Senato della Repubblica | XIX LEGISLATURA |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2024
Istituzione della « Fondazione La Colombaia »
Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge reca l'istituzione della « Fondazione La Colombaia ». La villa « La Colombaia » è un bene dichiarato di interesse culturale ed architettonico dal Ministero della cultura ed acquisita al patrimonio comunale di Forio, in provincia di Napoli.
Occorrerebbe porre in essere una serie di azioni concrete per restituirla, almeno in parte, allo status originario; ciò anche allo scopo di trasformare il sito in un rinnovato polo di attrazione e di interesse architettonico, culturale, museale, espositivo, teatrale, formativo e cinematografico per l'isola di Ischia, a livello nazionale ed internazionale.
Tale piano di rilancio andrebbe attuato dal comune, dal Ministero della cultura e dalla Soprintendenza per i beni culturali, eventualmente con l'ausilio delle istituzioni dell'Unione europea e con il concorso di soggetti privati, attraverso innanzitutto la costituzione di una fondazione e, successivamente, con formule diverse da studiare in seguito.
Le azioni necessarie per il rilancio sono quelle di seguito elencate.
Innanzitutto, è necessario garantire il ripristino degli arredi interni e degli spazi esterni della villa. In seguito a ricerche accurate negli archivi Luchino Visconti della Fondazione Gramsci a Roma sui libri ancora editi degli architetti che concorsero alla costruzione e all'arredo dell'immobile e sui documenti delle diverse proprietà che si alternarono sull'area, sono state reperite fotografie e testimonianze dei materiali utilizzati a suo tempo per abbellirla. In particolare, da quanto emerso dalla Fondazione Gramsci, quando Visconti divenne il proprietario de « La Colombaia » la villa subì alcune modifiche, dal cambiamento degli arredi interni fissi con grandi camini umbertini e pavimenti grecizzanti, acquisiti da antiche ville campane in demolizione, all'abbassamento dei soffitti, con porte e finestre a sesto acuto, con volte ad ogiva simili a quelle esterne, statue di cani bianchi molossi di ceramica all'ingresso, uno studio con alcune parti di scenografie, un ascensore esterno in vetro colorato, una collezione di bronzetti art nouveau, oggetti in vetro di inizio Novecento, lampadari liberty, un teatro in legno posto all'esterno. Posto che sarà impossibile restituire gli interni allo splendore dell'epoca viscontiana, si potrebbe pensare ad una riqualificazione sostenibile sotto il profilo dell'artigianalità autoctona dei materiali da utilizzare, e al contempo contenuta ed essenziale quanto agli arredi da assemblare e al teatro di legno da risistemare all'esterno per un futuro utilizzo.
La seconda azione di rilancio necessaria è la riqualificazione del sistema viario circostante la villa, mediante ripristino dello stato dei luoghi, e ripensando a una sorta di percorso virtuoso delle strade e dell'area archeologica che insistono sul bosco di Zaro, liminari alla villa, anche eventualmente attraverso il ricorso all'espropriazione per pubblica utilità della strada. Ai sensi dell'articolo 95 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero ha facoltà di provvedere all'espropriazione per pubblica utilità dei beni culturali immobili, qualora l'espropriazione risponda a un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini della fruizione pubblica dei medesimi. L'attività espropriativa può essere delegata dal Ministero alle regioni nonché agli enti pubblici territoriali; in tale ipotesi la dichiarazione di pubblica utilità precede la rimessione degli atti al soggetto che dovrà proseguire la procedura di espropriazione del bene.
In particolare, è stato stabilito che l'espropriazione strumentale è consentita quando necessaria per isolare o restaurare monumenti, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico o facilitarne l'accesso (articolo 96, comma 2, del citato codice dei beni culturali e del paesaggio).
La terza azione che si rende necessaria è l'ampliamento del bosco (di tre ettari) prospiciente la villa, annettendo gli altri tre ettari di bosco di proprietà della città metropolitana degradanti verso la costa, attraverso un protocollo d'intesa, in modo da creare un'oasi ambientale che accresca il fascino della villa e il suo richiamo culturale.
Infine occorre prevedere la finalizzazione della Fondazione allo svolgimento di una serie di attività afferenti la formazione permanente giovanile in tema di arti cinematografiche, teatrali, musicali e figurative (per esempio una scuola di regia secondo il lascito morale di Luchino Visconti e della stagione cinematografica italiana degli anni Quaranta e Settanta del secolo scorso), l'offerta museale ed espositiva, lo svolgimento di pieces teatrali, rappresentazioni e retrospettive cinematografiche , anche con la partecipazione di registi e attori, concerti musicali, premi, sfilate di alta moda.
Ciò attraverso protocolli d'intesa e accordi con gli enti che curano importanti iniziative a livello nazionale afferenti alle mostre biennali di cinema e di arte, con la loro partecipazione attiva alle iniziative poste in essere a livello locale o regionale sull'isola di Ischia, in modo da aumentarne il risalto a livello nazionale e internazionale.
Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.
L'articolo 1 istituisce la « Fondazione La Colombaia ».
L'articolo 2 reca gli obiettivi e le finalità.
L'articolo 3 indica i compiti specifici della Fondazione.
L'articolo 4 indica quali sono gli organi della Fondazione.
L'articolo 5 disciplina lo Statuto.
L'articolo 6 disciplina il patrimonio e le modalità di finanziamento della Fondazione e l'articolo 7 l'entrata in vigore.
Art. 1.
(Istituzione della « Fondazione
La Colombaia »)
1. È istituita la « Fondazione La Colombaia », di seguito denominata « Fondazione ».
2. Sono soci fondatori della Fondazione il Ministero della cultura e il comune di Forio, in provincia di Napoli.
Art. 2.
(Obiettivi e finalità)
1. La Fondazione persegue la finalità di preservare, tutelare, restaurare e valorizzare la struttura immobiliare denominata « La Colombaia », con gli arredi e il parco che la circonda, sita nel comune di Forio, già residenza del maestro Luchino Visconti, la cui memoria intende onorare attraverso la promozione delle arti, in particolare quelle cinematografica, teatrale, figurativa e musicale, nell'ambito di un generale progetto di sviluppo turistico e culturale del territorio di Forio.
Art. 3.
(Compiti specifici della Fondazione)
1. La Fondazione, nella predisposizione ed esecuzione del piano strategico di sviluppo turistico culturale e di valorizzazione della struttura « La Colombaia » e del territorio di Forio, attua le seguenti iniziative:
a) conservazione e valorizzazione della struttura « La Colombaia » e delle aree annesse;
b) promozione e valorizzazione del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico del territorio del comune di Forio;
c) istituzione e organizzazione di un premio dedicato al regista Luchino Visconti, anche mediante il coinvolgimento di personaggi eminenti, sul piano nazionale e internazionale, nel settore dell'arte cinematografica e teatrale;
d) promozione di attività di istruzione, formazione, qualificazione, perfezionamento e aggiornamento professionale di giovani talenti avviati al professionismo e di professionisti già formati nelle molteplici aree della comunicazione e delle arti cinematografiche, teatrali, figurative e musicali, anche con il patrocinio e la collaborazione di istituzioni locali, di soggetti privati e di associazioni professionali;
e) promozione e realizzazione di incontri internazionali riservati a personalità riconosciute nel settore artistico e culturale e di significativa professionalità;
f) promozione e realizzazione di retrospettive cinematografiche, manifestazioni, convegni, seminari e attività di promozione culturale;
g) promozione e attuazione di programmi di sviluppo turistico culturale del territorio di Forio e in generale dell'isola di Ischia, in collaborazione con enti locali, istituzionali e privati;
h) coinvolgimento, nel processo di valorizzazione di cui alla lettera a), secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, di soggetti, anche collettivi, istituzionali e privati, espressione della società civile, capaci di apportare contributi di esperienza, di collaborazione, di sinergie operative e di risorse economiche, prevedendo, in particolare, azioni e interventi di promozione e sollecitazione di erogazioni liberali e sponsorizzazioni.
2. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, la Fondazione::
a) assicura il reperimento delle risorse finanziarie necessarie, garantendo modalità ottimali di combinazione di risorse interne, provenienti dalla gestione diretta o dalla concessione di attività, servizi e spazi, e di risorse esterne, derivanti da contribuzioni, finanziamenti, erogazioni liberali e sponsorizzazioni;
b) svolge attività di raccolta fondi, anche al fine di ampliare ulteriormente la platea dei soggetti, pubblici e privati, coinvolti nella valorizzazione del sito;
c) predispone strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all'esecuzione delle finalità prefisse;
d) definisce le linee di gestione e di valorizzazione del sito;
e) garantisce il monitoraggio, la misurazione e la valutazione delle attività svolte;
f) svolge ogni altra attività congrua e opportuna per il raggiungimento delle finalità istituzionali.
Art. 4.
(Organi della Fondazione)
1. Sono organi della Fondazione:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il consiglio di indirizzo;
d) l'organo di revisione;
e) l'assemblea dei sostenitori.
2. Il consiglio di amministrazione nomina un direttore e un segretario, scelti tra soggetti dotati di comprovata professionalità. Al direttore competono poteri di proposta e di impulso in merito agli obiettivi e ai programmi di attività della Fondazione, nonché le funzioni amministrative e gestionali della Fondazione nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione. Il segretario coadiuva e supporta il direttore e il presidente attività amministrative e gestionali della Fondazione.
3. La Fondazione può avvalersi dell'attività tecnico-consultiva di un comitato scientifico.
4. L'assunzione delle cariche avviene nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e delle ulteriori ipotesi di incompatibilità e inconferibilità previste dalla normativa vigente.
Art. 5.
(Statuto)
1. Lo statuto della Fondazione, adottato dai soci fondatori entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) stabilisce le finalità, le attività istituzionali, strumentali e accessorie della Fondazione;
b) individua i soci fondatori, fondatori promotori e sostenitori della Fondazione disciplinando altresì le cause di recesso e di esclusione;
c) stabilisce la composizione degli organi della Fondazione, le loro competenze e il loro funzionamento;
d) stabilisce che la Fondazione sia dotata di un patrimonio funzionale al perseguimento delle sue finalità istituzionali, costituito da un fondo di dotazione e da un fondo di gestione, nonché le regole per l'esame e l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
e) determina la durata e l'estinzione della Fondazione.
Art. 6.
(Patrimonio e modalità di finanziamento della Fondazione)
1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dai:
a) conferimenti di capitale apportati dai soci fondatori;
b) conferimenti apportati da eventuali altri soci pubblici e privati;
c) contributi e lasciti destinati a tale scopo da soggetti pubblici o privati.
2. La Fondazione si avvale altresì, nel proprio bilancio di esercizio:
a) dei proventi derivanti dalla vendita di biglietti di ingresso alla struttura « La Colombaia »;
b) delle somme a qualsiasi titolo versate per la concessione degli spazi della struttura « La Colombaia ».
Art. 7.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.