Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1163
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa dei senatori TURCO, CROATTI, PATUANELLI, DI GIROLAMO, NAVE, LOREFICE, SIRONI e TREVISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2024

Delega al Governo per la revisione della gestione degli oneri generali di sistema delle accise e del canone radiotelevisivo

Onorevoli Senatori. – Gli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono voci che concorrono a determinare l'importo di ogni bolletta energetica.
Si tratta, nello specifico, di componenti tariffarie il cui gettito – determinato dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) – è destinato alla copertura di costi relativi ad attività di interesse generale, previsti in attuazione di disposizioni normative primarie, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, gli oneri relativi al sostegno delle energie da fonti rinnovabili e alla cogenerazione (componente Asos), al finanziamento di attività nucleari residue (componente Arim2), al finanziamento alla ricerca (componente Arim5), al bonus sociale (componente Arim5).
Il gettito complessivo di tali oneri a partire dall'anno 2018, a seguito della riforma operata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (delibere 481/2017/R/eel e 922/2017/R/eel), è stato rideterminato in complessivi 13 miliardi di euro. Tale importo è posto esclusivamente a carico del consumatore finale dell'energia elettrica, il quale corrisponde tali oneri al venditore, che, a sua volta, li paga al distributore, il quale provvede al versamento degli stessi su appositi conti di gestione istituiti, per ciascuna componente, presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA); fa eccezione la componente destinata al sostegno delle fonti rinnovabili che affluisce per circa il 98 per cento direttamente al Gestore dei servizi energetici (GSE), oltreché la componente a copertura degli oneri per il bonus elettrico, per la quale i distributori versano alla Cassa solo la differenza tra il gettito raccolto e i costi sostenuti per il riconoscimento del bonus medesimo.
Vari sono stati sino ad oggi i tentativi finalizzati a ridurre il peso di alcuni di tali oneri in bolletta, ad esempio attraverso la previsione di una rimodulazione degli incentivi sostenuti a valere su di essi, quali quelli a favore delle fonti rinnovabili (decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ovvero mediante il riordino del sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica (cosiddette energivore), attuato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, in armonia con le disposizioni europee di cui all'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 (legge europea 2017).
Nessun intervento legislativo concreto, al contrario, è stato compiuto relativamente alle utenze domestiche, malgrado le innumerevoli proposte delle diverse associazioni di categoria.
La circostanza è paradossale se si considera la rilevanza giuridica della tematica che, oramai da anni, alimenta il dibattito dottrinale e giurisprudenziale, nazionale ed europeo.
Il meccanismo di imposizione in bolletta degli oneri generali del sistema elettrico–che appesantisce la stessa di circa il 20 per cento – risulta basato su criteri estranei sia al consumo di energia elettrica in senso stretto da parte dell'utente che alla capacità contributiva del medesimo.
La conseguenza più immediata di una siffatta modalità di prelievo, come correttamente rilevato dalle associazioni di settore, è l'iniquità dell'intero sistema, in quanto gli oneri in parola sono posti a carico dei clienti finali senza che vi sia un rapporto di corrispettività con l'energia consumata o la potenza a disposizione, ovvero con i servizi direttamente funzionali alla fornitura.
Ulteriore effetto, non certamente trascurabile, è la mancanza di elasticità del prezzo dell'energia elettrica rispetto alle variazioni di mercato, che di fatto finisce con l'ostacolare la concorrenzialità del mercato di riferimento.
In tale ottica si rende necessario un tempestivo intervento legislativo volto alla riforma della gestione degli oneri generali del sistema elettrico, mediante adozione di un meccanismo di imposizione a carattere progressivo che, senza stravolgere l'impianto normativo e regolamentare vigente – ma al contrario affiancandosi ad esso – proponga l'introduzione di agevolazioni fiscali dirette ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti, al fine di realizzare e garantire la tutela di quei consumatori appartenenti alle fasce economicamente più deboli.
Tale scelta appare preferibile rispetto all'alternativa dell'esclusione degli oneri di sistema dalle bollette energetiche, scelta quest'ultima che andrebbe ad aumentare ulteriormente la fiscalità generale a discapito, ancora una volta, dei contribuenti e ricomprendendo quindi anche coloro i quali non sono titolari di contratti di fornitura energetica.
Il presente disegno di legge reca la delega al Governo affinché proceda all'adozione di uno o più decreti legislativi al fine di attuare un compiuto riordino della materia in oggetto, avente carattere ricognitivo e non innovativo, consolidando a livello legislativo quanto già oggi previsto a livello regolamentare.
L'intervento si pone inoltre l'obiettivo di dare concreta risposta alle proposte riformatrici sinora formulate dalle associazioni di settore, garantendo una maggiore e concreta tutela dei clienti dei servizi elettrici per usi domestici, da un lato mediante la fissazione per tali utenti di limiti massimi delle componenti tariffarie degli oneri di sistema e, dall'altro, prevedendo la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la revisione della disciplina del canone radiotelevisivo e della gestione degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica, di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e l'introduzione di meccanismi agevolativi fiscali diretti ad assicurare una redistribuzione degli oneri medesimi in relazione ai redditi dichiarati dagli utenti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) provvedere al riordino della normativa concernente le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

b) prevedere una disciplina specifica della struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica applicate ai clienti dei servizi elettrici per usi domestici, mediante la fissazione di limiti massimi alle stesse, in coerenza con la finalità di redistribuzione di cui al comma 1;

c) prevedere, mediante la modifica del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, degli importi versati a titolo di corresponsione degli oneri generali di cui alla lettera b) in misura pari:

1) al 75 per cento degli stessi, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) al 50 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 30.000 euro;

3) al 25 per cento degli stessi, se il reddito complessivo è superiore a 30.000 euro ma non a 50.000 euro;

d) con particolare riferimento alle micro e piccole imprese, al fine di stabilizzare i prezzi dell'energia, prevedere una specifica disciplina volta a introdurre i prezzi amministrati delle componenti tariffarie e degli oneri generali di sistema afferenti al settore dell'energia elettrica;

e) prevedere la modifica delle disposizioni del titolo II del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in particolare stabilendo, a carico dei venditori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 53 del citato testo unico, un incremento dell'accisa sull'energia elettrica nella misura necessaria alla copertura degli oneri finanziari associati al riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui alla lettera c);

f) al fine di evitare l'ulteriore incremento delle materie prime e porre rimedio alla problematica della doppia imposizione fiscale, apportare le necessarie modifiche al citato testo unico di cui al decreto legislativo 504 del 1995, eliminando l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto per i beni già soggetti ad accisa;

g) prevedere l'esenzione dal pagamento del canone radiotelevisivo per i contribuenti con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 12.000 euro;

h) adottare le norme di attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, le norme di coordinamento con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi costituzionali, in particolare di quelli di cui agli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, del diritto dell'Unione europea, nonché dello statuto dei diritti del contribuente di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il medesimo Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un tavolo tecnico di lavoro per la realizzazione di un'equa redistribuzione degli oneri di sistema tra i contribuenti, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'economia e delle finanze, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, dei rappresentanti della RAI e delle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. Il tavolo tecnico è sentito dal Governo in merito alla predisposizione degli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica e dei pareri acquisiti ai sensi del comma 7, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione. Decorso il termine previsto per l'espressione del parere, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di venti giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

7. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per gli affari europei, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

8. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dal comma 2 e con le modalità di cui al presente articolo, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi medesimi.

9. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.