipula un contratto con l'ateneo presso il quale è istituita la SPV, ai fini dello svolgimento di attività lavorativa assistenziale presso gli enti o le aziende sanitarie appartenenti alla rete formativa delle scuole di specializzazione, nell'ambito della convenzione stipulata dall'ateneo con gli enti e le aziende sanitarie della medesima rete, in analogia a quanto previsto dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per i professori e i ricercatori universitari. Il contratto di cui al primo periodo cessa alla data di scadenza del corso di specializzazione, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di risoluzione anticipata del contratto di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.

3. Il contratto è finalizzato all'acquisizione delle conoscenze tecniche e competenze professionali specialistiche nel settore della sanità pubblica veterinaria mediante la frequenza delle attività didattiche e lo svolgimento di attività lavorative assistenziali presso gli enti o le aziende sanitarie di cui al comma 2, in conformità alla vigente normativa dell'Unione europea. Il contratto non dà diritto all'accesso ai ruoli del Servizio sanitario nazionale e dell'università o ad alcun rapporto di lavoro con gli enti predetti.

4. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il medico veterinario che interrompe il rapporto contrattuale non può partecipare nei successivi dodici mesi ad alcuna prova nazionale di ammissione alle scuole di specializzazione.