Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1316
DISEGNO DI LEGGE
d'iniziativa del senatore VERDUCCI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2024

Modifiche al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, in materia di procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatori o tecnologi a tempo determinato

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo, che apporta modifiche all'articolo 12-bis del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e introduce nel medesimo decreto legislativo un articolo 12-ter.
Le modifiche all'articolo 12-bis sono finalizzate ad introdurre – tra le figure del pre-ruolo che possono essere utilizzate dagli enti di ricerca – anche il contratto di ricerca, sulla scorta delle recenti modifiche apportate all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ad opera del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Attraverso la modifica proposta, che interviene anzitutto sul comma 1 dell'articolo 12-bis, anche i periodi svolti previa stipula di un contratto di ricerca possono infatti concorrere al raggiungimento dei tre anni di servizio con contratti subordinati o flessibili, che consentono di accedere ai concorsi riservati che l'articolo 12-bis aveva già introdotto per effetto dalle modifiche apportate dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159. La modifica è resa necessaria dalla prospettata definitiva eliminazione – a partire dal 31 dicembre 2024 – degli assegni di ricerca. All'articolo 12-bis viene poi aggiunto un comma 3-bis, al fine di prevedere che, decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuti il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.
In secondo luogo, l'articolo unico introduce un articolo 12-ter al richiamato decreto legislativo n. 218 del 2016 al fine di istituire – in parallelo con la figura del ricercatore tenure track già introdotto negli atenei a seguito delle modifiche apportate alla legge n. 240 del 2012 dal richiamato decreto-legge n. 36 del 2022, in sede di conversione – un nuovo contratto in tenure track per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca. In particolare, tenendo conto dello specifico ordinamento degli enti pubblici di ricerca, la procedura è rivolta ad una larga platea di studiosi, nel rispetto della previsione di accesso per concorso alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 97 della Costituzione, mediante l'istituzione di una nuova figura di contratto a tempo determinato per ricercatore o tecnologo al livello iniziale, da stipulare previo espletamento di concorso pubblico e avente durata triennale non rinnovabile. Si prevede altresì che, al termine del triennio, il titolare del contratto sia oggetto di valutazione da parte dell'ente e, in caso di valutazione positiva, possa essere inquadrato a tempo indeterminato nel medesimo livello.
In relazione alle due tipologie di assunzione delineate dagli articoli 1 e 2, la prima destinata alla valorizzazione del personale che lavora con contratti a termine all'interno dell'ente e la seconda all'assunzione dei migliori studiosi nazionali e internazionali, si prevede che, decorsi altri tre anni dall'inquadramento, in accordo con la definizione di ricercatore senior di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, l'ente valuti il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inserimento nel ruolo di primo ricercatore o primo tecnologo. Questa misura, oltre ad assimilare le prospettive di carriera dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca a quelle degli atenei, mira anche a rendere più attrattiva per i giovani ricercatori la prospettiva di sviluppare il proprio potenziale nelle istituzioni nazionali, piuttosto che all'estero.
Accanto alle modifiche al decreto legislativo n. 218 del 2016, il comma 2 dell'articolo unico reca una norma transitoria avente la finalità di evitare che, a causa delle nuove forme di accesso privilegiato dei neoassunti al livello superiore – così come introdotte dal disegno di legge – si creino squilibri e sperequazioni nelle carriere tra nuovo e vecchio reclutamento: vengono pertanto uniformati, in via transitoria, i criteri di valutazione per il passaggio al secondo livello tra i ricercatori e tecnologi assunti con le nuove norme e quelli che sono già oggi inquadrati nel ruolo iniziale della carriera negli enti pubblici di ricerca.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Gli enti possono indire procedure di selezione per titoli e colloquio per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo indeterminato, riservate a candidati che abbiano svolto per almeno tre anni attività di ricerca o tecnologica con assegni di ricerca, contratti di ricerca e contratti a tempo determinato al servizio dell'ente, in relazione alle medesime attività svolte, nei cinque anni che precedono il bando di selezione, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza e nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale, di cui all'articolo 9, comma 2, del presente decreto »;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo »;

b) dopo l'articolo 12-bis è inserito il seguente:

« Art. 12-ter. – (Ricercatori e tecnologi tenure track) – 1. Ferme restando le vigenti disposizioni normative e contrattuali per le assunzioni a tempo determinato, gli enti possono indire procedure concorsuali per la stipula di contratti per ricercatore o tecnologo a tempo determinato al livello iniziale con durata di tre anni, non rinnovabili, secondo quanto previsto dal presente articolo. Al termine del contratto l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo determinato ai fini dell'inquadramento a tempo indeterminato nel livello corrispondente.

2. Decorsi tre anni dall'inquadramento, l'ente valuta il ricercatore o il tecnologo a tempo indeterminato ai fini dell'inquadramento come primo ricercatore o primo tecnologo.

3. Le procedure di cui al comma 1 si svolgono mediante pubblico concorso per aree scientifiche o settori tecnologici, idonee a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta. La valutazione di cui ai commi 1 e 2 è effettuata da commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o dirigenti tecnologi dell'ente interessato o di altro ente di ricerca o da professori universitari di prima fascia, in conformità ai parametri qualitativi internazionali individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo 8 del presente decreto e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). Ai fini della partecipazione i candidati devono essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l'accesso alle procedure di cui al comma 1 anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e hanno svolto per almeno un triennio attività di ricerca o tecnologiche presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca pubblici, anche all'estero, comprovate da contratti di lavoro subordinato o flessibile, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca o equivalente costituisce titolo preferenziale ai fini della formazione delle relative graduatorie.

4. Alle procedure di cui al presente articolo è dedicata una sezione del piano di fabbisogno di cui all'articolo 7.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nel rispetto dell'indicatore del limite massimo alle spese di personale di cui all'articolo 9, comma 2, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Gli enti destinano in ogni caso adeguate risorse proprie nei piani triennali di attività di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, per consentire il passaggio dal livello iniziale a quello immediatamente superiore del personale ivi inquadrato in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro e utilizzando gli stessi criteri di valutazione di cui all'articolo 12-bis, comma 3-bis, e 12-ter, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, come introdotti dal comma 1 del presente articolo.