Senato della RepubblicaXIX LEGISLATURA
N. 1307
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa dei senatori CALENDA e LOMBARDO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 NOVEMBRE 2024

Disciplina della convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie

Onorevoli Senatori. – L'accorpamento in un'unica data delle consultazioni elettorali e referendarie che devono svolgersi in uno stesso anno (election day) dovrebbe essere un principio fondamentale di economia istituzionale.
È ovviamente più agevole darvi attuazione in Paesi, come gli Stati Uniti, in cui il sistema elettorale e istituzionale è coerente con un calendario di voto a data fissa, grazie in particolare alla reciproca autonomia dei poteri legislativo ed esecutivo a livello statale e federale.
È però comunque possibile prevedere un election day annuale anche in Paesi, come l'Italia, che hanno forme di governo diverse da quelle statunitensi e leggi elettorali molto differenziate.
I vantaggi dell'election day sono molteplici e gli svantaggi, dal punto di vista democratico, sostanzialmente irrilevanti.
In primo luogo, l'election day comporta importanti risparmi dal punto di vista finanziario. Il mancato accorpamento di diverse consultazioni nazionali nello stesso anno comporta oneri aggiuntivi nell'ordine delle centinaia di milioni di euro, che si riducono nel caso di turni amministrativi e regionali parziali, a misura del numero degli elettori complessivamente coinvolti nelle consultazioni.
In secondo luogo, un'unica tornata di voto annuale evita di trasformare l'attività politico-istituzionale in un'ininterrotta campagna elettorale, con effetti deteriori sulla qualità dell'attività legislativa e di governo.
In terzo luogo, l'election day contribuisce ad arginare l'astensionismo e quindi, indirettamente, i problemi di legittimazione e rappresentanza politica degli eletti in consultazioni in cui la partecipazione al voto sia particolarmente scarsa, se non addirittura minoritaria. I dati evidenziano che, nelle ultime due tornate elettorali, la concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni (sia di carattere locale che nazionale) ha sempre comportato un aumento dell'affluenza rispetto alle elezioni regionali non concomitanti. In particolare, quando le elezioni regionali si sono svolte contemporaneamente alle elezioni politiche (4 marzo 2018), l'affluenza è stata del 66,6 per cento nel Lazio e del 73,1 per cento in Lombardia. Entrambe le regioni hanno raggiunto in quel caso livelli di partecipazione al voto di 30 punti percentuali superiori rispetto a quelli raggiunti nelle successive elezioni regionali, non concomitanti, del febbraio 2023.
Analogamente, le elezioni regionali del 2020, svoltesi insieme al referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, hanno registrato un'affluenza del 59,7 per cento nelle Marche e del 62,6 per cento in Toscana. Anche in questo caso, l'affluenza è stata significativamente più alta: circa 10 punti percentuali in più nelle Marche e quasi 15 punti in Toscana rispetto alle precedenti elezioni regionali non concomitanti.
In quarto luogo, l'election day rivitalizzerebbe l'istituto referendario, oggi reso sostanzialmente inservibile dal fatto che, stante il principio del quorum del 50 per cento più uno di partecipazione al voto, per vanificare l'esito di un referendum è ormai sufficiente sommare una piccola quota di astensioni « attive » all'altissimo astensionismo fisiologico.
Il presente disegno di legge mira a introdurre una disciplina organica per l'accorpamento in un'unica data delle consultazioni elettorali e referendarie che devono svolgersi in uno stesso anno.
Oggi non mancano disposizioni finalizzate a questo obiettivo.
L'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali e regionali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, si svolgano, « compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi ordinamenti », in un'unica data nell'arco dell'anno (coincidente con quella delle elezioni europee, negli anni di rinnovo del Parlamento europeo).
L'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, prevede che le elezioni dei consigli comunali si svolgano in un turno annuale ordinario, da tenersi in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno se il mandato scade nel primo semestre dell'anno, oppure nello stesso periodo dell'anno successivo se il mandato scade nel secondo semestre.
Ciò nonostante, questi principi sono stati ripetutamente derogati, in modo peraltro giuridicamente legittimo, per ragioni di rango costituzionale.
La legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 ha riconosciuto una competenza concorrente alle regioni in materia elettorale, anche in ordine alla convocazione delle elezioni regionali e non solo in rapporto al sistema elettorale e alla forma di governo. Inoltre, nelle regioni a statuto speciale esiste una competenza regionale anche in materia di ordinamento degli enti locali ed è regionale la competenza sulla convocazione delle elezioni amministrative.
La disseminazione di scadenze elettorali ha toccato il culmine nel 2024, anno in cui si sono svolte elezioni regionali in sette regioni e in sei date diverse: Sardegna: 25 febbraio; Abruzzo: 10 marzo; Basilicata: 21-22 aprile; Piemonte: 8-9 giugno; Liguria: 27-28 ottobre; Emilia-Romagna: 17-18 novembre; Umbria: 17-18 novembre.
Per giungere effettivamente a un election day nazionale la strada della legge di revisione costituzionale è dunque sostanzialmente obbligata.
Il presente disegno di legge di revisione costituzionale è composto da due articoli.
L'articolo 1 introduce l'articolo 133-bis della Costituzione, relativo alla convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie. Si ricordi come, per i referendum abrogativi, oggi sia previsto dalla legge ordinaria un divieto di abbinamento con le elezioni politiche (articolo 34 della legge 25 maggio 1970, n. 352).
Il primo capoverso stabilisce la disciplina generale dell'election day, sia per il rinnovo delle Camere e degli organi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni che per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, per quanto riguarda i referendum, sia per quelli abrogativi di cui all'articolo 75, sia per quelli costituzionali di cui all'articolo 138.
Il secondo capoverso stabilisce che, in caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere a norma dell'articolo 88, le elezioni siano in ogni caso convocate secondo i termini di cui all'articolo 61 (entro settanta giorni dalla fine della legislatura, quindi al di fuori della tornata annuale ordinaria) e che le elezioni suppletive per i seggi vacanti alla Camera o al Senato avvengano secondo i termini previsti dalla legge elettorale.
Il terzo capoverso stabilisce che, ai fini dell'accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie in un'unica data annuale, la legge adegui la disciplina di indizione dei referendum e gli ordinamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, anche in deroga agli statuti regionali, in ordine alla durata dei rispettivi mandati rispetto alla scadenza naturale e alla convocazione dei comizi elettorali.
L'articolo 2 introduce disposizioni transitorie da applicare nelle more degli adeguamenti, da realizzarsi con legge ordinaria, alla disciplina delle consultazioni elettorali e referendarie, ai fini del loro accorpamento in un'unica data annuale.
In particolare, al comma 1 si stabilisce che la data annuale delle consultazioni sia stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, e che con il medesimo decreto si provveda agli atti necessari alla convocazione dei comizi e all'indizione dei referendum.
Con il comma 2 si stabilisce che, in caso di scioglimento dei consigli o di decadenza o dimissioni dei presidenti delle regioni successivi alla data annuale delle consultazioni, i consigli e le giunte rimangono in carica fino alla tornata elettorale dell'anno successivo, anche in deroga ai rispettivi statuti.
Con il comma 3 si prevede infine che per la convocazione delle elezioni amministrative nelle regioni a statuto speciale valgano le norme in vigore per le regioni a statuto ordinario.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

(Introduzione dell'articolo 133-bis della Costituzione in materia di convocazione delle consultazioni elettorali e referendarie)

1. Dopo l'articolo 133 della Costituzione è inserito il seguente:

« Art. 133-bis. — Le consultazioni elettorali e referendarie indette nello stesso anno per il rinnovo delle Camere e degli organi delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per i referendum popolari di cui agli articoli 75 e 138 si svolgono contestualmente in un'unica data.

In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88, le elezioni hanno luogo in ogni caso nei termini di cui all'articolo 61. Le elezioni suppletive per una delle Camere si svolgono nei termini previsti dalla legge elettorale.

Ai fini dell'accorpamento delle consultazioni di cui al primo comma, la legge adegua la disciplina di indizione dei referendum e gli ordinamenti delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, anche in deroga agli statuti regionali, in ordine alla durata dei rispettivi mandati rispetto alla scadenza naturale e alla convocazione dei comizi elettorali ».

Art. 2.

(Disposizioni transitorie)

1. In sede di prima applicazione, per le consultazioni elettorali e referendarie successive alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e fino all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 133-bis, quarto comma, della Costituzione, introdotto dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, la data annuale delle consultazioni è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Col medesimo decreto si provvede all'adozione degli atti necessari per la convocazione dei comizi e per l'indizione dei referendum.

2. Ai fini di cui al comma 1, nei casi di scioglimento dei consigli regionali e di decadenza o dimissioni dei presidenti delle regioni successivi alla data annuale delle consultazioni, i consigli e le giunte delle regioni medesime rimangono in carica fino alla data annuale delle consultazioni dell'anno successivo, anche in deroga ai rispettivi statuti.

3. Ai fini di cui al comma 1, nelle regioni a statuto speciale di cui all'articolo 116 della Costituzione, la convocazione delle elezioni amministrative è effettuata secondo la disciplina vigente nelle regioni a statuto ordinario, anche in deroga alle competenze riconosciute nei rispettivi statuti in materia di ordinamento degli enti locali.