Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1300
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori NICITA, DELRIO, ALFIERI, BASSO, CAMUSSO, D'ELIA, FINA, FURLAN, GIACOBBE, GIORGIS, IRTO, LA MARCA, LORENZIN, MALPEZZI, MANCA, MARTELLA, MELONI, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, TAJANI, VALENTE, VERDUCCI, VERINI, ZAMBITO e ZAMPA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 NOVEMBRE 2024

Disposizioni in materia di utilizzo del termine « adottivo » per genitori e figli

Onorevoli Senatrici e onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge affronta una questione di fondamentale importanza per la dignità e il riconoscimento dei legami familiari nel nostro ordinamento giuridico. La perdurante distinzione tra « genitori » e « genitori adottivi », nonché quella tra « figli » e « figli adottivi » risulta non solo obsoleta, ma foriera di disparità che non riflettono la realtà affettiva e giuridica delle famiglie.
L'adozione rappresenta un atto di amore e di responsabilità, in cui un individuo o una coppia assume diritti e doveri pari a quelli di un genitore biologico. Tuttavia l'utilizzo in sede normativa, peraltro tuttora abbastanza frequente, delle diciture di « genitori adottivi » o di « figli adottivi » suggerisce una differenza intrinseca che, seppur storicamente radicata, non ha più ragione di esistere nell'attuale società.
Le parole hanno un forte impatto simbolico e contribuiscono a plasmare la percezione della realtà. Mantenere una distinzione terminologica tra genitori biologici e adottivi implica che vi sia una differenza sostanziale tra i due, alimentando potenziali sentimenti di inadeguatezza nei genitori – e, di conseguenza, nelle figlie e nei figli – e una percezione di « secondarietà » nel loro ruolo genitoriale.
Il presente disegno di legge riconosce il potere del linguaggio di influenzare non solo le norme giuridiche, ma anche la dimensione emotiva e psicologica di chi vive queste realtà. Esso si propone, quindi, di integrare il percorso riformatore iniziato con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e proseguito con la legge 10 dicembre 2012, n. 219, recante disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, e con il successivo decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, recante revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, i quali, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione e dei princìpi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, superavano le differenze tra figli e, quindi, ogni forma di discriminazione che ne potesse derivare oltre a promuovere una concezione unitaria della famiglia.
L'articolo 315 del codice civile afferma: « Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico », ma ciò implica, da un lato, che nessuna distinzione possa essere operata tra i figli – nemmeno a livello terminologico, salvo il caso di disposizioni giustificate dalla specificità delle situazioni, ovvero dettate a favore dei soggetti interessati – e, dall'altro, che anche i genitori debbano vedersi riconosciuto lo stesso stato giuridico ed essere definiti allo stesso modo in sede normativa.
Eliminare l'aggettivo « adottivi » significa dunque riconoscere, a livello simbolico e giuridico, che l'essenza della genitorialità non risiede nel legame biologico, ma nell'amore, nell'impegno e nella dedizione quotidiana alla crescita del bambino. Si tratta di un cambiamento che ha un profondo effetto emotivo: permette ai genitori adottivi di sentirsi pienamente riconosciuti e rispettati nel loro ruolo, senza che vi sia un'« etichetta » che li separi o li distingua dai genitori biologici.
In un contesto giuridico e sociale che ha progressivamente eliminato le differenze tra figli e riconosciuto l'unicità del legame familiare, il presente disegno di legge rappresenta l'ultimo tassello di un percorso normativo volto a garantire la completa uguaglianza tra famiglie adottive e biologiche. La rimozione delle diciture « genitori adottivi » e « figli adottivi » rafforza non solo il principio costituzionale di non discriminazione, ma anche la piena realizzazione dell'interesse superiore del minore, ponendo fine a qualsiasi forma di distinzione che possa alimentare sentimenti di secondarietà e di disagio.
Al fine di eliminare tale disparità, il disegno di legge interviene come segue.
Anzitutto, esso provvede a modificare puntuali disposizioni del codice civile e della legge 4 maggio 1983, n. 184: si è infatti ritenuto che, per la rilevanza di tali corpi normativi, non fosse opportuno intervenire con una clausola abrogativa ovvero sostitutiva di carattere generale, per elementari ragioni di carattere sistematico. Allo stesso tempo, non pare possibile escludere a priori che – in casi determinati – il riferimento all'origine adottiva del legame parentale possa essere giustificato da ragioni di eguaglianza sostanziale (ove ad esempio lo stesso sia utilizzato a favore delle persone interessate) ovvero di ragionevolezza (ad esempio, nel caso di norme direttamente collegate alle vicende dell'adozione: in tal caso tuttavia, e più correttamente, è più frequente l'uso dei termini « adottante/i » e « adottato/i »). Per questo, dunque, accanto agli interventi puntuali, il disegno di legge contiene in secondo luogo due clausole sostitutive generali, orientate però al maggior favore delle persone interessati.
Il disegno si compone quindi di tre articoli.
L'articolo 1 contiene gli interventi puntuali sul codice civile, provvedendo a sopprimere i riferimenti non necessari e non giustificati alla figura degli adottanti e alla natura adottiva dello stato di figlio.
L'articolo 2 contiene gli interventi puntuali sulla legge n. 184 del 1983, provvedendo a sopprimere qualunque riferimento all'origine adottiva del legame parentale e dello stato di figlio, ma anche al carattere adottivo della famiglia.
L'articolo 3 detta, ai commi 1 e 2, una clausola sostitutiva generale di tutte le diciture che, comunque formulate, facciano riferimento all'origine adottiva del legame genitoriale e dello stato di figlio, salvo che ciò determini un pregiudizio per le persone interessate. Al comma 4 si prevede infine che qualunque riferimento all'origine adottiva del legame genitoriale e dello stato di figlio nella legislazione vigente è consentito solo qualora ciò sia necessario a favore di coloro che abbiano adottato ovvero nel superiore interesse dei loro figli.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al codice civile)

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 74, le parole: « , sia nel caso in cui il figlio è adottivo » sono soppresse;

b) all'articolo 87, primo comma, numero 7), la parola: « adottivi » è soppressa;

c) all'articolo 433, primo comma:

1) al numero 2), le parole: « , anche adottivi, » sono soppresse;

2) al numero 3), le parole: « gli adottanti » sono soppresse;

d) all'articolo 436, la parola: « adottivo » è soppressa;

e) all'articolo 448-bis, le parole: « , anche adottivo, » sono soppresse;

f) all'articolo 468, le parole: « anche adottivi » sono soppresse;

g) all'articolo 536, il secondo comma è abrogato;

h) l'articolo 567 è abrogato;

i) all'articolo 687, primo comma, le parole: « , anche adottivo, » sono soppresse;

l) all'articolo 1023, il secondo periodo è soppresso.

Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 6, le parole: « anche adottivi » sono soppresse;

b) all'articolo 35, comma 6, lettera e), la parola: « adottiva » è soppressa;

c) all'articolo 44, lettera b), le parole: « anche adottivo » sono soppresse;

d) all'articolo 73, primo comma, le parole: « lo stato di figlio adottivo » sono sostituite dalle seguenti: « l'adozione »;

e) le parole: « genitori adottivi », ovunque ricorrano, sono sostituite dalla seguente: « genitori ».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di superamento della distinzione tra genitori e genitori adottivi)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le parole: « genitore adottivo », « genitore, anche adottivo » nonché qualunque termine o espressione equivalente, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: « genitore » o « genitori », salvo che ciò determini un pregiudizio per coloro che abbiano adottato ovvero per i loro figli.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le parole: « figlio adottivo », « figlio, anche adottivo » nonché qualunque termine o espressione equivalente, ovunque ricorrano nella legislazione vigente, sono sostituite dalle seguenti: « figlio » o « figli », salvo che ciò determini un pregiudizio per la persona adottata.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al codice civile e alla legge 4 maggio 1983, n. 184.

4. Il riferimento all'origine adottiva del legame genitoriale e dello stato di figlio nella legislazione vigente è consentito solo qualora ciò sia necessario a favore di coloro che abbiano adottato ovvero nel superiore interesse dei loro figli.